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21 febbraio 1989, n. 97. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
firmato a Roma il 21 giugno 1985 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 66 del
20 marzo 1989). (Entrata in vigore il 26 settembre 1989)
Art. 1. 1. Il
Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato
a Roma il 21 giugno 1985.
Art. 2. 1. Piena
ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 29 dell'accordo stesso.
Art. 3. 1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ACCORDO TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE POLACCA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica popolare polacca, desiderosi di
concludere un accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali hanno convenuto quanto
segue:
Art. 1
Soggetti
Il presente Accordo
si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. Il presente Accordo
si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato
contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi
enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate
imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi
del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli
stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché‚ le imposte
sui plusvalori.
3. Le imposte attuali
cui si applica l'Accordo sono:
a) per quanto
concerne la Polonia: 1) l'imposta sul reddito (podatek dochodowy); 2) l'imposta
sugli stipendi e sui salari (podatek od wynawgrodzen); 3) l'imposta di
eguaglianza (podatek wyrownawczy); 4) l'imposta agricola (podatek rolny);
ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito
indicate quali "imposta polacca")
b) per quanto concerne
l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi;
ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito
indicate quali "imposta italiana")
4. L'Accordo si applicherà
anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite
da parte di uno degli Stati contraenti dopo la firma del presente Accordo
in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al presente articolo.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno
le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini del presente
Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine
"Polonia" designa la Repubblica Popolare Polacca, e comprende le zone adiacenti
alle acque territoriali della Polonia le quali, ai sensi del diritto internazionale
consuetudinario e della legislazione polacca sono considerate come zone
nelle quali possono essere esercitati i diritti della Repubblica Popolare
Polacca per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marino e le loro
risorse naturali;
b) il termine "Italia"
designa la Repubblica Italiana e comprende le zone adiacenti alle acque
territoriali italiane le quali, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario
e della legislazione italiana sono considerate come zone nelle quali possono
essere esercitati i diritti della Repubblica Italiana per quanto concerne
il fondo e il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
c) i termini "uno
Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto
richiede, l'Italia o la Polonia;
d) il termine "persona"
comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione
di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini fiscali;
f) le espressioni
"impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente"
designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno
Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g) per "traffico internazionale"
s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che abbia la sede della
direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui
la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali"
designa: 1) le persone fisiche che posseggono la nazionalità di
uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone
ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore
in uno Stato contraente;
i) il termine "autorità
competente" designa: 1) per quanto concerne la Polonia: il Ministro delle
Finanze od un suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia:
il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione
del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi
non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato contraente relativamente alle imposte cui l'Accordo
si applica, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini del presente
Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni
persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio,
della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone
che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito
che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base
alle disposizioni del paragrafo 1, del presente articolo, una persona fisica
è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua
situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona
è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente
nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali);
b) se non si può
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente
in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello
Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona
soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se la situazione
di residente non può essere determinata in base ai paragrafi a)
- c), le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la
questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa
da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si
trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini del presente
Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile
organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede
di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una
cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;
3. Non si considera che
vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso
di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna;
c) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa
di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa
di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità,
di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce
in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato
se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di
detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera
che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una
società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga
la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile
organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente
per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile
organizzazione dell'altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi
delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni
immobili" è definita in conformità della legislazione dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole
e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto
privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì
"beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni
variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento
di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti
dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché‚
da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi
derivanti dai beni immobili di una impresa ed ai redditi derivanti dai
beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero
stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e
separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche
o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce
una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione
degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove.
4. Qualora uno degli
Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire
ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo
2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare
gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia il metodo
di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può
essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa
ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi
precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti
motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili
comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli
del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate
da quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima
ed aerea
1. Gli utili derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della
direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente
in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza
di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione
a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché‚
a) un'impresa di uno
Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone
partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo
o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle
loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati
da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente
la società che paga i dividendi e in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è
il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente
paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili
con i quali sono pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni,
da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore
o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché‚ i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo
regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale
dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in
cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente,
eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società
che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione
mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione
o a una base fissa situata in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in da detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi
possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono
esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore
degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo
ente locale; o
b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale od
a qualsiasi organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di
proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale;
c) gli interessi sono
pagati a qualsiasi altro organismo, (compresi gli istituti finanziari)
in relazione a prestiti concessi in applicazione di un'accordo concluso
tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente
articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito
pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti
o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile, secondo la legislazione
fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date
in prestito.
5. Le disposizioni
dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria
legislazione.
