| NUOVA
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI O LE EVASIONI FISCALI E PROTOCOLLO
ANNESSO
Il Governo
degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana, desiderosi
di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire le frodi e le evasioni fiscali ed
il Protocollo annesso, hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Soggetti
1. Fatto
salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente Convenzione si
applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
2. Nonostante
le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del paragrafo
3 di questo articolo, uno Stato contraente può assoggettare ad imposizione:
a)
i propri residenti [definiti ai sensi dell'articolo 4 (Residenti)];
e
b) i
propri cittadini a motivo della cittadinanza, come se tra il Governo degli
Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana non esistesse
alcuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.
3. Le disposizioni
del paragrafo 2 non pregiudicano:
a)
i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo
9 (Imprese associate), dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 18 (Pensioni,
eccetera) e degli articoli 23 (Eliminazione della doppia imposizione),
24 (Non discriminazione), e 25 (Procedura amichevole); e
b) i
benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi degli articoli 19 (Funzioni
pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti), 21 (Studenti e apprendisti)
e 27 (Agenti diplomatici e funzionari consolari), nei confronti delle persone
fisiche che non sono cittadini di, né possiedono lo status
di immigrante in detto Stato.
Art.
2
Imposte
considerate
1. La
presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per
conto di uno Stato contraente.
2. Le
imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono:
a)
per quanto concerne gli Stati Uniti: le imposte federali sul reddito previste
dall'"Internal Revenue Code" (con l'esclusione dei contributi previdenziali),
ed i tributi (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione
pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private (qui
di seguito indicate come "imposta statunitense);
b) per
quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e iii) l'imposta regionale
sulle attività produttive, ma soltanto la parte di tale imposta
che è considerata imposta sul reddito in conformità al paragrafo
2(c) dell'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione); ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate come "imposta
italiana").
3.
La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica
o analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della
firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte
attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno
le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali
e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali importanti concernenti l'applicazione
della presente Convenzione, ivi comprese le istruzioni, i regolamenti,
le risoluzioni, o le decisioni giudiziarie.
Art.
3
Definizioni
generali
1. Ai
fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione:
a)
il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società, un
patrimonio ereditario (estate), un'associazione commerciale (trust),
le società di persone ed ogni altra associazione di persone;
b) il
termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi
ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
c) le
espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato
contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro
Stato contraente;
d) per
"traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso
in cui tale trasporto si effettui esclusivamente tra località situate
nell'altro Stato contraente;
e) l'espressione
"autorità competente" designa: i) negli Stati Uniti: il Segretario
di Stato per il Tesoro o un suo delegato; e ii) in Italia: il Ministero
delle Finanze;
f) il
termine "Stati Uniti" designa gli Stati Uniti d'America, e comprende
i relativi Stati ed il Distretto di Columbia; detto termine comprende inoltre
il relativo mare territoriale e qualsiasi zona situata al di fuori del
mare territoriale che è considerata come zona all'interno della
quale gli Stati Uniti, in conformità alla propria legislazione ed
al diritto internazionale, esercitano diritti sovrani per quanto concerne
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del
sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; tuttavia, il
termine non comprende Porto Rico, le Isole Vergini, Guam od altri possedimenti
o territori degli Stati Uniti;
g) il
termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona
situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come
zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria
legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per
quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse naturali del
fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
h) il
termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza
di uno Stato contraente e ii) le persone giuridiche, società di
persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione
in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione
"ente governativo riconosciuto" designa: i) una persona o associazione
di persone che costituisce un ente governativo di uno Stato contraente,
o di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di
uno Stato contraete; ii) una persona che è interamente posseduta,
direttamente o indirettamente, da uno Stato contraente o da una suddivisione
politica o amministrativa o da un ente locale di uno Stato contraente,
a condizione che (A) sia organizzata in conformità alla legislazione
dello Stato contraente, (B) i suoi profitti siano accreditati sul suo conto
senza che nessuna parte del suo reddito vada a beneficio di privati, e
(C) all'atto dello scioglimento, i suoi beni siano assegnati allo Stato
contraente, suddivisione politica o amministrative o ente locale; e iii)
un fondo o trust pensionistico di una persona di cui al sub-paragrafo (i)
o (ii) costituito e gestito esclusivamente per amministrare o elargire
indennità pensionistiche di cui all'articolo 19 (Funzioni pubbliche);
a condizione che l'ente di cui ai commi (ii) e (iii) non eserciti attività
commerciali.
2. Ai fini
dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è
attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui
si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione.
Art.
4
Residenti
1. Ai
fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione
di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a
motivo del suo domicilio, della sua resistenza, della sede della sua direzione,
del suo luogo di costituzione, o di ogni altro criterio di natura
analoga, a condizione, tuttavia, che:
a)
tale espressione non comprenda le persone che sono imponibili in questo
Stato soltanto per il reddito ricavato da fonti situate in detto Stato;
e
b) nel
caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, da
un patrimonio ereditario (estate) o da un'associazione commerciale
(trust), tale espressione si applichi soltanto nei limiti in cui il reddito
derivante da tale società di persone, patrimonio ereditario o associazione
commerciale venga assoggettato ad imposizione in detto Stato, in capo a
detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari.
2. Quando,
in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione
è determinata nel seguente modo:
a)
detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel
quale ha una abitazione permanente; quando essa dispone di una abitazione
permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello
Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più
strette (centro degli interessi vitali);
b) se
non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro
dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente
in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato
in cui soggiorna abitualmente;
c) se
detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente nello
Stato del quale ha la nazionalità;
d) se
detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non
ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando,
in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,
le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio
per risolvere la questione di comune accordo e per determinare le modalità
di applicazione della Convenzione nei confronti di detta persona.
Art.
5
Stabile
organizzazione
1. Ai
fini della presente Convenzione l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in
parte la sua attività.
2. L'espressione
"stabile organizzazione" comprende in particolare:
a)
una sede di direzione;
b) una
succursale;
c) un
ufficio;
d) un'officina;
e) un
laboratorio;
f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; e
g) un
cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi .
3. Non si
considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a)
si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna beni o merci appartenenti all'impresa;
b) i
beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini
di deposito, di esposizione e di consegna;
c) i
beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini
della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una
sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni
o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una
sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di
pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o
di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona
che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dall'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di
cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel
primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente
e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo
il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto
di beni o merci per l'impresa.
5. Non
si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria
attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale
o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente a condizione
che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività
di agenti indipendenti.
