| L. 7 gennaio 1992,
n. 53. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il
17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il
15 dicembre 1989. (S.O. alla Gazz. Uff. n. 28 del 4 febbraio 1992)(Entrata
in vigore l'11 gennaio 1993)
Art. 1. 1. Il
Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma
il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15
dicembre 1989.
Art. 2. 1. Piena
ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo
1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto
disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE
LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica
Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, desiderosi di concludere
una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto
segue:
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE
Art. 1
Soggetti
1. La presente Convenzione
si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati
contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione
si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato
contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate
imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo,
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli
stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonché‚ le imposte
sui plusvalori realizzati.
3. Le imposte attuali
cui si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) per quanto
concerne il Kuwait: 1 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(the corporate income tax); 2 - ogni altro tributo prelevato in luogo dell'imposta
sul reddito inclusa la percentuale degli utili netti delle società
di partecipazione versati alla Fondazione del Kuwait per lo sviluppo delle
scienze (any other contribution collected in place of the income tax including
the percentage of the net profits of sharing companies paid to the Kuwait
Foundation for the Advancement of Sciences); e 3 - la Zakat, ancorché‚
riscosse mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta
kuwaitiana").
b) per quanto concerne
l'Italia; 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; e 2 - l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, ancorché‚ riscosse mediante
ritenute alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La presente Convenzione
si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente
analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione
in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti
apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II
DEFINIZIONI
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine
"Kuwait" designa lo Stato del Kuwait e comprende le zone al di fuori del
mare territoriale del Kuwait che, ai sensi della legislazione del Kuwait
concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono
essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti
del Kuwait riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonché‚
le loro risorse naturali;
b) il termine "Italia"
designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare
territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente
la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate
come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti
il fondo ed il sottosuolo marino, nonché‚ le loro risorse naturali;
c) le espressioni
"uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il
contesto richiede, il Kuwait o l'Italia;
d) il termine "persona"
comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione
di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica costituita ai sensi del diritto pubblico
o privato e comprende, nel caso del Kuwait, lo stato del Kuwait e le sue
suddivisioni politiche nonché‚ i suoi enti locali o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione (1);
f) le espressioni
"impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente"
designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno
Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g) per "traffico internazionale"
s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione
effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali"
designa: 1. le persone fisiche che possiedono la nazionalità di
uno Stato contraente; 2. le persone giuridiche, società di persone
ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore
in uno Stato;
i) l'espressione "autorità
competente" designa: 1. per quanto concerne il Kuwait: Ministro delle Finanze
o il suo rappresentante autorizzato; 2. per quanto concerne l'Italia: il
Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione
della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni
non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della
presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Residenza
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa
ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio,
della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone
che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano
da fonti situate in detto Stato (1).
2. Quando, in base
alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente
di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata
nel seguente modo:
a) detta persona
è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una
abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente
in ciascuno degli Stati contraenti è considerata residente dello
Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono
più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente
in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello
Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona
soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati
contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle
disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica
è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa
è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione
effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
(1)
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile
organizzazione" comprende in particolare, ma non esclusivamente:
a) una sede
di direzione:
b) una succursale;
c) un ufficio:
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una
cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di
costruzione, di installazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i
sei mesi.
3. Non si considera che
vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso
di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna;
c) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa
di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa
di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di svolgere
ricerche scientifiche per l'impresa od ogni altra attività di carattere
preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce
in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato
se essa ha, ed abitualmente esercita nello Stato stesso, il potere di concludere
contratti in nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività
sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; ovvero se non ha tale
potere ma dispone in detto primo Stato di un deposito di merce dal quale
abitualmente essa vende merci per conto dell'impresa.
5. Non si considera
che un'impresa ha una "stabile organizzazione" in uno Stato contraente
per il solo fatto che essa sta trattando in tale Stato per mezzo di un
mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario
che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una
società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga
la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile
organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente
per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile
organizzazione dell'altra.
Capitolo III
IMPOSIZIONE
DEI REDDITI
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi
delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni
immobili" è definita in conformità alla legislazione dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole
e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto
privato riguardanti la proprietà fondiaria. L'usufrutto di beni
immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento
o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed
altre risorse naturali sono altresì considerati "beni immobili".
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta,
dalla locazione o dall'affitto nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili, ovvero dall'estrazione o sfruttamento di risorse naturali,
nonché‚ agli utili derivanti dalla alienazione di qualsiasi bene.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili
di una impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione
degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove (1).
