| L. 27 maggio 1985, n. 292. Ratifica
ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata
a Canberra il 14 dicembre 1982 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 145 del
21 giugno 1985). (Entrata in vigore il 5 novembre 1985)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica
italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale,
firmata a Canberra il 14 dicembre 1982.
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è
data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla
sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione
stessa.
Art. 3. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
australiano, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I
Campo di applicazione della convenzione
Art. 1.
I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2.
L'oggetto
1. La presente convenzione si applica esclusivamente alle
imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti,
qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione
sono:
a) per quanto concerne l'Australia: l'imposta
australiana sul reddito (the Australian income tax) ivi compresa l'imposta
supplementare sull'ammontare non distribuito degli utili distribuibili
di una società privata;
b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito
delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte.
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte
di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della
Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti
apportate alle rispettive legislazioni relativamente alle imposte cui si
applica la presente Convenzione.
Capitolo II
Definizioni
Art. 3.
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Australia" designa il Commonwealth
di Australia e, se adoperato in senso geografico, comprende: I) il territorio
dell'isola di Norfolk; II) il territorio dell'isola di Natale; III) il
territorio dell'isola del Cocco (Keeling); IV) il territorio delle isole
Ashmore e Cartier; V) il territorio delle isole del Mar dei Coralli; VI)
le zone adiacenti ai limiti territoriali dell'Australia o dei predetti
territori rispetto ai quali sia al momento in vigore una legge Australiana,
o di uno Stato o di parte dell'Australia o di uno dei predetti territori,
in materia di sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo
della piattaforma continentale;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana
e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali,
ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento
delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali
l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo
ed il sottosuolo marini, nonché‚ le loro risorse naturali;
c) le espressioni "Stato contraente", "uno degli stati
contraenti" e "altro stato contraente" designano, come il contesto richiede
l'Australia o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche,
le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona
giuridica o qualsiasi ente che è considerato società o persona
giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti"
e "impresa dell'altro Stato contraente" designano un'impresa esercitata
da un residente dell'Australia o un'impresa esercitata da un residente
dell'Italia, come il contesto richiede;
g) il termine "imposta australiana" designa l'imposta
prelevata dall'Australia, cui si applichi la presente Convenzione ai sensi
dell'articolo 2;
h) il termine "imposta italiana" designa l'imposta prelevata
dall'Italia, cui si applichi la presente Convenzione ai sensi dell'articolo
2;
i) il termine "autorità competente" designa, per
quanto concerne l'Australia, il "Commissioner of taxation" o il suo rappresentante
autorizzato, e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Nella presente Convenzione, i termini "imposta australiana"
e "imposta italiana" non comprendono le penalità o gli interessi
applicati in conformità della legislazione di ciascuno degli Stati
contraenti relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione
ai sensi dell'articolo 2. 3. Per l'applicazione della presente Convenzione
da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite
hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione
di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la presente
Convenzione a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4.
Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, una persona è
residente di uno degli Stati contraenti:
a) per quanto riguarda l'Australia e salvo quanto
stabilito al paragrafo 2), se essa è residente dell'Australia ai
fini dell'imposta australiana; e
b) per quanto riguarda l'Italia, se essa è residente
dell'Italia ai fini dell'imposta italiana.
2. Relativamente ai redditi di fonte italiana, una persona
assoggettata ad imposizione in Australia per i redditi di fonte australiana
non è considerata residente dell'Australia salvo il caso in cui
il reddito di fonte italiana sia assoggettato all'imposta australiana o,
se tale reddito è esente dall'imposta australiana, sia esente solo
perché‚ assoggettato all'imposta italiana.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,
una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti, la sua situazione è determinata secondo le regole seguenti:
a) detta persona è considerata residente
soltanto dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente;
b) se detta persona ha un'abitazione permanente in entrambi
gli Stati contraenti, ovvero non ha una abitazione permanente in alcuno
di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente
in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi
gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,
essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel
quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
persona diversa da una persona fisica è considerata residente in
entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto
dello stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5.
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita
in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione
di risorse naturali;
g) una proprietà agricola, pastorale o forestale;
h) un cantiere di costruzione di installazione o di montaggio
la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione"
se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una
sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci
o di raccogliere informazioni, per l'impresa; e) una sede fissa di affari
è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di attività che
abbiano carattere preparatorio o ausiliario, come la pubblicità
o la ricerca scientifica.
