| L.
10 luglio 1982, n. 562. Ratifica ed esecuzione della convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare
le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia
di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma
il 14 maggio 1980 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 224 del 16 agosto 1982).(Entrata
in vigore il 15 gennaio 1983)
Art. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni
e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980.
Art. 2. Piena
ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo
precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 28 della convenzione stessa. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA LA
REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA PORTOGHESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica portoghese desiderosi di concludere
una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione
si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione
si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente,
delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali,
qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate
imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi
del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali
cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto
concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito
indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne
il Portogallo; 1) il contributo fondiario (a contribuiçao predial);
2) l'imposta sull'industria agricola (o imposto sobre a industria agricola);
3) in contributo industriale (a contribuiçao industrial); 4) l'imposta
sul reddito dei capitali (o imposto de capitais); 5) l'imposta professionale
(o imposto profissional); 6) l'imposta complementare (o imposto complementar);
7) l'imposta sui plusvalori (o imposto de mais-valias); 8) l'imposta sul
reddito derivante dal petrolio (o imposto sobre o rendimento do petróleo);
9) le addizionali percepite sulle imposte enumerate dal n. 1) al n. 8);
10) le altre imposte percepite per conto degli enti locali il cui ammontare
è determinato in funzione delle imposte enumerate dal n. 1) al n.
8), nonché le corrispondenti addizionali; (qui di seguito indicate
quali "imposta portoghese").
4. La Convenzione si applica
anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo
la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali
o le sostituiranno. Le Autorità competenti degli Stati contraenti
si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive
legislazioni fiscali.
Capitolo II
DEFINIZIONI
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni
"uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il
contesto richiede, il Portogallo o l'Italia;
b) il termine "Portogallo",
impiegato in senso geografico, designa il territorio del Portogallo situato
nel continente europeo e gli arcipelaghi delle Azzorre e Madeira; esso
comprende parimenti i territori al di fuori della sovranità marittima
del Portogallo che sono, o che saranno designati, ai sensi della legislazione
portoghese sulla piattaforma continentale, come territori sui quali possono
essere esercitati i diritti del Portogallo relativi al fondo ed al sottosuolo
marini, nonché alle loro risorse naturali;
c) il termine "Italia"
designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare
territoriale dell'Italia ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del
mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situate
al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane
per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali
di tali zone;
d) il termine "persona"
comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione
di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini della imposizione;
f) le espressioni
"impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente"
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno
Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g) l'espressione "traffico
internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato
per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui
sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad
eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente
tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) l'espressione "Autorità
competente" designa: 1. per quanto concerne il Portogallo: il Ministro
delle finanze, il direttore generale dei tributi e delle imposte o i loro
rappresentanti autorizzati; 2. per quanto concerne l'Italia: il Ministero
delle finanze.
2. Per l'applicazione
della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito
dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica
la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Residenti
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa
ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio,
della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone
che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito
che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base
alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente
di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata
nel seguente modo:
a) detta persona
è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una
abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi
gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli
interessi vitali);
b) se non si può
determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli
Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna
abitualmente;
c) se detta persona
soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente
in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del
quale ha la nazionalità;
d) se detta persona
ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità
di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati risolvono
la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle
disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica
è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa
è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione
effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile
organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede
di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una
cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che
vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso
di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna;
c) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa
di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa
di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità,
di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce
in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera
che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una
società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga
la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile
organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente
per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile
organizzazione dell'altra.
Capitolo III
TASSAZIONE DEI
REDDITI
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ricava da beni immobili (compresi i redditi
delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente,
sono imponibili in questo altro Stato.
2. L'espressione "beni
immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato
contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in
ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole
e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni
del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano
altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti
relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta,
dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili
di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche
e analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa
di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione
degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove.
4. Qualora uno degli
Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire
ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa tra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo
2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare
gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo
di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può
essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa
ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi
precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti
motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili
comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli
della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima
ed aerea
1. Gli utili derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della
direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente
in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza
di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano
parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool),
a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno
Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone
partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo
o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle
loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati
da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che
paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il
15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le Autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni,
da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore
o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo
regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale
dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi
sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato, o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione
o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono
imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in
conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che riceve gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare
lordo degli interessi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti
sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore
degli interessi è il Governo di detto Stato contraente od un suo
ente locale; o
b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o
ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza
di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i
Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente
articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito
pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti
di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai
redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello
Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed
il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione interna.
