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2 marzo 1987, n. 108. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata
a Roma il 17 giugno 1985 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 70 del 25 marzo 1987).
(Entrata in vigore il 25 maggio 1987)
Art. 1. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata
a Roma il 17 giugno 1985.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui al precedente articolo
1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo
30 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE
LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Regno di Norvegia, desiderosi di concludere una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto
sulle seguenti disposizioni:
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione si applica
alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si
applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative
o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte
sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo,
sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei
salari corrisposti dalle imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si
applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne
la Norvegia: le imposte erariali, provinciali e comunali sul reddito, compresi
i contributi al fondo perequativo fiscale, le imposte sul patrimonio erariali
e comunali; il tributo nazionale sui salari degli artisti non residenti;
e l'imposta sui marittimi (qui di seguito indicate quali "imposta norvegese").
b) per quanto concerne l'Italia:
l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi ancorché‚ riscosse
mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà
anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite
dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte
attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno
le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Norvegia"
designa il Regno di Norvegia, escluso Svalbard, Jan Mayen e le dipendenze
norvegesi ("biland") site fuori dell'Europa;
b) il termine "Italia" designa
la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato
contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede,
la Norvegia o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende
le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica, o qualsiasi ente che è considerato
persone giuridica ai fini della imposizione;
f) le espressioni "impresa
di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano
rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente
e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali" designa:
1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite
in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) per "traffico internazionale"
s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione
effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
i) l'espressione "autorità
competente" designa: 1) in Norvegia: il Ministro delle Finanze e delle
Dogane o il suo rappresentante autorizzato; 2) in Italia: il Ministro delle
Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione
da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite
hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione
di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona
che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata
ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili
in questo Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da
fonti situate in detto Stato, o per il patrimonio che posseggono in detto
Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi
gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo:
a) detta persona è
considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione
permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente
nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare
lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli
Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui
soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna
abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente
in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente
del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità
di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di
alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono
la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione
effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari
in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione"
comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di
petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione
o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia
una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una
installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di
merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate si soli fini di trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) una sede fissa di affari
è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa di affari
è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità,
di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno
Stato contraente per conto di una impresa dell'altro (Stato - ndr) contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa
di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato
contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società
residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente dall'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività
in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione
oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione
dell'altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente
di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle
attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili"
ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato
contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in
ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole
o forestali, nonché‚ i diritti ai quali si applicano le disposizioni
del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì
considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi
a canoni variabili o fissi per lo
sfruttamento o la concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una
impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio
di una professione indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di
uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili della impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli
utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti
segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione
in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse
parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non
impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato
dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti
nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere
attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti
gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente
con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi
per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono
elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente
Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da
quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima ed
aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio,
in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto
nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione
effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo
di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in
cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza
di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un
fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale
di esercizio.
4. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano agli utili realizzati dal consorzio comune norvegese, danese
e svedese di trasporto aereo "Scandinavian Airlines System (SAS)" ma limitatamente
alla parte di utili, realizzati in tal modo dalla "Det norske Lustfartsselskap
A/S (DNL), socio norvegese della "Scandinavian Airlines System (SAS)",
proporzionale alla quota di partecipazione in detta organizzazione.