4. Si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione
in uno degli Stati contraenti ed ivi esercita la propria attività
per mezzo di detta stabile organizzazione se:
a) svolge per più di dodici mesi in detto
Stato attività di controllo su un cantiere di costruzione, d'installazione
o di montaggio aperto in detto Stato; o
b) viene utilizzata in detto Stato per più di
dodici mesi da, per o sotto contratto con l'impresa, una notevole attrezzatura
per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali, o per attività
connesse con tale ricerca o sfruttamento.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto
di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda
di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - è considerata
"stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se:
a) essa ha ed abitualmente esercita in detto
Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso
in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa;
o
b) nell'ambito di tale attività, essa fabbrica
oppure trasforma in detto Stato per l'impresa merci appartenenti all'impresa
stessa, a condizione che la presente disposizione si applichi soltanto
alle merci così fabbricate o trasformate.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente
ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto
che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di
uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito
della loro ordinaria attività di mediatore o di agente.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato
contraente controlli o sia controllata da una società residente
dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo
altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce di per s‚ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi
delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
8. I principi esposti nei paragrafi dall'1 al 7 incluso
si applicano per stabilire ai fini della presente Convenzione se esista
una stabile organizzazione al di fuori di entrambi gli Stati contraenti
e se un'impresa, che non sia un'impresa di uno degli Stati contraenti,
abbia una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti.
Capitolo III
Imposizione dei redditi
Art. 6.
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili
nello Stato contraente in cui tali beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che
ad essa è attribuito dal diritto vigente nello Stato contraente
in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
i diritti relativi a canoni e ad altri compensi dovuti per lo sfruttamento
di miniere o cave nonché‚ di ogni risorsa naturale e tali diritti
si considerano localizzati ove è situato il terreno. Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché‚
da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. I redditi derivanti dall'affitto di terreni e quelli
derivanti da qualsiasi altro interesse diretto in o su terreni valorizzati
o non sono considerati redditi derivanti da beni immobili situati ove sono
situati i terreni.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano
anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché‚
ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Art. 7.
Utili dell'impresa
1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga
la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività,
gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando
un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione
gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche
o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa
di cui essa costituisce una stabile organizzazione oppure da altre imprese
con le quali essa intrattiene rapporti commerciali.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute dall'impresa per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione (comprese le spese di direzione
e quelle generali di amministrazione), che sarebbero state deducibili qualora
la stabile organizzazione fosse stata un soggetto indipendente che come
tale avesse pagato tali spese, sia che le spese stesse siano state sostenute
nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione che altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano
l’operatività delle leggi di uno Stato contraente in materia di
tassazione degli utili derivanti da contratti di assicurazione stipulati
con non residenti, restando inteso che se le leggi in questione, vigenti
in ciascuno degli Stati all'atto della firma della presente Convenzione,
venissero modificate (e le modifiche non fossero di tale trascurabile importanza
da non snaturarne le caratteristiche generali) gli Stati contraenti si
consulteranno tra di loro allo scopo di pervenire ad un accordo sulle modifiche
da apportare al presente paragrafo.
6. Ai fini del presente articolo, gli utili di un'impresa
non comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione e le disposizioni di tali articoli
non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8.
Navigazione marittima ed aerea
1. Se un residente di uno degli Stati contraenti ritrae
utili dall'esercizio di navi e la sede della direzione effettiva dell'impresa
di navigazione è situata in detto Stato, i predetti utili sono imponibili
soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i predetti
utili sono imponibili nell'altro Stato contraente qualora costituiscano
utili derivanti dall'esercizio di navi svolto esclusivamente tra località
situate in detto altro Stato.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alla
quota parte degli utili derivanti dall'esercizio di navi da parte di residenti
di uno degli Stati contraenti mediante la partecipazione a un fondo comune
("pool"), a un esercizio di trasporto in comune o ad un organismo internazionale
di esercizio.
4. Ai fini del presente articolo, gli utili derivanti
dal trasporto per mare di passeggeri, animali, posta e merci imbarcati
in uno degli Stati contraenti e trasportati verso un'altra località
di detto Stato, sono considerati utili derivanti dall'esercizio di navi
svolto esclusivamente tra località situate in detto Stato.
5. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di
navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede
si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione
della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello
Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
6. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano
l’operatività dell'Accordo tra i Governi degli Stati contraenti
diretto ad evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio
del trasporto aereo internazionale firmato a Canberra il 13 aprile 1972
(1).
