| L.
23 dicembre 1978, n. 943. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma
il 9 marzo 1976, nonché‚ del protocollo firmato a Roma il 28 aprile
1978, che modifica la convenzione stessa (Gazz. Uff. n. 42 del 12 febbraio
1979) (Entrata in vigore il 27 marzo 1979).
Art.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:
a)
la convenzione tra la Repubblica italiana ed la Confederazione svizzera
per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché‚ il protocollo
aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976;
b) il
protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione
anzidetta.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità,
rispettivamente, all'articolo 30 della convenzione di cui alla lettera
a) e all'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera b). La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE TALUNE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO
Il Governo
della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, Desiderosi
di evitare le doppie imposizioni e di regolare talune altre questioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; Riconosciuto che la conclusione
di una convenzione in tale settore contribuisce a rafforzare l'ordinato
sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi nel contesto di una
maggiore cooperazione; Considerato l'impegno di ciascuno degli Stati contraenti
alla più rigorosa applicazione di tutte le disposizioni intese a
combattere l'evasione e la frode fiscale previste dalla propria legislazione
fiscale interna; Riconosciuta la necessità di assicurare che i vantaggi
di una convenzione per evitare le doppie imposizioni vadano a profitto
esclusivo dei contribuenti che adempiono i loro obbligo fiscali; Riconosciuta
la necessità di adottare provvedimenti per impedire l'uso senza
causa legittima di detta convenzione; Hanno deciso di concludere una convenzione
ed hanno nominato a tale scopo come plenipotenziari: - il Governo della
Repubblica italiana: l'Ambasciatore Cesidio Guazzaroni; - il Consiglio
federale svizzero: il Ministro Hans Conrad Cramer Incaricati d'Affari a.i.
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti
in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Soggetti
La presente
Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art.
2
Imposte
considerate (1)
1. La
presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio
prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni
politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema
di prelevamento.
2. Sono
considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul
reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito
o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli
stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché‚ le imposte
sui plusvalori.
3. Le
imposte attuali cui si applica la convenzione sono in particolare:
a)
per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e 3) l'imposta locale
sui redditi; ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui
di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per
quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali
1) sul reddito (reddito complessivo, proventi di lavoro, reddito del patrimonio,
utili industriali e commerciali, guadagni di capitale ed altri redditi);
2) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e
immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed
altri elementi del patrimonio); (qui di seguito indicate quali "imposta
svizzera").
4. La Convenzione
si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in
sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive
legislazioni fiscali.
5. La
Convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite
alle lotterie, sui
premi
diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi
d'abilità, da concorsi
a premi,
da pronostici e da scommesse.
Art.
3
Definizioni
generali
1. Ai
fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione:
a)
le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano,
come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Confederazione svizzera;
b) il
termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni
altra associazione di persone;
c) il
termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi
ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
d) le
espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato
contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro
Stato contraente;
e) per
"traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa
la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente,
ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente
tra località situate nell'altro Stato contraente;
f) il
termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che hanno la nazionalità
di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone
ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore
in uno Stato contraente;
g) l'espressione
"autorità competente" designa: 1) in Italia: il Ministero delle
finanze; 2) in Svizzera: l'Amministrazione federale delle contribuzioni.
2. Per l'applicazione
della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito
dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art.
4
Domicilio
fiscale
1. Ai
fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione
di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a
motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione
o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione
non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per
il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio
che posseggono in detto Stato.
2. Quando,
in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione
è determinata nel seguente modo:
a)
detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel
quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione
permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente
dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona
ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione
permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata
residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se
detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero
non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata
residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d)
se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti,
o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando,
in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,
si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si
trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si
applica alle società di persone e a quelle ad esse equiparate costituite
ed organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.
4. La
persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno
Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata
nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è
determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio.
L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è
determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data.
5. Non
è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente
articolo: a) una persona che, sebbene risponda ai requisiti di cui ai precedenti
paragrafi da 1 a 3, è soltanto beneficiaria apparente dei redditi,
essendo questi in realtà - sia direttamente che indirettamente per
il tramite di altre persone fisiche o giuridiche - destinati a una persona
che non può essere considerata di per sé‚ residente di detto
Stato ai sensi del presente articolo; b) una persona fisica che non è
assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente,
di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per
tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale
di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente.
