| L.26
luglio 1993, n. 305. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica
italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990 (Suppl.
Ord. n. 76 alla Gazz. Uff. n. 194 del 19 agosto 1993). (Entrata in vigore
il 3 ottobre 1993)
Art. 1. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la
Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 30 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL REGNO DEI PAESI BASSI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE
FISCALE
Il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi, desiderosi di sostituire
con una nuova Convenzione la Convenzione firmata a l'Aja il 24 gennaio
1957 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione si applica
alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si
applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di
uno degli Stati, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte
sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo,
sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle
imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si
applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne
i Paesi Bassi: - l'imposta sul reddito (de inkomstenbelasting); - l'imposta
sugli stipendi, salari, pensioni (de loon- belasting); - l'imposta sulle
società ivi compresa la quota del Governo sugli utili netti derivanti
dallo sfruttamento di risorse naturali determinate in base alla Legge Mineraria
del 1810 (Mijnwet 1810) relativamente alle concessioni assegnate dal 1967,
o ai sensi della Legge Mineraria per la Piattaforma Continentale del 1965
(Mijnwet Continentaal Plat 1965) (de vennoct- schapsabelasting); - l'imposta
sui dividendi (de dividendbelasting); - l'imposta sul patrimonio (de vermogenbelasting);
- l'imposta comunale sugli immobili (de gemeentelijke onroerend - goedbelasting);
ancorché‚ dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "l'imposta dei Paesi Bassi");
b) per quanto concerne l'Italia:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche; - l'imposta locale sui redditi; ancorché‚
dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di
seguito indicate quali "l'imposta italiana").
4. La Convenzione si applica anche
alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la
firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le
sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati si comunicheranno
le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II
DEFINIZIONI
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Stato"
designa, come il contesto richiede, i Paesi Bassi o l'Italia; il termine
"Stati" designa i Paesi Bassi e l'Italia;
b) il termine "Paesi Bassi"
designa la parte del Regno dei Paesi Bassi che è situata in Europa
e la parte del fondo marino e del suo sottosuolo situata al disotto del
mare del Nord, sulla quale il Regno dei Paesi Bassi esercita, conformemente
al diritto internazionale, diritti di sovranità;
c) il termine "Italia" designa
la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale
dell'Italia le quali, conformemente al diritto consuetudinario internazionale
ed alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle
risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle
quali i diritti di sovranità italiani relativi al fondo e al suo
sottosuolo, così come alle loro risorse naturali, possono essere
esercitati;
d) il termine "persona" comprende
le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa
di uno degli Stati" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente
un'impresa esercitata da un residente di uno degli Stati e un'impresa esercitata
da un residente dell'altro Stato;
g) l'espressione "traffico
internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato
per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui
sede di direzione effettiva è situata in uno degli Stati, ad eccezione
del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra
località situate nell'altro Stato;
h) il termine "nazionali" designa:
i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno
degli Stati; ii) tutte le persone giuridiche, società di persone
e associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in
uno degli Stati;
i) l'espressione "autorità
competente" designa: i) nei Paesi Bassi il Ministro delle Finanze o il
suo rappresentante debitamente autorizzato; ii) in Italia il Ministero
delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione
da parte di ciascuno degli Stati, le espressioni non diversamente definite
hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione
di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "residente di uno degli Stati" designa ogni persona che,
in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata
ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate
ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da
fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli
Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è
considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente;
se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è
considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali
ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare
lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali,
o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati,
essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna
abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in
alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale
ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità
di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi,
le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune
accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente
di entrambi gli Stati, si ritiene che essa è residente dello Stato
in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari
in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione"
comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o
altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione
o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia
una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una
installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di
merci appartenenti alla impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) una sede fissa di affari
è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per la impresa;
e) una sede fissa di affari
è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità,
di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno
degli Stati per conto di un'impresa dell'altro Stato - diversa da un agente
che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata
"stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso
di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti
a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona
sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa
di uno degli Stati ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il
solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di
un
mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario
che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società
residente di uno degli Stati controlli o sia controllata da una società
residente dell'altro Stato ovvero svolga la sua attività in questo
altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce di per sé‚ motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III
TASSAZIONE DEI REDDITI
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente
di uno degli Stati ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle
attività agricole e
forestali) situati nell'altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili"
ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato in cui
i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,
le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché‚
i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti
la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili
o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti
minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili
non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo
1, si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa
nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio
di una professione indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di
uno degli Stati sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa
non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività,
gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno degli Stati svolge la sua attività
nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili
che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato
di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di
cui essa costituisce una stabile organizzazione .