4. Qualora uno degli
Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire
ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo
2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato
dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti
nel presente Articolo.
5. Nessun utile può
essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa
ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi
precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti
motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili
comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli
della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono
modificate da quelle del presente Articolo.
Art. 8
Navigazione marittima
ed aerea (1)
1. Gli utili derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della
direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente
di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione
a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno
Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime partecipano,
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale
di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato
contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte,
diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,
gli utili e che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati
da un delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati,
possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati
da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, se l'effettivo
beneficiario dei dividendi possiede, direttamente o indirettamente il 25
per cento o più del capitale della società che paga i dividendi
tali dividendi possono anche essere tassati nello Stato contraente di cui
la società che paga i dividendi è residente ed in conformità
alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non
può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il paragrafo
non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali
sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente
Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni,
da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore
o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché‚ i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo
regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale
dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente
sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa.
In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione
o a una base fissa situata in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente
Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito
pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti
o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, i premi
ed altri frutti connessi a tali titoli, obbligazioni di prestiti e dei
crediti di qualsiasi natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile
in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono
ai redditi di somme date in prestito.
3. Il paragrafo 1 non
si applica nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale
provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione
mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi
si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
4. Gli interessi si
considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o
della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo
Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la
base fissa.
5. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,
le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni
sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona
che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente
Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive,
di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, o di un modello,
di un progetto, di una formula o di un procedimento segreti, nonché‚
per l'uso o la concessione in uso di una attrezzatura industriale, commerciale
o scientifica o per informazioni concernenti un'esperienza acquisita nel
campo industriale, commerciale o scientifico, ma non comprende onorari
per servizi di consulenza e di assistenza tecnica connessi ai suddetti
beni ed attività.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia una attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i
diritti o i beni generatori dei canoni, si ricolleghino effettivamente
alla stabile organizzazione o base fissa. In tal caso i canoni sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni
sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità
è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni
sono a carico di tale stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi
si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto
conto della prestazione, diritto o informazione per i quali sono pagati,
eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo
in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della
legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
della presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili derivanti
dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'Articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti
beni sono situati.
2. Gli utili derivanti
dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una
base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro
Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi
gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da
sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili
nell'altro Stato.
3. Gli utili derivanti
dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale,
o da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
4. Gli utili derivanti
dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e
3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.
Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro
Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili
a detta base fissa.
2. L'espressione "libera
professione" comprende in particolare le attività indipendenti di
carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚
le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni
degli Articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di una attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni
sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le
precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili
impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato
contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa (1).
Art. 16
Compensi e gettoni
di presenza
La partecipazione agli
utili, i gettoni di presenza e le altre remunerazioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio
di amministrazione e del collegio sindacale di una società residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro,
del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista,
nonché‚ di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito
proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo
o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona
diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può
essere tassato, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15 nello
Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono
esercitate.
Art. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad
un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni,
diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia, tali
remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora
i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente
di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato, o ii)
non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi
(1).
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali
pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità
(1).
3. Le disposizioni
degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate
in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività commerciale
esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica
o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Professori ed insegnanti
Un professore o un
insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore
a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare
ricerche presso una università, istituto superiore, scuola od altro
istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale
soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da
imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve
in dipendenza di tale attività di insegnamento o di ricerca.
Art. 21
Studenti
1. Le remunerazioni
che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima
di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente
e che soggiorna temporaneamente nel primo Stato contraente unicamente ai
fini di istruzioni o di apprendistato, riceve per il suo mantenimento,
istruzione o apprendistato non sono imponibili in detto Stato, purché‚
tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori dello stesso
Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che uno studente o un apprendista che
è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente,
un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo
Stato contraente unicamente ai fini di istruzione o di apprendistato riceve
in (1) corrispettivo per servizi temporanei resi in detto primo Stato (2)
contraente non sono imponibili in questo stesso Stato (3), purché‚
tali servizi siano connessi alla sua istruzione o apprendistato e le remunerazioni
di tali servizi siano necessarie per integrare le risorse destinate al
proprio mantenimento.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di
reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza,
che non sono trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli provenienti
da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell'Articolo
6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi che sia un residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e
il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi a detta stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Capitolo IV
METODI PER EVITARE
LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Art. 23
Eliminazione della
doppia imposizione
1. Si conviene che
la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente Articolo.
