| L.
7 giugno 1993, n. 195.Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica
italiana e laRepubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia
di impostesul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
fatto adAnkara il 27 luglio 1990 (Suppl. Ord. n. 52 alla Gazz. Uff. n.
141 del18 giugno 1993). (Entrata in vigore il 1ø dicembre
1993)
Art. 1. 1. Il
Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo
tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali,
con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990.
Art. 2. 1. Piena
ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità
a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo medesimo.
Art. 3. 1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali Il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, desiderosi di
concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e prevenire le evasioni fiscali. Hanno convenuto le seguenti
disposizioni. Capitolo I Campo di applicazione dell'accordo
Art. 1
Soggetti
Il presente Accordo
si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. Il presente Accordo
si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli
Stati contraenti, o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o
dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate
imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli
stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché‚ le imposte
sui plusvalori.
3. Le imposte attuali
cui si applica l'Accordo sono in particolare:
a) per quanto
concerne la Turchia: i. l'imposta sul reddito (gelir vergisi); ii. l'imposta
sulle società (kurumlar vergisi); iii. il contributo al fondo per
il sostegno dell'industria per la difesa (savunma sanayii destekleme fonu);
iv. il contributo al fondo per il sostegno della carità e solidarietà
sociale (sosyal yardimlasma ve dayanismayi tesvik fonu); e v. il contributo
al fondo per l'apprendistato aziendale e per il miglioramento e l'ampliamento
dell'addestramento vocazionale e tecnico (ciraklik, mesleki ve teknik egitimi
gelistirme ve yayginlastirma fonu); (qui di seguito indicate quali "imposta
turca")
b) per quanto concerne
l'Italia: i. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii. l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; iii. l'imposta locale sui redditi;
ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito
indicate quali "imposta italiana")
4. Il presente Accordo
si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente
analoga che verranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo, in
aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti
degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate
alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II
DEFINIZIONI
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini del presente
Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) i. il termine
"Turchia" designa il territorio della Repubblica turca ivi comprese le
zone nelle quali sono in vigore le leggi turche, nonché‚ la piattaforma
continentale sulla quale la Turchia ha, in conformità al diritto
internazionale, dei diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle
sue risorse naturali; ii. il termine "Italia" designa la Repubblica italiana
e comprende qualsiasi zona al di fuori delle acque territoriali dell'Italia
che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed
alla legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento
di risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno
della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti
il fondo ed il sottosuolo marino e le risorse naturali;
b) le espressioni
"uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il
contesto richiede, la Turchia o l'Italia;
c) il termine "imposta"
designa le imposte previste dall'articolo 2 del presente Accordo;
d) il termine "persona"
comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione
di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) il termine "nazionali"
designa: i. per quanto concerne la Turchia tutte le persone fisiche che
possiedono la nazionalità turca in conformità al codice di
nazionalità turca, nonché‚ tutte le persone giuridiche, le
società di persone, o associazioni costituite in conformità
alla legislazione in vigore in Turchia; ii. per quanto concerne l'Italia,
tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità italiana,
tutte le persone giuridiche, le società di persone ed associazioni
costituite in conformità alla legislazione in vigore in Italia;
g) le espressioni
"impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente"
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno
Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dall'altro Stato
contraente;
h) l'espressione "autorità
competente" designa: i. in Turchia, il Ministero delle Finanze e delle
Dogane; ii. in Italia, Ministero delle Finanze;
i) per "traffico internazionale"
s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un'impresa
di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile
o il veicolo stradale sia impiegato esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente.
2. Per l'applicazione
del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica l'Accordo,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Residenti
1. Ai fini del presente
Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni
persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio,
della sua residenza, della sua sede centrale, della sede della sua direzione
o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione
non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per
il reddito derivante da fonti situate in detto Stato .