3. Nella determinazione degli
utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove .
4. Qualora uno degli Stati segua
la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione
in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse
parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto
Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il
risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Nessun utile può essere
attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti,
gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente
con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi
per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono
elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente
Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da
quelle del presente Articolo.
Art. 8
Navigazione marittima ed
aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio,
in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto
nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione
effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo
di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato di cui è residente l'esercente la
nave.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un
fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale
di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché‚
a) un'impresa di uno
degli Stati partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o
b) le medesime persone partecipano
direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale
di un'impresa di uno degli Stati e di un'impresa dell'altro Stato, e, nell'uno
e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie,
sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che
sarebbero state concluse tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma
che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi
negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una
società residente di uno degli Stati ad un residente dell'altro
Stato sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga i dividendi
è residente, ed in conformità della legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) i) il 5 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è
una società che ha detenuto oltre il 50 per cento delle azioni con
diritto di voto della società che paga i dividendi durante un periodo
di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi,
e ii) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario
effettivo è una società che non ha diritto al trattamento
previsto al punto precedente (i) ma che ha detenuto il 10 per cento o più
delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi
durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione
dei dividendi; e
b) il 15 per cento, in tutti
gli altri casi. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Una persona residente dei Paesi
Bassi che riceve dividendi distribuiti da una società residente
dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione
di conguaglio" afferente tali dividendi, se dovuta da detta società,
previa deduzione dell'imposta prevista al paragrafo 2. Il rimborso deve
essere richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per
il tramite della stessa società che in questo caso agisce a suo
nome e per conto di detto residente dei Paesi Bassi. La presente disposizione
si applica ai dividendi la cui distribuzione è stata deliberata
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
La società distributrice può pagare l'ammontare suddetto
a un residente dei Paesi Bassi al momento del pagamento dei dividendi a
lui spettanti e detrarre, nella prima dichiarazione dei redditi successiva
a detto pagamento, lo stesso ammontare dall'imposta da essa dovuta. Il
pagamento dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio"
spetta a un residente dei Paesi Bassi a condizione che egli sia il beneficiario
effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi
stessi e, nei casi previsti al paragrafo 2, a), che egli detenga le azioni
durante un periodo di 12 mesi precedenti detta data. Nel caso di una successiva
rettifica del reddito imponibile della società distributrice in
una misura più elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di
riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla società
per il periodo fiscale nel quale la rettifica è divenuta definitiva
è limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati
alla "maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario.
4. Le autorità competenti
dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione
dei paragrafi 2 e 3.
5.
a) Ai fini del presente articolo
il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni
o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da
altre quote di partecipazione agli utili, nonché‚ i redditi dei
crediti portanti una clausola di partecipazione agli utili ed i redditi
di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi
delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è
residente la società distributrice.
b) Sono altresì considerati
come dividendi pagati da una società residente dell'Italia gli importi
lordi rimborsati a titolo della "maggiorazione di conguaglio" di cui al
paragrafo 3 ed afferenti i dividendi pagati da detta società.
6. Le disposizioni dei paragrafi
1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei
dividendi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato di cui
è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e
la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
secondo la propria legislazione interna .
7. Qualora una società
residente di uno degli Stati ricavi utili o redditi dall'altro Stato, detto
altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati
dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente
di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi
si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base
fissa situata in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna imposta,
a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti
della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto
altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno degli Stati e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili
in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi
sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità
della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi
.
3. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati sono esenti
da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli
interessi e il Governo di detto Stato, una sua suddivisione politica o
amministrativa od un suo ente locale, o
b) gli interessi sono pagati
al Governo dell'altro Stato, ad una sua suddivisione politica o amministrativa
o ad un suo ente locale o ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari)
appartenenti interamente a questo Stato, a una sua suddivisione politica
o amministrativa, o a un suo ente locale, o
c) gli interessi sono pagati
ad altri istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) a motivo
di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi
tra i Governi degli Stati.
4. Le autorità competenti
dei due Stati regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione
dei paragrafi 2 e 3.