Art. 9
Imprese associate
Allorché‚:
a) un'impresa di uno Stato
contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano,
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale
di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato
contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte,
diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,
gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati
da una della imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati,
possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una
società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 15 per cento dell'ammontare dei dividendi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni
o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da
altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché‚
i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale
dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di
cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è
residente la società che paga i dividendi sia una attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e
la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione
o a una base fissa situata in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi costituiscano
in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi
possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare
lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti
sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli
interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale;
o
b) gli interessi sono pagati
al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un
ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà
di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati
ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza
di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi
tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo
il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o
meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione
fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date
in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e il credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi,
sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità
viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione o della sua base fissa, gli
interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui
è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per
il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore
e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno
Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono
essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed
in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule
o processi segreti, nonché‚ per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed i diritti ed i
beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal
caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti
da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una
sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente
di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione
o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo
al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione
o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente
in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione
per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili che un residente
di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui
l'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente
per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con
l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro
Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione
di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale nonché‚
dei beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello
Stato contraente nel quale è situata la direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione
di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono
imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
5. Le disposizioni del paragrafo
4) del presente articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente
di prelevare, in conformità della propria legislazione, un'imposta
sugli utili di capitale derivanti dall'alienazione di una parte consistente
della partecipazione azionaria in una società di detto Stato di
una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, a condizione
che:
a) detta persona abbia
la nazionalità del primo Stato; e
b) essa sia stata residente
di detto primo Stato per un qualsiasi periodo di tempo nel corso dei cinque
anni precedenti l'alienazione di tali azioni; e
c) le azioni siano state acquistate
prima che la stessa fosse divenuta residente di detto altro Stato contraente
.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente
di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in questo Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente
nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua
attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato contraente ma limitatamente alla parte attribuibile a
detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione"
comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico,
letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché‚ le attività
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli
articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate
da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti
del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto
a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale, sono imponibili
nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa .
Art. 16
Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione agli utili,
i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio
di amministrazione o di un organo similare di una società residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro,
del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista
nonché‚ di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente
da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno
sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere
tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello
sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e
15.
3. Nonostante le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al
paragrafo 1, svolte nel quadro di uno scambio culturale tra gli Stati contraenti,
sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale le attività
stesse sono esercitate.
Art. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad
un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse
dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od
enti locali, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi
siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un
residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la nazionalità di
detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo
di rendervi i servizi .
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da un sua suddivisione politica od amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario
sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità .
3. Le disposizioni degli articoli
15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo
di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Professori e insegnanti
Un professore o un insegnante
il quale soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo
che non eccede i due anni, allo scopo di insegnare o effettuare ricerche
presso una università, collegio, scuola od altro istituto di insegnamento
e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente
dell'altro Stato contraente, è esente da imposta, in detto primo
Stato contraente, per i redditi derivanti da tale insegnamento o ricerca.
Art. 21
Studenti
Le somme che uno studente o
un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi
in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna
in detto primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi
o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire
alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale,
non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengono
da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di
un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente menzionati
negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto
in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti dai beni immobili
definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di detti
redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata e il diritto od il bene produttivo del reddito si
ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In
tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
Art. 23
Patrimonio
1. Il patrimonio è costituito
da beni immobili, definiti all'articolo 6, posseduto da un residente di
uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile
in questo altro Stato.
2. Il patrimonio costituito
da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa
di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o da beni mobili
appartenenti ad una base fissa utilizzata da un residente di uno Stato
contraente per l'esercizio nell'altro Stato contraente di una professione
indipendente, è imponibile in questo altro Stato.
3. Il patrimonio costituito
da navi ed aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché‚
da
beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello
Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio
di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in
detto Stato.
Art. 24
Eliminazione della doppia
imposizione
1. Si conviene che la doppia
imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi
del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia
possiede elementi di reddito che sono imponibili in Norvegia, l'Italia,
nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile
di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso,
l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui
redditi pagata in Norvegia, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione
del reddito complessivo . Nessuna deduzione sarà invece accordata
ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito
in base alla legislazione italiana.
3.
a) Se un residente della Norvegia
riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle
disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la
Norvegia, fatte salve le disposizioni del sub paragrafo b), esenta da imposta
tale reddito o patrimonio ma può, per calcolare l'ammontare dell'imposta
sulla parte rimanente di reddito o di patrimonio di detta persona, applicare
l'aliquota di imposizione che sarebbe stata applicabile qualora il reddito
o il patrimonio esentato non avesse goduto di tale esenzione;
b) se un residente della Norvegia
possiede redditi che, in virtù delle disposizioni degli articoli
10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la Norvegia accorda una deduzione
dall'imposta sul reddito di dette persone per un ammontare pari all'imposta
pagata in Italia. Tuttavia, tale deduzione non può eccedere la quota
parte d'imposta, calcolata prima della deduzione, proporzionale al reddito
proveniente da detto altro Stato contraente.