6. Il
fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli
o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente
ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per
mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚
motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art.
6
Redditi
immobiliari
1. I redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili, compresi
i redditi delle attività agricole forestali, situati nell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione
"beni immobili" ("real property") ha il significato che ad essa è
attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono
situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte
morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Sono altresì considerati "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi ai canoni variabili
o fissi per lo sfruttamento, o la concessione dello sfruttamento, di giacimenti
minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli, e gli
aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma
di utilizzazione di beni immobili.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche i redditi derivanti
dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili
utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art.
7
Utili
delle imprese
1. Gli
utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se
l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa
sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti
utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte
salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero
stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e
separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche
o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce
una stabile organizzazione e da altre imprese associate.
3. Nella
determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse
in deduzione le spese attribuibili alle attività svolte dalla stessa
stabile organizzazione, compresa una ragionevole quota delle spese
di direzione e delle spese generali di amministrazione, sostenute sia nello
Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun
utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il
solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
5. Ai
fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che esistano
validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
6. Nell'applicazione
dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 (Utili delle imprese), del paragrafo
4 dell'articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 5 dell'articolo 11 (Interessi),
del paragrafo 5 dell'articolo 12 (Canoni), del paragrafo 2 dell'articolo
13 (Utili di capitale), dell'articolo 14 (Professioni indipendenti) e del
paragrafo 2 dell'articolo 22 (Altri redditi), i redditi o gli utili attribuibili
ad una stabile organizzazione o base fissa durante la sua esistenza sono
imponibili nello Stato contraente in cui tale stabile organizzazione o
base fissa è situata anche se i pagamenti sono differiti fino a
quando tale stabile organizzazione o base fissa abbia cessato di esistere.
7. Quando
gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in
altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli
non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art.
8
Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli
utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in
traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto
in detto Stato .
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti
dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune
o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art.
9
Imprese
associate
1. Allorché
a) un'impresa
di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le
medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa
dell'altro Stato contraente, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese,
nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
2. Allorché
uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato
- e di conseguenza assoggettata a tassazione - gli utili per i quali un'impresa
dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto
altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati
realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra
le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese
indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento adeguato dell'ammontare
dell'imposta prelevata su quegli utili. Per determinare tali aggiustamenti,
si dovrà tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione
e, in ogni caso, essi dovranno effettuarsi unicamente in conformità
alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 (Procedura amichevole).
Art.
10
Dividendi
1. I dividendi
pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui
la società che paga i dividendi è residente ed in conformità
alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi
è un residente dell'alto Stato contraente, l'imposta così
applicata non può eccedere:
a)
il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo
è una società che ha posseduto almeno il 25 per cento delle
azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per
un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono
dichiarati; e
b) il
15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Questo paragrafo
non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali
sono stati pagati i dividendi.
3. Ai
fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti
da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote
di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione
dei crediti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale
dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di
cui è residente la società distributrice.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente, di cui è residente la società che paga
i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora
una società che è residente di uno Stato contraente e non
residente dell'altro Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro
Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta
sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione
o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, ad eccezione di quanto stabilito
al paragrafo 6, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscono, in tutto o in pare, utili o redditi realizzati in detto
altro Stato.
6. Una
persona giuridica che è residente di uno degli Stati ed ha una stabile
organizzazione nell'altro Stato o che è assoggettata ad imposizione
nell'altro Stato su base betta sui propri redditi che sono imponibili nell'altro
Stato ai sensi dell'articolo 6 (Redditi immobiliari) o ai sensi del paragrafo
1 dell'articolo 13 (Utili di capitale) può essere assoggettata in
detto altro Stato ad un'imposta aggiuntiva rispetto alle imposte previste
dalle altre disposizioni della presente Convenzione. Detta imposta, tuttavia,
può essere applicata solamente alla parte degli utili d'impresa
della persona giuridica attribuibili alla stabile organizzazione, ed alla
parte di reddito di cui alla frase precedente che è soggetta ad
imposta ai sensi dell'articolo 6 (Redditi immobiliari) o ai sensi del paragrafo
1 dell'articolo 13 (Utili di capitale), che, per quanto riguarda gli Stati
Uniti, è costituita dall'ammontare equivalente dei dividendi di
tali utili o redditi e, per quanto riguarda l'Italia, è costituita
da un importo analogo all'ammontare equivalente dei dividendi.
7. L'imposta
di cui al paragrafo 6 non può essere applicata con un'aliquota eccedente
l'aliquota indicata al paragrafo 2 (a).
8. Nonostante
il paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente
di cui la società che paga i dividendi è un residente dell'altro
Stato contraente che sia un ente governativo riconosciuto che detiene,
direttamente o indirettamente, meno del 25% delle azioni con diritto di
voto della società che paga i dividendi.
9.
Il sub-paragrafo (a) del paragrafo 2 non si applica nel caso di dividendi
pagati da una RIC (Regulated Investment Company - Società per investimenti
regolamentati) statunitense oppure da una REIT (Real Estate Investment
Trust - Fondo comune d'investimento immobiliare) statunitense. Nel caso
di dividendi di una RIC, si applica il sub-paragrafo (b) del paragrafo
2. Nel caso di dividendi pagati da una REIT, il sub-paragrafo (b) del paragrafo
2 si applica soltanto se:
a)
il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona fisica che
possiede una partecipazione non superiore al 10 per cento nella REIT;
b) i
dividendi sono pagati in relazione ad una categoria di azioni quotate in
Borsa e il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona che
possiede una partecipazione non superiore al 5 per cento di qualsiasi categoria
di azioni della REIT; oppure
c) il
beneficiario effettivo dei dividendi è una persona che possiede
una partecipazione non superiore al 10 per cento nella REIT e la REIT è
diversificata.
10. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli
scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento
delle azioni o di altri diritti in relazione ai quali sono pagati i dividendi
sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo
di detta costituzione o di detto trasferimento.
Art.
11
Interessi
1. Gli
interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal
quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente
dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante
quanto previsto al paragrafo 2, gli interessi non sono tassati nello Stato
contraente dal quale essi provengono se:
a)
il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro
Stato contraente che è un ente governativo riconosciuto che detiene,
direttamente o indirettamente, meno del 25 per cento del capitale della
persona che paga gli;
b) gli
interessi sono pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati da
un ente governativo riconosciuto di detto Stato contraente o dell'altro
Stato contraente e sono percepiti da un residente dell'altro Stato contraente
che ne è l'effettivo beneficiario;
c) gli
interessi sono pagati o maturati in relazione ad una vendita a credito
di beni, merci o servizi forniti da un'impresa ad un'altra impresa; o
d) gli
interessi sono pagati o maturati in rapporto alla vendita a credito di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
4. Ai fini
del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei titoli
del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da
ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e dei
crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile
ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono. I redditi di cui all'articolo
10 (Dividendi) non sono considerati interessi ai fini della presente Convenzione.
