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ITALIA- MESSICO

 
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSTAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE. 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, qui di seguito denominata la "Convenzione", hanno convenuto quanto segue: 

Art. 1
SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 

Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sulle plusvalenze. 

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare: 

a) nel caso della Repubblica Italiana: 
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte; 
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); 
b) nel caso degli Stati Uniti Messicani: 
- l'imposta sul reddito (impuesto sobre la renta); 
- l'imposta sull'attivo (impuesto al activo), 
(qui di seguito indicate quali "imposta messicana"); 

4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della stessa in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 

Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: 

a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano rispettivamente, come il contesto richiede, la repubblica italiana o gli Stati Uniti Messicani; 
b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende, oltre allo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, anche le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, siano considerate come zone all'interno delle quali l'Italia può esercitare diritti relativamente alle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo; 
c) il termine "Messico" designa il territorio degli Stati Uniti Messicani, comprese le parti integranti della Federazione; le isole, inclusi gli scogli e gli isolotti dei mari adiacenti; le isole di Guadalupe e Revillagigedo; la piattaforma continentale e lo zoccolo sommerso delle isole, isolotti e scogli; le acque dei mari territoriali per l'estensione e nei termini fissati dal diritto internazionale e le acque marittime interne; inoltre designa lo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, per un'estensione e con le modalità stabilite dallo stesso diritto internazionale; 
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; 
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali; 
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che abbia la sua sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; 
h) il termine "nazionali" designa: i. le persone fisiche che posseggono la nazionalità di uno Stato contraente; e ii. le persone giuridiche, societa' di persone, ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; 
i) l'espressione "autorità competente" designa: i. per quanto concerne la Repubblica Italiana, il Ministro delle Finanze; ii. per quanto concerne gli Stati Uniti Messicani, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico (Secretaria de Hacienda Y Credito Publico). 
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini o le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. 

Art. 4
RESIDENZA

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua residenza sarà determinata nel seguente modo: 

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); 
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; 
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; 
d) se detta persona non ha la nazionalità di alcuno degli Stati contraenti, o se ai sensi della legislazione italiana ha la nazionalità di entrambi gli Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo. 
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. 

Art. 5 
STABILE ORGANIZZAZIONE 

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende, in particolare: 

a) una sede di direzione; 
b) una succursale; 
c) un ufficio; 
d) un'officina; 
e) un laboratorio; 
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali. 
3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende inoltre i cantieri, la costruzione, l'installazione o il montaggio nonché le connesse attività di supervisione, però solo quando tali cantieri, costruzione o attività si protraggono per un periodo superiore a otto mesi. 

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia "stabile organizzazione" se: 

a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; 
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
d) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni; 
e) una sede fissa di affari ai soli fini di compiere per l'impresa qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliare. 
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona, diversa da un rappresentante indipendente a cui si applica il paragrafo 7, agisce per conto di un'impresa e mostra ed esercita abitualmente nello Stato contraente poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia una stabile organizzazione in questo Stato in relazione a tutte le attività che questa persona svolge per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata a quelle menzionate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero considerare questa sede come una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni previste dal presente paragrafo. 

6. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente abbia, salvo per quel che riguarda le riassicurazioni, una stabile organizzazione nell'altro Stato se essa riscuote premi nel territorio dell'altro Stato o se stipula assicurazioni contro rischi inerenti al detto territorio per il tramite di una persona che non sia un rappresentante indipendente al quale si applichi il successivo paragrafo. 

7. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita attività commerciali per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro rappresentante indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Ciò nonostante, quando detto rappresentante svolga in tutto o in parte le sue attività in nome di dette impresa, egli non e' considerato un rappresentante indipendente ai sensi del presente paragrafo. 

8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. 

Art. 6 
REDDITI IMMOBILIARI 

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente. 

Art. 7 
UTILI DELLE IMPRESE 

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In quest'ultimo caso, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. 

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata, svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 

3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, i proventi o gli utili imputabili ad una stabile organizzazione durante la sua esistenza sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la predetta stabile organizzazione, ancorché i pagamenti siano differiti ad epoche successive al momento in cui la stabile organizzazione abbia cessato di esistere. 

4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 

5. Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 

6. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 

7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 

8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo. 

Art. 8 
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 

2. Gli utili ai quali si riferisce il paragrafo 1 non comprendono gli utili derivanti dalla gestione di alberghi o da un'attività di trasporto diversa dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili. 

3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave. 

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. 

