| CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUL REDDITO
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; Desiderosi di concludere
una nuova Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, Hanno convenuto quanto
segue:
Art. 1
I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne il Regno Unito: i. l'imposta
sul reddito (the income tax); ii. l'imposta sulle società (the corporation
tax); iii. l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax); iv.
l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax)
(qui di seguito indicate quali "imposta del Regno Unito").
b) per quanto concerne l'Italia: i. l'imposta sul reddito
delle persone fisiche; ii. l'imposta sul reddito dele persone giuridiche;
iii. l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta
alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
2. La presente Convenzione si applicherà anche alle
imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite da ciascuno
Stato contraente dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o
in sostituzione delle imposte di detto Stato contraente indicate nel paragrafo
(1) del presente Articolo. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni
fiscali.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Regno Unito" designa la Gran Bretagna
e l'Irlanda del Nord, ivi comprese le zone al di fuori del mare territoriale
del Regno Unito le quali in conformità al diritto internazionale
sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione
del Regno Unito sulla Piattaforma Continentale, come zone nelle quali possono
essere esercitati i diritti del Regno Unito riguardanti il fondo ed il
sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana
e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali,
ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento
delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali
possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed
il
sottusuolo marino, nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, il Regno Unito o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche,
le società ed ogni altra associazione di persone, ma non comprende
le società di persone le quali non sono considerate persone giuridiche
ai fini dell'impostazione in ciascuno Stato contraente;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica
o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione.
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e
"impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata
da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionale" designa: i. per quanto concerne
il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito od ogni soggetto britannico
che non possiede la cittadinanza di ogni altro Paese o territorio del Commonwealth,
a condizione che abbia il diritto di risiedere nel Regno Unito, nonché
ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro
ente costituito in conformità alla legislazione in vigore nel Regno
Unito; ii. per quanto concerne l'Italia, ogni persona fisica che possiede
la cittadinanza italiana, nonché ogni persona giuridica, società
di persone ed associazione costituita in conformità alla legislazione
in vigore in Italia;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile
da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata
in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile
sia impiegato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
i) il termine "autorità competente" designa, per
quanto concerne il Regno Unito, i Commissioners of Island Revenue od un
loro rappresentante autorizzato e per quanto concerne l'Italia, il Ministero
delle Finanze;
j) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede,
l'imposta del Regno Unito o l'imposta italiana.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte
di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno
il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto
Stato contraente relativa alle imposte di detto Stato contraente relativa
alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda
una diversa interpretazione.
Art. 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente
di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della
legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso
Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della
sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale
espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo (1)
del presente articolo, una persona fisica è considerata residente
di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata
in conformita' alle seguenti disposizioni:
a) detta persona è considerata residente
dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando
essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti,
è considerata residente nello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli
interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente
nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la
medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente
in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi
gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,
essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha
la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi
gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi,
le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione
di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo (1) del
presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione
effettiva.
Art.o 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita
in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava
o ogni altro luogo di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata
oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione"
se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini
di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli
fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari èutilizzata, per l'impresa,
ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche
scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio
o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto
di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda
di uno status indipendente, di cui al paragrafo (5) del presente articolo
- è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa
ha ed abitualmente esercita il detto Stato di potere di concludere contratti
a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata
all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente
ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto
che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di
uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito
della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato
contraente controlli o sia controllata da una società residente
dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo
altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole
o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che
ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i
beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,
le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché
i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti
la proprietà fondiaria. Sono, altresì, considerati
beni immobili" l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni
variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento
di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo,
si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione
o dall'affitto nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi (1) e (3) del presente
articolo si applicano anche ai redditi derivanti dai beni di una impresa
nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di
una libera professione.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la
sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività,
gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo (3) del presente
articolo, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività
nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese direttamente connesse con l'attività
della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le
spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è
situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile può essere attibuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni
di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima e aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale,
di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente
in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di
navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede
si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione
della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato
contraente di cui e' residente l'esercente della nave.