5. Le
disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente,
eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi,
un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa
ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli
interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il
debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa,
un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o
della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo
Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se,
in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi,
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe
stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto della altre disposizioni della presente
Convenzione.
8. Nel
caso degli Stati Uniti, l'eventuale eccedenza dell'ammontare degli interessi
imputabili agli utili di una società residente dell'altro Stato
contraente che sono attribuibili ad una stabile organizzazione negli Stati
Uniti oppure assoggettati ad imposta negli Stati Uniti ai sensi dell'articolo
6 (Redditi immobiliari) o del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale)
in relazione agli interessi pagati da detta stabile organizzazione o attività
commerciale o industriale negli Stati Uniti e percepita da un residente
dell'altro Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo.
L'imposta applicata ai sensi del presente articolo su tali interessi non
può eccedere l'aliquota indicata al paragrafo 2.
9. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale
o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione
o al trasferimento dei crediti in relazione ai quali sono pagati gli interessi
sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo
di detta costituzione o di detto trasferimento.
Art.
12
Canoni
1. I canoni
provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato,
ma se la persona che percepisce i canoni non è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere:
a)
il 5 per cento dell'ammontare lordo nel caso di canoni corrisposti
per l 'uso o la concessione in uso di software per computer, o di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche; e
b) l'8
per cento dell'ammontare lordo in tutti gli altri casi .
3. Nonostante
le disposizioni del paragrafo 2, i canoni provenienti da uno Stato e pagati
ad un residente dell'altro Stato per l'uso o la concessione in uso,
di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ad
esclusione dei canoni relativi al software per computer, alle pellicole
cinematografiche, alle pellicole, ai nastri magnetici o ad altri mezzi
di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive) sono imponibili
soltanto in detto altro Stato se tale residente è il beneficiario
effettivo dei canoni.
4. Ai
fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi
natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore
su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software
per computer, le pellicole cinematografiche, le pellicole, i nastri magnetici
o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive,
di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti,
formule o processi segreti, od altri analoghi diritti o beni, nonché
per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali
o
scientifiche
o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale
o scientifico.
5. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro
Stato contraente dal quale provengono i canoni un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure
una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i
diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
6. I canoni
si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando la persona
che paga i canoni, sia essa residente o non di uno Stato contraente, ha
in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per
le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento
dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione
o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in
cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. Nonostante
le precedenti disposizioni del presente paragrafo, i canoni relativi all'uso
o alla concessione in uso di diritti o beni in uno Stato contraente possono
considerarsi provenienti da detto Stato.
7. Se,
in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il
beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare
dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede
quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo
in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti è disponibile in conformità della legislazione
di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
8. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale
o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione
o al trasferimento dei diritti in relazione ai quali sono pagati i canoni
sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo
di detta costituzione o di detto trasferimento.
Art.
13
Utili
di capitale
1. Gli
utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione
di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Gli
utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della
proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa
di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione
indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta
base fissa, sono imponibili da detto altro Stato.
3. Gli
utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di
navi o di aeromobili utilizzati da detta impresa in traffico internazionale,
o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono
imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli
utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli
menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente
di cui l'alienante è residente.
Art.
14
Professioni
indipendenti
1. I redditi
che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dalla prestazione
di servizi personali a carattere indipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tali servizi non siano prestati nell'altro Stato
contraente e la persona fisica disponga abitualmente in detto altro
Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma in
tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato unicamente nella
misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.
2. L'espressione
"servizi personali a carattere indipendente" comprende, pur senza esservi
limitata, le attività di carattere scientifico, letterario, artistico,
educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei
medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art.
15
Lavoro
subordinato
1. Salve
le disposizioni degli articoli 16, (Compensi e gettoni di presenza), 18
(Pensioni, eccetera), 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti)
e 21 (Studenti ed apprendisti), i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante
le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato
se:
a)
il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che
non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
b) le
remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non
è residente dell'altro Stato; e
c) l'onere
delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione
o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante
le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato regolarmente svolto a bordo di
navi o di aeromobili utilizzati da un'impresa di uno Stato contraente in
traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
Art.
16
Compensi
e gettoni di presenza
Le partecipazioni
agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro
del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art.
17
Artisti
e sportivi
1. I redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali
svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo,
come artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione, o come
musicista, o in qualità di sportivo, che sarebbero esenti da imposizione
in detto altro Stato contraente ai sensi delle disposizioni degli articoli
14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), sono imponibili
in detto altro Stato se:
a)
l'ammontare degli introiti lordi percepiti da tale artista o sportivo comprese
le spese rimborsategli o sostenute per suo conto, in relazione a tale attività
eccede ventimila dollari USA ($ 20.000) o il suo equivalente in lire italiane
nell'anno fiscale considerato; o
b) detto
artista o sportivo soggiorna in tale altro Stato per un periodo o periodi
che oltrepassano in totale 90 giorni nell'anno fiscale considerato.
2. Quando
il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o
uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualità, è attribuito
non a lui stesso ma ad un'altra persona, detto reddito può essere
tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello
sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 (Utili
delle imprese), 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato).
Ai fini di quanto precede, il reddito di un artista o di uno sportivo non
si considera attribuito ad un'altra persona se l'artista o lo sportivo
prova che né egli, né persone a lui legate da vincoli di
parentela partecipano direttamente o indirettamente agli utili di detta
altra persona in qualsiasi maniera, ivi compresa la percezione di compensi
differiti, di gratifiche, di onorari, di dividendi, di utili derivanti
dalla partecipazione a società di persone o altre distribuzioni
di utili.
Art.
18
Pensioni,
eccetera
1. Fatte
salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche),
le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute in qualità
di beneficiario da un residente di uno Stato contraente in relazione ad
un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le
somme pagate da uno Stato contraente, in base a disposizioni sulla sicurezza
sociale od analoga legislazione di detto Stato, ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
3. Nonostante
le disposizioni del paragrafo 1, se un residente di uno Stato contraente
diviene residente dell'altro Stato contraente, le remunerazioni forfetarie
o le indennità di fine rapporto ricevute dopo tale cambio di residenza
e pagate in relazione ad un impiego svolto nel primo Stato mentre era ivi
residente, sono imponibili soltanto nel primo Stato. Ai fini del presente
paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende
i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un
impiego di una persona.