2. Quando, in base
alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è
determinata nel seguente modo:
a) detta persona
è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione
permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli
interessi vitali);
b) se non si può
determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non dispone di un abitazione permanente in alcuno
degli Stati, essa è considerata residente dello Stato contraente
in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona
soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona
ha la nazionalità di entrambi gli Stati, ovvero non ha la nazionalità
di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti
risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle
disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica
è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene
che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede
della sua direzione effettiva. Tuttavia, quando detta persona ha la sede
della sua direzione effettiva in uno Stato e la sua sede centrale nell'altro
Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano
per determinare di comune accordo se la sede centrale di detta persona
possa essere considerata o meno come la vera sede di direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini del presente
Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa
di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile
organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede
di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un
pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali;
g) i. un cantiere
di costruzione o di montaggio o le attività di supervisione ad essi
collegate, ma solo se detto cantiere o attività si protragga per
un periodo superiore a sei mesi; ii. le prestazioni di servizi, compresi
i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati
o altro personale assunto dall'impresa a detto fine, ma solo se tale attività
si protrae nel Paese (per lo stesso progetto o per uno collegato), per
un periodo o per periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco
di dodici mesi.
3. Non si considera che
vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso
di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
di merci appartenenti alla impresa;
b) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna;
c) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa
di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa
di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità,
di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona - diversa
da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5
- che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro
Stato contraente è considerata stabile organizzazione nel primo
Stato contraente se detta persona:
a) ha ed abitualmente
esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa,
salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di
merci per l'impresa; o
b) non ha detto potere,
ma dispone abitualmente nel primo Stato contraente di un deposito di merci
dal quale effettua abitualmente consegna di merci per conto dell'impresa.
5. Non si considera che
un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una
società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga
la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile
organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente
per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile
organizzazione dell'altra.
Capitolo III
IMPOSIZIONE
DEI REDDITI
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi
delle attività agricola o forestali) situati nell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni
immobili" è definita in conformità alle leggi dello Stato
contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in
ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole
e forestali, nonché‚ diritti ai quali si applicano le disposizioni
del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono, altresì,
considerati "beni immobili" l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi
a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento
di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta,
dalla locazione o dall'affitto nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili
di un'impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione .
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe o in piena indipendenza
dell'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione
degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove.
4. Nessun utile può
essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa
ha acquistato merci per l'impresa.
5. Quando gli utili
comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli
del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate
da quelle del presente articolo.
Art. 8
Trasporto internazionale
1. Gli utili percepiti
da un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico
internazionale di navi, aeromobili o di veicoli stradali sono imponibili
soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili
derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio
in comune e ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché‚
a) un'impresa di uno
Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone
partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo
o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle
loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni, sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
2. Allorché‚
uno Stato contraente include fra gli utili di una impresa di detto Stato
- e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa
dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto
altro Stato e gli utili così inclusi sono considerati dal primo
Stato utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato,
se le condizioni fissate fra le due imprese fossero state quelle che sarebbero
state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà
una apposita correzione dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali
utili, allorché‚ detto altro Stato considera la correzione giustificata.
Nel determinare tale correzione dovrà usarsi il dovuto riguardo
alle altre disposizioni di questo Accordo, e le Autorità competenti
degli Stati contraenti si consulteranno, se necessario.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati
da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni,
da azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre quote
di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché‚
redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale
dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è
residente la società distributrice.
4. Gli utili di una
società di uno Stato contraente che eserciti un'attività
commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata possono essere tassati, dopo che lo
siano stati ai sensi dell'articolo 7, sul rimanente ammontare nello Stato
contraente in cui la stabile organizzazione è situata ed in conformità
al paragrafo 2.
5. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi,
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
6. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 4 del presente articolo, qualora una società residente
di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente,
detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi
pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad
un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a
una base fissa situata in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti della società,
sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi
pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili
o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi
possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare
lordo degli interessi.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito
pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti
o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione
fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date
in prestito.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione.
5. Gli interessi si
considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione od, una base fissa per
le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati
gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione
o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo
Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la
base fissa.
6. Se in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo
o tra ciascuno di essi, e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni
possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona
che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario , l'imposta
così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso, la vendita di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche
e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule
o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico, nonché‚ per l'uso o la concessione
in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una
libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o
i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In
tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione.