3. Le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo
si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo
comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale
di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente
o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa
dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente,
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente
e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso,
le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate
da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state
convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni
sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette
condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa
impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente
di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche
nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è
residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma,
se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
se l'effettivo beneficiario è una società che controlla direttamente
o indirettamente, almeno il 10 per cento del potere di voto della società
che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
in tutti gli altri casi. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della
società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Fino a quando una persona fisica residente nel Regno Unito
ha diritto, secondo la legislazione del Regno Unito, ad un credito d'imposta
sui dividendi pagati da una società che è residente nel Regno
Unito, il paragrafo (2) del presente articolo non si applica ai dividendi
pagati da una società che è residente del Regno Unito ad
un residente dell'Italia. In tal caso si applicano le seguenti disposizioni
del presente paragrafo:
a)
i. Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito
d'imposta su tali dividendi ai sensi del sub-paragrafo (b) del presente
paragrafo, anche il Regno Unito può, in conformità alla propria
legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore
di tali dividendi e dell'ammontare di detto credito d'imposta con una aliquota
che non eccede il 15 per cento.
ii. Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito
d'imposta su tali dividendi ai sensi del sub-paragrafo (c) del presente
paragrafo, anche il Regno Unito può, in conformità alla propria
legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore
di tali dividendi e dell'ammontare di detto credito d'imposta con un'aliquota
che non eccede il 5 per cento.
iii. Fatta eccezione per quanto previsto nei sub-paragrafi
(a) (i) e (a) (ii) del presente paragrafo, i dividendi pagati da una società
residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia che ne sia il beneficiario
effettivo sono esenti da qualsiasi imposta che nel Regno Unito è
applicabile ai dividendi.
b) Un residente dell'Italia che riceve dividendi da una
società che è residente del Regno Unito ha diritto, fatte
salve le disposizioni del sub-paragrafo (c) del presente paragrafo ed a
condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito
d'imposta con riguardo a tali dividendi cui una persona fisica residente
del Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi,
ed al pagamento di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta
dovuta nel Regno Unito.
c) Le disposizioni del sub-paragrafo (b) del presente
paragrafo dei dividendi è, o è associato ad, una società
che controlla da sola od insieme ad una o più società collegate,
direttamente o indirettamente, il 10 per cento o più del potere
di voto nella società che paga i dividendi. In tal caso, una società
residente dell'Italia che riceve dividendi da una società del Regno
Unito ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria effettiva dei dividendi,
ad un credito d'imposta pari alla metà del credito di imposta cui
una persona fisica residente nel Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse
ricevuto i dividendi stessi ed al pagamento di ogni eccedenza di tale credito
d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel Regno Unito. Ai fini del presente
sub-paragrafo, due società si considerano collegate se una di esse
controlla, direttamente o indirettamente, più del cento del potere
di voto di entrambe.
d) Il presente paragrafo non si applica se la persona
che percepisce i dividendi ed il credito di imposta non è a tal
titolo soggetta all'imposta italiana.
4.
a) Un residente del Regno Unito che riceve dividendi
da una societa' residente dell'Italia - fatte salve le disposizioni del
sub-paragrafo (b) del presente paragrafo - ha diritto, se è il beneficiario
effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo a tali dividendi
cui una persona fisica residente dell'Italia avrebbe avuto diritto se avesse
ricevuto gli stessi dividendi, previa deduzione dell'imposta prevista nel
sub-paragrafo (b) del paragrafo (2) del presente articolo. Questa disposizione
non si applica se la persona che percepisce i dividendi ed il credito di
imposta non è a tal titolo soggetta all'imposta del Regno Unito.
