| CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSTAZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE.
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli
Stati Uniti Messicani, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
l'evasione fiscale, qui di seguito denominata la "Convenzione", hanno convenuto
quanto segue:
Art. 1
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul
reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque
sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate
sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché
le imposte sulle plusvalenze.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono,
in particolare:
a) nel caso della Repubblica Italiana:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ancorché
dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) nel caso degli Stati Uniti Messicani:
- l'imposta sul reddito (impuesto sobre la renta);
- l'imposta sull'attivo (impuesto al activo),
(qui di seguito indicate quali "imposta messicana");
4. La presente Convenzione si applicherà anche
alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la
firma della stessa in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno
reciprocamente le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni
fiscali.
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro
Stato contraente" designano rispettivamente, come il contesto richiede,
la repubblica italiana o gli Stati Uniti Messicani;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana
e comprende, oltre allo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale,
anche le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia che, in conformità
al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana
concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, siano
considerate come zone all'interno delle quali l'Italia può esercitare
diritti relativamente alle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo;
c) il termine "Messico" designa il territorio degli Stati
Uniti Messicani, comprese le parti integranti della Federazione; le isole,
inclusi gli scogli e gli isolotti dei mari adiacenti; le isole di Guadalupe
e Revillagigedo; la piattaforma continentale e lo zoccolo sommerso delle
isole, isolotti e scogli; le acque dei mari territoriali per l'estensione
e nei termini fissati dal diritto internazionale e le acque marittime interne;
inoltre designa lo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, per
un'estensione e con le modalità stabilite dallo stesso diritto internazionale;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche,
le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona
giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai
fini fiscali;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e
"impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata
da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile
da parte di un'impresa che abbia la sua sede di direzione effettiva in
uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile
sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
h) il termine "nazionali" designa: i. le persone fisiche
che posseggono la nazionalità di uno Stato contraente; e ii. le
persone giuridiche, societa' di persone, ed associazioni costituite in
conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
i. per quanto concerne la Repubblica Italiana, il Ministro delle Finanze;
ii. per quanto concerne gli Stati Uniti Messicani, il Ministero delle Finanze
e del Credito Pubblico (Secretaria de Hacienda Y Credito Publico).
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte
di uno Stato contraente, i termini o le espressioni non diversamente definite
hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione
di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
RESIDENZA
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente
di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione
di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo
del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione
o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione
non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per
il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,
una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti, la sua residenza sarà determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente
dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa
dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è
considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni
personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi
vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente
nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la
medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,
essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi
gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,
essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha
la nazionalità;
d) se detta persona non ha la nazionalità di alcuno
degli Stati contraenti, o se ai sensi della legislazione italiana ha la
nazionalità di entrambi gli Stati, le autorità competenti
degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
persona diversa da una persona fisica è considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello
Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita
in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende, in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava
o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende inoltre
i cantieri, la costruzione, l'installazione o il montaggio nonché
le connesse attività di supervisione, però solo quando tali
cantieri, costruzione o attività si protraggono per un periodo superiore
a otto mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente
articolo non si considera che vi sia "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di un'installazione ai soli fini
di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata, per
l'impresa, ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni;
e) una sede fissa di affari ai soli fini di compiere
per l'impresa qualsiasi altra attività di carattere preparatorio
o ausiliare.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando
una persona, diversa da un rappresentante indipendente a cui si applica
il paragrafo 7, agisce per conto di un'impresa e mostra ed esercita abitualmente
nello Stato contraente poteri che le permettano di concludere contratti
a nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia una stabile organizzazione
in questo Stato in relazione a tutte le attività che questa persona
svolge per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività
sia limitata a quelle menzionate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate
per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero considerare questa
sede come una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni previste
dal presente paragrafo.
6. Nonostante le precedenti disposizioni del presente
articolo, si considera che un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente
abbia, salvo per quel che riguarda le riassicurazioni, una stabile organizzazione
nell'altro Stato se essa riscuote premi nel territorio dell'altro Stato
o se stipula assicurazioni contro rischi inerenti al detto territorio per
il tramite di una persona che non sia un rappresentante indipendente al
quale si applichi il successivo paragrafo.
7. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente
ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto
che essa vi esercita attività commerciali per mezzo di un mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro rappresentante indipendente,
a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria
attività. Ciò nonostante, quando detto rappresentante svolga
in tutto o in parte le sue attività in nome di dette impresa, egli
non e' considerato un rappresentante indipendente ai sensi del presente
paragrafo.