6. Gli interessi si
considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o
base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
7. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore ed il beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni
possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule
o processi segreti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti
o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse.
In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione.
5. I canoni si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni,
sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
una stabile organizzazione o base fissa per le cui necessità è
stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a
carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
6. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra il debitore ed il beneficiario effettivo
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati,
tenuto conto della prestazione, diritto od informazione per i quali sono
pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario
effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni del presente Accordo.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili derivanti
ad un residente di uno Stato contraente dalla alienazione di beni immobili,
così come definiti all'articolo 6, e situati nell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti
dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una
base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro
Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli
utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da
sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili
nell'altro Stato.
3. Gli utili derivanti
dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale
o da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
4. Gli utili derivanti
dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi
1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attività
professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo
sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente
di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie
attività. Se egli dispone di tale base fissa i redditi sono imponibili
nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono
imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "attività
professionali" comprende, in particolare, le attività indipendenti
di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché‚ le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,
architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni
degli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve
in corrispettivo di un'attività dipendente possono essere tassati
soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta
nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta,
le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere tassate in quest'altro
Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e
b) le remunerazioni
sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni
precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in relazione
ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico
internazionale possono essere tassate nello Stato contraente nel quale
è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16
Compensi e gettoni
di presenza
La partecipazione agli
utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio
di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro,
del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista,
nonché‚ di sportivo, possono essere tassati in detto altro Stato.
2. Quando il reddito
proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo
o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona
diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può
essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate,
nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2, del presente articolo, i redditi derivanti dalle attività
di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esercitate nell'ambito di
un programma di scambi culturali o sportivi concordato da entrambi gli
Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale
dette attività sono esercitate.
Art. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad
un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato contraente del
quale il beneficiario della pensione è residente.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni,
diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali
remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora
i servizi siano resi in detto Stato e la persona sia un residente di detto
Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato; o ii) non sia
divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi,
o iii) non è imponibile in relazione a tale remunerazione nello
Stato contraente dal quale la remunerazione è pagata.
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto
in questo Stato.
b) Tuttavia, tali
pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni
degli articoli 15, 16, e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività
industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Professori e ricercatori
1. Un professore o
un insegnante il quale soggiorni temporaneamente per un periodo non superiore
a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare
ricerche presso una università, istituto superiore, scuola od altro
istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale
soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da
imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve
in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca
se questa non è condotta nel pubblico interesse ma principalmente
in quello privato di una o più persone.
Art. 21
Studenti
1. Le somme che uno
studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima
di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente
e che soggiorna nel primo Stato contraente allo scopo di compiervi i suoi
studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per
sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale,
non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano
da fonti situate fuori di detto altro Stato.
2. Il reddito che uno
studente o un apprendista riceve in corrispettivo di una attività
svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi
i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non è
imponibile in detto Stato per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire
dette finalità, purché‚ il reddito stesso non ecceda quanto
richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua
istruzione.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di
reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza,
che non sono trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono
imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti
da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo
6, qualora il beneficiario di detti redditi, residente di uno Stato contraente,
eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto
od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione .
Art. 23
Eliminazione delle
doppia imposizione
1. Si conviene che
la doppia imposizione sarà eliminata in conformità alle disposizioni
dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne
l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che
sono imponibili in Polonia, l'Italia, nel calcolare la proprie imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito,
a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Polonia, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono
alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del
reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne
la Polonia:
a) se un residente
della Polonia riceve redditi che in conformità delle disposizioni
del presente Accordo sono imponibili in Italia, la Polonia può,
fatte salve le disposizioni dei sottoparagrafi b) e c) del presente paragrafo,
esentare da imposta detti redditi.
b) Se un residente
della Polonia riceve redditi che, in conformità delle disposizioni
degli articoli 10, 11 e 12 del presente Accordo sono imponibili in Italia,
la Polonia può portare in deduzione dell'imposta sul reddito di
detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tale deduzione,
tuttavia, non potrà eccedere la frazione di imposta, calcolata prima
di operare la deduzione, corrispondente al reddito ricevuto dall'Italia.
c) Se, in conformità
ad una disposizione dell'Accordo, il reddito derivante ad un residente
della Polonia è esente da imposta in Polonia, la Polonia, nel calcolare
l'ammontare sul reddito residuo di tale residente, può applicare
l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicabile se il reddito esentato
non fosse stato esentato.
Art. 24
Non discriminazione
1. I nazionali di uno
Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione
si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1,
alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di
una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. La presente disposizione non può essere
interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare
ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni
e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione
alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o
del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno
Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente
o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti
dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese
della stessa natura di detto primo Stato.