Art. 9 
IMPRESE ASSOCIATE 

Allorché 

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,  e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 
Art. 10 
DIVIDENTI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da diritti o azioni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni in base alla legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 

Art. 11 
INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente il beneficiario effettivo degli interessi, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

a) il beneficiario sia uno degli Stati contraenti, una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali; 
b) gli interessi siano pagati da una delle persone menzionate nel precedente punto a); 
c) gli interessi siano pagati in relazione a prestiti con scadenza a tre o più anni, concessi o garantiti da organismi di finanziamento o di garanzia di carattere pubblico, le cui finalità siano la promozione delle esportazioni mediante la concessione di crediti o garanzie a condizioni preferenziali. 
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quanto il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati ecceda, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore ed il creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti sarà imponibile, ai sensi della legislazione interna di entrambi gli Stati contraenti, tenendo conto delle ulteriori disposizioni della presente Convenzione. 

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il credito per il quale sono stati pagati gli interessi è stato negoziato o concesso al fine esclusivo di trarre vantaggi dal presente articolo. 

Art. 12 
CANONI 

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i canoni a titolo di diritto d'autore e le altre remunerazioni analoghe relative alla produzione o riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale o artistica (fatta eccezione per i canoni relativi a pellicole, pellicole cinematografiche, videocassette, nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive) provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente assoggettato ad imposizione in ragione di tali canoni, sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 

4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esprerienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Il termine "canoni" utilizzato nel presente articolo comprende altresì i proventi derivanti dall'alienazione di diritti o beni indicati nel presente paragrafo, nella misura in cui le somme derivanti da detta alienazione sono determinate in funzione della produttività o utilizzazione di detti diritti o beni. 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui esigenze sono utilizzati i beni o diritti che hanno dato luogo al pagamento dei canoni e che pertanto ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede, per qualsiasi ragione, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno qualora il diritto o il bene per cui siano pagati i canoni sia stato concertato o concesso al fine esclusivo di trarre vantaggi dal presente articolo. 

Art. 13 
UTILI DI CAPITALE 

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, quote sociali od altri diritti di una società o di altra persona giuridica i cui attivi siano principalmente costituiti, direttamente od indirettamente, da beni immobili situati in uno Stato contraente o di diritti correlati a tali beni immobili, sono imponibili in questo Stato. A tal fine, non si prendono in considerazione i beni immobili che la detta società o persona giuridica destini alla sua attività industriale, commerciale o agricola, o all'esercizio di una professione indipendente. 

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 

5. Gli utili derivanti dall'alienazione dei beni o diritti a cui si riferisce l'articolo 12 della presente Convezione sono imponibili soltanto in conformità delle disposizioni del detto articolo. 

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nel presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente. 

Art. 14 
PROFESSIONI INDIPENDENTI 

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che nei seguenti casi, in cui detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: 

a) quando detto residente disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, resta imponibile in detto altro Stato contraente soltanto quella parte del reddito imputabile a detta base fissa; o 
b) quando il soggiorno nell'altro Stato contraente si protrae per un periodo o periodi che ammontano od altre passano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi; in tal caso, resta imponibile in detto altro Stato soltanto quella parte del reddito che detto residente ritrae dalle attivita' scolte nel predetto altro Stato. 
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. 

Art. 15 
LAVORO SUBORDINATO 

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quindi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: 

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 120 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e 
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e 
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 

Art. 16 
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA 

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, nonche', per quanto concerne il Messico, in qualita' di amministratore o di commissario, di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 

Art. 17 
ARTISTI E SPORTIVI 

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. I redditi menzionati nel presente paragrafo comprendono i redditi accessori connessi alla notorietà personale di detto residente, che siano correlati con la sua presenza nell'altro Stato contraente e provengano da detto altro Stato. 

2. Quando i redditi indicati al paragrafo 1 sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi possono essere tassati, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove sono svolte le prestazioni di detto artista o sportivo. 

Art. 18 
PENSIONI 

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 

Art. 19
FUNZIONI PUBBLICHE 

1. 
a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. 
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: i. abbia la nazionalità di detto Stato, o ii. non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 

2. 
a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. 
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità. 

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. 

Art. 20 
STUDENTI 

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. 

Art. 21
ALTRI REDDITI 

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 

Art. 22
METODO PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 

1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Messico, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile dì tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Messico, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzionale in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 

2. Per quanto concerne il Messico, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente: 

a) i residenti del Messico potranno imputare sull'imposta sul reddito da essi dovuta, l'imposta sul reddito pagata in Italia per un ammontare non superiore all'imposta pagabile in Messico sullo stesso elemento di reddito; 
b) alle condizioni previste dalla legislazione messicana, le società residenti del Messico potranno imputare sull'imposta sul reddito da esse dovuta in relazione ai dividendi ricevuti, l'imposta sul reddito pagata in Italia per gli utili con i quali la societa' residente dell'Italia ha corrisposto i dividendi. 
3. Ai fini del presente articolo, si presume che sia stata pagata un'imposta del 15 per cento sui dividendi distribuiti da societa' residenti in Messico, sempre che gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi provengano principalmente da attivita' economiche svolte in Messico. 

