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29 settembre 1980, n. 663. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo,
firmata a Roma l'8 settembre 1977 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 292 del 23 ottobre
1980). (Entrata in vigore il 24 novembre 1980)
Art. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia
e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo,
firmata a Roma l'8 settembre 1977.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo
28 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA
SPAGNA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo dell'Italia e il
Governo della Spagna desiderosi di concludere una Convenzione per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione si applica
alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si
applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli
Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte
sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi
del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili e immobili, sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti
dalle imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si
applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne
l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi ancorché‚
riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana");
b) per quanto concerne la Spagna:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (el impuesto sobre la renta
de las personas f¡s¡cas); 2) l'imposta sul reddito delle società
e delle altre persone giuridiche (el impuesto sobre la renta de sociedades
y demos entidades juridicas); 3) gli acconti d'imposta seguenti: i contributi
fondiari agricolo e urbano; l'imposta sui redditi del lavoro personale;
l'imposta sui redditi di capitale e l'imposta sulle attività ed
utili industriali e commerciali (los singuies impuestos a cuenta: las contribuciones
territoriales r£stica y urbana; el impuesto sobre los rendimientos
del trabajo personal; ed impuesto sobre las actividades y beneficios commerciales
e industriales); 4) i canoni sulla superficie e l'imposta sugli utili commerciali,
regolati dalla legge del 27 giugno 1974, a carico delle imprese che si
dedicano alla ricerca ed allo sfruttamento degli idrocarburi (el c non
de superficie y el impuesto sobre la renta de sociedades, regulados pa
la Ley de 27 de junio de 1974, aplicable a las empresas que se dedican
a la investigaci¢n y explotacion de hidrocarburos); 5) le imposte
locali sul reddito (los impuestos locales sobre la renta), (qui di seguito
indicate quali "imposta spagnola").
4. La Convenzione si applicherà
anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore
dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte
attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si comunicheranno alla fine di ogni anno le modifiche importanti apportate
alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II
DEFINIZIONI
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Spagna"
designa lo Stato spagnolo (la Spagna peninsulare, le isole Baleari e le
isole Canarie, i territori spagnoli d'Africa) e le zone adiacenti alle
acque territoriali della Spagna sulle quali, in conformità della
legislazione spagnola, la Spagna può esercitare i diritti relativi
al fondo del mare, al sottosuolo marino e alle loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa
la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale
dell'Italia ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del mare adiacente
al territorio della penisola e delle isole italiane situare al di fuori
del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per
permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali
zone;
c) le espressioni "uno Stato
contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede,
la Spagna o l'Italia;
d) per "traffico internazionale"
s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione
effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
e) il termine "persona" comprende
le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
f) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini della imposizione;
g) le espressioni "impresa
di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano
rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente
(ivi compresi lo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche o amministrative
ed i suoi enti locali) e una impresa esercitata da un residente dell'altro
Stato contraente (ivi compresi lo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche
o amministrative ed i suoi enti locali);
h) il termine "nazionale" designa:
1) ogni persona fisica che possiede la nazionalità di uno Stato
contraente; 2) ogni persona giuridica, società di persone ed associazione
costituita in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità
competente" designa: 1) in Spagna: il Ministro delle Finanze o altra autorità
debitamente autorizzata dal Ministro; 2) in Italia: il Ministero delle
finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione
da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite
hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione
di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona
che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata
ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili
in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate
in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi
gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo:
a) detta persona è
considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione
permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente
nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare
lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli
Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente
in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna
abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente
in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente
del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità
di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di
alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono
la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione
effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari
in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione"
comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o
altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzioni
o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia
una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una
installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di
merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) una sede fissa di affari
è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa di affari
è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di
fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe
che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno
Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente -
diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo in caso in cui l'attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa
di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato
contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società
residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività
in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione
oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente per far
riconsiderare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione
dell'altra.
Capitolo III
TASSAZIONE DEI REDDITI
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni
immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali,
sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili"
è definita in conformità al diritto dello Stato contraente
in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
nonché‚ i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto
privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì
"beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni
variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento
di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi,
i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione o dall'affitto, dall'alienazione, nonché‚ da ogni altra
forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa
nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio
di una libera professione.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di
uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di un impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella disposizione degli
utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove .
4. Nessun utile può essere
attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
5. Quando gli utili comprendono
elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente
Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da
quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima ed
aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio,
in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto
nello Stato contraente in cui è situata le sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione
effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo
di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in
cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza
di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a fondo
comune ("pool"), a un esercizio in comune od a un organismo internazionale
di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché‚
a) un'impresa di uno Stato
contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano,
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale
di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato
contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte,
diverse da quelle che sarebbero state contenute tra imprese indipendenti,
gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati
da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati,
possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una
società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il
15 per cento dell'ammontare lordo di tali dividendi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni
o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da
altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché‚
i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale
dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di
cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è
residente la società che paga i dividendi sia una attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la proprio legislazione.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione
o una base fissa in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna imposta,
a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti
della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro
Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi
possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 12 per cento dell'ammontare
degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti
sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli
interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale;
o
b) gli interessi sono pagati
al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un
ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà
di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati
ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza
di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i
Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo
il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o
meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme
date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i
redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
da quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore
degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi
sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi,
sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto
il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico
della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti
dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra il debitore e creditore o tra ciascuno di essi
e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra il debitore e creditore in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno
Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono
essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità
della legislazione di detto Stato, ma, se la persona percepisce i canoni
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere:
a) il 4 per cento dell'ammontare
lordo delle remunerazioni di qualsiasi natura pagate per l'uso o la concessione
in uso di un diritto di autore su un'opera letteraria, drammatica, musicale
o artistica (ad eccezione dei canoni relativi a film cinematografici ed
a opere registrate su nastri o bande magnetoscopiche destinate alla televisione);
b) il 18 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni in tutti gli altri casi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche,
di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti,
formule o processi segreti, nonché‚ per l'uso o la concessione in
uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale
provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un libera professione
mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei
canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti
da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una
sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente
di detto Stato. Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione
alla quale si ricollega la prestazione che ha dato luogo al pagamento dei
canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione
per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dalla
alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla
alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che
un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero
di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente
di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di
una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione
totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera
impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia
gli utili provenienti dall'alienazione di navi e di aeromobili in traffico
internazionale come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dalla
alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente
di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente,
nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue
attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta
base fissa.
2. L'espressione "libera professione"
comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico,
letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚ le attività
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli
articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività
dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è
quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate
da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti
del presente articolo, le remunerazioni relative al lavoro subordinato
svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono
imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16
Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili,
i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio
di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali
gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché‚ gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni
personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente
in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente
da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo,
in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non
sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato
nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad
un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse
dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi
siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un
residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la nazionalità di
detto Stato, o ii) non sia divenuto residente in detto Stato al solo scopo
di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni
sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario
è residente se questi è un nazionale di detto Stato.
3. Le disposizioni degli articoli
15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo
di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Professori e studenti
1. Un residente di uno Stato
contraente su invito di una Università, Collegio o di un altro Istituto
di insegnamento superiore o di ricerca scientifica dell'altro Stato contraente
soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in questo altro Stato
al solo fine di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche nei predetti
istituti non è imponibile in detto altro Stato per le remunerazioni
che riceve per tali attività di insegnamento o di ricerca.
2. Le somme che uno studente
o un apprendista il quale, è o era immediatamente prima di recarsi
in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna
nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi
la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di
mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili
in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate
fuori di detto Stato.
Art. 21
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di
un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il diritto
o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto Stato contraente
secondo la propria legislazione.
Capitolo IV
Art. 22
Disposizioni per evitare
le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia
imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi
del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
in Spagna, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella
base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate
l'imposta sui redditi pagata in Spagna, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota di imposta italiana attribuire ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del
reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Spagna:
se un residente della Spagna possiede di reddito che, in conformità
alla Convenzione, sono imponibili in Italia, la Spagna accorda sull'imposta
gravante sui redditi di detto residente una deduzione pari all'ammontare
dell'imposta pagata in Italia. L'ammontare così detto non può
tuttavia eccedere la quota d'imposta, calcolata prima della deduzione,
attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia e la predetta deduzione
dell'imposta spagnola viene operata sia nei confronti delle imposte generali
che degli acconti d'imposta (précomptes).
4. Quando, in conformità
ad una disposizione della Convenzione, i redditi posseduti da un residente
di uno Stato contraente sono esentati da imposta in tale Stato, questo
Stato può nondimeno tener conto, conformemente alla propria legislazione
interna, dei redditi esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta
dovuta sugli articoli di detto residente.
Capitolo V
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 23
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato
contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non
sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono
o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si
trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile
organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata
nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla
base e le deduzioni di imposta che esso concorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o
del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente,
il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato
contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa
natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo
il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.
Art. 24
Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno
Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli
Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può,
indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di
detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente. Tale procedura non potrà essere
esperita dopo il termine di due anni a decorrere dalla notificazione o
dalla ritenuta alla fonte dell'imposta.