5. Le disposizioni
del presente articolo si applicano alle imposte contenute nell'Articolo
2 del presente Accordo.
Art. 25
Procedura amichevole
1. Quando una persona
ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti
comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme al presente
Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo
caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24,
a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità.
Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme
all'Accordo.
2. L'autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio
per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità
competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione
non conforme all'Accordo.
3. Le autorità
competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.
4. Le autorità
competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti
degli Stati contraenti.
Art. 26
Scambio di informazioni
1. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie
per applicare le disposizioni del presente Accordo o le leggi interne degli
Stati contraenti relativamente alle imposte previste dal presente Accordo,
nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è
contraria al presente Accordo, nonché‚ per evitare l'evasione fiscale.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni
in tal modo scambiate saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni
ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate
soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità
giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o
della riscossione delle imposte previste dall'Accordo, delle procedure
o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla
propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato contraente;
c) di trasmettere
informazioni che potrebbero rivelare un segreto ufficiale commerciale,
industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni
la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Agenti diplomatici
e funzionari consolari
Le disposizioni del
presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano
gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28
Rimborsi
1. Le imposte riscosse
in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.
2. Le istanze di rimborso,
da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente certificante che sussistono le condizioni richieste
per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo.
3. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente
alle disposizioni dell'articolo 25 del presente Accordo, le modalità
di applicazione del presente articolo .
Art. 29
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo
sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a
Varsavia non appena possibile.
2. L'Accordo entrerà
in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento
alle imposte prelevate alla fonte, sui redditi pagati a decorrere dall'1°
gennaio 1984;
b) con riferimento
alle altre imposte sui redditi, alle imposte applicabili per i periodi
di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1984.
3. Le domande di rimborso
o di accreditamento, cui dà diritto il presente Accordo con riferimento
ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti
in relazione ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al,
1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore del presente Accordo,
devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente
Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
4. All'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo per
evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della
navigazione aerea e marittima firmato a Roma il 9 novembre 1973, cesserà
di avere effetto.
Art. 30
Denuncia
Il presente Accordo
rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo per
via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine
di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata
in vigore dell'Accordo. In tal caso l'Accordo cesserà di essere
applicato:
a) con riferimento
alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente
al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
b) con riferimento
alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi
d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno
solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti,
debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare
a Roma il giorno 21 giugno 1985, nelle lingue italiana, polacca ed inglese,
tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo in caso di dubbio il
testo inglese.
PROTOCOLLO
All'Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare
Polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma dell'Accordo
concluso in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il
Governo della Repubblica Popolare Polacca per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che
formeranno parte integrante di detto Accordo. Resta inteso:
a) che, con
riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese sostenute
per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese
direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;
b) che, con riferimento
all'ultimo periodo del paragrafo 4 dell'articolo 10, del paragrafo 5 dell'articolo
11, del paragrafo 4 dell'articolo 12 e del paragrafo 2 dell'articolo 22,
i principi contenuti negli articoli 7 e 14 dovranno essere applicati;
c) che, con riferimento
all'articolo 24, le disposizioni del presente articolo non saranno pregiudicate
dal differente sistema fiscale applicabile nella Repubblica Popolare Polacca
ai redditi ed utili da imprese del settore dell'economia socializzata;
d) che, con riferimento
al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa
nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia
concerne un'applicazione delle imposte non conforme al presente Accordo;
e) che le disposizioni
del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti autorità
degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse
per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dal presente Accordo;
f) che le remunerazioni
pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alle Ferrovie
dello Stato italiano (F.S.), all'Amministrazione statale delle Poste italiane
(PP.TT.), all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) e all'Ente
Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), nonché‚ ai corrispondenti
Enti polacchi, sono regolate dalle disposizioni relative alle funzioni
pubbliche e, di conseguenza, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 dell'Accordo.
Fatto in duplice esemplare
a Roma il giorno 21 giugno 1985, nelle lingue italiana, polacca ed inglese,
tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo il testo inglese in
caso di dubbio.
COMUNICATO MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore
della convenzione tra l'Italia e la Polonia per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
con protocollo, firmata a Roma il 21 giugno 1985 (Gazz. Uff. n. 234 del
6 ottobre 1989). Il giorno 26 settembre 1989 ha avuto luogo lo scambio
degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione
tra l'Italia e la Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
firmata a Roma il 21 giugno 1989, la cui ratifica è stata autorizzata
con legge 21 febbraio 1989, n. 97, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1989. In conformità
all'art. 29, la convenzione è entrata in vigore il giorno 26 settembre
1989. |