5. Ai fini del presente Articolo
il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca, nonché‚
ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in
base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono;
esso non comprende, tuttavia, i redditi considerati all'articolo 10.
6. Le disposizioni dei paragrafi
1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli
interessi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato dal
quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore
degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli
interessi sono imponibili in questo altro Stato secondo la propria legislazione
interna.
7. Gli interessi si considerano
provenienti da uno degli Stati quando il debitore è lo Stato stesso,
una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi,
sia esso residente o no di uno degli Stati, ha in uno degli Stati una stabile
organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto
il debito sul quale sono pagati gli interessi e che come tale ne sopporta
l'onere, detti interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui
è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
8. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto
tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,
le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile
in conformità della legislazione di ciascuno degli Stati e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno
degli Stati e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono
imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono e in conformità
della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le
autorità competenti dei due Stati regoleranno di comune accordo
le modalità di applicazione di questo paragrafo.
3. Ai fini del presente Articolo
il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule
o processi segreti, nonché‚ per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni,
residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono
i canoni, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni
si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili
in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti
da uno degli Stati quando il debitore è lo Stato stesso, una sua
suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente
di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente
o no di uno degli Stati, ha in uno degli Stati una stabile organizzazione
o una base fissa per le cui necessità è stato concluso il
contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne
sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato
in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione
per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,
le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile
in conformità della legislazione di ciascuno Stato e tenuto conto
delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili che un residente
di uno degli Stati ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo
6 situati nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato, ovvero
di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente
di uno degli Stati nell'altro Stato per l'esercizio di una professione
indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base
fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione
di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale, nonché‚
di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi ed aeromobili, sono
imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2
dell'Articolo 8.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione
di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono
imponibili soltanto nello Stato di cui l'alienante è residente.
5. Le disposizioni del paragrafo
4 non pregiudicano il diritto di ciascuno degli Stati di prelevare, in
conformità della propria legislazione, un'imposta sugli utili derivanti
dall'alienazione di azioni o di diritti di godimento di una società
residente di detto Stato il cui capitale sia, in tutto o in parte, ripartito
in azioni, allorché‚ detti utili siano realizzati da una persona
fisica residente dell'altro Stato, la quale abbia la nazionalità
del primo Stato senza possedere quella dell'altro Stato e sia stata residente
del primo Stato durante gli ultimi 5 anni antecedenti l'alienazione.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente
di uno degli Stati ritrae dall'esercizio di una libera professione o da
altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto
in questo Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro
Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli
dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma solamente
nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione"
comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico,
letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚ le attività
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Fatte salve le disposizioni
degli Articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività
è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili
in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati riceve
in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato,
sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate
da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni
del presente Articolo, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo
di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili
soltanto in detto Stato.
Art. 16
Compensi e gettoni di presenza
1. Le partecipazioni agli utili,
i gettoni di presenza e le altre retribuzioni che un residente di uno degli
Stati riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione
o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le retribuzioni suddette che sono percepite da persone
che esercitano funzioni effettive e permanenti in una stabile organizzazione
situata nello Stato diverso da quello di cui la società è
residente e che come tali sono a carico di detta stabile organizzazione,
sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno degli Stati ritrae
dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualità
di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della
radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché‚
di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti
da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita
personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona
diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili
nello Stato dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate,
nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.
Art. 18
Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno degli Stati in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non aventi
carattere periodico, pagate a un residente di uno degli Stati che possiede
la nazionalità dell'altro Stato senza possedere quella del primo
Stato, relative ad un cessato impiego esercitato nell'altro Stato, sono
imponibili in detto altro Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse
dalle pensioni, pagate da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica
o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo
di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni
sono imponibili soltanto nello Stato in cui i servizi sono resi qualora
il beneficiario delle remunerazioni sia un residente di detto Stato: i)
che abbia la nazionalità di detto Stato senza possedere quella dell'altro
Stato, o ii) che, senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era
un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato se il beneficiario è un
residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità senza avere
la nazionalità dello Stato da dove provengono le pensioni.
3. Le disposizioni degli Articoli
15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate a titolo
di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale
esercitata da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale.
