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14 agosto 1982, n. 747. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia
e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (S.O. alla Gazz. Uff. n.
284 del 14 ottobre 1982). (Entrata in vigore il 4 febbraio 1983).
Art. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia
e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo
30 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra
l'Italia e il Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia
d'imposta sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione
fiscali Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Altezza Reale il
Granduca di Lussemburgo desiderosi di concludere una convenzione intesa
ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali hanno convenuto
le seguenti disposizioni:
Art. 1
Soggetti (1)
La presente Convenzione si applica
alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Imposte considerate (1)
1. La presente Convenzione si
applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative
e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte
sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo,
sul patrimonio complessivo, o su elementi di reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti
dalla impresa, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si
applica la Conversione sono, in particolare:
a) per quanto concerne
l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi;
ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne il Lussemburgo:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (l'imputò sur le
revenu de personnes physiques); 2) l'imposta sul reddito degli enti collettivi
(l'imputò sur le revenu des collectivites); 3) l'imposta speciale
sui compensi a membri dei consigli di amministrazione (l'impòt special
sur le tantimes); 4) l'imposta sul patrimonio (l'impot sur la fortune);
5) l'imposta commerciale comunale sugli utili e sul capitale d'esercizio
(l'impot commercial communal d'après les bnfice et capital d'exploitation);
6) l'imposta comunale sull'ammontare dei salari (l'impot communal sur le
total des salaires); ancorché dette imposte siano riscosse mediante
ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta lussemburghese").
4. La Convenzione si applicherà
anche alle imposte future di natura identica o analoga che si aggiungeranno,
dopo la data della firma della presente Convenzione, alle imposte di cui
al paragrafo 3 o che sostituiranno. Le competenti Autorità degli
Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle
loro rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3
Definizioni generali (1)
1. Ai fini della presente Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Lussemburgo"
designa il Granducato di Lussemburgo;
b) il termine "Italia" designa
la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato
contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede,
il Lussemburgo o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende
le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa
di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano
rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente
e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico
internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato
per mezzo di una nave o di un aeromobile gestiti da un'impresa la cui sede
di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione
del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente
tra località situate nell'altro Stato contraente.
h) il termine "nazionali" designa:
1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite
in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "Autorità
competente" designa: 1) per quanto concerne il Lussemburgo, il Ministro
delle finanze o suo rappresentante debitamente autorizzato; 2) per quanto
concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. Per l'applicazione della
Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente
definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione
di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Domicilio fiscale (1)
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persone
che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata
ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate
ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti
situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi
gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel modo seguente:
a) detta persona è
considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di una abitazione
permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente
col quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali);
b) se non è possibile
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente
in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello
Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna
abitualmente in entrambi gli Stati contraenti oppure non soggiorna abitualmente
in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente
del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità
di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di
alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono
la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione
effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari
in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione"
comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o
altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione
o di montaggio la cui durata oltrepassa dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia
una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una
installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di
merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) una sede fissa di affari
è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa di affari
è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di
fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe
che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno
Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente -
diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa
di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato
contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società
residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività
in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione
oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile
organizzazione dell'altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni
immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali,
sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili"
è definita in conformità al diritto dello Stato contraente
in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto
privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì
"beni immobili" l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni
variabili o fissi per lo sfruttamento o la cessione dello sfruttamento
di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi,
i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione e dall'affitto, nonché da ogni altra forma d'utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa
nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio
di una professione indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di uno Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga
la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività,
gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti alla detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce
una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli
utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove (1).
4. Qualora uno degli Stati contraenti
segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione
in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse
parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato
contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione
in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente
articolo.
