| CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Kazakhstan, ribadendo il proprio desiderio di sviluppare
e rafforzare la cooperazione economica, scientifica, tecnica e culturale
tra i due Stati e desiderosi di concludere una Convenzione per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone
che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul
reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni
politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema
di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate
sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte
sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle
imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono
in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2. l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche; 3. l'imposta locale sui redditi, ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicare quali "imposta italiana")
b) per quanto concerne la Repubblica del Kazakhstan:
le imposte sugli utili e sul reddito ai sensi delle seguenti leggi: 1.
il Decreto Presidenziale "Sulla Imposizione di Utili e Reddito delle Imprese",
2. il Decreto Presidenziale "Sulla Imposizione del Reddito delle Persone
Fisiche", ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicare quali "imposta Kazakha").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte
future di natura identica o analoga che si aggiungeranno dopo la data della
firma della Convenzione alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le
autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II
DEFINIZIONI
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Italia" designa la Repubblica
italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia
che, in conformità del diritto consuetudinario internazionale e
della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento
delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno
delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto
concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;
b) il termine "Kazakhstan" designa la Repubblica del
Kazakhstan. Usato in senso geografico, il termine "kazakhstan" comprende
il mare territoriale, nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma
continentale su cui il Kazakhstan, per alcuni scopi, può esercitare
diritti sovrani in conformità del diritto internazionale ed in cui
è applicabile la legislazione relativa alle imposte Kazakhe,
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Kazakhstan;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche,
le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona
giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai
fini dell'imposizione e, nel caso del Kazakhstan, comprende, ad esempio,
una società per azioni, una società a responsabilità
limitata o qualsiasi altra persona giuridica o organizzazione che è
assoggettata ad imposta sugli utili;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e
"impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata
da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile
da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in
cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa: i. le persone fisiche
che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; ii. le persone
giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite
in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
i. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze, ii. per quanto
concerne il Kazakhstan, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante
autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato
Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato
che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa
alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda
una diversa interpretazione.
Art. 4
Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente
di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della
legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso
Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua direzione,
della sua costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia,
tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta
in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate
in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,
una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente
dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone
di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata
residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale
detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima
non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è
considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi
gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è
considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
e) se detta persona ha la nazionalità di entrambi
gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli
Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in
cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita
in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione, "stabile organizzazione" comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava
od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione
o i servizi di supervisione ad essi collegati, ma solo quando detto cantiere
o detta installazione abbia durata superiore a dodici mesi o detti servizi
si protraggono per un periodo superiore a dodici mesi;
h) una installazione o una struttura utilizzate a scopo
di esplorazione di risorse naturali o i servizi di supervisione ad esse
collegati o un impianto di perforazione o una nave utilizzati a scopo di
esplorazione di risorse naturali, purché tale installazione o struttura
siano utilizzate per un periodo superiore a 12 mesi o tali servizi si protraggano
per un periodo superiore a 12 mesi; e
i) le prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza,
effettuata da un residente per mezzo di impiegati o di altro personale
a tale scopo assunti dal residente, purché tali attività
si protraggono nel paese (per lo stesso progetto o per un progetto collegato)
per un periodo superiore a 12 mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione"
se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini
di deposito, di esposizione o di consegna di beni o di merci appartenenti
all'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli
fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per
l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni,
di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere
preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto
di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda
di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata
"stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso
di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti
a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona
siano limitate all'acquisto di beni o di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione
in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria
attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale
o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione
che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato
contraente controlli o sia controllata da una società residente
dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo
altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III
IMPOSIZIONE DEI REDDITI
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole
o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in
conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni
stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,
le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti
la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili
o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti
minerali, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli
aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,
nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche
ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi
dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la
sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione, ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività,
gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili a:
a) detta stabile organizzazione;
b) vendite in detto altro Stato di beni o di merci della
stessa natura di quelli venduti per mezzo di detta stabile organizzazione;
c) altre attività commerciali svolte in detto
altro Stato della stessa natura di quelle effettuate per mezzo di detta
stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa
di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno
Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili
che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato
di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o
analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dell'impresa
di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla
stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese
generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la
stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per
l'impresa.
