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18 ottobre 1978, n. 680. Ratifica ed esecuzione della convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977 (S.O. alla Gazz.
Uff. n. 312 dell'8 novembre 1978). (Entrata in vigore il 6 febbraio
1979)
Art. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e
per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a
Bucarest il 14 gennaio 1977.
Art. 2. Piena
ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo
precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità
all'articolo 31 della convenzione stessa. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA LA
REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E
PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania, desiderosi
di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi sulla
base del rispetto della sovranità e dell'indipendenza nazionali,
dell'uguaglianza dei diritti, dei vantaggi reciproci e della non-ingerenza
negli affari interni, hanno stabilito di concludere una convenzione per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e prevenire le evasioni fiscali, le cui disposizioni sono le seguenti:
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione
si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione
si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto
di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e
amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate
imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo,
sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei
salari corrisposti dalle imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali
cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto
concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi ancorché‚
riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana").
b) per quanto concerne
la Romania: 1) l'imposta sui redditi derivanti dai salari, dai lavori letterari,
artistici, scientifici, dalla collaborazione a pubblicazioni, a spettacoli,
dalle perizie o da altre analoghe fonti; 2) l'imposta sui redditi realizzati
in Romania da persone fisiche e giuridiche non residenti; 3) l'imposta
sui redditi delle società miste costituite con la partecipazione
delle organizzazioni economiche rumene e dei loro associati stranieri,
nonché‚ l'imposta sulle rappresentanze delle imprese commerciali
e delle organizzazioni economiche straniere; 4) l'imposta sui redditi derivanti
dalle attività produttive (da mestieri, libere professioni), nonché‚
dalle imprese diverse da quelle di Stato; 5) l'imposta sui redditi derivanti
dall'affitto di fabbricati e di terreni; 6) l'imposta sui redditi derivanti
dalle attività agricole; (qui di seguito indicate quali "imposta
rumena").
4. La Convenzione si applicherà
anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite
dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte
di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni
fiscali.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni
"uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il
contesto richiede, l'Italia o la Romania;
b) il termine "persona"
comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione
di persone;
c) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica, incluse le società miste previste
dalla legislazione rumena, o qualsiasi ente che è considerato persona
giuridica ai fini della imposizione;
d) le espressioni
"impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente"
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno
Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
e) per "traffico internazionale"
s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile o di un veicolo ferroviario o stradale da parte
di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno
Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile o
il veicolo ferroviario o stradale siano utilizzati esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
f) il termine "nazionali"
designa: 1) le persone fisiche che hanno la nazionalità (cetatenia)
di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone
ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore
in uno Stato contraente;
g) l'espressione "autorità
competente" designa: 1) in Italia: il Ministero delle finanze; 2) in Romania:
il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione
della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito
dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione .
Art. 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa
ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio,
della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone
che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano
da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto
Stato.
2. Quando, in base
alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambe gli Stati contraenti, la sua situazione è
determinata nel seguente modo:
a) detta persona
è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una
abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente
in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello
Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono
più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente
in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello
Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona
soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona
ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha
la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle
disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica
è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene
che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede
della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle società
di persone e a quelle ad esse equiparate costituite ed organizzate in conformità
della legislazione di uno Stato contraente.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile
organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede
di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una
cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di
montaggio o di costruzione la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che
vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso
di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
a seguito di contratto di vendita di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna;
c) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) le merci appartenenti
all'impresa esposte in una fiera commerciale o in una mostra sono vendute
dall'impresa alla fine di detta fiera e mostra;
e) una sede fissa
di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa;
f) una sede fissa
di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità,
di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce
in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato si dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera
che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una
società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga
la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile
organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente
per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile
organizzazione dell'altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti
da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali,
sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni
immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato
contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in
ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole
e forestali, nonché‚ i diritti ai quali si applicano le disposizioni
del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano
altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti
relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze
del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta,
dalla locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi dei beni immobili utilizzati
per l'esercizio di una libera professione.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga
la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività,
gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione
degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove.
4. Qualora uno degli
Stati contraenti segue la prassi di determinare gli utili da attribuire
ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo
2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare
gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo
di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può
essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa
ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi
precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti
motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili
comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli
della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Trasporto internazionale
1. Gli utili derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della
direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente
in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza
di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave.
3. Gli utili derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di veicoli ferroviari o stradali
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata
la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 3 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di
uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune ("pool"), a un esercizio
comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché‚:
a) un'impresa di uno
Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone
partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo
o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro
relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate
o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese
indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati
realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non
lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati
in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati
da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono esser tassati nello Stato contraente di cui la società che
paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dall'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni,
da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore
o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché‚ i redditi di altre quote sociali, ivi compresi gli utili
distribuiti dalle società miste, assoggettati al medesimo regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello
Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei
dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente di cui è residente la società che paga i dividendi
sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base
fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si colleghi effettivamente a una stabile organizzazione o
a una base fissa situata in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi
possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti
sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore
degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo
ente locale; o
b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o
ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente
di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale;
o
c) gli interessi sono
pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in
dipendenza di finanziamenti degli stessi concessi in applicazione di accordi
conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente
articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito
pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti
o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione
fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date
in prestito.
5. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli
interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione.
6. Gli interessi si
considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità
viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto
del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto
tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni
possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule
o processi segreti, nonché‚ per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione
mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori
dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni,
sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso
il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale
ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto
tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Provvigioni
1. Le provvigioni provenienti
da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili di detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali provvigioni
possono essere tassate nello Stato contraente dal quale essere provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce le provvigioni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare
delle provvigioni. Le autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "provvigioni" designa i pagamenti fatti ad una persona
per servizi da essa resi in qualità di agente, ma non comprende
i pagamenti fatti in corrispettivo di attività indipendenti di cui
all'articolo 15 o di attività dipendenti di cui all'articolo 16.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario delle
provvigioni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono le provvigioni sia un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una libera professione mediante una base fissa ivi situata e le provvigioni
si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso le provvigioni sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Le provvigioni si
considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
delle provvigioni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha
in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità
è stato contratto l'obbligo di pagare le provvigioni e tali provvigioni
sono a carico della stabile organizzazione, le provvigioni stesse si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare delle provvigioni pagate, tenuto conto
dei servizi per i quali sono pagate, eccede quello che sarebbe stato conveniente
(rectius "convenuto" - ndr) tra debitore e creditore in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 14
Utili di capitale
1. Gli utili provenienti
dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione, di cui al paragrafo
2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti
dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione
totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera
impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia,
gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili indicati nel paragrafo
3 dell'articolo 24 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove
i beni in questione sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.
3. Gli utili provenienti
dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 15
Professioni libere
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente
nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua
attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base
fissa.
2. L'espressione "libera
professione" comprende in particolare le attività indipendenti di
carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché‚
le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 16
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni
degli articoli 17, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficio
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
b) le remunerazioni
sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni
precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato
svolto a bordo di navi o di aeromobili o di veicoli ferroviari o stradali
in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale
è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 17
Compensi e gettoni
di presenza
La partecipazione agli
utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio
di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 18
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 15 e 16, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali
gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché‚ gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni
personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente
in cui dette attività sono svolte.
2. I redditi che gli
artisti dello spettacolo e gli sportivi residenti di uno Stato contraente
realizzano in dipendenza di attività esercitate nell'altro Stato
contraente nel quadro di scambi culturali previsti da accordi culturali
conclusi tra i due Stati contraenti non sono imponibili in detto altro
Stato contraente.
3. Quando il reddito
proveniente da prestazioni personali, di un artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra
persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può
essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte,
nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16.
Art. 19
Pensioni
Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad
un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 20
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni,
diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od
enti locali, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali
remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora
i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione
sia un residente di quest'ultimo Stato che: i. abbia la nazionalità
di detto Stato, o ii. non sia divenuto residente di detto Stato al solo
scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali
pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni
degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate
in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale
o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 21
Professori, insegnanti
e ricercatori
Le remunerazioni dei
professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti di
uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato
contraente per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo
non eccedente i due anni, in una università o in un altro istituto
di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, sono imponibili
soltanto nel primo Stato.
Art. 22
Studenti e apprendisti
1. Le somme che uno
studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di
uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo
scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione
o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato
a condizione che tali somme provengano da fondi situate fuori di detto
altro Stato.
2. Le remunerazioni
che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente
di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività
dipendente che svolge non a tempo pieno o in modo occasionale nell'altro
Stato contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato
in rapporto al conseguimento delle finalità di cui al paragrafo
1, non sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 23
Altri redditi
1. Gli elementi di
reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base
fissa ivi situata, cui si ricolleghi effettivamente il diritto od il bene
produttivo del reddito. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Art. 24
Patrimonio
1. Il patrimonio costituito
da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile
nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito
da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di un'impresa,
o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio
di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in
cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
3. Le navi, gli aeromobili
e i veicoli ferroviari o stradali utilizzati nel traffico internazionale,
nonché‚ i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili
soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento
del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile
soltanto in detto Stato.
Art. 25
Metodo per evitare
la doppia imposizione
1. Si conviene che
la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente
dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Romania,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile
di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso,
l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui
redditi pagata in Romania, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione
del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata
ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito
in base alla legislazione italiana.