5. I canoni si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua
suddivisione politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia,
quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno Stato contraente,
ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa
per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento
dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o
base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui
è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo
o tra ciascuno di essi o terze persone, l'ammontare dei canoni pagati,
tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati,
eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo
in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione
di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del
presente Accordo.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili che un
residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione dei beni immobili
di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili
in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti
dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una
base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro
Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli
utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola
o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato.
3. Gli utili percepiti
da una impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di navi
o di aeromobili o di veicoli stradali impiegati in traffico internazionale,
nonché‚ dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili
o veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili derivanti
dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi
1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
5. Le disposizioni
del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno degli Stati di prelevare,
conformemente alla propria legislazione un'imposta sugli utili, ricavati
da un residente dell'altro Stato dall'alienazione di azioni o obbligazioni
emesse da una società che è residente del primo Stato (diversi
da azioni ed obbligazioni quotate in una borsa valore di detto Stato) se
l'alienazione ha luogo nei confronti di un residente del primo Stato e
se il periodo intercorrente tra l'acquisizione e l'alienazione non eccede
un anno.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro
Stato contraente se le predette professioni o attività sono esercitate
in detto altro Stato e se egli:
a) dispone
abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio di
dette professioni o attività; o
b) soggiorna in detto
altro Stato per l'esercizio di dette professioni o attività per
un periodo o periodi che ammontano in complessivo a 183 giorni o più
nell'arco di un periodo protratto di 12 mesi. In tali circostanze, i redditi
sono imponibili, a seconda dei casi, in detto altro Stato ma unicamente
nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa o provengono dalle
professioni o attività esercitate nel corso del suo soggiorno in
detto altro Stato.
2. I redditi che un'impresa
di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività di carattere analogo sono imponibili soltanto
in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro
Stato contraente se le predette professioni o attività sono esercitate
in detto altro Stato e se:
a) l'impresa
dispone di una stabile organizzazione in detto altro Stato per mezzo della
quale vengono esercitate le professioni o attività; o
b) il periodo o i
periodi nel corso dei quali le professioni sono esercitate oltrepassano
in totale 183 giorni nell'arco di un periodo protratto di 12 mesi. In tali
circostanze, i redditi sono imponibili, a seconda dei casi, in detto altro
Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile
organizzazione o alle professioni o attività esercitate in detto
altro Stato. In entrambi i casi, l'impresa può scegliere, relativamente
a tali redditi, di essere tassata in detto altro Stato conformemente alle
disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo, come se i redditi fossero
attribuibili a una stabile organizzazione dell'impresa situata in detto
altro Stato. Questa scelta non pregiudica il diritto di detto altro Stato
a imporre una ritenuta alla fonte su detti redditi.
3. L'espressione "libera
professione" comprende in particolare le attività indipendenti di
carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché‚
le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili, ed altre attività che richiedono specifiche
capacità professionali.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salvo le disposizioni
degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e
b) le remunerazioni
sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni
precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente
di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto
a bordo di navi o di aeromobili o di veicoli stradali impiegati in traffico
internazionale da un'impresa dell'altro Stato contraente, sono imponibili
in detto altro Stato.
Art. 16
Compensi e gettoni
di presenza
La partecipazione agli
utili, i gettoni di presenza o le retribuzioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente che è membro del consiglio di amministrazione
o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro,
del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista,
nonché‚ di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi
derivanti da prestazioni personali che un artista dello spettacolo o uno
sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti
ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi
sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista
o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli
7, 14 e 15.
3. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività
esercitate in uno Stato contraente da artisti o da sportivi qualora il
soggiorno in detto Stato sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici
dell'altro Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa
o di un suo ente locale.