Art. 20
Professori e ricercatori
1. Le remunerazioni che un professore,
un altro membro del corpo insegnante o un ricercatore che è, o che
era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell'altro
Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di svolgervi
ricerche, riceve in corrispettivo di queste attività non sono imponibili
in questo Stato per un periodo non superiore a due anni.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non si applicano alle remunerazioni ricevute in corrispettivo di lavori
di ricerca intrapresi non nell'interesse pubblico ma principalmente in
vista della realizzazione di un particolare vantaggio a favore di una o
più persone determinate.
Art. 21
Studenti
Le somme che uno studente o
un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi
in uno degli Stati, un residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo
Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria
formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione
o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali
somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di
un residente di uno degli Stati, di qualsiasi provenienza, che non sono
trattati nei precedenti Articoli della presente Convenzione, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili,
così come definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui
il beneficiario di tali redditi, residente di uno degli Stati, eserciti
nell'altro Stato sia un'attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore
dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi
di reddito sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione
interna.
Capitolo IV
IMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 23
Patrimonio
1. Il patrimonio costituito
da beni immobili previsti dall'articolo 6, posseduti da un residente di
uno degli Stati e situati nell'altro Stato, è imponibile in detto
altro Stato.
2. Il patrimonio costituito
da beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato, o
da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente
di uno degli Stati nell'altro Stato per l'esercizio di una professione
indipendente, è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito
da navi e da aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché‚
dai beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili, è
imponibile soltanto nello Stato dove è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2
dell'Articolo 8.
4. Ogni altro elemento del patrimonio
di un residente di uno degli Stati è imponibile soltanto in detto
Stato.
Capitolo V
Art. 24
Disposizioni per eliminare
le doppie imposizioni
1. I Paesi Bassi, nel prelevare
le imposte a carico dei loro residenti, potranno includere nella base cui
l'imposta è commisurata, gli elementi di reddito o del patrimonio
che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili
in Italia.
2. Tuttavia, se un residente
dei Paesi Bassi riceve elementi di reddito o possiede elementi di patrimonio
che, in virtù degli Articoli 6, 7, 10 paragrafo 6, 11 paragrafo
6, 12 paragrafo 4, 13 paragrafi 1 e 2, 14, 15 paragrafo 1, 16, 19, 22 paragrafo
2 e 23 paragrafi 1 e 2, della presente Convenzione, sono imponibili in
Italia e che sono inclusi nella base prevista al paragrafo 1, i Paesi Bassi
esenteranno tali elementi accordando una riduzione della loro imposta.
Questa riduzione è calcolata conformemente alle disposizioni della
legislazione olandese intese ad evitare le doppie imposizioni con le modifiche
che essa può subire, senza che ne vengano modificati i principi
generali. A tal fine, gli elementi suddetti sono considerati inclusi nell'ammontare
complessivo degli elementi di reddito o del patrimonio che, in virtù
di tali disposizioni, sono esenti dall'imposta olandese .
3. Inoltre, i Paesi Bassi accorderanno
una deduzione dall'imposta olandese così calcolata sugli elementi
di reddito imponibili in Italia ai sensi degli Articoli 10 paragrafo 2,
11 paragrafo 2, 12 paragrafo 2 e 17 della presente Convenzione, nella misura
in cui tali elementi siano compresi nella base prevista al paragrafo 1.
L'ammontare di questa deduzione è pari all'imposta pagata in Italia
su questi elementi di reddito, ma non eccede l'ammontare della riduzione
che verrebbe accordata se gli elementi di reddito compresi nella base imponibile
fossero i soli elementi di reddito esenti dall'imposta olandese in virtù
delle disposizioni della legislazione olandese intesa ad evitare le doppie
imposizioni.
4. Se un residente dell'Italia
possiede elementi di reddito che sono imponibili nei Paesi Bassi, l'Italia,
nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile
di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non vi si oppongano. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata
nei Paesi Bassi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere
la quota dell'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento
di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla
legislazione italiana. Gli incentivi agli investimenti e i pagamenti per
i disinvestimenti previsti dalla Legge olandese sui Fondi di investimento
("Wet Investeringsrekening") non saranno presi in considerazione nel determinare
l'ammontare dell'imposta olandese.