Art. 9.
Imprese associate
Allorché‚:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente
o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa
dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente,
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente
e di un'impresa dell'altro Stato contraente; e, nell'uno e nell'altro caso,
le relazioni commerciali o finanziarie delle due imprese sono vincolate
da condizioni diverse da quelle che sarebbero intervenute tra imprese indipendenti,
gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati
da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono
stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in
conseguenza.
Art. 10.
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società, residente
di uno degli Stati contraenti ai fini delle proprie imposte, ad un residente
dell'altro Stato contraente, beneficiario effettivo dei dividendi stessi,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente
di cui la società che paga i dividendi è residente ai fini
delle proprie imposte, ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15
per cento dell'ammontare lordo dei dividendi (1).
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi"
designa i redditi derivanti da azioni nonché‚ gli altri redditi
assimilati ai redditi da azioni dalla legislazione fiscale dello Stato
contraente di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno
degli Stati contraenti, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente sia attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata,
e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I dividendi pagati da una società residente
di uno degli Stati contraenti ad una persona non residente dell'altro Stato
contraente, beneficiario effettivo dei dividendi stessi, sono esenti da
imposta in detto altro Stato eccettuato il caso in cui la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione
o ad una base fissa situate in detto altro Stato. Il presente paragrafo
non si applica, tuttavia, ai dividendi pagati da una società che
sia residente dell'Australia ai fini delle imposte australiane e residente
dell'Italia ai fini delle imposte italiane.
Art. 11.
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente dei
quali un residente dell'altro Stato contraente è il beneficiario
effettivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente
dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di
detto Stato, ma la imposta così applicata non può eccedere
il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi (1).
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi
ricevuti dal Governo di uno degli Stati contraenti oppure da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale, da un qualsiasi altro
ente che svolga pubbliche funzioni, in uno Stato contraente o entro una
sua zona, nonché‚ da una banca che svolga compiti di banca centrale
in uno Stato contraente, sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi"
include i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di
prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione
agli utili, gli interessi derivanti da ogni altra forma di indebitamento
nonché‚ ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione
fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono, ai redditi
di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di
uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono
gli interessi, sia attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
per mezzo di una base fissa ivi situata ed il debito che ha dato origine
al pagamento degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno degli
Stati contraenti quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione
politica o amministrativa, un suo ente locale o una persona residente di
detto Stato ai fini delle sue imposte. Tuttavia, quando il debitore degli
interessi, sia esso residente o no di uno degli stati contraenti, ha in
uno degli Stati contraenti, oppure al di fuori di entrambi gli Stati contraenti,
una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita viene
contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la
stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra debitore e beneficiario effettivo degli interessi o tra entrambi e
terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito
per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dell'ammontare degli interessi è imponibile
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12.
Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente dei quali
un residente dell'altro Stato contraente è il beneficiario effettivo
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente
dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di
detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere
il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni"
designa i pagamenti, anche periodici, e comunque descritti o contabilizzati,
corrisposti esclusivamente per l'uso o la concessione in uso di un diritto
di autore, di un brevetto, di disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti, di marchi di fabbrica o di commercio, o di altri beni o diritti
similari, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche nonché‚
per cognizioni o informazioni di carattere scientifico, tecnico, industriale
o commerciale, e per assistenza di carattere ausiliario e sussidiario dirette
a facilitare l'applicazione o lo sfruttamento di dette cognizioni o informazioni
o di ogni altra proprietà o diritto cui si applica il presente articolo,
e comprende i pagamenti corrisposti esclusivamente per l'uso o la concessione
in uso di pellicole cinematografiche, di pellicole o nastri magnetici per
trasmissioni televisive o radiofoniche.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni sia attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni
si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati
contraenti quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una
sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o una persona
residente di detto Stato contraente ai fini delle proprie imposte. Tuttavia,
quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno degli Stati
contraenti, ha in uno degli Stati contraenti o al di fuori di entrambi
gli Stati contraenti, una stabile organizzazione o una base fissa per le
cui necessita è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni,
e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è
situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra debitore e beneficiario effettivo dei canoni o tra entrambi e terze
persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dei motivi per il
quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore
e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dell'ammontare dei canoni pagati è
imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente
e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13.