Art. 18
Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 19 del presente Accordo, le pensioni e le
altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente
in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata
a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Il termine "annualità"
designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural
durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in
dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro
un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni,
diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da uno suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Nonostante le disposizioni
del sub-paragrafo 1-a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto
Stato ed il beneficiario sia un residente di tale altro Stato contraente
che: i. abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità
del detto primo Stato; o ii. senza avere la nazionalità del detto
primo Stato, non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di
rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte
da, o con fondi costituiti da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Nonostante le disposizioni
del sub-paragrafo 2-a) del presente articolo, tali pensioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente
di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni
degli articoli 15, 16 e 18 del presente Accordo, si applicano alle remunerazioni
o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività
industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Professori e insegnanti
I professori e gli
insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore
a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di condurre
ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto
di istruzione, che sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno,
residenti dell'altro Stato contraente, non sono imponibili nel detto primo
Stato contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento
o ricerca, a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate
fuori di detto primo Stato contraente.
Art. 21
Studenti
Le somme che uno studente
o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di soggiornare
in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che
soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi
studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per
sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale,
non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano
da fonti situate fuori di questo Stato.
Art. 22
Altri redditi
Gli elementi di reddito
di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
non trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente.
Capitolo IV
Art. 23
Eliminazione della
doppia imposizione
1. Si conviene che
la doppia imposizione sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi
del presente articolo.
2. Nel caso della Turchia:
Qualora un residente della Turchia percepisce un reddito che, in conformità
alle disposizioni del presente Accordo, è imponibile in Italia ed
in Turchia, la Turchia fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale
turca concernente il credito per imposte estere (che non ne pregiudichi
i principi generali) può dedurre dall'imposta sul reddito di detta
persona, un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tuttavia,
detta deduzione non deve eccedere la quota d'imposta sul reddito calcolata
in Turchia prima di effettuare la deduzione, che è adeguata al reddito
imponibile in Italia. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata
ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Turchia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto
reddito in base alla legislazione turca.
3. Nel caso dell'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
in Turchia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
all'articolo 2 del presente Accorto, può includere nella base imponibile
di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia
deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi
pagata in Turchia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere
la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione
del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata
ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito
in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi
2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili di un'impresa,
sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non
è prelevata o è ridotta ai sensi delle leggi di detto Stato,
tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare
non superiore:
a) al 36 per
cento degli utili di imprese di cui all'articolo 7;
b) al 15 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
c) al 15 per cento
dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11;
d) al 10 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.
Capitolo V
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Art. 24
Non discriminazione
1. I nazionali di uno
Stato contraente, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad
alcuna imposizione ed obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi
di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto
altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione
si applica, altresì nonostante le disposizioni dell'articolo 1,
alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 4 dell'articolo 10, l'imposizione di una stabile organizzazione
che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente
non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione
a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato
contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni
di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo
11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni od altre
spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.
4. Le imprese di uno
Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente
o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti
dell'altro Stato contraente non sono assoggettate in detto primo Stato
contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o
più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le
altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Le disposizioni
del presente articolo si applicano alle imposte previste dell'articolo
2 del presente Accordo.
Art. 25
Procedura amichevole
1. Quando una persona
ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti
comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni
del presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente
o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo
24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità.
Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme
alle disposizioni dell'Accordo.
2. L'autorità
competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio
per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità
competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione
non conforme all'Accordo.
3. Le autorità
competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.
4. Le autorità
competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti
degli Stati contraenti.
Art. 26
Scambio di informazioni
1. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie
per applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dall'Accordo,
nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è
contraria all'Accordo, nonché‚ per evitare le evasioni fiscali.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo. Le informazioni
ricevute da uno Stato contraente saranno ritenute segrete, analogamente
alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato
e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento
o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle
procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni
di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate
utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone
od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di
udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1, non possono in nessun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla
propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel
quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato contraente;
c) di trasmettere
informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali,
professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione
sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Agenti diplomatici
e funzionari consolari
Le disposizioni del
presente Accordo non pregiudicano privilegi fiscali di cui beneficiano
gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28
Rimborsi
1. Le imposte riscosse
in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle
disposizioni del presente Accordo.
2. Le istanze di rimborso,
da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente certificante che sussistono le condizioni richieste
per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente accordo.
3. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente
alle disposizioni dell'articolo 25 del presente Accordo, le modalità
di applicazione del presente articolo .
