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9 ottobre 1997, n. 370. Ratifica ed esecuzione della convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione
russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996 (in S.O. n.
224/L alla G.U. n. 254 del 30 ottobre 1997).
Art. 1. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione
russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo,
fatta a Roma il 9 aprile 1996.
Art. 2. 1.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo
1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità
a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL
PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Federazione russa, desiderosi di concludere
una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali e allo
scopo di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi Hanno convenuto
quanto segue:
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione
si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
Contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione
si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto
di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative
o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate
imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo
o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
o immobili, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali
cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto
concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 -
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui
redditi; 4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; ancorché‚
riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana").
b) per quanto concerne
la Federazione russa: 1 - l'imposta sugli utili (reddito) di imprese ed
organizzazioni; 2 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 3 - l'imposta
sui beni delle imprese; 4 - le imposte sui beni delle persone fisiche;
(qui di seguito indicate quali "imposta russa")
4. La Convenzione si applicherà
anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite
dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione
delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti
si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni
fiscali.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine
"Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e, quando è
usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque
interne, il mare territoriale e lo spazio aereo, e comprende le zone al
di fuori del mare territoriale italiano le quali, conformemente al diritto
internazionale e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo
sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone
sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne
il fondo ed il sottosuolo marini, nonché‚ le loro risorse naturali;
b) il termine "Russia"
designa la Federazione russa e, quando è usato in senso geografico,
designa il suo territorio, comprese le acque interne ed il mare territoriale,
lo spazio aereo, ed inoltre la zona economica esclusiva e la piattaforma
continentale sulle quali la Federazione russa ha piena sovranità
ed esercita i propri diritti conformemente al diritto internazionale e
federale;
c) le espressioni
"uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il
contesto richiede, l'Italia o la Russia;
d) il termine "persona"
comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione
di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni
"impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno
Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
Contraente;
g) l'espressione "traffico
internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato
per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa residente di
uno degli Stati Contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile
sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
Contraente.
h) il termine "nazionali"
designa: i. le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato
Contraente; ii. le persone giuridiche, le società di persone, e
le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore
in uno Stato Contraente;
i) l'espressione "autorità
competente" designa: i. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle
Finanze ii. per quarto concerne la Russia, il Ministero delle Finanze della
Federazione russa od il suo rappresentante autorizzato;
2. Per l'applicazione
della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito
dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto
della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Residenti
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa
ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
della sede della sua direzione, luogo di costituzione o di ogni altro criterio
di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone
che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito
che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base
alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è
determinata nel seguente modo:
a) detta persona
è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi
gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente
nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali);
b) se non si può
determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente
in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello
Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona
soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato Contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona
ha la nazionalità di entrambi gli Stati Contraenti, o non ha la
nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli
Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle
disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica
è residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa e considerata
residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile
organizzazione" comprende in particolare:
a) un sede
di direzione;
b) una succursale;
c) un'ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una
cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di
costruzione, di montaggio, o di installazione la cui durata oltrepassa
i 12 mesi.
3. Non si considera che
vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso
di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) i beni o le merci
appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci
appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione
da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa
di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o
di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa
di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire
informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che
abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.
4. Una persona che agisce
in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera
che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione
nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto
Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario
generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente,
a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria
attività.
6. Il fatto che una
società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga
la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile
organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente
per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile
organizzazione dell'altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un
residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi
agricoli e forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili
in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni
immobili" è definita in conformità della legislazione dello
Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in
ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole
e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto
privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì
"beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti
variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento
di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta,
dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili
di un'impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa
di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione
degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove.
4. Qualora uno degli
Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire
ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo
2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato
dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi
contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può
essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto
da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi
precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti
motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili
comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli
della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Utili derivanti
da trasporto internazionale
1. Gli utili derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono
imponibili solamente nello Stato Contraente di cui è residente la
persona che ritrae tali utili.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione
a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale
di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché‚
a) un'impresa di uno
Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
b) le medesime persone
partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo
o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro
Stato Contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle
loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni,
non lo sono stati possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati
da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente
dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere:
a) il 5 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una
società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale
della società che distribuisce i dividendi (tale quota di partecipazione
deve essere pari almeno a 100.000 dollari statunitensi o l'equivalente
di tale somma in altra valuta);
b) il 10 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità
competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati
pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni,
o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché‚ i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo
regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale
dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, svolga nell'altro Stato
Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi,
un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In
tal caso, gli elementi del reddito sono imponibili in detto altro Stato
Contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società
residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione
o a una base fissa situate in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi
sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati Contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito
pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca
e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti
di qualsiasi natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile ai
redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello
Stato da cui i redditi provengono.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro
Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,
ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a
tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono
imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si
considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore (è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in
uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o
della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo
Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la
base fissa.
6. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti
da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente
sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente è
il beneficiario effettivo dei canoni.
2. Ai fini del presente
articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule
o processi segreti, nonché‚ per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato
Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure
una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente
ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente
secondo la propria legislazione.
4. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto
conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono pagati, eccede
quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo
in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione
di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili derivanti
dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato Contraente in cui detti
beni sono situati.
2. Gli utili derivanti
dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato
Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente
per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con
l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro
Stato.
3. Gli utili che un'impresa
di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili
impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio
di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in tale Stato.
4. Gli utili derivanti
dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14
Redditi da professioni
indipendenti
1. I redditi che un
residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro
Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.
Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro
Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera
professione" comprende in particolare le attività indipendenti di
carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚
le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15
Redditi da lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni
degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate
da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni
precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo
di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati
da un'impresa di uno Stato Contraente in traffico internazionale, sono
imponibili in tale Stato Contraente.
Art. 16
Compensi e gettoni
di presenza
I compensi, i gettoni
di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato
Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione
di una società residente dell'altro Stato Contraente, sono imponibili
in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente
ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato Contraente
in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro,
del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista,
nonché‚ di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Qualora il reddito
derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo
o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona
diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può
essere tassato nello Stato Contraente dove dette prestazioni sono svolte,
nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad
un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni,
diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;
b) Tuttavia, tali
remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui i
servizi vengono resi se la persona fisica è un residente di detto
Stato che non ha la nazionalità dell'altro Stato Contraente e che:
i. ha la nazionalità di detto Stato; o ii. non è divenuto
residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto
in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato Contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato
e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello
Stato da cui riceve la pensione.
3. Le disposizioni
degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate
in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale
o commerciale esercitata da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Professori, insegnanti
e ricercatori
Un professore, un insegnante,
o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente
allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università,
collegio, scuola od altro analogo istituto il quale è, o era immediatamente
prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, è
esente da imposta nel detto primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni
derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca per un periodo
non superiore a due anni.
Art. 21
Studenti
Le somme che uno studente
o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi
in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna
nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di
completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non
sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme, direttamente
connesse con tali studi o formazione professionale, provengano da fonti
situate fuori di detto Stato.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di
reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti
da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui
il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti
nell'altro Stato Contraente un'attività industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene
produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione
o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro
Stato Contraente secondo la propria legislazione.
3. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività
da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali
attività eccede quello che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti,
le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare.
In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 23
Patrimonio
1. Il patrimonio costituito
da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un residente di
uno Stato Contraente e situati nell'altro Stato Contraente, è imponibile
in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito
da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio
di una professione indipendente sono imponibili in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito
da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, di proprietà
di un residente di uno Stato Contraente, nonché‚ dai beni mobili
relativi al loro esercizio è imponibile soltanto in detto Stato
Contraente.
4. Tutti gli altri
elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono imponibili
soltanto in detto Stato.
Art. 24
Eliminazione della
doppia imposizione
1. Si conviene che
la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne
l'Italia:
a) Se un residente
dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Russia,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente convenzione, può includere nella base imponibile
di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso l'Italia
deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi
pagata in Russia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere
la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento
di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla
legislazione italiana.
b) Se un residente
dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con
le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Russia, l'imposta
sul patrimonio versata in Russia sarà considerata come credito dell'imposta
italiana sul patrimonio versata in Russia sarà considerata come
credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento
di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di
imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto
in Russia nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del
patrimonio complessivo.
3. Per quanto concerne
la Russia: Se un residente della Russia ritrae redditi o possiede un patrimonio
che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione,
sono imponibili in Italia, l'ammontare dell'imposta su detto reddito o
patrimonio da corrispondere in Italia sarà considerata come credito
dell'imposta russa. L'ammontare di tale credito, tuttavia, non può
eccedere la quota di imposta attribuibile a detto reddito o patrimonio
calcolata in Russia.