Art.
5
Stabile
organizzazione
1. Ai
fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in
parte la sua attività.
2. L'espressione
"stabile organizzazione" comprende in particolare:
a)
una sede di direzione;
b) una
succursale;
c) un
ufficio;
d) una
officina;
e) un
laboratorio;
f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un
cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi.
3. Non si
considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a)
si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito,
di esposizione o di consegna;
c) le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione
da parte di un'altra impresa;
d) una
sede fissa di affari è utilizzata, ai soli fini di acquistare merci
o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una
sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di
pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o
di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona
che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente,
di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel
primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente
e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo
il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto
di merci per l'impresa.
5. Non
si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria
attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale
o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione
che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il
fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli
o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente
ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per
mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚
motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art.
6
Redditi
immobiliari
1. I redditi
derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole
o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono
situati.
2. L'espressione
"beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole
e forestali, nonché‚ i diritti ai quali si applicano le disposizioni
del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano
altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti
relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze
del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma
di utilizzazione di beni immobili.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti
da beni immobili di una impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili
utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Art.
7
Utili
delle imprese
1. Gli
utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se
l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa
sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti
utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte
salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero
stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e
separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche
o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce
una stabile organizzazione.
3. Nella
determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile
organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di
amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione,
sia altrove.
4. Qualora
uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili
complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione
del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente
di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia,
il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato
sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun
utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il
solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai
fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano
validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando
gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in
altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli
non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art.
8
Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli
utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di
aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Gli
utili derivanti dall'esercizio di battelli destinati alla navigazione interna
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata
la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Se
la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima
o interna è situata a bordo di una nave o di un battello, detta
sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto
d'immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un
porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente
l'esercente la nave o il battello.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili di un'impresa
di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune ("pool"), a un
esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio di navigazione
marittima, interna o aerea.
Art.
9
Imprese
associate
Allorché‚:
a) un'impresa
di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,
o
b) le
medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa
dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese,
nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Art.
10
Dividendi
1. I dividendi
pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità
alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata
non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli
utili con i quali sono stati pagati i dividendi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione del presente paragrafo.
3. Ai
fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti
da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote
di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione
dei crediti, nonché‚ i redditi di altre quote sociali assoggettati
al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione
fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi,
sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o
di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g) dell'articolo 5, sia
una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso,
i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. Qualora
una società residente di uno Stato contraente ricavi utili e redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare
alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali
dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o ad una stabile
organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né‚
prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti,
sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi
pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili
o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art.
11
Interessi
1. Gli
interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente
dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato,
ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il
12,5 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione.
3. Ai
fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titolo del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o
non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili,
e dei crediti di qualsiasi natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile,
in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono,
ai redditi di somme date in prestito.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro
Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
ad
eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo
2 lettera g) dell'articolo 5, sia una libera professione mediante una base
fissa ivi situata. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli
interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il
debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa,
un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente, una stabile organizzazione per le cui necessità
viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se,
in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati,
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe
stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni,
le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art.
12
Canoni
1. I canoni
provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma,
se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati
contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione
di tale limitazione.
3. Ai
fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi
natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore
su opere letterarie, artistiche o scientifiche - comprese le pellicole
cinematografiche e di registrazione per le trasmissioni radiofoniche e
televisive - di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché‚ per l'uso
o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche
e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale
o scientifico.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione
dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera
g) dell'articolo 5, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni
si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno
Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità
è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei
canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se,
in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati,
tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello
che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art.
13
Utili
di capitale
1. Gli
utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione
di cui al paragrafo2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente
dove detti beni sono situati.
2. Gli
utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa
di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente
per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti
dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in
uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione dei beni
mobili indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 22 sono imponibili soltanto
nello Stato contraente dove i beni in questione sono imponibili secondo
le disposizioni di detto articolo.