5. Nessun utile può essere
attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti,
gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente
con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi
per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono
elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente
Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da
quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima ed
aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio,
in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto
nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione
effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo
di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in
cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza
di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano parimenti agli utili che un'impresa di uno Stato contraente
ritrae dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio
in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno
Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale
di una impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato
contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte,
diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,
gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati
da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati,
possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una
società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che
paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è
il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può
eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dipendenti. Questo paragrafo
non pregiudica l'imposizione della società per gli utili con i quali
sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni o diritti
di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote
sociali assoggettati allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni
secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società
distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente,
di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una
attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione
o a una base fissa situata in detto altro Stato, né preleva alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi
sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta
così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti
sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli
interessi è il Governo dell'altro Stato contraente o un suo ente
locale, o
b) gli interessi sono stati
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o
ad istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) che appartengono
interamente a questo Stato contraente o a un suo ente locale, o
c) gli interessi sono pagati
ad altri istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza
di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra
i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo
il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o
meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme
date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i
redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli
interessi, residenti di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale
o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il
credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto Stato contraente secondo
la propria legislazione interna.
6. Gli interessi si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi,
sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
una stabile organizzazione, o una base fissa, per la quale è stato
contratto il debito che ha originato il pagamento degli interessi e che
sopporta l'onere di tali interessi, questi si considerano provenienti dallo
Stato in cui è situata la stabile organizzazione, o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto
tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,
le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile
secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle
altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno
Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono
essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono secondo
la legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni
ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata
non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche
e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule
o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche per informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene
generatore dei canoni si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso
i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti
da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una
suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di
detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente
o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione,
o una base fissa, per la quale è stato concluso il contratto che
ha originato il pagamento dei canoni e che sopporta l'onere di tali canoni,
questi sono considerati come provenienti dallo Stato in cui è situata
la stabile organizzazione, o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascun
di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione
per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,
le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Utili da capitale
1. Gli utili provenienti dalla
alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla
alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla
alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera
impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia,
gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili di cui il paragrafo
3 dell'articolo 23 sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui
i beni in questione sono imponibili in virtù di detto articolo.
3. Gli utili provenienti dalla
alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente
di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente,
nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue
attività. Se gli dispone di tale base, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta
base fissa.
2. L'espressione "libera professione"
comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico,
letterario, artistico, educativo o pedagogico nonché le attività
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Fatte salve le disposizioni
degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate
da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dall'altro
Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti
del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto
a bordo di navi o di aeromobili gestite in traffico internazionale sono
imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16
Compensi a membri dei consigli
di amministrazione
I compensi, i gettoni di presenza
e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del
Collegio Sindacale o di altro organo analogo di una società residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro,
del cinema, della radio e della televisione o in qualità di musicista,
nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti
da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita
personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona
diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili
nello Stato contraente deve dette prestazioni sono esercitate, nonostante
le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18
Pensioni e prestazioni della
previdenza sociale pubblica
1. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad
un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione
sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo
Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse
dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione
od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi
siano resi in detto Stato e il beneficiario della remunerazione sia un
residente di questo Stato che: i) abbia la nazionalità di detto
Stato senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono
le remunerazioni, ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo
scopo di rendervi i servizi (1).
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi
a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto
in questo Stato (1).
b) Tuttavia, tali pensioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario
sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza
avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni.
3. Le disposizioni degli articoli
15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo
di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica e
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Professori
Le remunerazioni di un professore
o di un altro membro del personale insegnante il quale è, o era
immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro
Stato contraente, e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di insegnarvi
o di effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due
anni, in una università od altro istituto di insegnamento o di ricerca
scientifica non avente fini di lucro, sono imponibili soltanto in detto
altro Stato contraente a condizione che le remunerazioni provengono da
fonti situate fuori del primo Stato.
Art. 21
Studenti
Le somme che uno studente o
un apprendista il quale è, o ora immediatamente prima di recarsi
in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna
nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi
la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento,
di istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione
che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di
un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non
sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti dai beni immobili
definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario
di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale mediante
una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, e il diritto od il bene produttivo
del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi
di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione interna.