4. Le
annualità ricevute in qualità di beneficiario da un residente
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. Il termine
"annualità" di cui al presente paragrafo, designa le somme fisse
pagate periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per
un determinato numero di anni, in dipendenza di un obbligo contratto di
effettuare tali pagamento contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro
o in beni valutabili in denaro (diversi dai servizi resi).
5. Gli
assegni alimentari per il coniuge e gli assegni per i mantenimento dei
figli pagati ad un residente di uno Stato contraente da un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato. Tuttavia,
detti pagamenti nono sono imponibili in alcuno dei due Stati se alla persona
che effettua i pagamenti stessi non è concessa a tal titolo alcuna
deduzione nello Stato di cui è residente. Il termine "assegni alimentari
per il coniuge" di cui al presente paragrafo designa i pagamenti periodici,
effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza
di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio, i quali siano
imponibili in capo al percipiente in conformità alla legislazione
dello Stato di cui egli è residente. Il termine "assegni per il
mantenimento dei figli" di cui al presente paragrafo, designa i pagamenti
periodici per il mantenimento di un figlio minore effettuati in base ad
un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione
o di mantenimento obbligatorio.
6. Ai
fini della presente Convenzione, quando una persona fisica, che partecipa
ad un fondo pensione costituito e riconosciuto in conformità alla
legislazione di uno degli Stati contraenti, svolge un'attività nell'altro
Stato contraente:
a)
i contributi versati al fondo da o per conto della persona fisica durante
il periodo in cui detta persona svolge tale attività nell'altro
Stato sono deducibili (o suscettibili di esclusione) dal computo del suo
reddito imponibile in detto Stato. Le somme maturate in base al fondo o
i pagamenti effettuati a favore del fondo da o per conto del suo
datore di lavoro durante detto periodo non sono considerati come parte
del reddito imponibile del dipendente e sono ammessi in deduzione nel computo
degli utili del datore di lavoro in detto altro Stato;
b) le
disposizioni del presente paragrafo si applicano se: i) i contributi versati
da o per conto della persona fisica a favore del fondo pensione (o di altro
analogo fondo che abbia sostituito il primo) sono stati versati prima dell'arrivo
di detta persona nell'altro Stato; e ii) l'autorità competente dell'altro
Stato abbia approvato che il fondo pensione corrisponde in linea generale
ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali di detto Stato.
Le somme
corrisposte in virtù del presente paragrafo non possono eccedere
le somme che sarebbero riconosciute dall'altro Stato ai propri residenti
in relazione a contributi versati, o a somme altrimenti maturate in base
ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.
Art.
19
Funzioni
pubbliche
1.
a) Le
remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o
da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale
ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o
a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia,
tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente
qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un
residente di detto Stato il quale:
i)
abbia la nazionalità di detto Stato e non abbia la nazionalità
dell'altro Stato; o
ii) non
sia divenuto residente di detto Stato soltanto allo scopo di rendervi i
servizi; a condizione che le disposizioni della clausola ii) non si applichino
al coniuge o ai figli a carico di una persona fisica che percepisce remunerazioni
cui si applicano le disposizioni della lettera a) e che non rientra nelle
ipotesi della clausola i) o ii).
2. Fatte
salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18 (Pensioni, eccetera):
a)
Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica
o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante
prelevamento di fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo
di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili
soltanto in questo Stato;
b) tuttavia,
dette pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora
la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni
degli articoli 14 (Professioni indipendenti), 15 (Lavoro subordinato),
16 (Compensi e gettoni di presenza), 17 (Artisti e sportivi) o 18
(Pensioni, eccetera) si applicano, a seconda del caso, alle remunerazioni
e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività
industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art.
20
Professori
ed insegnanti
1. Un
professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato
contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare
o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola
od altro istituto d'istruzione riconosciuto ,o presso un'istituzione medica
finanziata principalmente da governo e che è, o era immediatamente
prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, è
esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo
Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di
insegnamento o di ricerca.
2. Il
presente articolo non si applica al reddito derivante da attività
di ricerca qualora la ricerca è effettuata non nel pubblico interesse,
ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Art.
21
Studenti
e apprendisti
Le somme
che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente
prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato
contraente e che soggiorna nel primo Stato soltanto allo scopo di compiervi
i suoi studi presso un istituto di istruzione riconosciuto, o di attendere
alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese
del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non
sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano
da fonti situate fuori di detto Stato.
Art.
22
Altri
redditi
1. Gli
elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque
ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti
della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli
derivanti dai beni immobili definiti al paragrafo 2 all'articolo 6 (Redditi
immobiliari), nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa
ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili
nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
3. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale
o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione
o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia stato quello
di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione
o di detto trasferimento.
Art.
23
Eliminazione
della doppia imposizione
1. Si
conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità
ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. In
conformità alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della
legislazione degli Stati Uniti (così come può essere
di volta in volta modificata, senza intaccare il principio generale qui
esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o cittadini statunitensi
nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al
corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia; e,
nel caso di una società statunitense che possiede almeno il 10 per
cento delle azioni con diritto di voto di una società residente
dell'Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile,
gli
Stati Uniti riconoscono nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito
un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata
in Italia da detta società sugli utili con i quali sono stati pagati
i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare è calcolato sulla
base dell'ammontare dell'imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere
le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di
limitare il credito nei confronti dell'imposta degli Stati Uniti sul reddito
derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti).
a)
Ai fini dell'applicazione del credito statunitense con riferimento all'imposta
pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 (b) (i), 2 (b) (ii)
e 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito.
Inoltre, ai fini dell'applicazione del credito statunitense con riferimento
all'imposta pagata in Italia, la parte dell'imposta di cui al paragrafo
2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate) così come descritta
al sub-paragrafo (c) del presente paragrafo si considera un'imposta sul
reddito.
b) La
parte dell'imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte
considerate) che è considerata un'imposta sul reddito è calcolata
moltiplicando il coefficiente applicabile per l'ammontare totale dell'imposta
di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate) che
è pagata o maturata in Italia.