Alienazione di beni
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili
sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Ai fini del presente articolo:
a) l'espressione "beni immobili" comprende: i)
le locazioni di terreni o qualsiasi altro interesse diretto in o sopra
terreni; ii) i diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali;
iii) le azioni o le partecipazioni similari in società il cui e
patrimonio è costituito interamente o principalmente da interessi
diretti in o sopra terreni di uno degli Stati contraenti o da diritti di
sfruttamento o di ricerca di risorse naturali in uno degli Stati contraenti;
b) i beni immobili si considerano situati: i) qualora
siano istituiti da interessi diretti in o sopra terreni - nello Stato contraente
in cui i terreni sono situati; ii) qualora siano costituiti da diritti
di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali - nello Stato contraente
in cui sono situate tali risorse naturali o in cui viene condotta la ricerca:
e iii) qualora siano costituiti da azioni o da partecipazioni similari
in società il cui patrimonio sia costituito interamente o principalmente
da interessi diretti in o sopra terreni di uno degli Stati contraenti o
da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali in uno degli
Stati contraenti - nello Stato contraente in cui è situato il patrimonio
della società o la sua parte consistente.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di quote
di partecipazione in società residenti dell'Italia, ai fini dell'imposta
italiana, realizzati da una persona fisica residente dell'Australia, sono
imponibili in Italia.
Art. 14.
Professioni indipendenti
1. I redditi che una persona fisica residente di uno degli
Stati contraenti ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre
attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto
in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività.
Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro
Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attività
esercitate mediante detta base fissa.
2. L'espressione "Libera professione" comprende in particolare
i servizi prestati nell'esercizio di attività indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚
nell'esercizio delle attività indipendenti dai medici, avvocati,
ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15.
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20,
i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che una persona
fisica residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo
da attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a
tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni
che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti riceve in
corrispettivo di attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato
per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso, a seconda del caso, dell'anno di produzione del reddito o dell'anno
fiscale di detto altro Stato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore
di lavoro che non è residente di detto altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non è deducibile
nella determinazione degli utili tassabili di una stabile organizzazione
o di una base fissa che il datore di lavoro ha in detto altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo,
le remunerazioni percepite da un residente di uno degli Stati contraenti
e relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili
utilizzati in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto
Stato contraente.
Art. 16.
Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e
le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti
riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di
una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili
in detto altro Stato.
Art. 17.
Artisti
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15,
i redditi che un artista dello spettacolo (quale artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione o un musicista, nonché‚
uno sportivo) ritrae dalle sue prestazioni personali in tale qualità
sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono
esercitate.
2. Quando il reddito proveniente dalle prestazioni personali
di un artista in tale qualità è attribuito ad una persona
diversa dall'artista medesimo, detto reddito può essere tassato
nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18.
Pensioni e annualità
1. Le pensioni (comprese quelle pubbliche) e le annualità
pagate ad un residente di uno degli Stati contraenti sono imponibili soltanto
in detto Stato.
2. Il termine "annualità" designa le somme fisse
pagabili periodicamente e date stabilite vita natural durante, oppure per
un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza dell'assunzione
dell'onere di effettuare tali pagamenti contro un adeguato ed intero corrispettivo
in denaro o in beni valutabili denaro.
3. Gli alimenti od altre sovvenzioni di carattere alimentare
provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto primo Stato.
Art. 19.
Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni (diverse dalle pensioni o dalle annualità)
pagate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica
o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo
di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto
Stato ed il beneficiario sia un residente di detto Stato che: i) abbia
la cittadinanza o la nazionalità di detto Stato; o ii) non sia divenuto
residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle
remunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività
industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da
una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 16.
Art. 20.
Professori e insegnanti
Un professore o un insegnante che soggiorna in uno degli
Stati contraenti per un periodo non superiore a due anni allo scopo di
insegnare o di condurre studi superiori o ricerche presso una università,
collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto stato e che era,
immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente,
è esente da imposizione nel detto primo Stato per le remunerazioni
che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento, di studi
superiori o di ricerca in considerazione dei quali egli sia, o lo sarà
in applicazione del presente articolo, assoggettato ad imposizione nell'altro
Stato.
Art. 21.
Studenti
Se uno studente di uno degli Stati contraenti, o che era
tale immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente, e
che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato al solo scopo di compiervi
i suoi studi, riceve somme da fonti situate al di fuori dell'altro Stato
per sopperire alle spese di mantenimento o di istruzione, le predette somme
sono esenti da imposizione nell'altro Stato.
Art. 22.