5. Qualora le informazioni disponibili o prontamente ottenibili
da parte delle autorità competenti di uno Stato contraente si dimostrino
insufficienti per determinare gli utili o le spese di una stabile organizzazione,
detti utili o spese possono essere calcolati in conformità della
legislazione fiscale di detto Stato. Ai fini del presente paragrafo 5,
si considera che le informazioni sono prontamente ottenibili qualora il
contribuente fornisca le suddette informazioni all'autorità competente
che le ha richieste entro 91 giorni dalla istanza scritta inviata da parte
dell'autorità competente.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire
alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso
metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere
diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni
di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale
di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa
di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede
si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di
immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione,
nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti
agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), ad
un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente
o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa
dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente
e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro
caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono
vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero
state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di
tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che
a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente
di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche
nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è
residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma,
se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
se il beneficiario effettivo è una società che possiede direttamente
o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società
che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società
per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa
i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote
di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione
dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati
al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione
dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è
residente la società che paga i dividendi, sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e
la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente
ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non
può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società,
a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato
o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli
utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società,
anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in
tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
6. Nonostante l'ultima frase del paragrafo 5 del presente
Articolo, una società residente di uno Stato contraente che possiede
una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente può essere
assoggettata ad imposta in detto altro Stato in aggiunta all'imposta sugli
utili. Tuttavia, detta imposta non può eccedere il 5 per cento della
quota degli utili della società assoggettata ad imposta nell'altro
Stato contraente.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e
pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello
Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla
legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi
provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto
Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo
di detto Stato contraente o di un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro stato
contraente o ad un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi
(compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi
concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati
contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa
i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti
garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione
agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro
provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla
legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente in
uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi
si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato
contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione
politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di
uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione,
o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito
sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della
stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale
sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore
e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascun Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati
ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche
nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità
alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le
autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa
i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in
uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche,
ivi compresi i programmi di computer, le pellicole cinematografiche, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti,
formule o processi segreti o per informazioni (know-how) concernenti esperienze
di carattere industriale, commerciale o scientifico nonché per pagamenti
per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali
o scientifiche.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel
caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente in uno Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i
canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni
si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia,
quando la persona che paga i canoni, sia essa residente o non di uno Stato
contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori
dei canoni, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui
è situata la stabile organizzazione o base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la
quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore
e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitali
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili
secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili
nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa
di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione
indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta
base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae
dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale
da detta impresa, o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi
od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro
bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività
indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente,
di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone
di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente
ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare
le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico,
educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei
medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20,
i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è
quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività
dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto
nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato
per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un
periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale
considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto
da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo,
le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto
a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono
imponibili nello Stato contraente del quale è residente l'impresa
esercente la nave o l'aeromobile.
Art. 16
Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e
le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di
analogo organo di una società residente dell'altro Stato contraente,
sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15,
i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista
dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della
televisione, o in qualitàdi musicista, nonché di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali
esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità
è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo
medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni
degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni
sono esercitate.
Art. 18
Pensioni e annualità
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo
19, le pensioni, le annualità e le altre remunerazioni analoghe,
pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato
impiego nonché le annualità pagate a tale residente sono
imponibili soltanto in questo Stato. Il termine "annualità" designa
le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite vita natural durante
oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in dipendenza
di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato
e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da
uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto
in questo Stato;
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato
e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: i. abbia
la nazionalità di detto Stato; e ii. non sia divenuto residente
di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o
da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale,
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti,
a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato
e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano
alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito
di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un
suo ente locale.
Art. 20
Professori e insegnanti
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente,
per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo
di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio,
scuola od altro analogo istituto e che è o era immediatamente prima
di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente
da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni
derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante
da attività di ricerca qualora la ricerca è effettuata non
nel pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una
o più persone determinate.
Art. 21
Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è,
o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo
di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale,
riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione
professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali
somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato
contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati
negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto
in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai
redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo
2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed
il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro
Stato contraente secondo la propria legislazione.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni da cui sono derivati
i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi delle predette operazioni
eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti,
le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi corrispettivi.
In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformita' della
legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni
della presente Convenzione.
