| L.
2 maggio 1983, n. 304. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio
di lettere, firmato a La Valletta il 16 luglio 1981 (S.O. alla Gazz.
Uff. n. 174 del 24 giugno 1983). (Entrata in vigore l'8 maggio 1985)
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, e scambio di lettere,
firmato a La Valletta il 16 luglio 1981.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo
precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 28 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ACCORDO TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA PER EVITARE
LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE
LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Malta; desiderosi di concludere
un accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
DELL'ACCORDO
Art. 1
Soggetti
Il presente accordo
si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. Il presente accordo
si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli
Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate
imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi
del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli
stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché‚ le imposte
sui plusvalori.
3. Le imposte attuali
cui si applica l'accordo sono:
a) per quanto
concerne l'Italia: i. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii.
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché‚ riscosse
mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne
Malta: l'imposta sul reddito e la sovrimposta, ivi compresi gli acconti
di imposta prelevati mediante ritenuta alla fonte od altrimenti (qui di
seguito indicate quali "imposta maltese").
4. L'accordo si applicherà
anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite
dopo la firma del presente accordo in aggiunta o in sostituzione delle
imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni
fiscali.
5. Quando l'accordo
stabilisce che il reddito proveniente da uno Stato contraente è,
in tutto o in parte, esente da imposta in tale Stato e, in base alla legislazione
in vigore nell'altro Stato contraente, detto reddito è tassabile
con riguardo all'ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo all'intero
suo ammontare, l'esenzione da accordare nel detto primo Stato è
limitata alla sola parte del reddito rimessa o ricevuta nell'altro Stato.
Capitolo II
DEFINIZIONI
GENERALI
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini del presente
accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine
"Italia" designa la Repubblica italiana;
b) il termine "Malta"
designa la Repubblica di Malta;
c) le espressioni
"uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il
contesto richiede, l'Italia o Malta;
d) il termine "persona"
comprende le persone fisiche; le società ed ogni altra associazione
di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni
"impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente"
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno
Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g) il termine "nazionali"
designa: i. per quanto concerne l'Italia, le persone fisiche che hanno
la nazionalità italiana, nonché‚ le persone giuridiche, società
di persone od associazioni costituite in conformità della legislazione
in vigore in Italia; ii. per quanto concerne Malta, i cittadini maltesi
così designati dal capitolo III della Costituzione di Malta e dalla
legge sulla cittadinanza maltese del 1965, nonché‚ le persone giuridiche,
società di persone od associazioni costituite in conformità
della legislazione in vigore in Malta;
h) per "traffico internazionale"
s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione
effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
i) l'espressione "autorità
competente" designa: i. in Italia: il Ministero delle finanze; ii. in Malta:
il Ministro incaricato per le finanze od uno suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione
del presente accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito
dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto dell'accordo,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini del presente
accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni
persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio,
della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di natura analoga. Tale espressione non comprende le persone che sono imponibili
in detto Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da
fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base
alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è
determinata nel seguente modo:
a) detta persona
è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente
nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali);
b) se non si può
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente
in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello
Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona
soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona
ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha
la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle
disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica
è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene
che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede
della sua direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini del presente
accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile
organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede
di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una
cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali ;
g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;
h) la prestazione
di servizi, ivi comprese l'attività di consulenza, effettuata da
un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale se tale attività
si protrae nel Paese, per lo stesso progetto o per uno collegato, per un
periodo o periodi la cui durata complessiva oltrepassi i dodici mesi nel
corso di un biennio.
3. Non si considera che
vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso
di una installazione ai soli fini di deposito, di esportazione o di consegna
di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna;
c) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa
di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa
di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità,
di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce
in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera
che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una
società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente di uno Stato contraente ovvero svolga la
sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile
organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente
per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile
organizzazione dell'altra.
Capitolo III
IMPOSIZIONE
DEI REDDITI
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti
da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni
sono situati.
2. L'espressione "beni
immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato
contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in
ogni caso gli accessori dei beni immobili, nonché‚ i diritti ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento
o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed
altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono
considerati beni immobili.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta,
dalla locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili
di una impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione
degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove.