b) Le disposizioni del sub-paragrafo (a) del presente
paragrafo non si applicano quando il beneficiario effettivo dei dividendi
è una società che controlla da sola od insieme ad una o più
società collegate, direttamente o indirettamente, il 10 per cento
o più del potere di voto nella societa' che paga i dividendi. In
tal caso, una società residente del Regno Unito che riceve dividendi
da una società residente dell'Italia ha diritto, a condizione che
sia la beneficiaria effettiva dei dividendi, ad un credito di imposta pari
alla metà del credito d'imposta cui una persona fisica residente
in Italia avrebbe diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa
deduzione dell'imposta prevista al sub-paragrafo (a) del paragrafo (2)
del presente articolo ed a condizione che la società la quale riceve
i dividendi ed il credito d'imposta sia a tal titolo soggetta all'imposta
del Regno Unito. Ai fini del presente sub-paragrafo, due società
si considerano collegate se una di esse controlla, direttamente o indirettamente,
più del 50 per cento del potere di voto nell'altra società
oppure una terza società controlla più del 50 per cento del
potere di voto di entrambe.
c) I crediti di imposta previsti ai sub-paragrafi (a)
e (b) del presente paragrafo sono considerati dividendi ai fini del presente
articolo.
5. Le disposizioni dei sub-paragrafi (b) e (c) del paragrafo
(3) e dei sub-paragrafi (a) e (b) paragrafo (4) del presente articolo non
si applicano a meno che la persona che percepisce i dividendi dimostri
(su richiesta dell'autorità competente, rispettivamente, del Regno
Unito o dell'Italia all'atto della ricezione di un'istanza da parte di
detta persona per ottenere il credito di imposta nei confronti dell'imposta
sui redditi rispettivamente del Regno Unito o italiana ad essa applicabile
ovvero il rimborso del credito per la parte eccedente detta imposta sui
redditi) che la partecipazione per la quale erano stati pagati i dividendi
era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni commerciali
oppure nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimenti
e che tale acquisizione non costitutiva il fine specifico o uno dei fini
specifici del conseguimento del credito d'imposta previsto al sub-paragrafo
(b) al sub-paragrafo (c) del paragrafo (3) o dei sub-paragrafi (a) e (b)
del paragrafo (4) del presente articolo, a seconda del caso.
6. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi"
designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento,
da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre
quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle
azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la
societa' distributrice.
7. Le disposizioni del paragrafo (1) e dei paragrafi (2),
(3) o (4) del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente di cui è residente la società che paga i
dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi
si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
8. Qualora una società residente di uno Stato contraente
ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non
può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società,
a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato
o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli
utili non distribuiti,sugli utili non distribuiti dalla società,
anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti, sugli utili non
distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili
non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati
in detto altro Stato.
9. Se il beneficiario effettivo di un dividendo, residente
di uno Stato contraente, possiede il 10 per cento o più della classe
delle azioni per le quali viene pagato il dividendo, le disposizioni dei
paragrafi (2), (3) o (4), a seconda del caso, del presente articolo non
si applicano nei limiti in cui:
a) il dividendo stesso può essere stato
pagato soltanto con utili che la società distributrice ha realizzato
o con altri redditi che essa ha ricevuto in un periodo anteriore ai 12
mesi precedenti la "data rilevante"; e
b) le azioni per le quali il dividendo viene pagato non
sono state possedute in modo continuativo per un periodo di 12 mesi precedenti
la data di delibera di distribuzione dei dividendi. Ai fini del presente
paragrafo il termine "data rilevante" designa la data in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi è divenuto proprietario del 10 per cento
o più della classe di azioni in questione. Il presente paragrafo
non si applica se il beneficiario effettivo dei dividendi dimostra che
le azioni erano state acquistate, in buona fede, per ragioni commerciali
e non essenzialmente al fine di ottenere i benefici del presente articolo.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e
pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche
nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità
alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli
interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata
non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo (2) del presente
articolo, gli interessi menzionati nel paragrafo (1) del presente articolo
sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente
la persona che riceve gli interessi, se detta persona è il beneficiario
effettivo degli interessi e gli stessi sono pagati:
a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche, o
b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate
da un'impresa ad un'altra impresa.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo (2) del presente
articolo, gli interessi di cui al paragrafo (1) del presente articolo sono
imponibili soltanto nello Stato contraente del quale la persona che riceve
gli interessi è residente, quando tale persona è il beneficiario
effettivo degli interessi e:
a) il debitore degli interessi è il primo
Stato contraente di cui al paragrafo (1) del presente articolo o una delle
sue suddivisioni politiche o ammnistrative o uno dei suoi enti locali (per
quanto riguarda l'Italia) o uno dei suoi enti locali o organizzazioni o
istituzioni del Governo o di un ente locale (per quanto riguarda il Regno
Unito); o
b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito
contratto, garantito o assicurato dal secondo Stato contraente di cui al
paragrafo (1) del presente articolo ("il secondo Stato contraente"), compresa
la Società di Assicurazione ai Crediti per l'Esportazione, o da
una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da uno dei suoi
enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti locali
o dal Dipartimento del Regno Unito di Garanzia dei Crediti all'Esportazione
(Export Credits Guarantee Departement) (per quanto riguarda il Regno Unito)
o da una pubblica istituzione del secondo Stato contraente.
5. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa
i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti
garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione
agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro
provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da
cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito, ma non
include i redditi considerati nell'articolo 10 della presente Convenzione.
6. Le disposizioni dei paragrafi (1), (2), (3) o (4),
a seconda del caso, del presente articolo non si applicano nel caso in
cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente,
eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi
sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata ed il credito generatore degli interessi si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato
contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione
politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di
uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione
od una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito
sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della
stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare degli interessi pagati eccede, per qualsiasi motivo, quello
che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza
di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
se il credito generatore degli interessi era stato costituito o ceduto
essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo e non, in buona
fede, per ragioni commerciali.
10. Le riduzioni d'imposta previste ai paragrafi (2),
(3) o (4), a seconda del caso, del presente articolo non si applicano se
il beneficiario effettivo degli interessi è esente da imposta per
tali redditi nello Stato contraente di cui è residente ed il predetto
percipiente vende o sottoscrive un contratto per vendere la partecipazione
da cui traggono origine gli interessi entro i tre mesi successivi alla
data in cui il percipiente stesso ha acquistato siffatta partecipazione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati
ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche
nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità
alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fni del presente articolo il termine "canoni" designa
i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in
uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche
(comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni
per trasmissioni radiofoniche o televisive), di brevetti, marchi di fabbrica
o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) del presente
articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei
canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono i canoni, sia una attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione
mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei
canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia,
quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno Stato contraente,
ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa
per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento
dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o
base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente
in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare dei canoni eccede, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe
stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno
Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente
ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 della presente
Convenzione situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili
facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una libera professione, compresi gli utili derivanti dalla alienazione
di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa)
o di detta fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dalla alienazione di navi o di
aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché dei beni
mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili
soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro
bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi precedenti del presente
articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
5. Le disposizioni del paragrafo (4) del presente articolo
non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, conformemente
alla propria legislazione, una imposta sugli utili, derivanti dalla alienazione
di un qualsiasi bene, realizzati da una persona fisica che:
a) è residente dell'altro Stato contraente;
e
b) è stata residente del predetto primo Stato
contraente in un qualsiasi momento nel corso dei cinque anni immediatamente
precedenti l'alienazione del bene; e
c) non è soggetta ad imposta per tali utili nell'altro
Stato contraente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività
di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno
che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base
fissa per l'esercizio della sua attività. Se egli dispone di tale
base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella
misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare
le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico,
educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei
medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20
e 21 della presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le emunerazioni percepite a
tal titolo sono imonibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo (1) del presente
articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve
in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato
per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso di un qualsiasi anno fiscale; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore
di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunierazioni non è sostenuto
da una stabile organizzazione o da una base che il datore di lavoro ha
nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo,
le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o
di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello
Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
Art. 16
Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e
le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione o del
Collegio Sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della
presente Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro,
del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista,
nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista
dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità
sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo,
detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni
dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni
degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione.
Art. 18
Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo
19 della presente Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe
pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato
impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili
soltanto in detto Stato.
