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9 ottobre 1974, n. 583. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia
e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito e del protocollo aggiuntivo, conclusi
a Dublino l'11 giugno 1971 (Gazz. Uff. n. 310 del 28 novembre 1974). (Entrata
in vigore il 14 febbraio 1975)
Art. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia
e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito e del protocollo aggiuntivo, conclusi
a Dublino l'11 giugno 1971.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo aggiuntivo di
cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in
conformità all'articolo 27 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E L'IRLANDA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUL REDDITO
Il Governo della Repubblica
italiana ed Il Governo d'Irlanda Desiderando stipulare una convenzione
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
I soggetti
La presente Convenzione si applica
alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
L'oggetto
1. La presente Convenzione si
applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli
Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte
sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi
del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili o immobili.
3. Le imposte attuali cui si
applica la presente Convenzione sono:
a) in Irlanda (e qui
di seguito indicate quali imposta irlandese): I. l'imposta sul reddito
- compresa la sovraimposta (the income tax - including sur-tax); II. l'imposta
sugli utili delle società (the corporation profits tax);
b) in Italia (e qui di seguito
indicate quali imposta italiana): I. l'imposta sul reddito dei terreni;
II. l'imposta sul reddito dei fabbricati; III. l'imposta sui redditi di
ricchezza mobile; IV. l'imposta sul reddito agrario; V. l'imposta complementare
progressiva sul reddito; VI. l'imposta sulle società, per la parte
che grava sul reddito e non sul patrimonio; VII. l'imposta sui dividendi.
4. La Convenzione si applicherà
anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in
seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.
Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno,
alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni
fiscali.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni "uno
Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano l'Irlanda oppure
l'Italia, come il contesto richiede;
b) il termine "persona" comprende
le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine "società"
designa gli enti con personalità giuridica o gli enti che sono considerati
come persone giuridiche ai fini della tassazione;
d) l'espressione "residente
dell'Irlanda" designa: i) una società che ha la sua sede effettiva
di controllo e di direzione in Irlanda; ii) ogni altra persona che è
considerata residente in Irlanda ai fini della imposta irlandese e aa)
non residente in Italia ai fini della imposta italiana, o bb) che soggiorna
in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono in totale 91 giorni
durante l'anno fiscale;
e) l'espressione "residente
dell'Italia" designa: i) una società che ha la sua sede effettiva
di controllo e di direzione in Italia; ii) ogni altra persona che è
considerata residente in Italia ai fini della imposta italiana e aa) non
residente in Irlanda ai fini della imposta irlandese, oppure bb) se
residente in Irlanda, che vi soggiorna per un periodo o per periodi che
non eccedono in totale i 91 giorni durante l'anno fiscale;
f) le espressioni "residente
in uno Stato contraente" e "residente dell'altro Stato contraente" designano
una persona residente dell'Irlanda o una persona residente dell'Italia,
come il contesto richiede;
g) le espressioni "impresa
di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano
rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente
e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
h) l'espressione "Autorità
competente" designa: 1) per quanto concerne l'Irlanda, i "Revenue Commissioners"
o i loro rappresentanti autorizzati; 2) per quanto concerne l'Italia, il
Ministero delle finanze.
2. Per quanto concerne l'applicazione
della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa
interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione
del detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.
Art. 4
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione
l'espressione, "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari
in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione"
comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o
altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione
o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi.
3. Non si considera che vi sia
una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una
installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di
merci o prodotti appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) una sede fissa di affari
è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa di affari
è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità,
di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno
Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente -
diversa da un agente che gode di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa
dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le
permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che
l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per
l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa
di uno Stato contraente ha una organizzazione nell'altro Stato contraente
per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo
di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che
gode di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società
residente di uno Stato contraente controlla o è controllata da una
società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolge attività
commerciali in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione
oppure no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione
dell'altra.
Art. 5
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni
immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili"
è definita in conformità alla legge dello Stato contraente
in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante
la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili o i diritti
relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali;
le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del precedente
paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla
locazione e da ogni altro uso dei beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una
impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio
di una libera professione.
Art. 6
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di
uno Stato contraente non sono tassabili che in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività
come avanti detto, gli utili dell'impresa possono essere tassati nell'altro
Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla
stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno
Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente
vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe
potuto conseguire se si trattasse di un'impresa distinta e separata che
svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche
o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui essa costituisce una
stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli
utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione, le spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese
le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così
sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione
sia altrove.
4. Se uno degli Stati contraenti
segue la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione
in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti
di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo
non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano
tassati in base al riparto, così come è prassi; tuttavia,
il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato
sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere
attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di
merci da essa effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti,
gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in
ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti
motivi per procedere diversamente.
7. Se gli utili comprendono
elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della
Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle
disposizioni del presente articolo.
Art. 7
Navigazione marittima ed
aerea
I redditi derivanti dall'esercizio,
in traffico internazionale, di navi o aeromobili non sono tassabili che
nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 8
Imprese associate
Quando:
a) un'impresa di uno Stato
contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano,
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale
di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato
contraente e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese - nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie - sono vincolate da condizioni, accettate od
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,
gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati
da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non hanno potuto
"in fatto" essere realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa
impresa e tassati in conseguenza.