L'espressione
"coefficiente applicabile" designa la base rettificata divisa per
l a base imponibile totale su cui si applica effettivamente l'imposta di
cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate).
i) L'espressione
"base rettificata" designa il maggiore di:
A)
zero (0), oppure
B) la
base imponibile totale su cui si applica effettivamente l'imposta di cui
al paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate), meno l'ammontare
totale del costo del lavoro e degli interessi passivi non altrimenti considerati
nella determinazione della base imponibile totale su cui si applica effettivamente
l'imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate).
3. Se un
residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione [senza tener conto del paragrafo
2 (b) dell'articolo 1 (Soggetti)], l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito
(a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente). In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l'ammontare
della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta
italiana attribuitale ai predetti elementi di reddito nella proporzione
in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia,
nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato
in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta
del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. Ai
fini dell'applicazione del credito italiano con riferimento all'imposta
pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai paragrafi 2 (a) e 3 dell'articolo
2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito.
4. Se
un cittadino statunitense è residente in Italia:
a)
in relazione ad elementi di reddito che, ai sensi delle disposizioni della
presente Convenzione, sono esenti dall'imposta statunitense o che
sono assoggettati ad un'aliquota ridotta dell'imposta statunitense allorché
ottenuti da un residente in Italia che non sia un cittadino degli Stati
Uniti, l'Italia riconosce un credito nei confronti dell'imposta italiana
per un ammontare non eccedente l'imposta che sarebbe dovuta negli Stati
Uniti se il residente dell'Italia non fosse un cittadino degli Stati Uniti;
b) al
fine di calcolare l'imposta statunitense sugli elementi di reddito di cui
al sub-paragrafo (a), gli Stati Uniti riconoscono un credito nei confronti
dell'imposta statunitense sul reddito pari all'imposta sul reddito pagata
in Italia in base al credito di cui al sub-paragrafo (a); il credito così
concesso non deve ridurre quella parte dell'imposta statunitense che è
accreditabile nei confronti dell'imposta italiana in conformità
al sub-paragrafo (a); e
c) al
solo scopo di eliminare la doppia imposizione negli Stati Uniti ai sensi
del sub-paragrafo (b), gli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo
(a) si considerano provenienti dall'Italia fino a concorrenza dell'ammontare
necessario per eliminare la doppia imposizione su detti redditi ai sensi
del sub-paragrafo (b).
5. Nel caso
di una persona fisica che sia residente e cittadino di uno Stato contraente
e che sia altresì cittadino dell'altro Stato contraente, le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 1 (Soggetti) si applicano alle remunerazioni
di cui al paragrafo 1 (b) (i) dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche), ma
tali remunerazioni sono considerate dallo Stato contraente dove sono resi
i servizi connessi alle remunerazioni come redditi derivanti da fonti situate
nell'altro Stato.
Art.
24
Non
discriminazione
1. I nazionali
di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di
detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione
si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1 (Soggetti),
alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Tuttavia, ai fini dell'imposizione
statunitense,
i cittadini statunitensi che sono assoggettati ad imposta sulla base dell'utile
mondiale, non si trovano nella stessa situazione dei nazionali italiani
che non sono residenti degli Stati Uniti.
2. L'imposizione
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato
meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro
Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione
non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno
Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente
le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso
accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro
carichi di famiglia.
3. Fatta
salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9
(Imprese associate), del paragrafo 7 dell'articolo 11 (Interessi) o del
paragrafo 7 dell'articolo 12 (Canoni), gli interessi, i canoni e le altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le
imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o
più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate
nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai
fini di questo articolo, nonostante le disposizioni dell'articolo 2 (Imposte
considerate), la presente Convenzione si applica alle imposte di ogni genere
e denominazione prelevate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art.
25
Procedura
amichevole
1. Quando
una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme
alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre
il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è
residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo
1 dell'articolo 24 (Non discriminazione), a quella dello Stato contraente
di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro
i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione
non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio
per regolare il caso di comune accordo con l'autorità competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme
alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà adempiuto nonostante
i limiti temporali previsti dalle legislazione nazionale degli Stati contraenti.
3. Le
autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio
per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi inerenti
all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno
anche consultarsi per l'eliminazione della doppia imposizione in casi non
previsti dalla presente Convenzione.
4. Le
autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente
tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi
precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni
possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver
luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità
competenti degli Stati contraenti.
5. Qualora
le autorità competenti non riescano a pervenire ad un accordo ai
sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo, il caso può,
previo accordo delle due autorità competenti e del contribuente,
essere sottoposto ad arbitrato, a condizione che il contribuente si impegni
per iscritto ad ottemperare alle decisioni della commissione arbitrale.
Le autorità competenti possono fornire alla commissione quelle informazioni
che siano necessarie per dare corso alla procedura arbitrale. Il parere
della commissione arbitrale è vincolante per il contribuente e per
entrambi gli Stati in relazione a tale caso. Le procedure sono definite
con uno scambio di note tra gli Stati contraenti per via diplomatica, dopo
che le autorità competenti si saranno consultate. Le disposizioni
del presente paragrafo non avranno effetto fino alla data indicata nello
scambio di note diplomatiche.
Art.
26
Scambio
di informazioni
1. Le
autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle
delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste
dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono
non è contraria alla Convenzione, nonché‚ per evitare le
frodi o le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato
dall'articolo 1 (Soggetti). Le informazioni ricevute da uno Stato contraente
saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base
alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto
alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria
e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati
per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate
nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a)
di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione
e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di
fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria
legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o
di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di
fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione
sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art.
27
Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni
della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù
delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
Art.
28
Entrata
in vigore
1. La
presente Convenzione sarà ratificata secondo le relative procedure
di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica verranno scambiati
non appena possibile.
2. La
Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti
di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a)
con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o
accreditate il, o successivamente al, primo giorno del secondo mese successivo
alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore;
b) con
riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il,
o successivamente al 1° gennaio successivo alla data in cui la presente
Convenzione entra in vigore.
3. Nonostante
il paragrafo 2, qualora una persona avente diritto ai benefici previsti
dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, firmata a Roma
il 17 aprile 1984, e dal Protocollo che chiarisce ed integra detta Convenzione,
firmato a Roma il 17 aprile 1984 (congiuntamente, la "precedente Convenzione"),
avrebbe avuto diritto, ai sensi della precedente Convenzione, ad uno sgravio
fiscale maggiore di quello contemplato dalla presente Convenzione, la Convenzione
precedente, a scelta di detta persona, continuerà ad avere effetto
nella sua interezza per un periodo di dodici mesi dalla data in cui le
disposizione della presente Convenzione avrebbero altrimenti effetto in
virtù del paragrafo 2.