4. Qualora uno degli
Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire
ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo
2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare
gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo
di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può
essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa
ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi
precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti
motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili
comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli
della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima
ed aerea
1. Gli utili derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della
direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello
Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave
o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello
Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave od il battello.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione
a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale
di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché‚:
a) un'impresa di uno
Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone
partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo
o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle
loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma anche a causa di dette condizioni
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati
da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono essere tassati nello stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma:
a) se i dividendi
sono pagati da una società residente dell'Italia ad un residente
di Malta che ne sia il beneficiario effettivo, l'imposta italiana così
applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo
dei dividendi;
b) se i dividendi
sono pagati da una società residente di Malta ad un residente dell'Italia
che ne sia il beneficiario effettivo: i. l'imposta maltese non può
eccedere quella applicabile a carico della società che paga i dividendi
per gli utili così distribuiti; ii. nonostante le disposizioni del
subparagrafo i), l'imposta maltese non può eccedere il 15 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi se tali dividendi sono pagati con profitti
od utili prodotti negli anni per i quali la Società beneficiaria
(rectius, beneficia - n.d.r.) di agevolazioni fiscali in base alle norme
che regolano in Malta la concessione di incentivi all'industria, e l'azionista
presenti dichiarazioni e documentazioni contabili alle autorità
fiscali maltesi con riferimento ai redditi assoggettabili alla imposta
maltese per il relativo anno di accertamento. Le autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni,
da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore
o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché‚ i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo
regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale
dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei
dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente di cui è residente la società che paga i dividendi
sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base
fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione
o a una base fissa situata in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi
possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti
sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore
degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo
ente locale; o
b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o
ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente
di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale;
o
c) gli interessi sono
pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in
dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di accordi
conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente
articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito
pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti
o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione
fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date
in prestito.
5. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli
interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso gli interessi sono imponibili in detto altro stato contraente secondo
la propria legislazione.
6. Gli interessi si
considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità
viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra il debitore e creditore o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto
del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto
tra il debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni del presente accordo.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto altro Stato, qualora detto residente
sia il beneficiario effettivo dei canoni e questi siano costituiti da compensi
di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un
diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, pellicole
cinematografiche o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche.
2. I canoni provenienti
da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato contraente se sono costituiti da compensi
di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule
o processi segreti, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche,
o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale
o scientifico. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello
Stato contraente dal quale essi provengono, ed in conformità della
legislazione di detto Stato, ma se il percipiente ne è il beneficiario
effettivo l'imposta così applicata non può eccedere il 10
per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi .
3. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei
canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione
mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei
canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. I canoni si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni,
sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in un Stato contraente
una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto
l'obbligo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere,
i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui
è situata la stabile organizzazione.
5. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto
tra il debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni del presente accordo.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili provenienti
dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti
dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione
totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera
impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia,
gli utili provenienti dalla alienazione di navi od aeromobili utilizzati
nel traffico internazionale, nonché‚ gli utili provenienti dalla
alienazione dei beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili
soltanto nello stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti
dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato. Tuttavia detti redditi possono essere tassati
nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
a) quando
egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa
per l'esercizio della sua attività (nel qual caso, i redditi sono
imponibili nell'altro Stato limitatamente alla parte attribuibile a detta
base fissa); o
b) quando egli soggiorni
nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o
oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. L'espressione "libera
professione" comprende in particolare le attività indipendenti di
carattere scientifico, letterario, artistico o pedagogico, nonché‚
le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni
degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente di uno Stato contraente
sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; e
b) le remunerazioni
sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni
precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato
svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono
imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della
direzione effettiva della impresa.