3. Gli
utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli
menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente
di cui l'alienante è residente.
Art.
14
Professioni
indipendenti
1. I redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non
disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per
l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa,
i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte
attribuibile a detta base fissa.
2. L'espressione
"libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti
di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico,
nonché‚ le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,
architetti, dentisti e contabili.
Art.
15
Lavoro
subordinato
1. Salve
le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve
in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro
Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante
le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente
svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato
se:
a)
il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che
non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
e
b) le
remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è
residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni non è
soltanto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore
di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante
le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni dovute
per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in
traffico internazionale o a bordo di battelli destinati alla navigazione
interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata
la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Il
regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività
dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra
l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri
ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine
del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono
parte integrante della presente Convenzione (1).
Art.
16
Utili
e gettoni di presenza
La partecipazione
agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro
del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art.
17
Artisti
e sportivi
1. Nonostante
le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della
televisione e i musicisti, nonché‚ gli sportivi, ritraggono dalle
loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello
Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando
il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo
o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra
persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può
essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte,
nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Non
si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 degli articoli 10 e 11
nel caso in cui beneficiaria dei dividendi e degli interessi è una
società, residente di uno Stato contraente, che detiene più
del 25 per cento del capitale della società, residente nell'altro
Stato contraente, che eroga i dividendi e gli interessi e quest'ultima
esercita la propria attività prevalentemente nel settore dello spettacolo
utilizzando, direttamente o indirettamente, artisti di teatro, del cinema,
della radio o della televisione, musicisti e sportivi.
Art.
18
Pensioni
ed altri pagamenti analoghi
Fatte
salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazioni ad
un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art.
19 (1)
Funzioni
pubbliche
1. Le
remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da
una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure
ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico
di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo
speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato
a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili
soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni
(2).
2. Ai
fini del presente articolo l'espressione "persona giuridica o ente autonomo
di diritto pubblico" designa:
a)
per quanto riguarda l'Italia: 1) le Ferrovie dello Stato (F.S.); 2) l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); 3) l'Ente nazionale italiano
per il turismo (ENIT); 4) l'Istituto nazionale per il Commercio estero
(ICE);
b) per
quanto riguarda la Svizzera: 1) le Ferrovie federali svizzere (FFS); 2)
l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT); 3) l'Ufficio
nazionale svizzero del turismo (UNST). Altri enti e persone giuridiche
di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad
accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti.
Art.
20
Studenti
(1)
Le somme
che uno studente o un apprendista il quale è o era prima, residente
di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al
solo scopo di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione
o formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a
condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro
Stato.
Art.
21
Altri
redditi
1. Gli
elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi
ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti
della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
del reddito, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato
contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione
o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g) dell'articolo 5, sia
una libera professione mediante una basse fissa ivi situata. In tal caso,
gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
Art.
22
Patrimonio
1. Il
patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo
6, imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il
patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione
di una impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata
per l'esercizio di una libera professione, è imponibile nello stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
3. Le
navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale ed i battelli
destinati alla navigazione interna, nonché‚ i beni mobili relativi
al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove
è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente
è imponibile soltanto in detto Stato.
Art.
23
1. Una
persona giuridica residente di uno Stato contraente, nella quale persone
non residenti di detto Stato hanno un interesse preponderante, sia direttamente
sia indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, può
fruire di uno sgravio delle imposte dell'altro Stato contraente riscosse
sui dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato,
in conformità delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, soltanto
se:
a)
i conti creditori fruttanti interessi, intestati a persone non residenti
del primo Stato, non ammontano a più del sestuplo del totale ottenuto
addizionando il capitale azionario (o il capitale sociale) e le riserve
risultanti dal bilancio;
b) i
debiti contratti verso le medesime persone fruttano un interesse ad un
tasso non eccedente quello normale; si considera tasso normale: 1) per
l'Italia, il tasso legale d'interesse aumentato di tre punti; 2) per la
Svizzera, il tasso della rendita media delle obbligazioni emesse dalla
Confederazione Svizzera, aumentato di due punti;
c) il
50 per cento, al massimo, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro
Stato contraente, è impiegato a soddisfare diritti (interessi debitori,
canoni, spese di sviluppo, di propaganda, di primo impianto, di viaggio,
ammortamenti di beni di ogni genere, compresi quelli immateriali, processi,
ecc.) di persone non residenti del primo Stato;
d) le
spese in relazione con i redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro
Stato contraente, sono coperte esclusivamente con i detti redditi;
e) la
società distribuisce il 25 per cento, almeno, dei redditi di cui
si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente. Restano riservati i
provvedimenti più ampi che sono o saranno presi da uno Stato contraente
per impedire che venga preteso abusivamente lo sgravio di un'imposta riscossa
alla fonte dall'altro Stato contraente.