Art.
29
Denuncia
La presente
Convenzione rimarrà in vigore finché‚ non sarà denunciata
da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare
la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore,
a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali
diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la Convenzione cesserà
di avere effetto:
a)
con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme pagate o
accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo
alla scadenza del periodo di sei mesi;
b) con
riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il,
o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza
del periodo di sei mesi.
PROTOCOLLO
Il Governo
degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana, desiderosi
di concludere un Protocollo a chiarimento ed integrazione della Convenzione
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le frodi o le evasioni fiscali (qui di seguito "la Convenzione")
da firmare contemporaneamente alla firma del presente Protocollo, hanno
convenuto le seguenti disposizioni, che formano parte integrante della
Convenzione.
Art.
1
1. Ai fini
del paragrafo 2 (b) dell'articolo 1 (Soggetti) della Convenzione, il termine
"cittadino" così come applicato agli Stati Uniti comprende un ex
cittadino o residente a lungo termine la cui perdita di tale status aveva
come uno degli scopi principali quello di evitare l'imposizione fiscale,
ma limitatamente ad un periodo di 10 anni successivo a tale perdita.
2. Le
disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1 (Soggetti) della Convenzione
non pregiudicano:
a)
i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo
18 (Pensioni, eccetera) della Convenzione in favore dei residenti dell'altro
Stato contraente che possiedono la nazionalità di tale Stato, anche
se essi possiedono anche la nazionalità del detto primo Stato;
b) i
benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 4 del
presente Protocollo.
3. Ai fini
del paragrafo 2 (a) dell'articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione,
la Convenzione si applica al tributo (excise tax) prelevato dagli Stati
Uniti sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri soltanto
nei limiti in cui l'assicuratore straniero non riassicuri detti rischi
con una persona che non abbia diritto alla esenzione da tale tributo ai
sensi della presente o di altra Convenzione.
4. Ai
fini del paragrafo 1 (i) dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione,
l'espressione "ente governativo riconosciuto" comprende:
a)
nel caso degli Stati Uniti: i) le Federal Reserve Banks; ii) la Export-Import
Bank; iii)la Overseas Private Investment Corporation;
b) nel
caso dell'Italia: i) la Banca d'Italia (la Banca centrale); ii) l'Istituto
per il Commercio con l'Estero; e iii) l'Istituto per l'Assicurazione del
Credito all'Esportazione; nonché gli istituti finanziari il cui
capitale è interamente posseduto da uno Stato contraente o da uno
Stato, una suddivisione politica o amministrativa o ente locale come di
volta in volta può essere convenuto dalle autorità competenti
dei due Stati contraenti.
5. Ai fini
del paragrafo 1 dell'articolo 4 (Residenti) della Convenzione:
a)
una persona giuridica costituita in base alle leggi di uno Stato contraente
e che sia generalmente esente da imposta in detto Stato nonché costituita
e mantenuta in detto Stato: i) esclusivamente per uno scopo religioso,
di beneficenza, pedagogico, scientifico o altro scopo analogo; oppure ii)
allo scopo di concedere pensioni o altri benefici analoghi a lavoratori
dipendenti in base ad un piano deve essere considerata residente di detto
Stato contraente;
b) un
ente governativo riconosciuto deve essere considerato residente dello Stato
contraente in cui è costituito;
c) l'Italia
considererà residente degli Stati Uniti un cittadino statunitense
o uno straniero cui sia stata concessa a norma di legge la residenza permanente
[un possessore di "green card" (permesso regolare di soggiorno)] soltanto
se tale persona è effettivamente presente oppure disponga di un'abitazione
permanente o soggiorni abitualmente negli Stati Uniti; e
d) per
determinare la residenza di un ente che è considerato fiscalmente
trasparente in base alla legislazione di ciascuno Stato contraente si applicano
le disposizioni del sub-paragrafo 1 (b) dell'articolo 4 (Residenti) della
Convenzione.
6.
Ai fini del paragrafo 2 dell'articolo 5 (Stabile organizzazione) della
Convenzione, un impianto di trivellazione o una nave utilizzati a scopi
di esplorazione o sviluppo di risorse naturali costituisce stabile organizzazione
in uno Stato contraente soltanto se la permanenza in detto Stato oltrepassa
12 mesi.
7. Ai
fini del paragrafo 1 dell'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della
Convenzione, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale,
di navi o di aeromobili comprendono:
a)
gli utili derivanti dall'impiego, manutenzione o noleggio di container
(compresi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto
di container) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di
beni o merci; e
b) gli
utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili armati ed equipaggiati
e gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo,
a condizione in quest'ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali
e secondari rispetto ad altri utili derivanti dall'esercizio in traffico
internazionale di navi o di aeromobili.
8. Ai fini
dell'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione e nonostante
ogni altra disposizione della Convenzione, gli utili che un cittadino degli
Stati Uniti non residente dell'Italia o una società statunitense
ritraggono dall'esercizio di navi iscritte o di aeromobili registrati in
base alla legislazione statunitense, sono esenti da imposte in Italia.
9. Le
disposizioni dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione non
limitano le disposizioni di legge di ciascuno Stato contraente che consentono
la distribuzione, la ripartizione o l'attribuzione di redditi, deduzioni,
crediti o benefici tra persone possedute o controllate, direttamente o
indirettamente, dagli stessi interessi quando ciò sia necessario
al fine di prevenire le evasioni fiscali o di determinare chiaramente il
reddito di una qualsiasi di dette persone.
10. Ai
fini del paragrafo 4 dell'articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 5 dell'articolo
11 (Interessi), del paragrafo 5 dell'articolo 12 (Canoni) e del paragrafo
2 dell'articolo 22 (Altri redditi) della Convenzione, resta inteso che
l'ultima frase ivi inclusa non può essere interpretata nel senso
che i principi di cui agli articoli 7 (Utili di imprese) e 14 (Professioni
indipendenti) della Convenzione non sono considerati.
11. Nonostante
le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 (Interessi) della
Convenzione, gli interessi che costituiscono un interesse residuo in relazione
ad una REMIC (Real Estate Mortgage Investment Conduit - Fondo d'investimento
in mutui ipotecari su immobili) sono imponibili in ciascuno Stato in conformità
alla propria legislazione nazionale.