Art. 16
Compensi e gettoni
di presenza
Le partecipazioni agli
utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio
di amministrazione o di altro analogo organo di una società residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali
gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché‚ gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni
personali in tale qualità sono imponibili nello stato contraente
in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito
proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di
uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona
che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può
essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte,
nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18
Pensioni e annualità
1. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, nonché‚ le annualità, pagate ad un residente di
uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Ai fini del presente
articolo:
a) l'espressione
"pensioni ed altre remunerazioni analoghe" designa i pagamenti periodici
corrisposti successivamente al collocamento a riposo in relazione ad un
cessato impiego, o come risarcimento di danni subiti in relazione ad un
cessato impiego;
b) il termine "annualità"
designa le somme fisse pagate periodicamente vita natural durante oppure
per un periodo di tempo determinato o determinabile in dipendenza di un
obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno
corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni,
diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali
remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora
i servizi siano resi in detto Stato e il beneficiario della remunerazione
sia un residente di detto altro Stato contraente che: i. abbia la nazionalità
di detto Stato; o ii. non sia divenuto residente di detto Stato al solo
scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali
pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni
degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate
in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale
o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale.
4. Le disposizioni
del paragrafo 1, a), si applicano egualmente alle remunerazioni pagate,
nell'ambito di un programma assistenziale di sviluppo di uno Stato contraente,
di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale,
con fondi costituiti esclusivamente da detto Stato o sue suddivisioni o
suoi enti locali, ad uno specialista o un volontario inviati nell'altro
Stato contraente con il consenso di detto altro Stato.
Art. 20
Insegnanti, studenti
e apprendisti
1. Un professore od
un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore
a due anni, in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso
una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione
e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente
dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo
Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento
o ricerca.
2. Le somme che uno
studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di
uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo
scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione
o di formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato
contraente a condizione che tali somme provengano da fonti fuori di detto
altro Stato contraente.
3. Le remunerazioni
che un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che
svolge nell'altro Stato contraente a scopo di addestramento pratico per
un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato per condurre a
termine il suo apprendistato, non sono imponibili in detto altro Stato.
4. Le remunerazioni
che uno studente il quale è, o era prima, residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che
svolge non a tempo pieno nell'altro Stato contraente per un periodo di
tempo che sia ragionevolmente giustificato per condurre a termine i suoi
studi, non sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 21
Altri redditi
1. Gli elementi di
reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente accordo
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base
fissa ivi situata ed il diritto od il bene produttivo o del reddito si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Capitolo IV
METODO PER EVITARE
LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Art. 22
Eliminazione della
doppia imposizione
1. La doppia imposizione
sarà eliminata in conformità dei seguenti paragrafi del presente
articolo.
2. Se un residente
dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malta,
l'Italia, nel calcolare la proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 del presente accordo, può includere nella base imponibile di tali
imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del
presente accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta maltese sui redditi,
ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta
italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione
in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna
deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta
su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione
italiana.
3. Fatte salve le disposizioni
della legislazione maltese concernenti la concessione del credito di una
imposta estera nei confronti della imposta maltese, quando, in base alle
disposizioni del presente accordo, un reddito di fonte italiana viene assoggettato
ad imposizione in Malta, l'imposta italiana dovuta sul reddito in questione
è portata in deduzione dall'imposta maltese dovuta sullo stesso
reddito.
4. Ai fini dei paragrafi
2 e 3 del presente accordo (rectius, articolo - n.d.r.), qualora le imposte
sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente
non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo
in base alla legislazione di detto Stato, tali imposte non prelevate in
tutto o in parte si considerano pagate per un ammontare non superiore:
a) al 15 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
b) al 10 per cento
dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11; e
c) al 10 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.
Capitolo V
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Art. 23
Non discriminazione
1. I nazionali di uno
Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti,
non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che
si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di
una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata
nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni
di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia o ad ogni altra condizione personale.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o
del paragrafo 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno
Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente
o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti
dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese
della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente
articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 24
Procedura amichevole
1. Quando un residente
di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi
gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione
non conforme alle disposizioni del presente accordo, egli può, indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre
il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è
residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo
1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre
anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione
non conforme all'accordo.
2. L'autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio
per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità
competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione
non conforme all'accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali
che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità
competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo. Esse potranno altresì
consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti
dall'accordo.