Art. 9
Dividendi
1. I dividendi pagati da una
società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società
che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione
di questo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere
il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
3. Le disposizioni del paragrafo
2 non riguardano la tassazione della società per gli utili con i
quali i dividendi sono stati pagati.
4. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società che è
residente dell'Irlanda ad un residente dell'Italia sono esenti dalla sovraimposta
(sur-tax) irlandese.
5. Ai fini del presente articolo
il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle
azioni o buoni di godimento, dalle "quote minerarie", dalle quote di fondatori
o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché‚
i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni
secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la
società distributrice.
6. Le disposizioni dei paragrafi
1, 2 e 4 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente
di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società
che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione. In
tal caso i dividendi restano tassabili in questo altro Stato contraente
secondo la propria legislazione interna.
7. Quando una società
residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro
Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta
sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto
altro Stato, né‚ prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione
degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società,
anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in
tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
8. Le competenti Autorità
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione del paragrafo 2.
Art. 10
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono tassabili in questo altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi
possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono,
e in conformità della legislazione di questo Stato, a condizione
che l'imposta così applicata non ecceda il 10 per cento dell'ammontare
degli interessi stessi. Le competenti autorità degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione della
presente limitazione.
3. Il termine "interessi" adoperato
nel presente articolo designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
dei buoni ed obbligazioni di prestito, garantiti o no da ipoteca e portanti
o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile ai redditi delle
somme prestate dalla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi
provengono.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano se il beneficiario degli interessi, residente di
uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi una stabile organizzazione. In tal caso, gli interessi restano
tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione
interna.
5. Gli interessi si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione
per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati
gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente
in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per
il quale sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente del pagamento è soggetta a tassazione in
conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 11
Canoni (royalties)
1. I canoni (royalties) provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
non sono tassabili che in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo,
il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria,
artistica o scientifica, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di
un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o
modello, di un progetto, di una formula o processo segreto, nonché‚
per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali
o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del precedente
paragrafo 1 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente
di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono
i canoni, una stabile organizzazione. In tal caso i canoni sono tassabili
in detto Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
4. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto
o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe
stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni,
le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta
a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Utili di capitale (capital
gains)
1. Gli utili provenienti dalla
alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 5 sono
tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dall'alienazione
di beni mobili non sono tassabili che nello Stato contraente del quale
l'alienante è un residente.
3. Le disposizioni del precedente
paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, residente di uno degli Stati
contraenti, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione o
una base fissa ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione
o base fissa. In questo caso, gli utili provenienti dall'alienazione di
siffatti beni mobili sono tassabili in tale altro Stato contraente secondo
la propria legislazione interna. Le disposizioni del precedente paragrafo
2 non si applicano, inoltre, quando i beni mobili alienati producono un
reddito del genere indicato negli articoli 9, 10 e 11, e questo reddito
è tassabile secondo le disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo
9, del paragrafo 4 dell'articolo 10 o del paragrafo 3 dell'articolo 11.
In tali casi gli utili provenienti dalla alienazione di detti beni mobili
sono tassabili nello Stato contraente dove è tassabile il corrispondente
reddito.
4. Gli utili provenienti dall'alienazione
di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili
pertinenti alla gestione di tali navi ed aeromobili non sono tassabili
che nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione
effettiva della relativa impresa.
Art. 13
Professioni libere
1. I redditi che un residente
di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre Attività indipendenti di carattere analogo non sono tassabili
che in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.
Se egli dispone di una tale base fissa i redditi sono tassabili nell'altro
Stato ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili alla detta
base fissa.
2. L'espressione "libera professione"
comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico,
letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚ le attività
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 14
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli
articoli 15, 17 e 18, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe
percepiti come corrispettivo di lavoro subordinato effettuato nell'uno
o nell'altro Stato contraente da un residente di uno Stato contraente non
sono tassabili che in quest'ultimo Stato, a meno che il lavoro subordinato
non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è quivi
svolto, le remunerazioni percepite a questo titolo sono tassabili in detto
altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro
Stato contraente non sono tassabili che nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate
da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni
del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto
a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono tassabili
nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 15
Compensi e gettoni di presenza
I compensi, i gettoni di presenza
e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione o del
Collegio dei Sindaci di una società residente dell'altro Stato contraente
sono tassabili in detto altro Stato.
Art. 16
Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni degli
articoli 13 e 14, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali
gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché‚ gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni
personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente
in cui dette attività sono svolte.
Art. 17
Pensioni
Salve le disposizioni del paragrafo
1 dell'articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti
da fonti situate nell'uno o nell'altro Stato contraente, ad un residente
di uno Stato contraente, in relazione ad un cessato impiego, non sono tassabili
che in quest'ultimo Stato.
Art. 18
Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese
le pensioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni
di carattere pubblico, non sono tassabili che in questo Stato, a meno che
la persona fisica abbia la nazionalità dell'altro Stato contraente,
senza avere anche la nazionalità del detto primo Stato.