Redditi della persone con doppia residenza
Se una persona che, in forza delle disposizioni del paragrafo
1 dell'articolo 4 è residente di entrambi gli Stati contraenti ma
che in forza delle disposizioni dei paragrafi 3 o 4 di detto articolo è
considerata, ai fini della presente Convenzione, residente di uno solo
degli Stati contraenti, ritrae redditi da fonti situate in questo Stato
contraente o al di fuori di entrambi gli Stati contraenti, detti redditi
sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
Art. 23.
Fonte dei redditi
I redditi realizzati da un residente di uno Stato contraente
i quali, ai sensi di uno o più articoli dal 6 all'8 e dal 10 al
17, sono imponibili nell'altro Stato contraente, si considerano, ai fini
dell'articolo 24 e della legislazione sull'imposizione dei redditi di detto
altro Stato, redditi derivanti da fonti situate in detto altro Stato.
Capitolo IV
Metodi per evitare le doppie imposizioni
Art. 24 .
1. Fatte salve le disposizioni della legislazione australiana
di volta in volta in vigore, concernenti la concessione di una deduzione
dall'imposta australiana dell'imposta prelevata in un Paese diverso dall'Australia
(senza che ne siano modificati i principi generali), l'imposta italiana
prelevata, sia direttamente che per detrazione, sui redditi provenienti
dall'Italia ad una persona residente dell'Australia, è ammessa in
deduzione dall'imposta australiana dovuta sugli stessi redditi.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Australia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito,
a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta australiana sul reddito, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota dell'anzidetta imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione di cui gli stessi concorrono
alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà,
invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia
ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario
del reddito in base alla legislazione italiana.
Capitolo V
Disposizioni particolari
Art. 25.
Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene
che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano
o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni
della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo
caso autorità competente dello Stato contraente di cui è
residente. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che
seguono la prima notificazione della misura adottata.
2. Autorità competente, se il reclamo del contribuente
le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente
soluzione, far del suo meglio per regolare il caso con autorità
competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione
non conforme alla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
faranno del loro meglio per risolvere le difficoltà o i dubbi inerenti
all'applicazione della presente Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti
potranno comunicare direttamente tra loro al fine di rendere applicabili
le disposizioni della presente Convenzione.
Art. 26.
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione
o le leggi interne degli Stati contraenti concernenti le imposte previste
dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali
leggi prevedono non è contraria alla presente Convenzione, o per
prevenire le evasioni fiscali di tali imposte. Lo scambio di informazioni
non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato
contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute
in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto
alle persone od autorità (ivi compresi autorità giudiziaria
e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati
per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti
l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in
deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute
in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa
o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare
un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27.
Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano
i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari
in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi
particolari.
Art. 28.
Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno degli Stati contraenti mediante
ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello
Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione
di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei
termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare
il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello
Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante
che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione
dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizione dell'articolo
25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente
articolo .
Capitolo VI
Disposizioni finali
Art. 29.
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli
strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello
scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Australia: i) con riferimento alle imposte
prelevate alla fonte sui redditi realizzati da un non residente, per i
redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 1976; ii) con riferimento
alle altre imposte australiane, per gli anni di produzione dei redditi
che iniziano il, o successivamente al, 1° luglio 1976;
b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per
i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio
1976.
3. Le domande di rimborso e di accreditamento, cui d diritto
la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti
di ciascuno degli Stati contraenti per i redditi che siano stati realizzati
prima della entrata in vigore della presente Convenzione ed assoggettati
ad imposizione ed ai quali si applica la presente Convenzione ai sensi
del paragrafo 2 del presente articolo, devono essere presentate entro tre
anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore,
dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
Art. 30.
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore fino
alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente
può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima di
cinque anni dalla sua entrata in vigore notificandone la cessazione almeno
sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la Convenzione
cesserà di avere effetto:
a) in Australia: i) con riferimento alle imposte
prelevate alla fonte sui redditi realizzati da un non residente, per i
redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio dell'anno solare successivo
a quello di notifica; ii) con riferimento alle altre imposte australiane,
per ogni anno di produzione del reddito che inizia il, o successivamente
al, 1° luglio dell'anno solare successivo a quello della notifica;
b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per
i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° luglio
dell'anno solare successivo a quello della notifica.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno
firmato la presente Convenzione. Fatta a Canberra il 14 dicembre 1982 in
duplice esemplare, in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi aventi
eguale valore.