4. Le autorità
competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi
precedenti.
Art. 25
Scambio di informazioni
1. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie
per applicare le disposizioni del presente accordo o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dall'accordo,
nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è
contraria all'accordo, nonché‚ per evitare le evasioni fiscali.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni
ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle
informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato
e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento
o della riscossione delle imposte previste dal presente accordo, delle
procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni
di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate
utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone
od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di
udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla
propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato contraente;
c) di trasmettere
informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione
sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 26
Funzionari diplomatici
e consolari
Le disposizioni del
presente accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano
i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali
del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27
Rimborsi
1. Le imposte riscosse
in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate
a richiesta del contribuente o dello Stato contraente di cui esso è
residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia disciplinato
dalle disposizioni del presente accordo.
2. Le istanze di rimborso
devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso e devono essere
corredate di un attestato ufficiale delle autorità competenti dell'altro
Stato di cui l'istante è residente. Tale attestato deve certificare
che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso.
3. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità
delle disposizioni dell'articolo 24 del presente accordo, le modalità
di applicazione del presente articolo .
Capitolo VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 28
Entrata in vigore
1. Il presente accordo
sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a
Roma non appena possibile.
2. Il presente accordo
entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni si applicheranno:
a) in Italia,
con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano
il, o successivamente al, 1° gennaio 1976;
b) in Malta, con riferimento
alle imposte prelevate per gli anni di accertamento che iniziano con l'anno
di accertamento cui sono imputati i redditi del 1976 .
3. Le domande di rimborso
o di accreditamento d'imposta cui dà diritto il presente accordo
con riferimento ad ogni imposta dovuta da un residente di uno Stato contraente
relativa a periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø
gennaio 1976 e fino all'entrata in vigore dell'accordo medesimo, possono
essere presentate entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo stesso
o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata
l'imposta. La precedente disposizione non limita in alcun modo i termini
più ampi eventualmente previsti a tal fine in favore del residente
medesimo dalla legislazione dello Stato contraente di cui lo stesso è
residente.
Art. 29
Denuncia
Il presente accordo
avrà durata indefinita ma ciascuno Stato contraente potrà
notificarne la cessazione all'altro Stato contraente per via diplomatica
entro il 30 giugno di ciascun anno solare che inizia successivamente allo
scadere di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore
e, in tal caso, l'accordo cesserà di avere effetto:
a) in Italia,
con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano
il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a
quello della denuncia;
b) in Malta, con riferimento
alle imposte prelevate per gli anni di accertamento dei redditi realizzati
nel corso di ciascun periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo
a quello della denuncia o degli anni seguenti.
In fede di che i sottoscritti,
debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Valletta il
16 luglio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi
i testi facenti egualmente fede.
PROTOCOLLO
All'atto della firma
dell'accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le
seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della
convenzione.
I. Con riferimento
all'articolo 3, nel caso si raggiunga un accordo tra l'Italia e Malta sulla
regolamentazione dei rispettivi diritti sulla piattaforma continentale
e sulle questioni connesse, gli Stati contraenti avvieranno negoziati allo
scopo di modificare le definizioni di Italia e di Malta in modo da tener
conto dell'accordo così raggiunto.
II. Con riferimento
all'articolo 5, l'espressione "una miniera, una cava o altro luogo di estrazione
di risorse naturali", di cui al relativo paragrafo 2, f), comprende un
luogo di perforazione lontano dalla costa.
III. Con riferimento
al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese sostenute per gli
scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente
connesse con l'attività della stabile organizzazione.
IV. a) Con riferimento
all'articolo 8, se gli utili conseguiti in dipendenza dell'esercizio di
una nave in traffico internazionale da parte di un'impresa la cui sede
di direzione effettiva è situata in Malta sono esenti da imposta
ai sensi delle disposizioni della sezione 86 della legge sulla navigazione
mercantile del 1973 (Merchant Shipping Act, 1973) o in base a disposizioni
identiche o analoghe, tali utili possono essere tassati in Italia, a meno
che non sia adeguatamente provato ad uso delle competenti autorità
italiane che non più del venti per cento del capitale della società
che possiede la nave è detenuto, direttamente o indirettamente,
da persone non residenti di Malta; b) con ulteriore riferimento all'articolo
8, un'impresa di uno Stato contraente che realizza utili mediante l'esercizio
di navi od aeromobili in traffico internazionale non è assoggettata
ad alcuna imposta locale applicata nell'altro Stato contraente.