2. Una persona
giuridica residente della Svizzera, nella quale persone non residenti della
Svizzera hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente,
in forma di partecipazione o in altro modo, può pretendere, anche
se soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, uno sgravio delle imposte
riscosse dall'Italia sugli interessi o canoni che le sono pagati in provenienza
dall'Italia, solo se, nel Cantone dove la persona giuridica ha la sede,
gli interessi e i canoni sono assoggettati all'imposta cantonale sul reddito
a condizioni identiche o analoghe a quelle previste dalle disposizioni
concernenti l'imposta federale per la difesa nazionale. Una fondazione
di famiglia residente della Svizzera non può pretendere lo sgravio
delle imposte riscosse in Italia sui dividendi, gli interessi e i canoni
che le sono pagati in provenienza dall'Italia, se il fondatore o la maggioranza
dei beneficiari sono persone non residenti della Svizzera e dai detti redditi
traggono o devono trarre profitto, per più di un terzo, persone
non residenti della Svizzera.
3. La
vigilanza, le indagini e le attestazioni che implica l'applicazione dei
paragrafi 1 e 2 spettano alle autorità competenti dello Stato contraente
di cui è residente il beneficiario dei redditi di cui si tratta.
Se le autorità competenti dell'altro Stato contraente da dove provengono
i detti redditi hanno indizi validi per dubitare delle dichiarazioni date
dal loro beneficiario nell'istanza di sgravio d'imposta, e attestate dalle
autorità competenti del primo Stato, esse informeranno dei loro
dubbi le autorità competenti del primo Stato; queste autorità
procederanno ad una nuova indagine e ne comunicheranno il risultato alle
autorità competenti dell'altro Stato. Persistendo le divergenze
d'opinioni tra le autorità competenti dei due Stati, si applicheranno
in tal caso le disposizioni dell'articolo 26. Lo sgravio d'imposta sarà
differito sino a quando non venga raggiunto un accordo.
Art.
24
Disposizione
per evitare la doppia imposizione
1. Si
conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità
ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se
un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
in Svizzera, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella
base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate
l'imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del
reddito in base alla legislazione italiana (1).
3. Se
un residente della Svizzera percepisce redditi e possiede un patrimonio
che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili
in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio
salve le disposizioni del paragrafo 4, ma può, per determinare l'imposta
afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente,
applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio
senza tener conto dell'esenzione.
4. Se
un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle
disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la
Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste:
a)
nel computo dell'imposta pagata in Italia, conformemente alle disposizioni
degli articoli 10, 11 e 12, nell'imposta svizzera afferente ai redditi
di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia,
eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo,
corrispondente ai redditi imposti in Italia, o
b) in
una riduzione globale dell'imposta svizzera che tenga conto dei principi
generali di sgravio di cui alla lettera a) precedente, o
c) in
una esenzione parziale dall'imposta svizzera dei redditi di cui si tratta,
ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Italia dall'ammontare
lordo dei redditi percepiti dall'Italia. Tuttavia, detto sgravio consiste
in una deduzione dell'imposta pagata in Italia dall'ammontare lordo dei
redditi di cui si tratta percepiti dall'Italia, se il beneficiario residente
della Svizzera non può, in virtù delle disposizioni del paragrafo
4 degli articoli 10, 11 e 12, del paragrafo 3 dell'articolo 17 nonché‚
dell'articolo 23, fruire della limitazione di cui al paragrafo 2 degli
articoli 10, 11 e 12 dell'imposta italiana afferente ai dividendi, agli
interessi e ai canoni. La Svizzera determina la natura dello sgravio e
ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle
convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i
casi di doppia imposizione.