6. Gli interessi si
considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e come tale ne sopporta l'onere, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
7. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni
sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono
e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così
applicata non può eccedere il 12 per cento dell'ammontare lordo
dei canoni. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le pellicole e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive,
di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti,
formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in
uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti
o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse.
In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni,
sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
una stabile organizzazione o una base fissa nel cui interesse è
stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e
che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti
dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
6. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto
conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe
stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza
di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto della altre disposizioni della
presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili che un
residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili
di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili
in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti
dall'alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione
di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa)
o di detta base fissa, sono imponibili di detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti
dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
come pure di beni mobili destinati all'esercizio di queste navi o aeromobili,
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata
la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti
dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato. Tuttavia, detti redditi sono imponibili nell'altro Stato
contraente nei seguenti casi:
a) se il residente
dispone abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per
l'esercizio delle sue attività; in tal caso è imponibile
nell'altro Stato contraente soltanto la frazione dei redditi attribuibile
a detta base fissa; o
b) se la sua permanenza
nell'altro Stato contraente si protrae per un periodo o periodi di durata
complessiva eguale o superiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare.
2. L'espressione "libera
professione" comprende in particolare le attività indipendenti di
carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché
le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni
degli articolo 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni
sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni
precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato
svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16
Compensi e gettoni
di presenza
Le partecipazioni agli
utili, i gettoni di presenza e le altre analoghe che un residente di uno
Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione
o del collegio sindacale o di un analogo organo di una società residente
nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia,
le remunerazioni pagate dalla predetta società ad un membro di uno
dei suoi organi come corrispettivo di un'attività permanente sono
imponibili conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della presente
Convenzione.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articolo 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, come un artista di teatro,
del cinema, della radio o della televisione, o come un musicista, o in
qualità di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi
derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo
esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una
persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono
imponibili nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello
sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7,
14 e 15.
Art. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad
un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni,
diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) tuttavia, tali
remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora
i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente
di detto Stato che: i. abbia la nazionalità di detto Stato, o ii.
non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa,
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) tuttavia, tali
pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora la persona fisica
sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni
degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività
industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Studenti
Le somme che uno studente
o un apprendista il quale è, o lo era immediatamente prima, residente
di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al
solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese si mantenimento, di istruzione
o di formazione professionale, non sono imponibili in detto altro Stato,
a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto
altro Stato, o siano percepite quale remunerazione di una attività
esercitata nell'altro Stato non a tempo pieno e nei limiti di un reddito
ragionevole che gli possa permettere di attendere ai suoi studi o alla
sua formazione professionale.
Art. 21
Altri redditi
1. Gli elementi di
reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti
da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo
6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e
il diritto od il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
Capitolo IV
ELIMINAZIONE
DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Art. 22
Disposizioni per
evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che
la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente
dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Portogallo,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile
di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso,
l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate, l'imposta sui
redditi pagata in Portogallo, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione
del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata
ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito,
in base alla legislazione italiana.
3. Le disposizioni
del paragrafo 2 sono parimenti applicabili nel caso in cui l'imposta portoghese
sul reddito sia stata oggetto di esenzione o di riduzione come se la detta
esenzione o riduzione non fosse stata accordata.
4. Se un residente
del Portogallo riceve redditi che, in conformità alle disposizioni
della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Portogallo dedurrà
dall'imposta portoghese sui redditi di tale residente un'ammontare pari
all'imposta sul reddito pagata in Italia. La deduzione non può tuttavia
eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione,
attribuibile ai redditi imponibili in Italia.
Capitolo V
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Art. 23
Non discriminazione
1. I nazionali di uno
Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione
si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1,
alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Il termine "nazionali"
designa:
a) le persone
fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche,
società di persone e associazioni costituite in conformità
della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. L'imposizione di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. La presente disposizione non può essere
interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare
ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti
alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti
in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o
del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
5. Le imprese di uno
Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente
o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti
dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari
del primo Stato.
6. Le disposizioni
del presente articolo si applicano alle imposte oggetto della presente
Convenzione.
Art. 24
Procedura amichevole
1. Quando una persona
ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti
comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni
della presente Convenzione, la stessa può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre
il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è
residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo
1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due
anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione
non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'Autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio
per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità
competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione
non conforme alla Convenzione.
3. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità degli Stati
contraenti.