V. Con riferimento
al paragrafo 1 dell'articolo 24, all'espressione "indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato
secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa
con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata entro i termini previsti dalla legislazione nazionale.
VI. La disposizione
di cui al paragrafo 3 dell'articolo 27 non impedisce alle autorità
competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure
diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dal presente
accordo.
VII. Nonostante le
disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, le disposizioni dell'articolo
8 si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta
che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1969. Fatto a
Valletta il 16 luglio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese,
entrambi i testi facenti egualmente fede.
SCAMBIO DI LETTERE
"Eccellenza, ho l'onore
di riferirmi all'articolo 12 dell'accordo tra il Governo di Malta ed il
Governo italiano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e prevenire le evasioni fiscali che è stato firmato,
in data odierna, a Valletta e di proporre per conto del Governo della Repubblica
italiana che i due Governi convengano che, se il Governo di Malta limiterà,
in un qualsiasi accordo concluso con altri Paesi dell'OCSE, l'imposta sui
canoni indicati nel paragrafo 2 del predetto articolo ad una aliquota inferiore
al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, i due Governi si consulteranno
allo scopo di modificare l'articolo in questione in modo che lo stesso
trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il Governo di
Malta informerà appena possibile il Governo italiano su ogni nuovo
accordo con i Paesi dell'OCSE che preveda un'aliquota inferiore al dieci
per cento sui predetti canoni. Ho l'onore, inoltre, di proporre che la
presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza, che conferma l'adesione
del Governo di Malta alla proposta suddetta, costituiscano un accordo tra
i due Governi relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 di detto accordo.
Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione
della mia più alta considerazione. Maurizio Battaglini Ambasciatore
della Repubblica italiana Eccellenza, ho l'onore di informarla
di aver ricevuto la nota di Vostra Eccellenza, in data odierna, del seguente
tenore: "Ho l'onore di riferirmi all'articolo 12 dell'accordo tra il Governo
di Malta ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali che è stato
firmato, in data odierna, a Valletta e di proporre per conto del Governo
della Repubblica italiana che i due Governi convengano che, se il Governo
di Malta limiterà, in un qualsiasi accordo concluso con altri Paesi
dell'OCSE, l'imposta sui canoni indicati nel paragrafo 2 del predetto articolo
ad una aliquota inferiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni,
i due Governi si consulteranno allo scopo di modificare l'articolo in questione
in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base di reciprocità.
Il Governo di Malta informerà appena possibile il Governo italiano
su ogni nuovo accordo con i Paesi dell'OCSE che preveda un'aliquota inferiore
al dieci per cento sui predetti canoni. Ho l'onore, inoltre, di proporre
che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza, che conferma l'adesione
del Governo di Malta alla proposta suddetta, costituiscano un accordo tra
i due Governi relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 di detto accordo.
Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione
della mia più alta considerazione".
Ho l'onore di informarLa
che il Governo di Malta è d'accordo con la sopra menzionata proposta.
Colgo l'occasione per esprimere a Vostra Eccellenza l'assicurazione della
mia più alta considerazione. Robert J. Stivala Segretario Ministero
delle Finanze, Dogane e Investimenti Finanziari del Popolo
COMUNICATO MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore
dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di
note, firmato a la Valletta il 16 luglio 1981 (Gazz. Uff. n. 121 del 24
maggio 1985). Il giorno 8 maggio 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti
di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
e scambio di note, firmato a La Valletta il 16 luglio 1981, la cui ratifica
è stata autorizzata con legge 2 maggio 1983, n. 304, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 giugno
1983. In conformità all'art. 28, secondo comma, l'accordo è
entrato in vigore il giorno 8 maggio 1985. |