3. Se un residente
della Romania possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia,
la Romania nel calcolare la proprie imposte specificate nell'articolo 2
della presente Convenzione, può includere nella base imponibile
di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione stabiliscano diversamente. In tal caso l'imposta
pagata in Italia sarà dedotta dalla imposta dovuta in Romania in
conformità delle proprie leggi fiscali. La somma così dedotta
non può, tuttavia, superare la quota di imposta rumena attribuibile
ai detti elementi di reddito. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo
gli utili che le imprese statali rumene versano al bilancio dello Stato
si considerano quali imposte dovute alla Romania.
Art. 26
Non discriminazione
1. I nazionali di uno
Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti,
non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che
si trovino nella stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno
Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono
delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni
di imposte o tasse concessi per carichi di famiglia ai nazionali di detto
Stato trovantisi nelle medesime condizioni.
2. L'imposizione di
una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata
nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni
di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o
del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti
di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio
imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno
Stato contraente, il cui capitale, è in tutto o in parte, direttamente
o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti
dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese
della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente
articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 27
Procedura amichevole
1. Quando un residente
di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi
gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione
non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può,
indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di
detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il caso ricade nell'ambito di
applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 26, a quella dello Stato contraente
di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto
entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta
un'imposizione non conforme alla Convenzione.
2. L'autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio
per regolare il caso per via amichevole composizione con l'autorità
competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione
non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà applicato quali che
siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità
competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o di dubbi inerenti
all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno
altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei
casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità
competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti
degli Stati contraenti.
Art. 28
Scambio di informazioni
1. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie
per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle
leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla
Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono
non è contraria alla Convenzione, nonché‚ per evitare le
evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo
1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna
di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità
(ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi)
incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste
dalla presente Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte, o
delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità
sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le
predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni
nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla
propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato contraente;
c) di trasmettere
informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione
sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 29
Funzionari diplomatici
e consolari
Le disposizioni della
presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano
i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali
del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 30
Procedura di rimborso
1. Le imposte riscosse
in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate
a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle
disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso,
da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente certificante che sussistono le condizioni richieste
per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente
Convenzione.
3. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente
alle disposizioni dell'articolo 27, le modalità di applicazione
del presente articolo .
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione
sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a
Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione
entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica
e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati
durante i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø
gennaio dell'anno solare nel quale la presente Convenzione entra in vigore
.
Art. 32
Denuncia
La presente Convenzione
rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione
per via diplomatica, non prima di 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone
la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di
ciascun anno solare. In questo caso, la Convenzione si applicherà
per l'ultima volta:
a) alle imposte
riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più
tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte
di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre
dello stesso anno. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Bucarest il 14
gennaio 1977 in due esemplari in lingua italiana ed in lingua rumena, entrambi
i testi facenti ugualmente fede.
PROTOCOLLOAGGIUNTIVO
alla convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio All'atto della firma della Convenzione
conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista
di Romania per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno
concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante
della Convenzione. Resta inteso:
a) che, per
quanto concerne l'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire
essere istituita in Italia e in Romania, la Convenzione si applicherà
a detta imposta. In tal caso per la eliminazione della doppia imposizione
si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 25;
b) che, tra i redditi
di cui all'articolo 23, sono compresi i redditi derivanti dalle attività
di controllo qualitativo e quantitativo delle merci, di assistenza tecnica
e di addestramento professionale dei dipendenti, nonché‚ i redditi
derivanti dall'esecuzione di perizie o quelli derivanti dalla prestazione
di altri servizi non espressamente trattati nella Convenzione;
c) che, in relazione
al paragrafo 1 dell'articolo 27, all'espressione "indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato
secondo cui la attivazione della procedura amichevole non è in alternativa
con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione non conforme
alla Convenzione delle imposte italiane;
d) che, la disposizione
di cui al paragrafo 3 dell'articolo 30 non esclude l'interpretazione secondo
la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono di
comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni
d'imposta cui dà diritto la Convenzione;
e) che, in deroga
a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 31, le disposizioni del
paragrafo 1 dell'articolo 8 si applicheranno con riferimento ai redditi
realizzati nei periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al
1° gennaio 1969;
f) che l'espressione
"suddivisione politica o amministrativa" usata nel testo della Convenzione,
allorché‚ si riferisce alla Romania, va intesa come "suddivisione
amministrativo territoriale".
Fatto a Bucarest il 14
gennaio 1977 in due esemplari in lingua italiana ed in lingua rumena, entrambi
i testi facenti ugualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore
della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista
di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977 (Gazz. Uff. n. 63 del
5 marzo 1979). Il giorno 6 febbraio 1979, a Roma, in base ad autorizzazione
disposta con legge 18 ottobre 1978, n. 680, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 312 dell'8 novembre 1978, ha avuto
luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977.
In conformità dell'art. 31, [2], la convenzione è entrata
in vigore il 6 febbraio 1979. |