2. Per quanto riguarda
l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che
sono imponibili nel Kuwait, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito
a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sul reddito pagata nel Kuwait, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono
alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà
comunque accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia
ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario
di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto riguarda
il Kuwait: se un residente del Kuwait possiede elementi di reddito che
sono imponibili in Italia, il Kuwait può assoggettare ad imposta
questi elementi di reddito e può accordare uno sgravio per le imposte
italiane corrisposte ai sensi delle disposizioni della propria legislazione
interna. In tal caso, il Kuwait deve dedurre dalle imposte così
calcolate, l'imposta sul reddito pagata in Italia, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta kuwaitiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono
alla formazione del reddito complessivo.
4. L'imposta è
determinata nei confronti dei residenti di entrambi gli Stati contraenti
in conformità delle loro rispettive legislazioni interne a meno
che non sia stabilito diversamente nella presente Convenzione.
Capitolo V
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Art. 24
Non discriminazione
(1)
1. I nazionali di uno
stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativi, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione
si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1,
alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di
una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. La presente disposizione non può essere
interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare
ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni
e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione
alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia anche mediante sussidi
governativi o sociali.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'Articolo 9, del paragrafo 5 dell'Articolo 11, o
del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese
pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno
Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente
o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti
dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativi, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese
della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni
del presente articolo si applicano nonostante le disposizioni dell'articolo
2, alle imposte sul reddito di ogni natura o denominazione.
Art. 25
Procedura amichevole
1. Quando una persona
ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti
comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alla presente
Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo
caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'Articolo 24,
a quella degli Stati contraenti di cui possiede la nazionalità.
Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme
alle disposizioni della presente Convenzione (1).
2. L'autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio
per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità
competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione
non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità
competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità
competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, tali scambi di opinioni potranno avere
luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità
competenti degli Stati contraenti.
Art. 26
Scambio di informazioni
1. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie
per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle
leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla
presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che esse prevedono
non è contraria alla Convenzione nonché‚ per prevenire le
evasioni fiscali. Lo informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno
tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione
interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità
(ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento
o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure
o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi
relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità
potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche
o nei giudizi.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla
propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato contraente;
c) di trasmettere
informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, o professionale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Agenti diplomatici
e funzionari consolari
Le disposizioni della
presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano
gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Art. 28
Rimborsi
1. Le imposte riscosse
in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle
disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso,
da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente certificante che sussistono le condizioni richieste
per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente
Convenzione.
3. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente
alle disposizioni dell'Articolo 25 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente Articolo (1).
Capitolo VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione
sarà soggetta a ratifica in conformità degli obblighi costituzionali
dei due Stati contraenti e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
per via diplomatica non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà
in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento
alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate
il, o successivamente al, 1° gennaio 1984;
b) con riferimento
alle altre imposte sul reddito alle imposte applicabili per ogni periodo
d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1984
(1).
3. Le domande di rimborso
o di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento
alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente
ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1984
e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere
presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata
prelevata.
Art. 30
Denuncia
La presente Convenzione
rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e successivamente
per un eguale periodo o periodi a meno che ciascuno Stato contraente notifichi
per iscritto all'altro, sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale
o di uno successivo, la sua intenzione di denunciare la Convenzione. In
tal caso, la Convenzione cesserà di applicarsi:
a) con riferimento
alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate
il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare immediatamente
successivo a quello della denuncia;
b) con riferimento