Capitolo IV
Art. 23
Disposizioni per eliminare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata
in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia
possiede elementi di reddito che sono imponibili in Kazakhstan, l'Italia,
nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile
di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso,
l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui
redditi pagata in Kazakhstan, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota della imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione
del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata
ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito
in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne il Kazakhstan:
a) se un residente del Kazakhstan ritrae redditi
che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione,
sono imponibili in Italia, il Kazakhstan dedurrà dall'imposta prelevata
sui redditi di detto residente un ammontare pari all'imposta sul reddito
pagata in Italia. Tale deduzione non potrà tuttavia eccedere la
quota dell'imposta sui redditi, calcolata prima della deduzione, corrispondente
al reddito imponibile in Italia.
b) se un residente del Kazakhstan ritrae redditi che,
in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono
imponibili soltanto in Italia, il Kazakhstan può includere detto
reddito nella base imponibile, ma soltanto allo scopo di determinare l'aliquota
d'imposta su detti altri redditi assoggettati ad imposta in Kazakhstan.
Capitolo V
DISPOSIZINI PARTICOLARI
Art. 24
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati
i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni
dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una
impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può
essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico
delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che
faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro
Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di
imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione
o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo
9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12,
gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili,
ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle
stesse condizioni di cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente
del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale
è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto
o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente,
non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno
essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere
o denominazione.
Art. 25
Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da
uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa
un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione,
essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo
caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente
di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro
i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta
un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare
fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione,
farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione
con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione
le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti
potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo
come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che negli
scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale
accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni
della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti
relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni
non viene limitato dall'Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato
contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute
in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto
alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi
amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle
imposte previste dalla Convenzione, delle procedure e dei procedimenti
concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali
imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali
informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in
deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare
un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano
i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari
consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale
o di accordi particolari.
Art. 28
Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante
ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello
Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione
di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei
termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare
il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello
Stato contraente di cui il contribuente residente certificante, che sussistono
le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni
o delle riduzioni previste dalla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo, in conformità delle disposizioni
dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione
del presente articolo.
Art. 29
Limitazione dei benefici
Una persona residente di uno Stato contraente che ritrae
redditi dell'altro Stato contraente non ha diritto alle esenzioni fiscali
in detto altro Stato ancorché previste dalla presente Convenzione
qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona
interessata dalla produzione o dall'attribuzione di detti elementi di reddito
sia stato quello di trarre vantaggio dalle disposizioni della presente
Convenzione. Nell'adottare decisioni ai sensi del presente Articolo, l'autorità
o le autorità competenti hanno diritto a considerare, tra gli altri
elementi, l'ammontare e la natura del reddito, le circostanze in cui il
reddito è stato prodotto, l'intenzione espressa dalle parti coinvolte
nella transazione, nonché l'identità e la residenza delle
persone che, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, controllano
o sono i beneficiari effettivi
i) del reddito o
ii) le persone che sono residenti dello Stato contraente
o degli Stati contraenti e che sono interessate dal pagamento o dalla percezione
di detti redditi.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli
strumenti di ratifica saranno scambiati a Almaty non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla
data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si
applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al 1° gennaio 1994;
b) con riferimento alle imposte sul reddito, alle imposte
relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1°
gennaio 1994.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui da, diritto
la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti
di ciascuno degli Stati contraenti relative ai periodi che iniziano il,
o successivamente al, 1° gennaio 1994 e fino all'entrata in vigore
della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata
in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla
data in cui è stata prelevata l'imposta.
Art. 31
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore finché
non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato
contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone
la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare che
inizia successivamente alla scadenza di un periodo di cinque anni dalla
data di entrata in vigore della Convenzione. In questo caso, la Convenzione
cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio dell'anno
solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
e
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle
imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente
al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è
stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA a Roma, il 22 settembre 1994, in duplice esemplare,
nelle lingue italiana, inglese, Kazakha e russa, tutti i testi facenti
egualmente fede, ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.