8. Il fatto che una società residente di uno Stato
contraente controlli o sia controllata da una società residente
dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo
altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6
REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole
o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in
conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte
morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi
a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali;
le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,
nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche
ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi
dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7
UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la
sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata. In quest'ultimo caso, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla
stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, quando
un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione
gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata, svolgente attività identiche
o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa
di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, i proventi
o gli utili imputabili ad una stabile organizzazione durante la sua esistenza
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la predetta
stabile organizzazione, ancorché i pagamenti siano differiti ad
epoche successive al momento in cui la stabile organizzazione abbia cessato
di esistere.
4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione,
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla
stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese
generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la
stabile organizzazione, sia altrove.
5. Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare
gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto
degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione
del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli
utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di
riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia
conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
6. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire
alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso
metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere
diversamente.
8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni
di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Gli utili ai quali si riferisce il paragrafo 1 non
comprendono gli utili derivanti dalla gestione di alberghi o da un'attività
di trasporto diversa dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi
o di aeromobili.
3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa
di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede
si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione
della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato
contraente di cui è residente l'esercente la nave.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti
agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"),
ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9
IMPRESE ASSOCIATE
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa,
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale
di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente,
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente
e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro
caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono
vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero
state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di
tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che
a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
DIVIDENTI
1. I dividendi pagati da una società residente
di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche
nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è
residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma,
se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente paragrafo non riguarda
l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati
i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi"
designa i redditi derivanti da azioni, da diritti o azioni di godimento,
da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre
quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle
azioni in base alla legislazione fiscale dello Stato di cui è residente
la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è
residente la società che paga i dividendi, sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e
la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente
ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non
può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società,
a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato
o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli
utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati
o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e
pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche
nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità
alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli
interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata
non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi
di cui al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di
cui è residente il beneficiario effettivo degli interessi, purché
sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il beneficiario sia uno degli Stati contraenti,
una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi enti
locali;
b) gli interessi siano pagati da una delle persone menzionate
nel precedente punto a);
c) gli interessi siano pagati in relazione a prestiti
con scadenza a tre o più anni, concessi o garantiti da organismi
di finanziamento o di garanzia di carattere pubblico, le cui finalità
siano la promozione delle esportazioni mediante la concessione di crediti
o garanzie a condizioni preferenziali.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa
i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti
garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione
agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro
provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla
legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di
un Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi
si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato
contraente quanto il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione
politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di
uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione,
o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito
sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della
stabile organizzazione, o della base fissa, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra il debitore e il beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati ecceda, per
qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore ed
il creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti sarà imponibile, ai sensi della legislazione
interna di entrambi gli Stati contraenti, tenendo conto delle ulteriori
disposizioni della presente Convenzione.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
quando il credito per il quale sono stati pagati gli interessi è
stato negoziato o concesso al fine esclusivo di trarre vantaggi dal presente
articolo.
Art. 12
CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati
ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato
contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il
15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i canoni
a titolo di diritto d'autore e le altre remunerazioni analoghe relative
alla produzione o riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale
o artistica (fatta eccezione per i canoni relativi a pellicole, pellicole
cinematografiche, videocassette, nastri magnetici o altri mezzi di registrazione
per trasmissioni radiofoniche o televisive) provenienti da uno Stato contraente
e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente assoggettato ad imposizione
in ragione di tali canoni, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa
i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in
uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche,
ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica
o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esprerienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico. Il termine "canoni" utilizzato
nel presente articolo comprende altresì i proventi derivanti dall'alienazione
di diritti o beni indicati nel presente paragrafo, nella misura in cui
le somme derivanti da detta alienazione sono determinate in funzione della
produttività o utilizzazione di detti diritti o beni.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni
si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno
Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione
o una base fissa, per le cui esigenze sono utilizzati i beni o diritti
che hanno dato luogo al pagamento dei canoni e che pertanto ne sopporta
l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente
in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono
pagati, eccede, per qualsiasi ragione, quello che sarebbe stato convenuto
tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile
in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno
qualora il diritto o il bene per cui siano pagati i canoni sia stato concertato
o concesso al fine esclusivo di trarre vantaggi dal presente articolo.