Art.
25
Non
Discriminazione
1. I nazionali
di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati
contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione. In particolare, i nazionali
di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente
fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni
e riduzioni d'imposta o tasse concessi per carichi di famiglia ai nazionali
di detto altro Stato trovantisi nelle medesime condizioni.
2. L'imposizione
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato
meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro
Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può
essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente
di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali,
le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti
in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta
salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, del paragrafo 6 dell'articolo
11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagate ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti
di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio
imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le
imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in
parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più
residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo
Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi
o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai
fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte
di ogni genere e denominazione.
Art. 26
Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno
Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli
Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può,
indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di
detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato
contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà
essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della
misura che comporta una imposizione non conforme alla Convenzione (1).
2. L'autorità competente,
se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere
ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare
il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme
alla Convenzione. L'Accordo sarà applicato quali che siano i termini
previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via amichevole
composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione
o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi
al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla
Convenzione.
4. Le autorità competenti
degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro ai
fini del presente articolo. Una commissione mista, formata di rappresentanti
designati dalle stesse autorità competenti, avrà competenza
per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall'applicazione
e dalla interpretazione della Convenzione. Detta commissione mista si riunirà,
alternativamente, in uno degli Stati contraenti, ogni qual volta che una
delle autorità competenti lo richieda. Essa sarà presieduta
da uno dei suoi membri appartenenti allo Stato contraente sul territorio
del quale la riunione avrà luogo.
Art. 27
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti
degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni
fiscali dei due Stati permettono di ottenere nel quadro della prassi amministrativa
normale) necessarie per regolare applicazione della presente Convenzione.
Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e potranno
essere rivelate soltanto alle persone che si occupano dell'accertamento,
della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle
imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Non potranno essere
scambiate informazioni suscettibili di rilevare segreti commerciali, bancari,
industriali o professionali o metodi commerciali.
2. Le disposizioni del presente
articolo non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre
ad uno degli Stati contraenti di adottare misure amministrative in deroga
alla sua regolamentazione o alla sua prassi amministrativa ovvero contrarie
alla sua sovranità, alla sua sicurezza, ai suoi interessi generali
o all'ordine pubblico oppure fornire informazioni che non possano essere
ottenute in base alla sua propria legislazione o a quella dello Stato che
le chiede.
Art. 28
Funzionari diplomatici e
consolari
1. Le disposizioni della presente
Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali cui beneficiano i funzionari
diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto
internazionale e di accordi particolari.
2. Nella misura in cui, a motivo
dei privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari,
in forza di accordi internazionali, i redditi o il patrimonio non sono
imponibili nello Stato presso il quale detti funzionari sono accreditati,
l'imposizione spetta allo Stato accreditante secondo la propria legislazione.
3. Ai fini della Convenzione,
i membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato contraente
accreditati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo aventi le
nazionalità dello Stato accreditante, sono considerati residenti
dello Stato accreditante, se quivi sono assoggettati agli stessi obblighi,
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, cui sono assoggettati
i residenti di detto Stato.
4. La Convenzione non si applica
alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari,
né‚ alle persone membri di una missione diplomatica o consolare
di uno Stato terzo, quando esse si trovano sul territorio di uno Stato
contraente e non sono trattate come residenti nell'uno o nell'altro Stato
contraente in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Art. 29
Modalità di applicazione
delle riduzioni delle imposte prelevate alla fonte
1. Le imposte riscosse in uno
dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle
disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da
prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato
contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate
di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente certificante che sussistono le condizioni richieste
per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente
Convenzione.
