| L.
23 luglio 1980, n. 509. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare
ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso
protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 (S.O. alla Gazz.
Uff. n. 241 del 3 settembre 1980). Entrata in vigore il 1° dicembre
1980.
Art. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare
ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso
protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo
30 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE
Il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese, desiderosi
di sviluppare e di facilitare le reciproche relazioni economiche, hanno
deciso di concludere una convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni
fiscali le cui disposizioni sono le seguenti:
Art. 1
Soggetti
La presente convenzione si applica
alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si
applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative
e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte
sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo,
sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti
dalle imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si
applica la Convenzione sono, in particolare:
a) per quanto concerne
l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi;
ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito
indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne la Repubblica
Popolare Ungherese: 1) le imposte sul reddito (jévedelemad¢k);
2) le imposte sugli utili (nyereségadòk); 3) l'imposta speciale
d'impresa (v llalati kìlénadò); 4) l'imposta sulla
proprietà edilizia (h zadò); 5) l'imposta sul valore delle
proprietà edilizie (h zértékadò); 6) l'imposta
sulle aree edificabili (telekadò); 7) il contributo di sviluppo
comunale (kuzséfejlesztési hozz j rul s); 8) il diritto sui
dividendi e sui pagamenti di utili delle società commerciali (a
kereskedelmi t rsas gok osztalék és nyereség kifizetései
ut ni illeték); (qui di seguito indicate quali "imposta ungherese").
4. La Convenzione si applicherà
anche alle imposte future di natura identica o analoga che
entreranno in vigore dopo la
data della firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno
alle imposte attuali o che
le sostituiranno.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni "uno
Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto
richiede, la Repubblica Italiana o la Repubblica Popolare Ungherese;
b) il termine "persona" comprende
le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini della imposizione;
d) le espressioni "impresa
di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano
rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente
e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
e) per "traffico internazionale"
s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione
effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
f) il termine "nazionali" designa:
1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite
in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
g) l'espressione "autorità
competente" designa: 1) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle finanze;
2) nella Repubblica Popolare Ungherese: il Ministro delle finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione
da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite
hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione
di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona
che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata
ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili
in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate
in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi
gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo:
a) detta persona è
considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione
permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente ciascuno degli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente
nel quale si trova il centro dei suoi interessi vitali, compresi gli economici;
b) se non si può determinare
lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli
Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente
in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna
abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente
in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente
del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità
di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno
di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono
la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione
effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa in cui l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione"
comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o
altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione
o di montaggio la cui durata oltrepassa i ventiquattro mesi.
3. Non si considera che vi sia
una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una
installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di
merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) una sede fissa è
utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa è
utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire
informazioni, di ricerche scientifiche e di attività analoghe che
abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno
Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente -
diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa
di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato
contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società
residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività
in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione
oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile
organizzazione dell'altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni
immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali,
sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono stati situati.
2. L'espressione "beni immobili"
è definita in conformità al diritto dello Stato contraente
in cui i beni stessi sono situati. La espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
nonché‚ i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto
privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì
"beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni
variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento
di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi,
i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa
nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio
di una libera professione.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di una impresa
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizione identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli
utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove.
4. Nessun utile può essere
attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che: a) questa
stabile organizzazione abbia semplicemente acquistato merci per l'impresa,
o b) la consegna delle merci sia effettuata per l'uso proprio della stabile
organizzazione.
5. Quando gli utili comprendono
elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente
Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da
quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima ed
aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio,
in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto
nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione
effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo
di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in
cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza
di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano
anche nel caso in cui l'impresa possegga una agenzia per i trasporto di
persone o merci sul territorio dell'altro Stato.
4. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un
fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale
di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché‚:
a) un'impresa di uno Stato
contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo
o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano
direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale
di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato
contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte,
diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,
gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati
da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati,
possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una
società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto Stato ma l'imposta così applicata non può eccedere
il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Questo paragrafo non
riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono
stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni
o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da
altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché‚
i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale
dei redditi delle aziende secondo la legislazione fiscale dello Stato di
cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è
residente la società che paga i dividendi sia una attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad
esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione
o a una base fissa situata in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo
il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o
meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme
date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i
redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale
provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia libera professione
mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi
si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per
il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore
e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno
Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo
il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule
o processi segreti, nonché‚ per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale
provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione
mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori
dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Se in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della presentazione
(rectius "prestazione" - ndr) per la quale sono pagati, eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni,
le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dalla
alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla
alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione
che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione
totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera
impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia,
gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili di cui al paragrafo
3 dell'articolo 23 sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui
i beni in questione sono imponibili in virtù di detto articolo.
3. Gli utili provenienti dalla
alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente
di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente,
nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue
attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imponibili a detta
base fissa.
2. L'espressione "libera professione"
comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico,
letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚ le attività
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli
articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate
da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti
del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto
a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili
soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16
Compensi a membri dei Consigli
di amministrazione
I compensi e le altre retribuzioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità
di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di
una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili
in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali
gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché‚ gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni
personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente
in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente
da prestazioni personali di un'artista dello spettacolo o di uno sportivo,
in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non
sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato
nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, se l'artista o lo sportivo partecipa
direttamente od indirettamente agli utili di detta persona.
3. Nonostante le disposizioni
dei precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il reddito derivante
dalle attività indicate nel paragrafo 1 è esente da imposta
nello Stato in cui l'attività è esercitata a condizione che
le predette attività siano svolte nel quadro di una convenzione
o di un accordo culturale concluso tra gli Stati contraenti.