2. Il termine "annualità" designa le somme fisse
pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per
un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo
contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo
in denaro o in beni valutabili in denaro.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da
uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Nononstante le disposizioni del sub-paragrafo (1)
(a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato
ed il beneficiario sia un residente di tale altro Stato che: i. abbia la
nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del
detto primo Stato; o ii. senza avere la nazionalità del detto primo
Stato, non sia divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di
rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti
da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa
o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo (2) (a)
del presente articolo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato
e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 della presente
Convenzione, si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo
di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Insegnanti
1. Una persona fisica che soggiorna in uno degli Stati
contraenti per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare
o di effettuare ricerche presso una università, collegio o altro
analogo istituto di istruzione riconosciuto di detto Stato contraente e
che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente
dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo
Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali
attività di insegnamento o di ricerca per un periodo che non superi
due anni dalla data in cui egli abbia soggiornato per la prima volta in
detto Stato per tali scopi.
2. Il presente articolo si applica soltanto ai redditi
derivanti da attività di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata
dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse
privato di una o più persone determinate.
Art. 21
Studenti e apprendisti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è,
o era immediatamente prima di soggiornare in uno Stato contraente, un residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente
al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione
o di formazione professionale, non sono imponibili in detto primo Stato
a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo
Stato.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato
contraente, qualsiasi ne sia la prevenienza, esclusi i redditi derivanti
da associazioni commerciali (trusts) o da eredità giacenti nel corso
della loro amministrazione, che non sono stati trattati negli articoli
precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto
Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo
non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili
definiti nel paragrafo (2) dell'articolo 6 della presente Convenzione,
qualora il beneficiario di tali redditi residente di uno Stato contraente
eserciti nell'altro Stato contraente sia una attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una
libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od
il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In
tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
Art. 23
Disposizioni varie applicabili a talune attivita'
di alto mare
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione.
2. Ai fini del presente articolo il termine "attività
di alto mare" (offshore activities) designa le attività svolte in
alto mare (offshore) connesse alla esplorazione ed allo sfruttamento del
fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situati in
uno Stato contraente.
3. Se un'impresa di uno Stato contraente svolge attività
di alto mare nell'altro Stato contraente, si considera che essa esecita
la propria attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata.
4. Le disposizioni del paragrafo (3) del presente articolo
non si applicano se le attività di alto mare sono svolte nell'altro
Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni
nell'arco di 12 mesi. Ai fni del presente paragrafo:
a) se un'impresa che svolge attività di
alto mare nell'altro Stato è associata ad un'altra impresa che vi
svolge attività sostanzialmente analoghe, si considera che la prima
impresa svolga tutte le attività esercitate dalla seconda impresa,
fatta eccezione del caso in cui dette attività siano esercitate
contestualmente come proprie attività;
b) si considera che un'impresa è associata ad
un'altra impresa se una di esse partecipa, direttamente o indirettamente,
alla direzione, al controllo o al capitale dell'altra oppure se le medesime
persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di entrambe le imprese.
5. Se un residente di uno Stato contraente svolge attività
di alto mare nell'altro Stato contraente consistenti nell'esercizio di
una libera professione o di altre attività di carattere indipendente,
si considera che tale residente eserciti dette attività con una
base fissa nell'altro Stato contraente. Tuttavia, il presente paragrafo
non si applica se le attività in questione sono svolte nell'altro
Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale
30 giorni nell'arco di 12 mesi.
6. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe
che un residente di uno Stato cotraente riceve in corrispettivo di una
attività dipendente connessa con attività di alto mare nell'altro
Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato se l'attività
dipendente è svolta in alto mare in detto altro Stato. Tuttavia,
il presente paragrafo non si applica se l'attività dipendente è
svolta nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano
30 giorni nell'arco di 12 mesi.