PROTOCOLLO
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo australiano,
all'atto della firma della presente Convenzione tra i due Governi per evitare
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte
integrante della Convenzione. Resta inteso che:
1) con riferimento agli articoli 7 e 9 - Quando le informazioni
utilizzabili dalle competenti autorità di uno degli Stati contraenti
sono inadeguate per la determinazione degli utili di un'impresa, imponibili
in detto Stato in conformità dell'articolo 7 e dell'articolo 9 della
Convenzione, le disposizioni di tali articoli non pregiudicano in alcun
modo il diritto di detto Stato di applicare la propria legislazione per
determinare l'assoggettamento ad imposta di una persona purché‚
detta legge sia applicata, per quanto le informazioni utilizzabili dalle
competenti autorità lo consentano, in conformità ai principi
applicabili ai sensi degli articoli 7 e 9;
2) con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 8 - Le
imposte italiane cui si applica, a decorrere dalla loro entrata in vigore,
l'Accordo ivi richiamato, sono le seguenti: i) l'imposta sul reddito delle
persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii)
l'imposta locale sui redditi. Se in Australia verrà applicata un'imposta
(diversa da quelle elencate all'articolo 1 di detto Accordo) sugli utili
realizzati da una impresa italiana in dipendenza dell'esercizio di aeromobili
in traffico internazionale, l'imposta locale sui redditi non sarà
più compresa fra le imposte cui si applica l'Accordo in Italia;
3) con riferimento all'articolo 9 - Nonostante le disposizioni
dell'articolo 9, una impresa di uno degli Stati contraenti può essere
tassata da questo Stato contraente come se detto articolo non fosse entrato
in vigore, ma, nei limiti in cui ne sia possibile l'attuazione, conformemente
ai principi applicabili ai sensi dell'articolo stesso;
4) con riferimento all'articolo 12 - Il termine "pagamenti"
comprende i crediti o le somme accreditate e il riferimento ai canoni pagati
comprende i canoni accreditati. Il termine "canoni" comprende i pagamenti
od i crediti per la totale o parziale dilazione per l'uso dei beni o dei
diritti di cui al paragrafo 3.
5) con riferimento all'articolo 24 - L'imposta pagata
in uno degli Stati contraenti sui redditi aventi natura di dividendi da
ammettere in deduzione dall'imposta dovuta per lo stesso reddito nell'altro
Stato contraente non comprende l'imposta pagata sugli utili con i quali
sono stati pagati i dividendi;
6) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25 - All'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si
attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole
non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che
va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne
un'applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane;
7) con riferimento all'articolo 28 - Le disposizioni del
paragrafo 3 non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di stabilire
procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste
dalla presente Convenzione;
8) qualora l'Australia convenga di limitare, in una Convenzione
per evitare le doppie imposizioni che venisse in futuro conclusa tra l'Australia
stessa e un terzo Stato, membro al momento della firma del presente Protocollo
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l'aliquota
d'imposizione:
i) dei dividendi pagati da una società
residente dell'Australia ai fini dell'imposta australiana e di cui sia
beneficiaria effettiva una società residente di uno Stato terzo,
ad una percentuale minore di quella prevista nel paragrafo 2 dell'articolo
10; o
ii) degli interessi provenienti dall'Australia e di cui
sia beneficiario effettivo un residente di uno Stato terzo, ad una percentuale
minore di quella prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 11; o
iii) dei canoni provenienti dall'Australia e di cui sia
beneficiario effettivo un residente di uno Stato terzo, ad una percentuale
minore di quella prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 12, il Governo
australiano, ne dar immediatamente comunicazione scritta al Governo della
Repubblica italiana attraverso i canali diplomatici ed aprirà un
nuovo negoziato con il Governo della Repubblica italiana per la revisione
delle disposizioni previste nei precedenti sottoparagrafi i), ii), iii),
al fine di estendere all'Italia lo stesso trattamento previsto per lo Stato
terzo. Fatto in duplice esemplare a Canberra il giorno 14 (quattordici)
del mese di dicembre 1982, in lingua inglese e italiana, entrambi i testi
aventi eguale valore.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica
italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale,
firmata a Canberra il 14 dicembre 1982 (Gazz. Uff. n. 275 del 22 novembre
1985). Il giorno 5 novembre 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti
di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14
dicembre 1982, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27
maggio 1985, n. 292, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 21 giugno 1985. In conformità all'art. 29,
secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno 5 novembre
1985. |