Art. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad
un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse
dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione
od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi
siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un
residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la nazionalità di
detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo
di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi
a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto
in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario
sia un residente di detto Stato e ne
abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli
15, 16 e 18 si applicano alle remunerazione o pensioni pagate in corrispettivo
di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Professori
Le remunerazioni dei professori
e degli altri membri del personale insegnante, residenti di uno Stato contraente,
i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi
o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due
anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento o
di ricerca scientifica senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel
primo Stato.
Art. 21
Studenti
Le somme che uno studente o
un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente
al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione
o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato
a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto
altro Stato.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di
un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto
od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
Art. 23
Patrimonio
1. Il patrimonio costituito
da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile
nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito
da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di un'impresa,
o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio
di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in
cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
3. Le navi e gli aeromobili
utilizzati nel traffico internazionale, nonché‚ i beni mobili relativi
al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove
è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio
di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in
detto Stato.
Art. 24
Metodo per evitare le doppie
imposizioni
1. Si conviene che la doppia
imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi
del presente articolo.
2. Per quanto concerne la Repubblica
Italiana: Se un residente della Repubblica Italiana possiede elementi di
reddito che sono imponibili nella Repubblica Popolare Ungherese, la Repubblica
Italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile
di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso,
la Repubblica Italiana deve dedurre dalle imposte così calcolate
l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica Popolare Ungherese, ma l'ammontare
della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrano
alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nella Repubblica
Italiana ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta
del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. Per quanto
riguarda la Repubblica Popolare Ungherese:
a) se un residente
della Repubblica Popolare Ungherese possiede redditi che, conformemente
alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili nella Repubblica
Italiana, la Repubblica Popolare Ungherese, fatte salve le disposizioni
contenute nel paragrafo b), esenta da imposte tali redditi ma può
applicare, per calcolare l'ammontare dell'imposta sugli altri redditi di
detto residente, la stessa aliquota che sarebbe stata applicabile qualora
gli elementi di reddito in questione non fossero stati esentati;
b) se un residente della Repubblica
Popolare Ungherese possiede elementi di reddito che, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 10, sono imponibili nella Repubblica Italiana,
la Repubblica Popolare Ungherese accorda sull'ammontare dell'imposta che
colpisce i redditi di detto residente, una deduzione di ammontare uguale
all'imposta pagata nella Repubblica Italiana. Tuttavia, la somma
così dedotta non può eccedere la frazione d'imposta, calcolata
prima della deduzione, corrispondente ai redditi provenienti dalla Repubblica
Italiana.
Art. 25
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato
contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non
sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono
o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si
trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata
nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni
di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 4 dell'articolo 11, o
del paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti
di una impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio
imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente,
il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato
contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa
natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo
il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 26
Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno
Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli
Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può,
indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di
detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato
contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà
essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della
misura che comporta una imposizione non conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente,
se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere
ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare
il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme
alla Convenzione. L'accordo sarà applicato quali che siano i termini
previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione
o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi
al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla
Convenzione.
4. Le autorità competenti
degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine
di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti
degli Stati contraenti.
Art. 27
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti
degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare
le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne
degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione,
nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è
contraria alla Convenzione, nonché‚ per evitare le evasioni fiscali.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni
ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle
informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato
e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o
della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle
procedure concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati
per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità
potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche
e nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad
uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi
amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione
o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro
Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni
che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale
o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 28
Funzionari diplomati e consolari
Le disposizioni della presente
Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari
diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto
internazionale o di accordi particolari.
Art. 29
Domande di rimborso
1. Le imposte riscosse in uno
dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente
qualora il diritto alla percezione di detta imposta sia limitato dalle
disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da
prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato
contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate
di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente certificante che sussistono le condizioni richieste
per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente
Convenzione.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 26, le modalità di applicazione del presente
articolo.
Art. 30
Entrata in vigore
La presente Convenzione sarà
ratificata o approvata secondo la legislazione di ciascun Stato contraente.
La Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno seguente lo scambio
delle note diplomatiche attestanti l'avvenuta ratifica o approvazione.
Le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte prelevate
alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio delle note diplomatiche;
b) alle altre imposte dei periodi
d'imposta che si chiudono a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di tale
scambio.
Art. 31
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà
in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno
Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare
ed al termine di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua
entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applicherà
per l'ultima volta:
a) alle imposte riscosse
mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il
31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte dei periodi
d'imposta che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso
anno. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente
Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Budapest il 16 maggio 1977
in duplice esemplare, in lingua italiana, ungherese e francese, prevalendo
quest'ultima in caso di contestazione.
PROTOCOLLO D'ACCORDO
alla Convenzione tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Ungherese
intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica Popolare Ungherese intesa ad evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed
a prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato
le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della
Convenzione. Resta inteso:
a) che, in relazione
all'articolo 2, se nel futuro sarà introdotta un'imposta sul patrimonio,
la Convenzione si applicherà a detta imposta e la doppia imposizione
sarà evitata in conformità alle disposizioni dell'articolo
24;
b) che, con riferimento al
paragrafo 1 dell'articolo 26, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo
cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa
con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione delle imposte
non conforme alla Convenzione;
c) che la disposizione di cui
al paragrafo 3 dell'articolo 29 non esclude l'interpretazione secondo la
quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono di comune
accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni
o esenzioni di imposta cui dà diritto la Convenzione.
Fatto a Budapest il 16 maggio 1977
in duplice esemplare in lingua italiana, ungherese e francese, prevalendo
quest'ultima in caso di contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione
tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese
per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 (Gazz. Uff. n.
17 del 19 gennaio 1981). Il giorno 2 ottobre 1980 si è perfezionato
lo scambio di notifiche previste per l'entrata in vigore della convenzione
tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese
per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali firmato a Budapest il 16 maggio 1977, la cui ratifica
è stata autorizzata con legge n. 503 del 23 luglio 1980 pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 3 settembre
1980. In conformità dell'art. 30 la convenzione è entrata
in vigore il 1° dicembre 1980.
|