5. Se degli utili, che sono
imponibili in uno degli Stati secondo l'Articolo 13, paragrafo 5, o dei
redditi che sono imponibili in uno degli Stati secondo l'Articolo 18, paragrafo
2, affluiscono o sono pagati ad un residente dell'altro Stato, il primo
Stato accorda una deduzione dalla propria imposta relativa a tali utili
o redditi di un ammontare pari all'imposta prelevata dall'altro Stato su
detti utili o redditi. In tal caso, la deduzione non può, tuttavia,
eccedere la quota dell'imposta relativa a tali utili o redditi, calcolata
prima della deduzione, corrispondente agli utili o redditi imponibili nel
primo Stato.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 25
Non discriminazione
1. I nazionali di uno degli
Stati non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno,
essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì,
nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti
di uno degli Stati o di entrambi gli Stati.
2. L'imposizione di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato non
può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione
a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che
faccia obbligo ad uno degli Stati di accordare ai residenti dell'altro
Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni
d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione
o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'Articolo 9, del paragrafo 8 dell'Articolo 11 o
del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, canoni ed altre spese
pagati da un'impresa di uno degli Stati ad un residente dell'altro Stato
sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero
pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa
di uno degli Stati nei confronti di un residente dell'altro Stato sono
deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero
stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno degli Stati,
il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato,
non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno
essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente
articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle
imposte di ogni natura o denominazione.
Art. 26
Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene
che le misure adottate da uno degli Stati o da entrambi gli Stati comportano
o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni
della presente Convenzione, la stessa può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione interna di detti Stati, sottoporre
il caso all'autorità competente dello Stato di cui è residente
o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'Articolo
25, a quella dello Stato di cui possiede la nazionalità. Il caso
dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione
della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione .
2. L'autorità competente,
se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere
ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare
il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente
dell'altro Stato, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti
degli Stati faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole
composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione
o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti
degli Stati potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire
ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 27
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti
dei due Stati si scambieranno le informazioni necessarie per applicare
le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione
interna degli Stati relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla
Convenzione, nonché‚ per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio
di informazioni non e limitato dall'Articolo 1. Le informazioni ricevute
da uno Stato sono tenute segrete come le informazioni ottenute in applicazione
della legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto
alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi
amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle
imposte che formano oggetto della Convenzione, delle procedure o dei procedimenti
concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali
imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni
soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno
servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali
o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad
uno degli Stati l'obbligo:
a) di adottare misure
amministrative in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi
amministrativa o a quelle dell'altro Stato;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato;
c) di fornire informazioni
che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale
o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 28
Agenti diplomatici e funzionari
consolari
Le disposizioni della presente
Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli
agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Art. 29
Estensione territoriale
1. La presente Convenzione potrà
essere estesa, interamente o con le modifiche necessarie, alle parti del
Regno dei Paesi Bassi situate al di fuori dell'Europa, qualora esse prelevino
imposte sostanzialmente analoghe a quelle cui si applica la Convenzione.
Tale estensione avrà effetto a partire dalla data, con le modifiche
e alle condizioni, ivi comprese quelle concernenti la cessazione di applicabilità,
che saranno stabilite di comune accordo mediante scambio di note diplomatiche,
o seguendo ogni altra procedura conforme alle disposizioni costituzionali
dei due Stati.
2. A meno che non sia diversamente
convenuto, quando la Convenzione avrà termine, essa cesserà
di applicarsi alle parti del Regno dei Paesi Bassi alle quali sia stata
estesa in base al presente Articolo.
Capitolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà
in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui i due Governi
si saranno data comunicazione dell'adempimento delle formalità costituzionalmente
richieste nei loro rispettivi Paesi.
2. La Convenzione si applicherà:
a) con riferimento
alle imposte prelevate alla fonte: ai redditi attribuiti o messi in pagamento
a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in
vigore;
b) con riferimento alle altre
imposte: per gli anni e periodi d'imposta che iniziano a partire dal primo
gennaio dell'anno dell'entrata in vigore.
3. L'entrata in vigore della
presente Convenzione porrà fine alla Convenzione tra la Repubblica
italiana ed il Regno dei Paesi Bassi allo scopo di evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con scambio di lettere,
firmata all'Aja il 24 gennaio 1957. Le disposizioni di detta Convenzione
cesseranno di applicarsi a partire dalla data dalla quale le disposizioni
corrispondenti della presente Convenzione si applicheranno per la prima
volta in
base al precedente paragrafo
2.