Capitolo VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 29
Entrata in vigore
1. Ciascuno Stato contraente
comunicherà all'altro il completamento della procedura richiesta
per fare entrare in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entrerà
in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui
l'ultima di tali comunicazioni è stata ricevuta.
2. Le sue disposizioni
si applicheranno alle imposte con riferimento ai periodi d'imposta che
iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare immediatamente
successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.
3. Il vigente Accordo
tra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica
italiana, per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio
della navigazione marittima ed aerea, con scambio di note, firmato ad Ankara
il 29 settembre 1981, è abrogato e cessa di avere effetto con riferimento
alle imposte cui si applica il presente Accordo conformemente alle disposizioni
del paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 30
Denuncia
1. Il presente Accordo
rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo,
per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima
della fine dell'anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla
data di entrata in vigore dell'Accordo. In tal caso, l'Accordo cesserà
di avere effetto per le imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano
il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno immediatamente successivo
a quello in cui è stata notificata la denuncia. In fede di che i
sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto ad Ankara, il
27 luglio 1990, in duplice esemplare, in lingua italiana, turca ed inglese,
tutti i testi aventi eguale valore e prevalendo il testo inglese in caso
di dubbio.
PROTOCOLLO
All'atto della firma
dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni
che formano parte integrante dell'Accordo.
I. All'articolo 4 Con
riferimento alle disposizioni della seconda frase del paragrafo 1 dell'articolo
4, una persona che riveste lo "status" di non residente di uno Stato contraente,
non è considerato residente in detto Stato ai sensi dell'Accordo.
II. All'articolo 7
Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 7, gli utili derivanti dalla
vendita di merci di natura identica o analoga a quelle vendute, o da altre
attività di natura identica o analoga a quelle eseguite, mediante
una stabile organizzazione, sono attribuibili a detta stabile organizzazione
se risulta che si è ricorso a detta alienazione allo scopo di evitare
la tassazione nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
III. All'articolo
7 Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, non è ammessa
alcuna deduzione per somme (diverse dai rimborsi di spese effettivamente
sostenute) pagate dalla stabile organizzazione alla sede centrale o ad
altri uffici dell'impresa a titolo di canoni, compensi o altri simili pagamenti
per l'uso di licenze, brevetti o altri diritti, provvigioni per servizi
resi o per attività di direzione o interessi su prestiti a favore
dalla stabile organizzazione, ad eccezione di un'impresa bancaria.
IV. All'articolo 7
Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, "per spese sostenute per
gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese
direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.
V. Agli articoli 10,
11 e 12 Resta inteso che la clausola del "beneficiario effettivo" deve
essere interpretata nel senso che ad un residente di un Paese terzo non
sono riconosciute le agevolazioni previste dall'Accordo fiscale per quanto
concerne i dividendi, gli interessi ed i canoni provenienti dalla Turchia
o dall'Italia, ma detta limitazione non è in nessun caso applicata
ai residenti di uno Stato contraente.
VI. All'articolo 10
Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 10, resta inteso che nel caso
della Turchia i dividendi comprendono anche i redditi dei fondi d'investimento
e delle società d'investimento.
VII. All'articolo
25 Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione
della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata,
laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme
al presente Accordo.
VIII. All'articolo
28 Resta inteso che la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non
impedisce alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire,
di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni
d'imposta previste dal presente accordo. In fede di che i sottoscritti,
debitamente autorizzati a farlo hanno firmato il presente Protocollo. Fatto
ad Ankara il 27 luglio 1990, in duplice esemplare, in lingua italiana,
turca ed inglese, tutti i testi aventi eguale valore e prevalendo il testo
inglese in caso di dubbio.
COMUNICATO MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore
dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le
evasioni fiscali, con protocollo, firmato ad Ankara in data 27 luglio 1990.
Il giorno 7 ottobre 1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche
previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato ad
Ankara il 27 luglio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con
legge 7 giugno 1993, n. 195, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52
alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 16 giugno 1993. In conformità
dell'art. 29, l'accordo entrerà in vigore in data 1° dicembre
1993 e sarà applicabile a partire dal giorno 1° gennaio 1994.
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