3. Nel caso di azioni, emesse
da società residenti in Italia, intestate fiduciariamente a banche
e istituti finanziari residenti in Svizzera e appartenenti effettivamente
a persone quivi residenti, le istanze di rimborso possono essere presentate
dai titolari effettivi di dette azioni. Ove il beneficiario effettivo dei
dividendi sia persona diversa dal titolare effettivo delle azioni per le
quali i dividendi sono pagati, le istanze di rimborso sono presentate dal
beneficiario effettivo, ma in tal caso il rimborso sarà effettuato
se entrambe le dette persone sono residenti in Svizzera. Le istanze di
rimborso devono essere corredate da una attestazione delle banche ed istituti
finanziari di cui sopra circa la residenza del titolare o del beneficiario
delle azioni e l'assoggettamento di dividendi alla ritenuta alla fonte
in Italia. Ove le istanze di rimborso vengano presentate dalle banche e
dagli istituti finanziari predetti, per conto dei titolari effettivi delle
azioni, le stesse devono contenere, per società emittente, ogni
indicazione utile ad identificare detti titolari ed a conoscere l'ammontare
dei dividendi percepiti da ciascuno di essi, nonché‚ la attestazione
della residenza in Svizzera dei medesimi. In ogni caso le istanze di rimborso
devono essere corredate della certificazione dell'Amministrazione fiscale
svizzera circa la sussistenza delle condizioni previste dal presente paragrafo,
nonché‚ di quelle di cui al precedente paragrafo 2.
4. Le autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 26, le modalità di applicazione del presente
articolo (1).
Art. 30
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà
ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena
possibile.
2. La presente Convenzione entrerà
in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte prelevate
alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal
1° gennaio 1979;
b) alle altre imposte di periodi
imponibili che si chiudono a decorrere dal 1° gennaio 1979 (1).
3. Le domande di rimborso cui dà
diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta
dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano
il, o successivamente al, 1° gennaio 1979 e fino all'entrata in vigore
della Convenzione stessa possono essere presentate entro due anni dall'entrata
in vigore della Convenzione (2).
4. la Convenzione tra l'Italia
e la Svizzera per evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dalla
navigazione aerea, marittima e lacuale, firmata a Roma il 31 luglio 1958,
è abrogata e cessa di produrre i suoi effetti per le imposte cui
si applica la presente Convenzione conformemente al paragrafo 2.
Art. 31
Denuncia
La presente Convenzione, di
cui l'Accordo citato nel paragrafo 4 dell'articolo 15 costituisce parte
integrante, rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno
degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare
la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi,
prima della fine di ciascun anno solare e a decorrere dall'anno 1984. In
questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:
a) alle imposte riscosse
mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il
31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte di periodi
imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso
anno (1). In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato
la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Roma
il 9 marzo 1976 in due originali in lingua italiana.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le
doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio. All'atto della firma della convenzione
conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre
questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti
plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni complementari
che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso:
a) che, per quanto
concerne l'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire
essere istituita in Italia, la convenzione si applicherà a detta
imposta;
b) che le disposizioni del
paragrafo 1 dell'articolo 19 si applicano agli insegnanti italiani occupati
in Svizzera, di cui al numero 1 dello scambio di note 27 novembre - 18
dicembre 1973 tra l'Italia e la Svizzera e che gli insegnanti svizzeri
in servizio nelle scuole svizzere dell'Italia sovvenzionate in tutto o
in parte con fondi pubblici svizzeri sono esonerati dalle imposte italiane
per le loro remunerazioni; la disposizione che precede è applicabile
alle remunerazioni corrisposte a partire dal 1° gennaio 1973 ed abroga
lo scambio di note 27 novembre - 18 dicembre 1973;
c) Le disposizioni dell'articolo
19 si applicano, nonostante quanto previsto dall'articolo 30 della Convenzione,
alle imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente
al, 1° gennaio 1974; le domande di rimborso possono essere presentate
entro due anni dalla entrata in vigore della Convenzione. Le predette disposizioni
si applicano anche alle remunerazioni percepite da cittadini italiani che
prestano la loro attività lavorativa in Svizzera alle dipendenze
dei seguenti enti: ACLI (Associazione cristiana lavoratori italiani); INCA
(Istituto nazionale confederale di assistenza); ITAL (Istituto tutela ed
assistenza lavoratori); INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale);
ENCAL (Ente nazionale confederale assistenza lavoratori); ENAS (Ente nazionale
di assistenza sociale); ENASCO (Ente nazionale di assistenza sociale per
gli esercenti attività commerciali); ENPAC (Ente nazionale per l'assistenza
ai coltivatori) (1).
d) che, nel caso in cui un'imposta
sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, l'imposta
svizzera sul patrimonio, prelevata in conformità alle disposizioni
della Convenzione, sarà dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio
alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 24 (2);
e) che, in relazione al paragrafo
1 dell'articolo 26, all'espressione indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo
cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa
con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione non conforme
alla Convenzione delle imposte italiane (2);
f) che la disposizione di cui
al paragrafo 4 dell'articolo 29 non esclude l'interpretazione secondo la
quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono di comune
accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni
d'imposta cui dà diritto la Convenzione (2).