Art. 24
Eliminazione della doppia imposizione
1. La doppia imposizione dei redditi sarà eliminata
in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del
Regno Unito concernenti la concessione di una deduzione dall'imposta del
Regno Unito dell'imposta dovuta in un paese diverso dal Regno Unito (che
non modificano il principio generale qui previsto):
a) l'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione
italiana conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che
per detrazione, sugli utili o redditi provenienti da fonti site in Italia
(fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili
con i quali sono pagati i dividendi stessi) è ammessa in deduzione
dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi utili o redditi per
i quali è stata calcolata l'imposta italiana;
b) nel caso di dividendi pagati da una società
residente in Italia ad una società residente nel Regno Unito che
controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del potere
di voto nella società che paga i dividendi, la deduzione tiene conto
(in aggiunta a qualsiasi imposta italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo
(a) del presente paragrafo) dell'imposta italiana dovuta dalla società
sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili nel Regno Unito, l'Italia nel calcolare le proprie
imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione,
può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione
non stabiliscono diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle
imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Regno Unito,
ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta
italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione
in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia
nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta
su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi (2) e (3) del presente articolo,
gli utili e i redditi posseduti da un residente di uno stato contraente
che possono essere tassati nell'altro Stato contraente in conformità
alla presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in
detto altro Stato contraente.
Art. 25
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati
i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una
impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve
essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico
delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residente dell'altro Stato
contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni
di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia o ad ogni altra circostanza di
carattere personale.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo
9, del paragrafo (8) dell'articolo 11 o del paragrafo (6) dell'articolo
12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati
da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili
di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale
è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto
o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente,
non sono assoggettate in detto primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno
essere assoggettate le imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 26
Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene
che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano
o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni
della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo
caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è
residente.
2. L'autorità competente, se il ricorso appare
fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente
soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione
le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti
potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo
come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 27
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni
della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti
relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
ed in particolare per prevenire l'evasione o le frodi fiscali e per agevolare
l'operatività delle norme contro l'elusione. Le informazioni ricevute
da uno Stato contraente saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto
alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria
e gli organi amministrativi incaricate dall'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati
per tali imposte). Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità
potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche
o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo
non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad
uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in
deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute
in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbe rivelare
segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 28
Membri delle missioni diplomatiche o permanenti e
degli uffici consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano
i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche
o permanenti o degli uffici consolari in virtù delle regole generali
del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Art. 29
Rimborsi
1. L'imposta riscossa in uno Stato contraente mediante
ritenuta alla fonte è rimborsata su domanda del, o per conto del,
contribuente o dello Stato del quale egli è residente se tale residente
ha diritto ad un rimborso di tale imposta in conformità alle disposizioni
della presente Convenzione.
2. La domanda di rimborso deve essere presentata entro
i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente nel quale
l'imposta è stata prelevata e deve essere corredata di un attestato
dello Stato contraente - del quale il contribuente è residente -
certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto al
rimborso.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo, conformememente alle disposizioni dell'articolo
26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente
articolo.
Art. 30
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli
strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta
giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà
quindi effetto:
a) nel Regno Unito:
i. con riferimento all'imposta sul reddito ed alla imposta
sugli utili di capitale, per ciascun anno d'accertamento che inizia il,
o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in
cui ha avuto lo scambio degli strumenti di ratifica;
ii. con riferimento all'imposta sulle società,
per ciascun anno finanziario che inizia il, o successivamente al, 1°
aprile dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio
degli strumenti di ratifica;
iii. con riferimento all'imposta sul reddito derivante
dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta che inizia il, o successivamente
al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto
luogo lo scambio degli strumenti di ratifica;
b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per
i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli
strumenti di ratifica.
3. La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni
ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata
a Londra il 4 luglio 1960, ed il Protocollo che modifica tale Convenzione,
firmato a Londra il 28 aprile 1969, sono abrogati e cessano di avere effetto
con riferimento alle imposte cui si applica la presente Convenzione conformemente
alle disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo.