4. Se un residente di uno Stato
contraente realizza utili di capitale, di cui al paragrafo 5 dell'articolo
13, che sono imponibili nell'altro Stato contraente, quest'altro Stato
accorda una deduzione dall'imposta sul reddito di questo residente per
un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata nel detto primo Stato.
Tuttavia, tale deduzione, non può eccedere la quota parte d'imposta,
calcolata prima della deduzione, proporzionale al reddito proveniente da
questo altro Stato.
Art. 25
Non-discriminazione
1. I nazionali di uno Stato
contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione
si applica, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, anche alle persone
che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata
nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni
di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o
del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti
di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio
imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente,
il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato
contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa
natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo
il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 26
Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno
Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli
Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alla presente Convenzione, egli può, indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre
il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è
residente o, se il suo caso ricade nell'ambito dell'applicazione del paragrafo
1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due
anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione
non conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente,
se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere
ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare
il caso per via amichevole composizione con l'autorità competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme
alla Convenzione. L'accordo sarà applicato nonostante gli eventuali
termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione
o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti
degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine
di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti
degli Stati contraenti.
Art. 27
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti
degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare
le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne
degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione,
nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è
contraria alla Convenzione, nonché‚ per evitare le evasioni fiscali.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni
ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle
informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato
e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento
o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione,
delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni
di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate
utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone
od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di
udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad
uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi
amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni
che potrebbero rilevare (rectius, rivelare - ndr) un segreto commerciale,
industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni
la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 28
Funzionari diplomatici e
consolari
Le disposizioni della presente
Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari
diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto
internazionale o di accordi particolari.
Art. 29
Modalità di applicazione
delle limitazioni delle imposte prelevate alla fonte
1. Le imposte riscosse in uno
dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle
disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da
prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato
contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate
di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste
per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente
Convenzione.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente
alle disposizioni dell'articolo 25, altre modalità di applicazione
dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
Art. 30
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà
ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Oslo non appena
possibile.
2. La presente Convenzione entrerà
in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni si applicheranno per la prima volta con riferimento alle imposte
sul reddito e sul patrimonio relative all'anno solare (ivi compresi i periodi
contabili che terminano nel corso di tale anno) nel quale la Convenzione
è firmata .
3. Le domande di rimborso o
di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento
ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati Contraenti
relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1°
gennaio dell'anno solare nel quale è firmata la Convenzione e fino
all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate
entro due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione o, se
posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
4. La vigente Convenzione per
evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata ad Oslo il 25 agosto 1961,
cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente
Convenzione. Le disposizioni della Convenzione del 1961 continueranno tuttavia
ad applicarsi fino a che non divengano efficaci le disposizioni delle presente
Convenzione.
Art. 31
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà
in vigore per un periodo di cinque anni e, dopo tale periodo, indefinitamente,
ma potrà essere denunciata da parte di uno degli Stati contraenti
alla fine del periodo quinquennale o in un qualsiasi momento successivo,
notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi; in tale
caso la Convenzione cesserà di aver effetto dal 1° gennaio successivo
allo scadere del periodo di sei mesi. In caso di denuncia, l'operatività
della Convenzione sarà limitata: con riferimento alle imposte annuali
sul reddito, alle imposte applicabili ai redditi realizzati nell'anno della
denuncia o in qualsiasi periodo contabile che termina nel corso di tale
anno; con riferimento alle imposte sul patrimonio, all'imposizione sul
patrimonio fino al primo gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia,
o all'ultimo giorno del periodo contabile che termina nell'anno della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la
presente Convenzione.
Fatta a Roma il 17 giugno 1985
in duplice esemplare in lingua italiana, norvegese ed inglese, tutti i
testi facenti ugualmente fede, ma prelevando il testo inglese in caso di
contestazione.