12. Ai
fini del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione:
a)
l'espressione "beni immobili", per quanto concerne gli Stati Uniti, comprende
una partecipazione (interest) in beni immobili degli Stati Uniti; e
b) l'espressione
"beni immobili", per quanto concerne l'Italia, comprende: i) i beni immobili
di cui all'articolo 6 (Redditi immobiliari); ii) le azioni o partecipazioni
(interest) analoghe in una società o altra associazione di persone,
il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili
situati in Italia; e iii) una partecipazione (interest) nel patrimonio
ereditario (estate) di una persona defunta il cui patrimonio consiste interamente
o principalmente in beni immobili situati in Italia;
c) i
beni descritti nel sub-paragrafo (a) del presente paragrafo si considerano
situati negli Stati Uniti ed i beni descritti nel sub-paragrafo (b) del
presente paragrafo si considerano situati in Italia.
13. Ai fini
del paragrafo 3 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione,
gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione
di navi o di aeromobili utilizzati dalla stessa impresa in traffico internazionale
comprendono:
a)
gli utili derivanti dall'alienazione di container (inclusi i rimorchi,
le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto dei container) utilizzati
in traffico internazionale per il trasporto di beni o merci; e
b) gli
utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili noleggiati armati
ed equipaggiati o gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili
noleggiati a scafo nudo, se in quest'ultimo caso gli utili di noleggio
costituivano utili occasionali e secondari rispetto ad altri utili derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili.
14. Le partecipazioni
agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe attribuiti
ad un residente di uno Stato contraente, così come precisato nell'articolo
16 (Compensi e gettoni di presenza) della Convenzione sono imponibili nell'altro
Stato contraente soltanto nella misura in cui si riferiscano a prestazioni
effettuate in detto altro Stato.
15. Con
riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 18 (Pensioni, eccetera), l'espressione
"pension plan" nel caso dell'Italia designa i "fondi pensione".
16. Con
riferimento all'articolo 19 (Funzioni pubbliche) della Convenzione, resta
inteso che le autorità competenti degli Stati contraenti possono
applicare di comune accordo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo
19 (Funzioni pubbliche) ai lavoratori dipendenti di organizzazioni che
espletano funzioni di natura governativa.
17. Con
riferimento agli articoli 20 (Professori ed insegnanti) e 21 (Studenti
ed apprendisti) della Convenzione, l'espressione "istituto di istruzione
riconosciuto", per quanto concerne gli Stati Uniti, designa un istituto
di istruzione accreditato. Un istituto di istruzione si considera accreditato
quando sia ufficialmente riconosciuto da un ente generalmente responsabile
dell'accreditamento degli istituti nello specifico settore di studio.
18. Le
disposizioni dell'articolo 24 (Non discriminazione) non possono essere
interpretate nel senso che impediscano a ciascuno Stato contraente di applicare
un'imposta così come descritta nel paragrafo 6 dell'articolo 10
(Dividendi) o nel paragrafo 8 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione.
19. Con
riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della
Convenzione, le autorità competenti degli Stati contraenti possono,
in particolare, concordare che le condizioni per l'applicazione del paragrafo
10 dell'articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 9 dell'articolo 11 (Interessi),
del paragrafo 3 dell'articolo 22 (Altri redditi) della Convenzione sono
soddisfatte.
20. Ai
fini dell'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione, la Convenzione
si applica alle imposte di ogni genere prelevate da uno Stato contraente.
Resta inteso che le informazioni possono essere comunicate alle persone
od autorità incaricate della sorveglianza delle attività
per le quali si possono scambiare le informazioni ai sensi dell'articolo
26 (Scambio di informazioni), e che dette persone utilizzeranno le informazioni
soltanto ai fini di tale sorveglianza e saranno soggette alle limitazioni
dell'articolo 26 (Scambio di informazioni).
Art.
2
1. Un residente
di uno Stato contraente ha diritto ai benefici altrimenti concessi ai residenti
di uno Stato contraente ai sensi della Convenzione unicamente nella misura
prevista dal presente articolo.
2. Un
residente di uno Stato contraente ha diritto a tutti i benefici previsti
dalla Convenzione a condizione che detto residente sia:
a)
una persona fisica;
b) un
ente governativo riconosciuto;
c) una
società, se: i) tutte le azioni ricomprese nella classe o nelle
classi di azioni che rappresentano più del 50 per cento del potere
di voto e del valore della società stessa sono oggetto di regolare
negoziazione in una borsa valori riconosciuta, oppure ii) almeno il 50
per cento di ciascuna classe di azioni della società è detenuto,
direttamente o indirettamente, da cinque società, o meno, aventi
diritto ai benefici ai sensi del punto i), a condizione che, nel caso di
possesso indiretto, ciascun possessore intermedio sia una persona avente
diritto ai benefici previsti dalla Convenzione ai sensi del presente paragrafo;
d) considerata
nel sub-paragrafo 5 (a) (i) dell'articolo 1 del presente Protocollo;
e) considerata
al sub-paragrafo 5 (a) (ii) dell'articolo 1 del presente Protocollo, a
condizione che più del 50 per cento dei beneficiari, soci o partecipanti
della persona siano persone fisiche residenti di uno degli Stati contraenti;
oppure
f) una
persona diversa da una persona fisica, se: i) per almeno la metà
dei giorni dell'anno fiscale le persone di cui ai commi (a), (b), (c),
(d) o (e) possiedono, direttamente o indirettamente (tramite una catena
di possesso in cui ciascuna persona ha diritto ai benefici previsti dalla
Convenzione ai sensi del presente paragrafo), almeno il 50 per cento di
ciascuna classe di azioni o altri diritti dei beneficiari nella persona,
e ii) meno del 50 per cento del reddito lordo della persona per l'anno
fiscale è, direttamente o indirettamente, pagato a o maturato da
persone che non sono residenti di uno degli Stati contraenti (a meno che
il pagamento sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in
uno degli Stati), sotto forma di pagamenti deducibili ai fini dell'imposizione
sui redditi nello Stato di residenza di detta persona.