Art. 23 
NON DISCRIMINAZIONE 

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. 

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 

Art. 24 
PROCEDURA AMICHEVOLE 

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stato contraente comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. 

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi, verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti. 

Art. 25 
SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte istituite da detto Stato, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le perone o le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto a fini fiscali. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: 

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; 
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ardine pubblico. 
Art. 26 
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI 

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 27
ENTRATA IN VIGORE 

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui avverrà lo scambio delle note diplomatiche attestanti l'avvenuto completamento delle formalità costituzionalmente richieste nei rispettivi Paesi. 

2. La presente Convenzione si applicherà: 

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione; 
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al' 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione. 
Art. 28 
DENUNCIA 

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la Convenzione dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, mediante comunicazione per le vie diplomatiche da effettuarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di applicarsi: 

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del predetto termine di sei mesi; 
b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi d'imposta aventi inizio il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del predetto termine di sei mesi. 
Fatta a Roma, in data 8 luglio 1991, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede. 
 
Per il Governo degli  Stati Uniti Messicani
Per il Governo della Repubblica Italiana

PROTOCOLLO 

alla Convenzione tra di Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 

1. Agli effetti del paragrafo 4 dell'articolo 5, resta inteso che il termine "stabile organizzazione" non comprende il mantenimento di una sede fissa di affari in uno Stato contraente ai soli fini di svolgere per l'impresa attività di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerca scientifica o di preparazione alla collocazione di prestiti, sempre che dette attività abbiano carattere preparatorio o ausiliare. Nel caso di attività di preparazione alla collocazione di  prestiti resta inteso che il carattere preparatorio o ausiliare sussiste allorché i prestiti sono effettuati con risorse non provenienti da detto Stato contraente. 

2. Agli effetti del paragrafo 1 dell'articolo 7, resta inteso che costituiscono redditi della stabile organizzazione i redditi derivanti dalla vendita in uno Stato contraente di beni di tipo identico o analogo a quelli venduti da detta stabile organizzazione, effettuata dalla casa madre o da una sua qualsiasi filiale allorché l'attività di pubblicità, la campagna di commercializzazione, il deposito, l'esposizione o la consegna siano o siano stati effettuati per il tramite della predetta stabile organizzazione. 

3. In relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, nel caso di contratti (in particolare di contratti di progettazione, di somministrazione, di installazione o di costruzione di macchinari e attrezzature o di impianti industriali, commerciali o scientifici), o di opere pubbliche eseguite da un'impresa residente di uno Stato contraente che abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili di detta stabile organizzazione non saranno determinati sulla base dell'importo totale del contratto, ma soltanto di quella parte del contratto che sia effettivamente eseguita da detta stabile organizzazione nello Stato contraente in cui la stessa è situata. 

4. Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione. 

5. Con ulteriore riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 7, gli Stati contraenti applicheranno le disposizioni in esso contenute compatibilmente con quanto previsto dalla propria legislazione interna e nel senso attribuito al medesimo paragrafo dai commenti effettuati dal Comitato degli Affari Fiscali dell'O.C.S.E., in relazione al modello di convenzione del 1977. 

6. Per quanto concerne il paragrafo 2 dell'articolo 11, se, in conformità ad una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra il Messico e qualunque altro Stato membro della Comunità Economica Europea, il Messico limiti la sua imposizione alla fonte sugli interessi ad un'aliquota inferiore a quella stabilità in detto articolo, l'aliquota ridotta così convenuta si a applicherà automaticamente alla presente Convenzione, fermo restando che tale aliquota non potrà essere inferiore al 10 per cento. 

7. Le autorità competenti degli Stati contraenti concorderanno le misure amministrative necessarie per applicare il paragrafo 7 dell'articolo 11 in modo da limitare fenomeni di sottocapitalizzazione o di eccessivo indebitamento dei soggetti considerati in detto paragrafo. 

8. Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 24, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è alternativa a quanto previsto per la procedura contenziosa nazionale, ma che, in ogni caso, devono esaurirsi i ricorsi previsti nei casi in cui la controversia ha tratto origine da un'applicazione in Italia delle imposte non conforme con le disposizioni della presente Convenzione. 

9. Le imposte riscosse in uno Stato contraente, mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, le modalità di applicazione della presente disposizione. 

Fatto a Roma, in data 8 luglio 1991, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede. 
 
Per il Governo degli  Stati Uniti Messicani
Per il Governo della Repubblica Italiana

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