PROTOCOLLO aggiuntivo alla
convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del
Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in
materia sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari
che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso:
a) che in relazione
alle disposizioni dell'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse
in avvenire essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà
anche a detta imposta.
b) che, con riferimento al
paragrafo 1 dell'articolo 3, l'esclusione della piattaforma continentale
dalla definizione del territorio nelle lettere a) e b) comporta che ciascuno
Stato contraente può tassare secondo la propria legislazione fiscale
nazionale. Tuttavia: - gli utili che un residente di uno Stato contraente
ritrae dal trasporto di rifornimento verso i luoghi dove vengono svolte
le attività attinenti all'esplorazione o allo sfruttamento del suolo
e del sottosuolo marini e delle loro risorse naturali, situati sulla Piattaforma
Continentale di uno Stato contraente, dalle operazioni dei rimorchiatori
e analoghi natanti attinenti a tali attività, sono imponibili soltanto
nello Stato Contraente in cui si trova la sede dello (rectius, della -
ndr) direzione effettiva dell'impresa; - i salari, gli stipendi e
le remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve
in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di una
nave o di un aeromobile adibiti al trasporto di rifornimenti verso i luoghi
dove vengono svolte le attività collegate all'esplorazione e allo
sfruttamento del suolo e del sottosuolo marini e delle loro risorse naturali,
situati sulla piattaforma continentale di uno Stato contraente, o in corrispettivo
di un'attività dipendente, svolta a bordo di rimorchiatori o di
natanti analoghi, attinenti a tali attività, sono imponibili soltanto
nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva
dell'impresa;
c) che, con riferimento al
paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" designa le spese direttamente
connesse con l'attività della stabile organizzazione;
d) che, con riferimento al
paragrafo 5 dell'articolo 13, l'espressione "parte consistente" designa
la proprietà del 30% o più del patrimonio della società;
e) che, con riferimento al
paragrafo 3 dell'articolo 15, le remunerazioni che un residente della Norvegia
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo
di un aeromobile utilizzato dal Consorzio di trasporto aereo "Scandinavian
Airlines System (SAS)" sono imponibili soltanto in Norvegia;
f) che, con riferimento al
paragrafo 2 dell'articolo 19, quando una persona riceve un pagamento nell'ambito
del sistema di previdenza sociale di uno Stato contraente unitamente al
pagamento di una pensione considerata nello stesso paragrafo 2 dell'articolo
19, allora detta disposizione si applica ad entrambi i pagamenti;
g) che l'imposta norvegese
sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà
portata in detrazione con le modalità previste al paragrafo 2 dell'articolo
24 dalle imposte sul patrimonio che venissero successivamente istituite
in Italia;
h) che, con riferimento all'articolo
25, le disposizioni di questo articolo non possono essere interpretate
nel senso di imporre alla Norvegia l'obbligo di riconoscere ai nazionali
italiani, non aventi la nazionalità norvegese, le agevolazioni fiscali
eccezionali che ai sensi della sezione 22 della legge fiscale norvegese
sono accordate ai nazionali norvegesi ed alle persone fisiche discendenti
da genitori aventi la nazionalità norvegese;
i) che, in relazione al paragrafo
1 dell'articolo 26, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui
il contribuente può far ricorso per il suo caso alla procedura amichevole
solamente se abbia preventivamente instaurato la procedura contenziosa
nazionale laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte
non conforme alla Convenzione;
j) che, in relazione all'articolo
30, paragrafo 2, le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1 b)
ii) della presente Convenzione, per quel che concerne il personale impiegato
presso l'Ambasciata di uno degli Stati contraenti all'epoca della firma
della Convenzione, avranno effetto per la prima volta a decorrere dall'anno
solare che inizia il 1° gennaio 1986.
Fatto a Roma il 17 giugno 1985
in duplice esemplare in lingua italiana, norvegese ed inglese, tutti i
testi facendo ugualmente fede, ma prevalendo il testo inglese in caso di
contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo,
firmata a Roma il 17 giugno 1985 (Gazz. Uff. n. 131 dell'1 luglio 1987).
Il giorno 25 maggio 1987 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica
della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985, la cui ratifica è
stata autorizzata con legge 2 marzo 1987, n. 108, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1987. In conformità
all'art. 30, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il
giorno 25 maggio 1987.
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