Art. 23
Patrimonio
1. Il patrimonio costituito
da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un residente
di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è
imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito
da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa
di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili
appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente
nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente,
è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito
da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, nonché
dai beni mobili relativi all'esercizio di tali navi o aeromobili, è
imponibile soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio
di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in
detto Stato.
Art. 24
Disposizioni per evitare
le doppie imposizioni
Le doppie imposizioni saranno
eliminate nel modo seguente:
1. Nel Lussemburgo:
a) Se un residente
del Lussemburgo possiede redditi od elementi di patrimonio che, conformemente
alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia,
il Lussemburgo, fatte salve le disposizioni contenute nella lettera b),
esenta da imposte tale redditi o tali elementi di patrimonio, ma può
ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi o sul patrimonio
residui di detto residente, applicare la stessa aliquota che si renderebbe
applicabile qualora i redditi od elementi di patrimonio in questione non
fossero stati esentati.
b) Se un residente del Lussemburgo
possiede redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10,
11 e 12, sono imponibili in Italia, il Lussemburgo accorda una deduzione
di ammontare pari all'imposta pagata in Italia dall'imposta prelevata sui
redditi di detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione, attribuisce
ai redditi provenienti dall'Italia.
2. In Italia: Se un residente dell'Italia
possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Lussemburgo, l'Italia
nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile
di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso,
l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul
reddito pagata nel Lussemburgo, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione
del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata
ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito
ai sensi della legislazione italiana (1).
Art. 25
Non - discriminazione
1. I nazionali di uno Stato
contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto Stato
che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica
altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone
che non sono residenti di uno di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata
nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni
di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o
del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti
di una impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio
imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente,
il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato
contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi quelli
cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura
del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo
il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 26
Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene
che le misure adottate da uno o dai due Stati contraenti comportano o comporteranno
per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione,
essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno
di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello
Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato
contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà
essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della
misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione (1).
2. L'Autorità competente,
se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere
ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare
il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione uno conforme
alla Convenzione.
3. Le Autorità competenti
degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà e i dubbi inerenti all'interpretazione
o all'applicazione della Convenzione.
4. Le Autorità competenti
degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine
di pervenire ad un Accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una Commissione formata dai rappresentanti delle Autorità
competenti degli Stati contraenti.
Art. 27
Scambio di informazioni
(1)
1. Le Autorità competenti
degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare
le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione
interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione,
nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria
alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo
1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna
di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od Autorità
(compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento
o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure
o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Dette persone od Autorità utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo
1, non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre
ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi
amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato contraente;
c) di fornire informazioni
che potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale, professionale
o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 28
Funzionari diplomatici e
consolari
Le disposizioni della presente
Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i
funzionari diplomatici o consolari
in virtù delle regole del diritto internazionale o di accordi
particolari.
Art. 29
Domande di rimborso (1)
1. Le imposte riscosse in uno
degli Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte saranno rimborsate
a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da
prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato
contraente tenuto ad effettuare il rimborso, devono essere corredate di
un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere
diritto all'applicazione dei benefici previste dalla presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 26, le modalità di applicazione del presente
articolo.
Art. 30
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà
ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile
a Roma.
2. La presente Convenzione entrerà
in vigore a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di rettifica
e le disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte riscosse
mediante ritenuta alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento
a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 1978;
b) alle altre imposte dei periodi
d'imposta che si chiudono a decorrere dal 1° gennaio 1978.
3. Le domande di rimborso previste
dalla Convenzione, con riferimento alle imposte dovute dai residenti di
uno degli Stati contraenti per il periodo compreso tra il 1° gennaio
1978 e la data di entrata in vigore della presente Convenzione, possono
essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente Convenzione.
Art. 31
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà
in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno
Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica
con preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare
successivo al quinto anno solare che segue la data di entrata in vigore
della Convenzione. In questo caso, la Convenzione si applicherà
per l'ultima volta:
a) alle imposte riscosse
mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il
31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte dei periodi
d'imposta che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso
anno. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente
Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatta a Lussemburgo il 3 giugno
1981 in duplice esemplare in lingua italiana e francese, i due testi facenti
ugualmente fede.