Art. 13
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente
ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6, situati
nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, quote
sociali od altri diritti di una società o di altra persona giuridica
i cui attivi siano principalmente costituiti, direttamente od indirettamente,
da beni immobili situati in uno Stato contraente o di diritti correlati
a tali beni immobili, sono imponibili in questo Stato. A tal fine, non
si prendono in considerazione i beni immobili che la detta società
o persona giuridica destini alla sua attività industriale, commerciale
o agricola, o all'esercizio di una professione indipendente.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa
di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione
indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta
base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili
impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio
di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente
in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione dei beni o diritti
a cui si riferisce l'articolo 12 della presente Convezione sono imponibili
soltanto in conformità delle disposizioni del detto articolo.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro
bene diverso da quelli menzionati nel presente articolo sono imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività
di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo
che nei seguenti casi, in cui detti redditi sono imponibili anche nell'altro
Stato contraente:
a) quando detto residente disponga abitualmente
nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue
attività; in tal caso, resta imponibile in detto altro Stato contraente
soltanto quella parte del reddito imputabile a detta base fissa; o
b) quando il soggiorno nell'altro Stato contraente si
protrae per un periodo o periodi che ammontano od altre passano in totale
183 giorni in un periodo di dodici mesi; in tal caso, resta imponibile
in detto altro Stato soltanto quella parte del reddito che detto residente
ritrae dalle attivita' scolte nel predetto altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare
le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico,
educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei
medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
LAVORO SUBORDINATO
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i
salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è
quindi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili
in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività
dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto
nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato
per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 120 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto
da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo,
le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto
a bordo di una nave o di un aeromobile impiegati in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di
membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, nonche',
per quanto concerne il Messico, in qualita' di amministratore o di commissario,
di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili
in detto altro Stato.
Art. 17
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15,
i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista
dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o
della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato. I redditi menzionati nel presente
paragrafo comprendono i redditi accessori connessi alla notorietà
personale di detto residente, che siano correlati con la sua presenza nell'altro
Stato contraente e provengano da detto altro Stato.
2. Quando i redditi indicati al paragrafo 1 sono attribuiti
ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi
possono essere tassati, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14
e 15, nello Stato contraente dove sono svolte le prestazioni di detto artista
o sportivo.
Art. 18
PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo
19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente
di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
Art. 19
FUNZIONI PUBBLICHE
1.
a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da
uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto
in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato
e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: i. abbia
la nazionalità di detto Stato, o ii. non sia divenuto residente
di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o
da una una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente
locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti,
a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato
e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano
alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito
di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un
suo ente locale.
Art. 20
STUDENTI
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è,
o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo
di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale,
riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione
professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali
somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Art. 21
ALTRI REDDITI
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente,
di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti
della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Art. 22
METODO PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione
sarà eliminata nel modo seguente: se un residente dell'Italia possiede
elementi di reddito che sono imponibili in Messico, l'Italia, nel calcolare
le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente
Convenzione, può includere nella base imponibile dì tali
imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della
presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia
deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi
pagata in Messico, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere
la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzionale in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento
di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla
legislazione italiana.
2. Per quanto concerne il Messico, la doppia imposizione
sarà eliminata nel modo seguente:
a) i residenti del Messico potranno imputare
sull'imposta sul reddito da essi dovuta, l'imposta sul reddito pagata in
Italia per un ammontare non superiore all'imposta pagabile in Messico sullo
stesso elemento di reddito;
b) alle condizioni previste dalla legislazione messicana,
le società residenti del Messico potranno imputare sull'imposta
sul reddito da esse dovuta in relazione ai dividendi ricevuti, l'imposta
sul reddito pagata in Italia per gli utili con i quali la societa' residente
dell'Italia ha corrisposto i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo, si presume che sia stata
pagata un'imposta del 15 per cento sui dividendi distribuiti da societa'
residenti in Messico, sempre che gli utili con i quali sono stati pagati
i dividendi provengano principalmente da attivita' economiche svolte in
Messico.
Art. 23
NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati
i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa
di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere
in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese
di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente
disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo
ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente
le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta
che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione
o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo
9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12,
gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili,
ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle
stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente
del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale
è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto
o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente,
non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno
essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
Art. 24
PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da
uno o da entrambi gli Stato contraente comportano o comporteranno per essa
un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione,
essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente
dello Stato contraente di cui è residente. Il caso deve essere sottoposto
entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta
un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare
fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente
soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al
fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione
le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti
potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo
come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli
scambi, verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale
accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.
Art. 25
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni
della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti
relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono non sia contraria alla Convenzione.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni
ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle
informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato
e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento e
della riscossione delle imposte istituite da detto Stato, delle procedure
o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Le perone o le autorità sopra citate
utilizzeranno tali informazioni soltanto a fini fiscali. Esse potranno
servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali
o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in
deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un
segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ardine pubblico.
Art. 26
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano
i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari
consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale
o di accordi particolari.
Art. 27
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data in cui avverrà lo scambio
delle note diplomatiche attestanti l'avvenuto completamento delle formalità
costituzionalmente richieste nei rispettivi Paesi.