alle altre imposte sul reddito alle imposte applicabili per i periodi d'imposta
che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare immediatamente
successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti,
debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare
a Roma il 17 Dicembre 1987, corrispondente al 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408
H, in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente
fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra
il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa
in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello
Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto
le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante
della detta Convenzione. Resta inteso:
a) che, con
riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), le istituzioni governative
si considerano, conformemente all'affiliazione, residenti della Repubblica
italiana e dello Stato del Kuwait. Un'istituzione si considera istituzione
governativa quando è stata creata dal Governo di uno degli Stati
contraenti o, per quanto concerne la Repubblica italiana, da una delle
sue suddivisioni politiche, per l'espletamento di pubbliche funzioni e
che sia riconosciuta come tale di comune accordo dalle autorità
competenti degli Stati contraenti;
b) che, con riferimento
all'Articolo 4, paragrafo 1, per quanto concerne lo Stato del Kuwait, il
termine "residente" comprende una persona fisica che ha il suo domicilio
nello Stato del Kuwait ed ha la nazionalità del Kuwait nonché‚
una società che è costituita nello Stato del Kuwait e che
ha ivi la sua sede di direzione effettiva;
c) che, con riferimento
all'Articolo 5, una persona di cui al paragrafo 5 di detto Articolo deve
essere legalmente e finanziariamente indipendente dalla impresa;
d) che, con riferimento
all'Articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente
connesse con l'attività della stabile organizzazione e che sono
conformi alla prassi internazionale;
e) che, con riferimento
all'Articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio
di navi o di aeromobili in traffico internazionale non è assoggettabile
ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;
f) che, con riferimento
all'Articolo 15, [le disposizioni del paragrafo 15] (1), le disposizioni
del paragrafo 3 di detto Articolo si applicano anche alle remunerazioni
percepiti dagli impiegati di imprese di trasporto aereo di uno Stato contraente
che svolgono attività nell'altro Stato contraente;
g) che, con riferimento
all'Articolo 24, il diritto di uno Stato contraente di concedere un'esenzione
o una riduzione fiscale ai propri cittadini residenti di detto Stato contraente
non viene limitato da detto Articolo;
h) che, con riferimento
all'Articolo 25, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa
nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia
concerne un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione;
i) che, le disposizioni
dell'Articolo 28, paragrafo 3, non impediscono alle competenti Autorità
degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse
per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione;
j) che, nonostante
le disposizioni dell'Articolo 29, paragrafo 2, le disposizioni del (2)
paragrafo 1 dell'Articolo 8 saranno applicabili con riferimento agli utili
realizzati nei periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al,
1ø gennaio 1980;
k) che, le remunerazioni
corrisposte ad una persona fisica in relazione ai servizi resi: alle Ferrovie
dello Stato (F.S.), all'Azienda di Stato Italiana delle Poste e Telegrafi
(PP.TT.), all'Istituto Italiano per il commercio con l'Estero (I.C.E.),
all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), ed alla Banca d'Italia, nonché‚
ai corrispondenti enti kuwaitiani, sono regolate dalle disposizioni concernenti
le funzioni pubbliche e, in particolare, dai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo
19 della Convenzione.
Fatto in duplice esemplare
a Roma il 17 Dicembre 1987, corrispondente al 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408
H, in lingua italiana araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente
fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.
PROTOCOLLO DI CORREZIONE
alla Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali ed al Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma
il 17 dicembre 1987. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
dello Stato del Kuwait hanno concordato le seguenti correzioni ai testi
inglese, italiano ed arabo della Convenzione per evitare le doppie imposizioni
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, nonché‚ al testo
italiano del Protocollo aggiuntivo alla detta Convenzione, entrambi firmati
a Roma il 17 dicembre 1987.
A) Quanto
al testo inglese della Convenzione: articolo 21) paragrafo 2): 1. settima
riga - sostituire le parole: "that other contracting State" con le parole
"the first - mentioned contracting State"; 2. ottava riga - sostituire
le parole: "that other State" con le parole "the same State".
B)
a) Quanto al testo
italiano della Convenzione: articolo 21) paragrafo 2): 1. sesta riga -
sostituire la locuzione "un" con la locuzione "in"; 2. settima riga - sostituire
le parole "detto altro Stato" con le parole "detto primo Stato"; 3. ottava
riga - sostituire le parole "detto altro Stato" con le parole "questo stesso
Stato";
b) Quanto al testo
italiano del protocollo: - eliminare le parole "le disposizioni del paragrafo
15" alle righe prima e seconda del paragrafo f); - aggiungere le parole
"paragrafo 2, le disposizioni del" alle righe prima e seconda, tra le parole
"art. 29" e "paragrafo 1" del paragrafo j).
C) Quanto al testo
arabo della Convenzione: articolo 21 paragrafo 2) 1. - prima riga - sostituire
le parole ... omissis ... con le parole ... omissis ... 2. - quinta riga
- sostituire le parole ... omissis ... con le parole ... omissis ... In
fede di ciò i sottoscritti firmatari, debitamente autorizzati, hanno
firmato il presente Protocollo.
Fatto a Roma il 15 Dicembre
1989 corrispondente al 17 Jumada I 1410 H., in due originali in lingua
italiana, araba ed inglese. Tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo
quest'ultimo in caso di divergenza.
COMUNICATO MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore
della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987 e con protocollo di correzione
fatto a Roma il 15 dicembre 1989 (Gazz. Uff. n. 27 del 3 febbraio 1993).
Il giorno 11 febbraio 1993 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di
ratifica, previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre
1987 e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989, le
cui ratifiche sono state autorizzate con legge 7 gennaio 1992 n. 53, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
1992. In conformità dell'art. 29, la convenzione, unitamente al
relativo protocollo di correzione, è entrata in vigore il giorno
11 gennaio 1993.
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