3.
a) Un
residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici
può usufruire dei benefici previsti dalla presente Convenzione relativamente
ad un elemento di reddito proveniente dall'altro Stato, se:
i)
detto residente è effettivamente impegnato nella gestione di un'attività
commerciale o industriale nel primo Stato,
ii) il
reddito è collegato o secondario rispetto all'attività commerciale
o industriale, e
iii)
l'attività commerciale o industriale è sostanziale in relazione
all'attività esercitata nell'altro Stato da cui proviene il reddito.
b) Ai fini
del presente paragrafo, l'attività o la gestione degli investimenti
non è considerata attività commerciale o industriale effettiva,
a meno che detta attività sia di natura bancaria, assicurativa o
finanziaria gestita da una banca, una compagnia di assicurazioni o da un
operatore di borsa.
c) Ai
fini del presente paragrafo, per determinare se un'attività commerciale
o industriale sia sostanziale, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte
le circostanze. In ogni caso, tuttavia, un'attività commerciale
o industriale è considerata sostanziale se, per il precedente anno
fiscale, o per la media dei tre precedenti anni fiscali, il valore dell'attivo,
il reddito lordo e la spesa relativa alle retribuzioni connessi all'attività
commerciale o industriale nel primo Stato sono pari ad almeno 7,5 per cento
della quota proporzionale, rispettivamente, del valore dell'attivo, del
reddito lordo e della spesa per le retribuzioni del residente (e di altre
parti collegate), connessi all'attività da cui si è originato
il reddito nell'altro Stato, e la media dei tre rapporti eccede il 10 per
cento.
d) Il
reddito ricavato è collegato al un'attività commerciale o
industriale se l'attività nell'altro Stato da cui proviene il reddito
costituisce un settore di attività che formi una parte o sia complementare
a detta attività commerciale o industriale. Il reddito è
secondario in relazione ad un'attività commerciale o industriale
se serve a facilitare la gestione dell'attività stessa nell'altro
Stato.
4. Un
residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici
può usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione qualora l'autorità
competente dello Stato che deve concedere detti benefici stabilisca in
tal senso.
5. Ai
fini del presente articolo, l'espressione "borsa valori riconosciuta" designa:
a)
il sistema "NASDAQ" (Associazione Nazionale degli Operatori di Borsa per
Quotazioni Automatizzate dei Titoli) posseduto dalla "National Association
of Securities Dealers, Inc.", nonché una borsa valori registrata
presso la "Securities and Exchange Commission" statunitense come una borsa
valori nazionale ai sensi del "Securities Exchange Act" del 1934; e
b) una
borsa valori costituita ed organizzata in conformità alla legislazione
italiana; e
c) ogni
altra borsa valori reciprocamente riconosciuta dalle competenti autorità
degli Stati contraenti.
Art.
3
1. La Convenzione
non limita in alcun modo le esclusioni, esenzioni, deduzioni, crediti o
altre facilitazioni attualmente o in futuro concessi:
a)
dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti, o
b) da
ogni altro accordo fra gli Stati contraenti.
2. Nonostante
le disposizioni del paragrafo 1 (b):
a)
le disposizioni dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della presente
Convenzione si applicano unicamente alle controversie in merito al fatto
che una misura rientri o meno nell'ambito di applicazione della presente
Convenzione, e le procedure previste dalla presente Convenzione si applicano
esclusivamente a tali controversie; e
b) a
meno che le autorità competenti non stabiliscano che una misura
fiscale non rientra nell'ambito di applicazione della presente Convenzione,
gli obblighi di non discriminazione della Convenzione stessa si applicano
unicamente in relazione a detta misura, ad eccezione degli obblighi di
trattamento nazionale o della nazione più favorita che possono applicarsi
al commercio di beni in base all'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio.
Nessun obbligo di trattamento nazionale o della nazione più favorita
previsti da qualsiasi altro accordo si applica in relazione a detta misura;
c) ai
fini del presente paragrafo, una "misura" è una legge, un regolamento,
una norma, procedura, decisione, azione amministrativa o altra analoga
disposizione o azione.
Art.
4
Si conviene
che un cittadino statunitense, residente dell'Italia, socio di una società
di persone avente la nazionalità degli Stati Uniti, avrà
diritto ad un credito rimborsabile, nei confronti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche del socio prelevata dall'Italia nel periodo d'imposta,
pari alla quota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, prelevata
dall'Italia per lo stesso periodo a carico della società di persone,
che risulti attribuibile alla partecipazione del socio al reddito della
società di persone.
Art.
5
Le imposte
prelevate alla fonte da uno Stato contraente con le aliquote stabilite
dalla legislazione interna saranno rimborsate a richiesta del contribuente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle
disposizioni della Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in
osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente
tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere
diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione. La presente
disposizione non può essere interpretata nel senso che impedisca
all'autorità competente di ciascuno Stato contraente di stabilire
procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
Art.
6
Ciascuno
Stato contraente può prelevare per conto dell'altro Stato contraente
le somme necessarie ad assicurare che le agevolazioni concesse dalla Convenzione
con riferimento all'imposizione in detto altro Stato non vadano a vantaggio
di persone che non ne hanno diritto. Tuttavia, la frase precedente non
impone a ciascuno degli Stati contraenti l'obbligo di adottare provvedimenti
amministrativi che siano di natura diversa rispetto a quelli adottati nella
riscossione delle proprie imposte o che sarebbero contrari al proprio diritto
di sovranità, alla sicurezza o all'ordine pubblico.
Art.
7
1. L'autorità
preposta di uno degli Stati contraenti può richiedere di consultare
l'autorità competente dell'altro Stato contraente per stabilire
se sia opportuno modificare la Convezione al fine di riflettere cambiamenti
della legislazione o della politica di uno dei due Stati contraenti. Qualora
le dette consultazioni stabiliscano che l'effetto della Convenzione o la
sua applicazione siano stati unilateralmente modificati a motivo della
legislazione nazionale emanata da uno Stato contraente in maniera tale
che l'equilibrio dei benefici previsti dalla Convenzione sia stato alterato
in modo rilevante, le autorità si consulteranno allo scopo di modificare
la Convenzione per ristabilire un equilibrio adeguato dei benefici stessi.
2. Entro
i tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione, le autorità
competenti si consulteranno in merito all'attuazione dell'articolo 25 (Procedura
amichevole) e, tenendo conto dell'esperienza maturata al riguardo, decideranno
sull'opportunità di modificare l'articolo 25 (Procedura amichevole)
e, tenendo conto dell'esperienza in materia di arbitrato nelle dispute
fiscali internazionali, decideranno sull'opportunità dello scambio
di note diplomatiche di cui al paragrafo 5 dell'articolo 25 (Procedura
amichevole), stabilendo in tal caso le relative disposizioni.
Art.
8
Qualora uno
Stato o un ente locale degli Stati Uniti applichi un'imposta sugli utili
di imprese italiane derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in
traffico internazionale, l'Italia può applicare la propria imposta
regionale sulle attività produttive su tali utili di imprese statunitensi,
nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo
2 (Imposte considerate) e dell'articolo 8 (Navigazione marittima e aerea)
della Convenzione.
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