2. La presente Convenzione si applicherà:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, alle somme pagate o attribuite a partire dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai
periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al' 1° gennaio
dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione.
Art. 28
DENUNCIA
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino
alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente
potrà denunciare la Convenzione dopo che siano trascorsi cinque
anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, mediante
comunicazione per le vie diplomatiche da effettuarsi almeno sei mesi prima
della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà
di applicarsi:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, alle somme pagate o attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla data di scadenza del predetto termine di sei mesi;
b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi d'imposta
aventi inizio il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo
alla data di scadenza del predetto termine di sei mesi.
Fatta a Roma, in data 8 luglio 1991, in duplice esemplare,
nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede.
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Per il Governo degli Stati Uniti Messicani
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Per il Governo della Repubblica Italiana
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PROTOCOLLO
alla Convenzione tra di Governo della Repubblica Italiana
e il Governo degli Stati Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale. All'atto
della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della
Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni
che formano parte integrante della Convenzione.
1. Agli effetti del paragrafo 4 dell'articolo 5, resta
inteso che il termine "stabile organizzazione" non comprende il mantenimento
di una sede fissa di affari in uno Stato contraente ai soli fini di svolgere
per l'impresa attività di pubblicità, di fornire informazioni,
di ricerca scientifica o di preparazione alla collocazione di prestiti,
sempre che dette attività abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
Nel caso di attività di preparazione alla collocazione di
prestiti resta inteso che il carattere preparatorio o ausiliare sussiste
allorché i prestiti sono effettuati con risorse non provenienti
da detto Stato contraente.
2. Agli effetti del paragrafo 1 dell'articolo 7, resta
inteso che costituiscono redditi della stabile organizzazione i redditi
derivanti dalla vendita in uno Stato contraente di beni di tipo identico
o analogo a quelli venduti da detta stabile organizzazione, effettuata
dalla casa madre o da una sua qualsiasi filiale allorché l'attività
di pubblicità, la campagna di commercializzazione, il deposito,
l'esposizione o la consegna siano o siano stati effettuati per il tramite
della predetta stabile organizzazione.
3. In relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, nel
caso di contratti (in particolare di contratti di progettazione, di somministrazione,
di installazione o di costruzione di macchinari e attrezzature o di impianti
industriali, commerciali o scientifici), o di opere pubbliche eseguite
da un'impresa residente di uno Stato contraente che abbia una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente, gli utili di detta stabile organizzazione
non saranno determinati sulla base dell'importo totale del contratto, ma
soltanto di quella parte del contratto che sia effettivamente eseguita
da detta stabile organizzazione nello Stato contraente in cui la stessa
è situata.
4. Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 7,
per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione"
si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta
stabile organizzazione.
5. Con ulteriore riferimento al paragrafo 4 dell'articolo
7, gli Stati contraenti applicheranno le disposizioni in esso contenute
compatibilmente con quanto previsto dalla propria legislazione interna
e nel senso attribuito al medesimo paragrafo dai commenti effettuati dal
Comitato degli Affari Fiscali dell'O.C.S.E., in relazione al modello di
convenzione del 1977.
6. Per quanto concerne il paragrafo 2 dell'articolo 11,
se, in conformità ad una convenzione per evitare le doppie imposizioni
conclusa tra il Messico e qualunque altro Stato membro della Comunità
Economica Europea, il Messico limiti la sua imposizione alla fonte sugli
interessi ad un'aliquota inferiore a quella stabilità in detto articolo,
l'aliquota ridotta così convenuta si a applicherà automaticamente
alla presente Convenzione, fermo restando che tale aliquota non potrà
essere inferiore al 10 per cento.
7. Le autorità competenti degli Stati contraenti
concorderanno le misure amministrative necessarie per applicare il paragrafo
7 dell'articolo 11 in modo da limitare fenomeni di sottocapitalizzazione
o di eccessivo indebitamento dei soggetti considerati in detto paragrafo.
8. Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 24,
l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è
alternativa a quanto previsto per la procedura contenziosa nazionale, ma
che, in ogni caso, devono esaurirsi i ricorsi previsti nei casi in cui
la controversia ha tratto origine da un'applicazione in Italia delle imposte
non conforme con le disposizioni della presente Convenzione.
9. Le imposte riscosse in uno Stato contraente, mediante
ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello
Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione
di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti
dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso
stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente
di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono
le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni
o delle riduzioni previste dalla Convenzione. Le autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità
delle disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione della presente disposizione.
Fatto a Roma, in data 8 luglio 1991, in duplice esemplare,
nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede.
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Per il Governo degli Stati Uniti Messicani
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Per il Governo della Repubblica Italiana
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