Art. 31
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore fino
alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente
può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone
la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal
caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) nel Regno Unito:
i. con riferimento sul reddito e all'imposta sugli utili
di capitale, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o successivamente
al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello della notifica;
ii. con riferimento all'imposta sulle società,
per ciascun anno finanziario che inizia il, o successivamente al, 1°
aprile dell'anno solare successivo a quello della notifica;
iii. con riferimento all'imposta sul reddito derivante
dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta che inizia il, o successivamente
al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della notifica;
b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per
i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio
dell'anno successivo a quello della notifica.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a
farlo, dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988 in duplice esemplare,
in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi aventi eguale valore.
|
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna
e d'Irlanda del Nord
|
Per il Governo della Repubblica italiana
|
Ministro Degli Affari Esteri
S.E. The Rt. Hon. Sir Geoffrey Howe, QC, MP,
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pallanza, 21 ottobre 1988
Vostra Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della
Nota in data odierna di Vostra Eccellenza del seguente tenore: "Ho l'onore
di riferirmi alla Convenzione tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna
e d'Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito che è stata firmata in data odierna e di proporre per
conto del Governo del Regno Unito che ai fini di detta Convenzione resta
inteso che:
1) - Nonostante le disposizioni dell'articolo 30 (Entrata
in vigore), l'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) avrà effetto
con riferimento agli utili realizzati nei periodi di imposta che iniziano
il, o successivamente al, 1° gennaio 1974.
2) - Con riferimento al paragrafo (1) dell'articolo 26
(Procedura amichevole) l'espressione "indipendentemente dai ricosi previsti
dalla legislazione nazionale" non deve essere interpretata nel senso che
i termini previsti dalla legislazione nazionale non devono essere osservati;
un reclamo ai sensi dell'articolo 26 non può essere preso in considerazione
qulora il contribuente non abbia avviato l'azione prescritta dalla legislazione
nazionale per impedire la scadenza di detti termini.
3) - Con ulteriore riferimento al paragrafo (1) dell'articolo
26 (Procedura amichevole) tale disposizione non limita in alcun modo i
termini più ampi eventualmente previsti a tal fine in favore del
residente medesimo della legislazione dello Stato contraente di cui lo
stesso è residente.
4) - Con riferimento al paragrafo (3) dell'articolo 29
(Rimborsi), le disposizioni ivi contenute non devono essere interpretate
nel senso che impediscono alle autorità competenti degli Stati contraenti
di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle
agevolazioni fiscali previste dalla Convenzione.
5) - qualora in conformità all'articolo 9 (Imprese
associate) della Convenzione, da parte di uno Stato contraente venga effettuata
una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente,
nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese
o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua
le adeguate variazioni nei confronti delle persone che sono in relazione
con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto
altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità
alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 (Procedura amichevole)
della Convenzione ed al paragrafo 6 del presente Scambio di Note.
6) - Con riferimento all'articolo 26 (Procedura amichevole)
della Convenzione, resta inteso che variazioni di imposte in conformità
a detto articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione
definitiva di tali imposte. Nel caso dell'Italia, resta altresì
inteso che la frase precedente significa che il ricorso alla procedura
amichevole non esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure
previste dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali.
7) - Con riferimento al paragrafo (7) dell'articolo 10
(Dividendi), al paragrafo (6) dell'articolo 11 (Interessi), al paragrafo
(4) dell'articolo 12 (Canoni) ed al paragrafo (2) dell'articolo 22 (Altri
redditi), l'ultima frase in essi contenuta non può essere interpretata
nel senso che permetta di non tener conto dei principali contenuti negli
articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Professioni indipendenti) della
Convenzione. Se la suddetta proposta risulta accettabile da parte del Governo
della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre che la presente Nota
e la relativa risposta di Vostra Eccellenza siano considerate come costituenti
un Accordo tra i due Governi in questa materia che entrerà in vigore
alla stessa data della Convenzione". In risposta ho l'onore di dichiarare
che il Governo italiano accetta la proposta che precede e che concorda
sul fatto che la Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituiscano
un Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito in questa
materia. Voglia accettare, Vostra Eccellenza, l'assicurazione della mia
più alta considerazione.
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