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PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
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PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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PROTOCOLLO
Alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (qui
di seguito la "Convenzione"). All'atto della firma della Convenzione conclusa
in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Kazakhstan, i sottoscritti hanno concordato le seguenti
disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1. Con riferimento all'Articolo 4, paragrafo 3: In caso
sussistano dubbi circa il luogo in cui è situata la sede di direzione
effettiva di una persona, le autorità competenti faranno del loro
meglio per concordare il luogo in cui è situata la sede di direzione
effettiva di detta persona. Ai fini della Convenzione, una persona sarà
considerata residente dello Stato in cui è situata la sede convenuta
di direzione effettiva. Ma se le autorità competenti non sono in
grado di raggiungere un accordo, la persona sarà considerata residente
di nessuno degli Stati al fine di trarre i benefici previsti dalla presente
Convenzione
2. Con riferimento all'Articolo 7, paragrafo 3: Nel determinare
le spese attribuibili ad una stabile organizzazione in uno Stato contraente,
sarà ammessa una ragionevole ripartizione tra un residente di uno
Stato contraente ed una stabile organizzazione di detto residente situata
nell'altro Stato contraente delle spese adeguatamente documentate sostenute
per gli scopi delle attività del residente stesso. Dette spese comprendono
le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, le spese
connesse alla ricerca ed allo sviluppo, gli interessi e le spese di direzione,
consulenza o assistenza tecnica, sia nello Stato in cui è situata
la stabile organizzazione, sia altrove. Non è ammessa alcuna deduzione
relativa a somme pagate o attribuite da una stabile organizzazione di un'impresa
alla sede centrale dell'impresa o ad altri uffici del residente a titolo
di canoni, compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo per l'uso
di brevetti o altri diritti, o a titolo di provvigioni per specifici servizi
resi o per attività di direzione, oppure a titolo di interessi su
prestiti in favore della stabile organizzazione. Gli utili d'impresa attribuiti
ad una stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso
metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere
diversamente.
3. Con riferimento all'Articolo 9: Qualora, in conformità
dell'Articolo 9, da parte di uno Stato contraente sia stata effettuata
una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente,
nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese
o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, oppure
in base alle disposizioni dei paragrafi 3 e 9 del presente Protocollo,
attuale variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono
in relazione con detta persona e che sono soggette alla amministrazione
fiscale dello Stato. Tali variazioni si effettueranno in conformità
alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 ed ai paragrafi 8 e 9
del presente Protocollo.
4. Con riferimento agli Articoli 11 e 12: Gli Stati contraenti
convengono che qualora il Kazakhstan concordi un'aliquota inferiore al
10 per cento previsto dal paragrafo 2 dell'Articolo 11 o dal paragrafo
2 dell'Articolo 12 in qualsiasi Convenzione tra il Kazakhstan ed un terzo
Stato che sia membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico, e detta Convenzione entri in vigore prima o dopo la data di
entrata in vigore della presente Convenzione, l'autorità competente
del Kazakhstan comunicherà alla autorità competente italiana
i termini dei relativi paragrafi della Convenzione con detto terzo Stato
immediatamente dopo l'entrata in vigore di detta Convenzione e detta aliquota
inferiore d'imposta sostituirà il 10 per cento previsto al paragrafo
2 dell'Articolo 11 o al paragrafo 2 dell'Articolo 12, a seconda dei casi,
della presente Convenzione ed avrà effetto a partire dalla data
di entrata in vigore di detta Convenzione o, se più favorevole,
della presente Convenzione.
5. Con riferimento all'Articolo 12: Nel caso in cui un
residente di uno Stato contraente riceva pagamenti per l'uso, o la concessione
in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, da fonti
situate nell'altro Stato contraente, detto residente può scegliere
di essere assoggettato ad imposta nello Stato contraente da cui provengono
i canoni, come se il diritto o bene generatore di tali canoni si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o base fissa in detto Stato
contraente. In tal caso, le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo
14 della presente Convenzione, si applicano al reddito ed alle deduzioni
attribuibili a detto diritto o bene, a seconda dei casi.
6. Con riferimento all'Articolo 14: Nel caso in cui il
reddito descritto all'Articolo 14 è attribuito ad una base fissa,
il reddito attribuibile ai servizi può essere tassato in detto Stato
(e le spese attribuite ai servizi) in conformità di principi simili
a quelli dell'Articolo 7 al fine di determinare l'ammontare degli utili
d'impresa e delle spese e di attribuire gli utili d'impresa e le spese
ad una stabile organizzazione.
7. Con riferimento all'Articolo 19: Con riferimento ai
paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona
fisica in corrispettivo di servizi resi all'Istituto per il Commercio Estero
italiano (I.C.E.) e all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), come pure
ai corrispondenti enti pubblici Kazakhi sono incluse nel campo di applicazione
delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.