Art. 25
Non discriminazione
1. I nazionali di uno
Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione
si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1,
alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
2. L'imposizione di
una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro
Stato Contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. La presente disposizione non può essere
interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare
ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni
e le riduzioni fiscali che esso accorda ai propri residenti in relazione
alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o
il paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da una impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro
Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati
pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa
di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato
Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio
tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero
stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno
Stato Contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente
o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti
dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese
della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni
del presente articolo si applicano alle imposte che costituiscono l'oggetto
della presente Convenzione.
Art. 26
Procedura amichevole
1. Quando una persona
ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti
comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni
della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio
caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è
residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a
quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il
caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica
della misura che ha dato luogo all'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione.
2. L'autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio
per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità
competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione
non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità
competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità
competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti
degli Stati Contraenti.
Art. 27
Scambio di informazioni
1. Le autorità
competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie
per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle
leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla
Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono
non è contraria alla Convenzione, nonché‚ per prevenire le
evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo
1. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna
di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità
(ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento
o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure
o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità
utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno
servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali
o nelle sentenze.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nei senso
di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla
propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato Contraente;
c) di fornire informazioni
che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali
o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 28
Membri e dipendenti
di rappresentanze diplomatiche o consolari permanenti
Le disposizioni della
presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano
i membri ed i dipendenti di rappresentanze diplomatiche e consolari o missioni
permanenti in virtù delle regole generali del diritto internazionale
o delle disposizioni di accordi particolari.
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione
sarà oggetto di ratifica in ciascuno degli Stati Contraenti.
2. La Convenzione entrerà
in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni avranno effetto:
a) con riferimento
alle imposte prelevate alla fonte per le somme realizzate il, o successivamente
al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente
Convenzione entrerà in vigore; e
b) con riferimento
ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per
i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà
in vigore.
3. La Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, verrà denunciata
e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della
presente Convenzione.
Art. 30
Denuncia
La presente Convenzione
rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione
per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua
entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della
fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di
avere effetto:
a) con riferimento
alle imposte prelevate alla fonte per le somme realizzate il, o successivamente
al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è
stata notificata la denuncia;
b) con riferimento
ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per
i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la
denuncia.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti,
debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA a Roma, il 9
aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, russa e inglese,
tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione
dei testi in italiano e russo, il testo inglese verrà considerato
quello valido.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra
il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione russa
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive
che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:
a) Con riferimento
al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse
con l'attività di detta stabile organizzazione;
b) Con riferimento
al paragrafo 1 dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in
traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: i. gli utili
derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container
(inclusi rimorchi, chiatte, e la relativa attrezzatura per il trasporto
di container) utilizzati per il trasporto in traffico internazionale di
beni o merci; e ii. gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili
armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili
a scafo nudo, a condizione in quest'ultimo caso che essi costituiscano
utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio
in traffico internazionale di navi o di aeromobili;
c) Qualora, in conformità
alle disposizioni dell'articolo 9, da parte di uno Stato Contraente venga
effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato
Contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia
intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti,
attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono
in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale
di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità
alla procedura amichevole di cui all'articolo 26,
d) Con riferimento
all'articolo 25, le disposizioni del presente articolo non pregiudicano
l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'elusione e l'evasione
fiscale. L'espressione "disposizioni interne" comprende in ogni caso le
disposizioni per limitare la deducibilità di spese ed analoghi oneri
deducibili derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato Contraente
ed imprese situate nell'altro Stato Contraente;
e) Con riferimento
al paragrafo 1 dell'Articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con le procedure contenziose
nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la
controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente
Convenzione.
f) Le imposte riscosse
in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su
richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia regolato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le
istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso,
devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente
di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono
le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici
previsti dalla presente Convenzione. La presente disposizione non può
essere interpretata nel senso di impedire alle autorità competenti
degli Stati Contraenti di stabilire modalità diverse di applicazione
dei benefici previsti dalla Convenzione.
FATTO a Roma il
9 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, russa e inglese,
tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione
dei testi in italiano e russo, il testo inglese verrà considerato
quello valido. |