Art. 31
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà
in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati. Ciascuno degli
Stati può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso
minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno solare e a partire dal
quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. In questo
caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) con riferimento
alle imposte prelevate alla fonte: ai redditi attribuiti o messi in pagamento
al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) con riferimento
alle altre imposte: per gli anni e i periodi d'imposta che terminano al
più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti,
debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a l'Aja l'8 maggio 1990, in duplice esemplare, in lingua olandese,
italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza
di interpretazione tra il testo olandese e italiano, prevarrà il
testo francese.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra la Repubblica
italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione
fiscale. All'atto della firma della Convenzione per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione
fiscale, conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana ed il Regno
dei Paesi Bassi, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni
che formano parte integrante della Convenzione.
1. All'Articolo 2
Se successivamente alla data
della firma della Convenzione viene introdotta in Italia un'imposta sul
patrimonio, l'Italia potrà richiedere ai Paesi Bassi l'inclusione
di detta imposta nella Convenzione conclusa in data odierna.
2. All'Articolo 4
a) Una persona fisica che dimora
a bordo di una nave, senza avere un effettivo domicilio in uno degli Stati,
sarà considerata residente dello Stato in cui si trova il porto
di immatricolazione di detta nave.
b) Ai fini della presente Convenzione
una persona fisica che è membro di una rappresentanza diplomatica
o consolare di uno degli Stati nell'altro Stato o in un terzo Stato e che
possiede la nazionalità dello Stato di invio, è considerata
residente dello Stato di invio se essa è sottoposta in detto Stato
agli stessi obblighi concernenti le imposte sul reddito e sul patrimonio
dei residenti di detto Stato.
3. All'Articolo 7
a) Per quanto concerne i paragrafi
1 e 2 dell'Articolo 7, quando un'impresa di uno degli Stati vende merci
o esercita un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non
sono determinati sulla base dell'ammontare complessivo ricevuto dall'impresa
ma sulla base della remunerazione attribuibile all'effettiva attività
svolta dalla stabile organizzazione per dette vendite o per la predetta
attività. Nel caso di contratti di studio, di fornitura, di installazione
o di costruzione di attrezzature o di stabilimenti industriali, commerciali
o scientifici, o di opere pubbliche, quando l'impresa ha una stabile organizzazione,
gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base
dell'ammontare complessivo del contratto, ma sono determinati solamente
sulla base della parte del contratto che è effettivamente eseguita
da tale stabile organizzazione nello Stato in cui la stessa è situata.
Gli utili relativi alla parte del contratto eseguito dalla sede dell'impresa
sono imponibili soltanto nello Stato di cui detta impresa è residente.
b) Per quanto concerne il paragrafo
3 dell'Articolo 7 si intendono per "spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stessa stabile organizzazione" le spese che sono direttamente connesse
con l'attività della stabile organizzazione.
4. All'Articolo 9
a) Resta inteso che il fatto
che le imprese associate abbiano concluso degli accordi, quali accordi
per ripartire i costi o accordi generali di servizio per, o basati su imputazione
di spese di direzione, di costi generali di amministrazione, di costi tecnici
e commerciali, di costi di ricerca e sviluppo e di altri costi similari,
non costituisce di per sé‚ una condizione prevista nell'Articolo
9.
b) Se uno degli Stati opera,
in conformità al principio stabilito dal presente Articolo, un aggiustamento
dell'imposta dovuta da una persona, l'altro Stato, nella misura in cui
riconosce che detto aggiustamento è stato operato in conseguenza
di condizioni che sarebbero state concluse tra persone indipendenti, procede
ad un aggiustamento appropriato dell'imposta dovuta dalle persone che sono
in relazione con detta persona e che sono assoggettate alla giurisdizione
fiscale di detto altro Stato; tale aggiustamento sarà operato solo
in conformità della procedura amichevole stabilita all'Articolo
26 della Convenzione nonché‚ del paragrafo 11 del presente Protocollo.
5. Agli Articoli 10, 11 e 12
Le organizzazioni internazionali,
i loro organi e i loro funzionari, che si trovano nel territorio di uno
degli Stati non hanno diritto, nell'altro Stato, alle riduzioni o esenzioni
di imposta previste agli Articoli 10, 11 e 12 per quanto riguarda i dividendi,
gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato, qualora detti
redditi non sono assoggettati all'imposta sul reddito nel primo Stato.