8. Con riferimento all'Articolo 25: In caso in cui difficoltà
o contestazioni relative all'interpretazione della Convenzione non possono
essere risolte dalle autorità competenti ai sensi dell'Articolo
25, il caso può, qualora le autorità competenti ed il/i contribuente/i
concordino, essere sottoposto ad arbitrato, a condizione che il contribuente
dichiari per iscritto di essere vincolato dalla decisione della commissione
di arbitrato. La decisione della commissione di arbitrato in un caso particolare
sarà vincolante per entrambi gli Stati con riferimento a detto caso.
Le procedure saranno stabilite tra gli Stati ai sensi del paragrafo 4 dell'Articolo
25, e sulla base di uno scambio di note tra le due autorità competenti.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno dopo che le autorità
competenti le avranno convenute attraverso uno scambio di note.
9. Con riferimento all'Articolo 25, paragrafo 1: All'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si
attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole
non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale, che
va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne
un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.
10. Con riferimento all'articolo 10, paragrafo 4, all'Articolo
11, paragrafo 4, all'Articolo 12, paragrafo 4 ed all'Articolo 22, paragrafo
2: L'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata nel
senso che non tiene conto dei principi stabiliti agli Articoli 7 e 14 della
presente Convenzione.
11. Con riferimento all'Articolo 30, paragrafo 3: Dette
disposizioni non pregiudicano il diritto delle autorità competenti
degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse
per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.
FATTA a Roma, il 22 settembre 1994, in duplice esemplare,
nelle lingue inglese, italiana, Kazakha e russa, tutti i testi facenti
egualmente fede, ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.
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PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
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PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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SCAMBIO DI NOTE
Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Convenzione ed
al Protocollo tra la Repubblica del Kazakhstan e la Repubblica Italiana
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, firmati oggi a Roma e desidero enunciare
per conto del Governo del Kazakhstan la nostra intesa circa l'Articolo
30. Il Governo del Kazakhstan ritiene che l'applicazione della Convenzione
a partire dal 1° gennaio 1994, prevista dal paragrafo 2 di detto Articolo,
può essere mantenuta solamente nel caso in cui l'entrata in vigore
della Convenzione avvenga prima del 1° gennaio 1998. Diversamente,
qualora l'entrata in vigore avesse luogo dopo il 1° gennaio 1998, non
sarà possibile mantenere la data del 1° gennaio 1994 di cui
al paragrafo 2 dell'Articolo 30 e le disposizioni della Convenzione si
applicheranno nel modo seguente:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo
giorno del mese successivo al mese in cui la Convenzione entra in vigore;
e
b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di
imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno
in cui la presente Convenzione entra in vigore. Di conseguenza, a nome
del Governo del Kazakhstan, propongo che i Governi degli Stati contraenti
si impegnino per una sollecita ratifica della Convenzione, del Protocollo
e del testo dello Scambio di Note. Ho inoltre l'onore di proporre che la
presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione
da parte del Governo Italiano della proposta di cui sopra, siano considerate
come un accordo tra i due Governi in ordine alle questioni sopra richiamate.
Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della più
alta considerazione.
SCAMBIO DI NOTE (RISPOSTA)
Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua
Nota in data odierna del seguente tenore: "Eccellenza, ho l'onore di riferirmi
alla Convenzione ed al Protocollo tra la Repubblica del Kazakhstan e la
Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmati oggi a Roma e
desidero enunciare per conto del Governo del Kazakhstan la nostra intesa
circa l'Articolo 30. Il Governo del Kazakhstan ritiene che l'applicazione
della Convenzione a partire dal 1° gennaio 1994, prevista dal paragrafo
2 di detto Articolo, può essere mantenuta solamente nel caso in
cui l'entrata in vigore della Convenzione avvenga prima del 1° gennaio
1998. Diversamente, qualora l'entrata in vigore avesse luogo dopo il 1°
gennaio 1998, non sarà possibile mantenere la data del 1° gennaio
1994 di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 30 e le disposizioni della Convenzione
si applicheranno nel modo seguente:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo
giorno del mese successivo al mese in cui la Convenzione entra in vigore;
e
b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di
imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno
in cui la presente Convenzione entra in vigore. Di conseguenza, a nome
del Governo del Kazakhstan, propongo che i Governi degli Stati contraenti
si impegnino per una sollecita ratifica della Convenzione, del Protocollo
e del testo dello Scambio di Note. Ho inoltre l'onore di proporre che la
presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione
da parte del Governo Italiano della proposta di cui sopra, siano considerate
come un accordo tra i due Governi in ordine alle questioni sopra richiamate.
Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della più
alta considerazione".
Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica
Italiana concorda con quanto proposto. Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza
Vostra i sensi della più alta considerazione.
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