2. L'autorità competente,
se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere
ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare
il caso per via di amichevole composizione con la autorità competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme
alla Convenzione.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione
o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi
al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla
Convenzione.
4. Le autorità competenti
degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine
di pervenire ad un accordo comune indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in senso ad
una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti
degli Stati contraenti.
Art. 25
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti
degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare
le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne
degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione,
nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è
contraria alla Convenzione, nonché‚ per evitare le evasioni fiscali.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni
ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle
informazioni ottenute in base alle legislazione interna di detto Stato
e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o
della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle
procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni
di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate
utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone
od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di
udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad
uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi
in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa
o a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che
non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel
quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato
contraente; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rilevare un segreto
commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure
informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 26
Funzionari diplomatici e
consolari
Le disposizioni della presente
Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari
diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto
internazionale o di accordi particolari.
Art. 27
Domande di rimborso
1. Le imposte riscosse in uno
dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle
disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da
prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato
contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate
di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente certificante che sussistono le condizioni richieste
per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o dello riduzioni
previste dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 24, le modalità di applicazione del presente
articolo. Esse possono, altresì, stabilire, di comune accordo, procedere
diverse per l'applicazione delle limitazioni di imposta previste dalla
presente Convenzione.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà
ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Madrid appena
possibile.
2. La presente Convenzione entrerà
in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte prelevate
alla fonte sui redditi pagati a decorrere dal 1° gennaio 1977;
b) altre imposte relative ai
periodi di imposta che terminano a decorrere dal 1° gennaio 1977.
3. Le disposizioni della Convenzione
italo-spagnola sul regime fiscale delle società del 28 novembre
1927 cesseranno di aver effetto dalla data di applicazione della presente
Convenzione.
Art. 29
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà
in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno
Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare.
In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi:
a) alle imposte riscosse
mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagati a partire dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello della denuncia;
b) alle altre imposte relative
ai periodi d'imposta che terminano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello della denuncia. In fede di che i plenipotenziari dei
due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro
sigilli.
Fatto a Roma l'8 settembre 1977,
in duplice esemplare in lingua italiana, spagnola e francese, i tre testi
facenti egualmente fede e prelevando il testo francese in caso di dubbio.
PROTOCOLLO
aggiuntivo alla convenzione
tra la Spagna e l'Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
Resta inteso che:
a) per quanto concerne
l'articolo 6 della presente Convenzione, le disposizioni previste nel processo
verbale della seconda sessione (Roma dal 29 maggio al 3 giugno 1957) della
Commissione Mista italo-spagnola, che hanno formato oggetto dello Scambio
di note tra l'Italia e la Spagna del 28 marzo 1958 e che costituiscono
allegati all'accordo culturale italo-spagnolo dell'11 agosto 1955, sono
confermate ad ogni effetto. In particolare le esenzioni fiscali convenute
nei predetti accordi, ivi comprese quelle che sono previste a favore del
patrimonio del Collegio Spagnolo S. Clemente (Albornoz) in Bologna, producono
tutti i loro effetti a decorrere dalle date ivi indicate;
b) per quanto concerne l'articolo
7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile
organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività
della stabile organizzazione;
c) per quanto concerne l'articolo
12, il termine "canoni" comprende i pagamenti dovuti in relazione a studi
tecnici ed economici a carattere industriale o commerciale;
d) con riferimento al paragrafo
1 dell'articolo 24, all'espressione "indipendente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui
l'attivazione della procedura amichevole non è alternativa con la
procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata,
laddove la controversia concerna un'applicazione delle imposte non conforme
alla Convenzione;
e) per quanto concerne l'articolo
28, le domande di rimborso, presentate in conformità alla presente
Convenzione da un residente di uno Stato contraente con riferimento alle
imposte dovute prima dell'entrata in vigore della presente convenzione,
possono essere presentate nei due anni successivi all'entrata in vigore
della Convenzione medesima;
f) nonostante le disposizioni
dell'articolo 28 paragrafo 2, le disposizioni dell'articolo 8 saranno applicabili
alle imposte dovute a partire dal 1° gennaio 1969.
Fatto a Roma l'8 settembre 1977
in due esemplari in lingua italiana, spagnola e francese, i tre testi facenti
egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di dubbio.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione
tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma l'8 settembre
1977 (Gazz. Uff. n. 16 del 17 gennaio 1981). Il giorno 24 novembre, a Madrid,
ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione
tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma l'8 settembre
1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 settembre
1980, n. 663, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 23 ottobre 1980. In conformità dell'art. 28 la convenzione
è entrata in vigore il 24 novembre. |