Fatto a Roma il 9 marzo 1976 in
due originali in lingua italiana.
PROTOCOLLO
che modifica la Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le
doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo,
firmati a Roma il 9 marzo 1976 Il Governo della Repubblica italiana e il
Consiglio Federale svizzero, Desiderosi di modificare la Convenzione tra
le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune
altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo
Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 (qui di seguito indicati
quali la "Convenzione" e il "Protocollo"), Hanno deciso di concludere un
Protocollo di modifica ed hanno nominato a tale scopo come plenipotenziari:
- il Governo della Repubblica
italiana: l'Ambasciatore Mario MONDELLO
- il Consiglio Federale svizzero:
l'Ambasciatore Antonino JANNER
i quali, dopo essersi comunicati
i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno
convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione
e del Protocollo:
Art. 1. I paragrafi 2
e 3 dell'articolo 30 della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai
seguenti: "2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data
dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte prelevate
alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal
1° gennaio 1979;
b) alle altre imposte di periodi
imponibili che si chiudono a decorrere dal 1° gennaio 1979. 3. Le domande
di rimborso cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento
ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa
ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1979 e
fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa possono essere presentate
entro due anni dall'entrata in vigore della convenzione".
Art. 2. L'articolo 31 della
convenzione è soppresso e sostituito come segue: "La presente convenzione,
di cui l'Accordo citato nel paragrafo 4 dell'articolo 15 costituisce parte
integrante, rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno
degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare
la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi,
prima della fine di ciascun anno solare e a decorrere dall'anno 1984. In
questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:
a) alle imposte riscosse
mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il
31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte di periodi
imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso
anno".
Art. 3.
1. Dopo la lettera b) del protocollo
è inserita la seguente disposizione: "c) Le disposizioni dell'articolo
19 si applicano, nonostante quanto previsto dall'articolo 30 della Convenzione,
alle imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente
al, 1° gennaio 1974; le domande di rimborso possono essere presentate
entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione. Le predette disposizioni
si applicano anche alle remunerazioni percepite dai cittadini italiani
che prestano la loro attività lavorativa in Svizzera alle dipendenze
dei seguenti enti: ACLI (Associazione cristiana lavoratori italiani); INCA
(Istituto nazionale confederale di assistenza); ITAL (Istituto tutela ed
assistenza ai lavoratori); INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale);
ENCAL (Ente nazionale confederale assistenza lavoratori); ENAS (Ente nazionale
di assistenza sociale); ENASCO (Ente nazionale di assistenza sociale per
gli esercenti attività commerciale); ENPAC (Ente nazionale per l'assistenza
ai coltivatori)".
2. Le successive lettere c),
d), ed e) del protocollo diventano, fermo restando il loro contenuto, le
lettere d), e) ed f).
Art. 4. Il presente protocollo
sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a
Berna non appena possibile; esso entrerà in vigore alla data dello
scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i plenipotenziari dei
due Stati hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro
sigilli. Fatto a Roma il 28 aprile 1978 in due originali in lingua italiana.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione
tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le
doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata
a Roma il 9 marzo 1976, e del protocollo di modifica alla convenzione stessa,
firmato a Roma il 18 aprile 1978 (Gazz. Uff. n. 113 del 24 aprile 1979).
Il giorno 27 marzo 1979 ha avuto luogo a Berna, lo scambio degli strumenti
di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre
questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e del protocollo di modifica
alla convenzione stessa, firmato a Roma il 18 aprile 1978, la cui ratifica
è stata autorizzata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12 febbraio 1979. In conformità,
rispettivamente, degli artt. 30 [2] della convenzione e 4 del protocollo
di modifica, gli accordi sono entrati in vigore il 27 marzo 1979. |