6. Agli Articoli 10, 11, 12
e 22
Per quanto concerne il paragrafo
6 dell'Articolo 10, il paragrafo 6 dell'Articolo 11, il paragrafo 4 dell'Articolo
12 e il paragrafo 2 dell'Articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non
può essere interpretata nel senso che costituisca una deroga ai
principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
7. Agli Articoli 11 e 12
La fissazione delle aliquote
di ritenuta alla fonte previste al paragrafo 2 dell'Articolo 11 e al paragrafo
2 dell'Articolo 12 tiene conto del fatto che nei Paesi Bassi non esiste
un'imposta speciale alla fonte sugli interessi e sui canoni pagati a non
residenti.
8. All'Articolo 16
L'espressione "membro del consiglio
di amministrazione o di sorveglianza" designa:
a) nel caso di una
società che è residente dei Paesi Bassi un "bestuurder" o
"commissaris";
b) nel caso di una società
che è residente dell'Italia un membro del "consiglio d'amministrazione"
o del "collegio sindacale".
9. All'Articolo 19
a) Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 dell'Articolo 19 si applicano anche alle remunerazioni e pensioni
corrisposte al proprio personale dai servizi o organismi italiani seguenti:
l'Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato (F.S.); l'Amministrazione
dei Servizi delle Poste e Telecomunicazioni; l'Ente Italiano per il Turismo
(E.N.I.T.); l'Istituto per il Commercio con l'Estero (I.C.E.); la Banca
d'Italia.
b) Quando, in conformità
alle disposizioni dell'Articolo 19, le remunerazioni e le pensioni che
un residente di uno degli Stati riceve sono esentate da imposta in detto
Stato, questo può tuttavia, per calcolare l'ammontare dell'imposta
sulla parte residua dei redditi o del patrimonio di tale residente, tener
conto delle remunerazioni e delle pensioni esentate.
10. All'Articolo 24
Resta inteso che per il calcolo
della riduzione menzionata all'Articolo 24, paragrafo 2, gli elementi del
patrimonio previsti all'Articolo 23, paragrafo 1 saranno presi in considerazione
per il loro valore al netto del valore dei debiti garantiti da ipoteca
su detto patrimonio e gli elementi del patrimonio considerati all'Articolo
23, paragrafo 2 saranno presi in considerazione per il loro valore al netto
del valore dei debiti che si ricollegano effettivamente alla stabile organizzazione
o alla base fissa.
11. All'Articolo 26
a) Per quanto concerne il paragrafo
1 dell'Articolo 26, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui
l'avvio della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata,
laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte italiane
non conforme alla Convenzione.
b) Si possono operare aggiustamenti
di imposte ai sensi del presente Articolo soltanto prima della determinazione
definitiva di dette imposte.
12.
a) Per quanto concerne l'Italia
e ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le imposte prelevate
mediante ritenuta alla fonte con le aliquote stabilite dalla legislazione
interna italiana saranno rimborsate su domanda dell'interessato quando
il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni
della Convenzione. Le domande di rimborso, da presentare nei termini stabiliti
dalla legislazione italiana, devono essere accompagnate da una attestazione
ufficiale delle competenti autorità olandesi certificante che le
condizioni richieste per beneficiare degli esoneri o delle riduzioni previste
dalla Convenzione sono assolte. La presente disposizione non esclude l'interpretazione
secondo la quale le competenti autorità italiane possono stabilire
altre procedure per l'applicazione delle riduzioni di imposta cui dà
diritto la Convenzione.
b) Per quanto concerne i Paesi
Bassi, le domande di rimborso dell'imposta olandese riscossa non in conformità
delle disposizioni della presente Convenzione devono essere presentate
all'autorità competente che ha riscosso l'imposta nei termini previsti
dalla legislazione olandese.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti,
debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a l'Aja, l'8 maggio 1990,
in duplice esemplare, in lingua olandese, italiana e francese, i tre testi
facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione tra il
testo olandese e quello italiano, prevarrà il testo francese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione
tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata all'Aja l'8 maggio
1990. Il giorno 3 settembre 1993 si è perfezionato lo scambio delle
notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica
italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata all'Aja l'8 maggio 1990, la
cui ratifica è stata autorizzata con legge 26 luglio 1993, n. 305,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale n. 194
del 19 agosto 1993. In conformità alle disposizioni contenute
nella convenzione, la stessa entrerà in vigore il 3 ottobre 1993. |