Art. 25
Scambio di informazioni
1. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie
per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle
leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla
Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono
è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate
saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità
incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano
oggetto della presente Convenzione, nonché all'Autorità
giudiziaria.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla
propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro
Stato contraente;
c) di trasmettere
informazioni che potrebbero rivelare un segreto o un processo commerciale,
industriale o professionale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 26
Agenti diplomatici
e funzionari consolari
Le disposizioni della
presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano
gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27
Domande di rimborso
1. Le imposte riscosse
in uno dei due Stati contraenti sono rimborsate a richiesta dell'interessato
o dello Stato di cui è residente qualora il diritto alla percezione
di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso,
da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente certificante che sussistono le condizioni richieste
per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste
dalla presente Convenzione.
3. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente
alle disposizioni dell'articolo 24, le modalità di applicazione
del presente articolo . Capitolo VI Disposizioni finali
Art. 28
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione
sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a
Lisbona non appena possibile.
2. La presente Convenzione
entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti
di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) in Portogallo:
i. alle imposte dovute alla fonte il cui fatto generatore si verifica dopo
il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica; ii.
alle altre imposte sui redditi relativi agli anni solari che iniziano dopo
il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica; b)
in Italia, con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta
che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello
dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Le disposizioni dell'articolo
8 e del paragrafo 3 dell'articolo 13 saranno applicabili alle imposte sul
reddito relative all'anno fiscale 1970 e seguenti.
Art. 29
Denuncia
La presente Convenzione
rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione
per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine
di ciascun anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di
applicarsi:
a) in Portogallo:
i. alle imposte dovute alla fonte il cui fatto generatore si verifica dopo
il 31 dicembre dell'anno della denuncia; ii. alle altre imposte sui redditi
relative agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno della
denuncia;
b) in Italia, con
riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a
partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui
è stata notificata la denuncia.
In fede di che i plenipotenziari
dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto
i loro sigilli.
Fatta a Roma il 14
maggio 1980 in duplice esemplare in lingua italiana, portoghese e francese,
quest'ultima prevalendo in caso di dubbio.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie
imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposta sul reddito
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la
Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni
e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti
plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari
che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:
a) per quanto
concerne l'articolo 6, le sue disposizioni si applicano anche ai redditi
derivanti da beni mobili che, secondo la legislazione fiscale dello Stato
contraente in cui detti beni sono situati, sono assimilati ai redditi derivanti
da beni immobili;
b) per quanto concerne
l'articolo 7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse
con l'attività della stabile organizzazione;
c) per quanto concerne
l'articolo 10, paragrafo 3, nel caso del Portogallo, il termine "dividendi"
comprende anche gli utili attribuiti o pagati in base ad un contratto di
partecipazione agli utili (conta em partecipaao);
d) per quanto concerne
gli articoli 10, 11 e 12 l'espressione "pagati" può essere intesa
nel senso che comprende anche i dividendi, gli interessi ed i canoni attribuiti
ad un residente dell'altro Stato contraente;
e) per quanto concerne
l'articolo 13, le sue disposizioni non saranno interpretate nel senso di
limitare il diritto del Portogallo di assoggettare ad imposta gli utili
provenienti dall'aumento del capitale delle società che hanno la
loro sede o la loro sede di direzione effettiva in Portogallo quando l'aumento
derivi dal passaggio a capitale di riserve o dall'emissione di azioni;
f) per quanto concerne
l'articolo 22, niente impedisce a uno degli Stati contraenti, quando ai
sensi di una qualsiasi disposizione della Convenzione i redditi di un residente
di detto Stato siano stati ivi esentati da imposta, di tener conto dei
redditi così esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta
sugli altri redditi di detto residente;
g) per quanto concerne
l'articolo 22, paragrafo 3, niente impedisce che, tenuto conto dell'evoluzione
della situazione economica e sociale portoghese ed italiana, il beneficio
ivi previsto sia applicato anche all'Italia;
h) con riferimento
al paragrafo 1, dell'articolo 24, all'espressione "indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il grafico
secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa
con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione delle imposte
italiane non conforme alla Convenzione;
i) la disposizione
del paragrafo 3 dell'articolo 27 non esclude l'interpretazione secondo
la quale le Autorità competenti degli Stati contraenti possono di
comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni
di imposta cui dà diritto alla Convenzione.
Fatto a Roma il 14 maggio
1980 in due esemplari in lingua italiana, portoghese e francese, prevalendo
quest'ultima in caso di contestazione.
COMUNICATO MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore
della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposta sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14
maggio 1980 (Gazz. Uff. n. 36 del 7 febbraio 1983). Il giorno 16 dicembre
1982, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito,
con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980, la cui ratifica
è stata autorizzata con legge 10 luglio 1982, n. 562, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 16 agosto
1982. In conformità all'art. 28, secondo comma, la convenzione è
entrata in vigore il giorno 15 gennaio 1983. |