PROTOCOLLO FINALE
alla Convenzione tra l'Italia
e il Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione
fiscali All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna
tra l'Italia e il Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode
e l'evasione fiscali, i sottoscritti Plenipotenziari hanno concordato le
seguenti disposizioni che formano parte integrante della detta Convenzione.
1 - Società finanziarie
agli articoli 1, 3 e 4
La presente convenzione non
si applica alle società finanziarie residenti del Lussemburgo che
godono di benefici particolari in virtù della legge del 31 luglio
1929 e del decreto granducale del 17 dicembre 1938 (emanato in applicazione
dell'articolo 1, 7°, commi primo e secondo della legge 27 dicembre
1937) o di ogni altra legge analoga che entri in vigore nel Lussemburgo
dopo la firma della convenzione. Essa non si applica altresì ai
redditi che un residente dell'Italia ritrae da società similari
n alle azioni od altri titoli di capitale di tali società posseduti
da dette persone.
2 - Imposte considerate all'articolo
2
Resta inteso che qualora dovesse
essere introdotta in Italia un'imposta sul patrimonio, la convenzione si
applicherà a detta imposta.
3 - Utili delle imprese all'articolo
7, paragrafo 3
Per "spese sostenute per gli
scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese
direttamente connesse all'attività della stabile organizzazione.
4 - Funzioni pubbliche all'articolo
19, paragrafi 1 e 2
Le disposizioni dell'articolo
19, paragrafi 1 e 2, si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate
al proprio personale da parte dei servizi od enti seguenti:
a) per quanto riguarda
il Lussemburgo: la Società Nazionale delle ferrovie lussemburghesi
(la Société Nationelle des Chemins de fer lussemburgeois);
l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni (l'Administration des
Postes et Télécomunications); l'Ufficio nazionale del
turismo (l'Office national du Tourisme);
b) per quanto riguarda l'Italia:
l'Amministrazione delle Ferrovie italiane; le Amministrazioni dei Servizi
delle Poste e delle Telecomunicazioni; l'Ente Nazionale Italiano per il
Turismo; l'Istituto per il Commercio estero.
5 - Prevenzione della doppia imposizione
in Italia all'articolo 24, paragrafo 2 Nel caso in cui dovesse essere istituita
un'imposta sul patrimonio in Italia, l'imposta lussemburghese sul patrimonio,
prelevata in conformità alle disposizioni della convenzione, sarà
portata in detrazione dall'imposta italiana sul patrimonio alle condizioni
previste al paragrafo 2 dell'articolo 24.
6 - Procedura amichevole all'articolo
26, paragrafo 1 Resta inteso che l'espressione "indipendentemente dai ricorsi
previsti dal diritto" significa che l'attivazione della procedura amichevole
non dispensa il contribuente dall'instaurare la procedura contenziosa nazionale
alla quale, in ogni caso, egli deve preventivamente ricorrere laddove la
controversia riguarda un'applicazione delle imposte italiane non conforme
alla convenzione.
7 - Scambio di informazioni
all'art. 27 Le disposizioni dell'articolo 27 non recano pregiudizio all'esecuzione
di obbligazioni più estese che potrebbero derivare dalle misure
adottate in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità
Europee del 19 dicembre 1977 concernente l'assistenza reciproca delle autorità
competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.
8 - Riduzioni d'imposta previste
dalla convenzione all'art. 29 Le disposizioni dell'articolo 29 non escludono
l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli
Stati contraenti possono stabilire di comune accordo procedure diverse
per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la convenzione.
Fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 in duplice esemplare, in lingua italiana
e francese, i due testi facenti ugualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione
tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (Gazz. Uff.
n. 77 del 19 marzo 1983). Il giorno 4 febbraio 1983, ha avuto luogo lo
scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e il
Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, la cui ratifica è
stata autorizzata con legge n. 747 del 14 agosto 1982, pubblicata nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 ottobre 1982. In conformità
all'art. 30, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il
4 febbraio 1983. |