2. Le disposizioni degli articoli
14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo
di servizi resi nell'ambito di una attività commerciale o industriale
esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione amministrativa
o da un suo ente locale.
Art. 19
Ricercatori, insegnanti,
studenti e apprendisti
1. Le remunerazioni che una
persona fisica di uno Stato contraente riceve per incarichi di studio o
di ricerca ad alto livello o per l'insegnamento, durante un periodo di
temporanea residenza non eccedente i due anni presso una università,
istituto di ricerca, scuola, collegio o altro istituto analogo nell'altro
Stato contraente non sono tassabili in quest'ultimo Stato.
2. Le somme che uno studente
o un apprendista, i quale è o era prima residente di uno Stato contraente
e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi
i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve
per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale
non sono tassabili in questo altro Stato contraente, a condizione che tali
somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato contraente.
Art. 20
Redditi non espressamente
indicati
Gli elementi di reddito conseguiti
nell'uno o nell'altro Stato contraente da un residente di uno Stato contraente
che non sono espressamente indicati negli articoli precedenti della presente
Convenzione non sono tassabili che in quest'ultimo Stato.
Art. 21
Concessione del credito
di imposta
1. Si conviene che la doppia
imposizione sarà evitata nel modo seguente:
a) Nel caso di un residente
dell'Irlanda, l'imposta italiana dovuta secondo la legge italiana ed in
armonia con le disposizioni della presente Convenzione, direttamente o
mediante ritenuta, sul reddito proveniente da fonte situata in Italia,
è deducibile, in conformità alle specifiche disposizioni
della legge irlandese, dall'imposta dovuta in Irlanda sullo stesso reddito.
Quando tale reddito è costituito da dividendi pagati da una società
residente in Italia, la somma da dedurre è determinata aggiungendo
all'imposta italiana dovuta sui dividendi l'imposta italiana dovuta dalla
società sui suoi utili. Se l'elemento di reddito non è assoggettato
all'imposta sul reddito ma soltanto all'imposta sugli utili delle società,
la deduzione sarà fatta dall'imposta sugli utili delle società
limitatamente, però, a quella parte d'imposta pagata in Italia che
eccede il 27 per cento di tale elemento di reddito. La deduzione, tuttavia,
non deve eccedere la quota d'imposta sugli utili delle società attribuibile
a detto elemento di reddito nella proporzionale in cui l'elemento di reddito
stesso concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto ad imposta
sugli utili delle società.
b) Nel caso di un residente
dell'Italia, la Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul
reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti
dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni
altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile
di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia la Repubblica
italiana deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta irlandese
sul reddito (non esente in Irlanda in virtù della presente Convenzione)
nel modo seguente: 1) Se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione
italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in
Irlanda, direttamente o mediante ritenuta, deve essere dedotta dall'imposta
di ricchezza mobile e dalle imposte dovute sullo stesso reddito, ma l'ammontare
delle detrazioni non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile
a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito
concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta
pagata in Irlanda su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare
della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda
del caso, dalla imposta complementare o dall'imposta sulle società,
ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta
sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione
in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito
complessivo. 2) Se l'elemento di reddito è soggetto soltanto
all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione
va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta
sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Irlanda
eccedente il 27 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della
deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare
o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito
nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione
del reddito complessivo.
2. Nel caso di una persona
fisica che è residente in Irlanda ai fini dell'applicazione dell'imposta
irlandese ed è anche residente in Italia ai fini dell'applicazione
dell'imposta italiana, le disposizioni del paragrafo 1 a) si applicano
al reddito che detta persona ricava da fonti situate in Italia, e le disposizioni
del paragrafo 1 b) si applicano al reddito che detta persona ricava da
fonti situate in Irlanda. Il reddito che una persona fisica residente in
Irlanda ricava da fonti situate nel Regno Unito va considerato come reddito
proveniente da fonti situate in Irlanda se detto reddito non è assoggettato
all'imposta sul reddito del Regno Unito.
3. Ai fini del presente articolo,
gli utili o remunerazioni conseguiti in dipendenza dell'esercizio di una
professione o impiego in uno Stato contraente sono considerati come redditi
derivanti da fonti situate in tale Stato contraente, e le prestazioni di
una persona fisica, la quale svolge la sua attività totalmente o
principalmente su navi o aeromobili devono considerarsi compiute nello
Stato contraente nel quale è situata la direzione effettiva dell'impresa.
Art. 22
Agevolazioni di carattere
personale per i non residenti
1. Le persone fisiche che sono
residenti dell'Italia godono, ai fini dell'applicazione dell'imposta irlandese,
delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale di
cui godono i cittadini irlandesi non residenti in Irlanda.
2. Le persone fisiche che sono
residenti dell'Irlanda godono, ai fini dell'applicazione della imposta
italiana, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale
di cui godono i nazionali italiani non residenti in Italia.
Art. 23
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato
contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione
od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui
sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che
si trovino nella stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa:
a) per quanto riguarda
l'Irlanda, tutti i cittadini dell'Irlanda e tutte le persone giuridiche,
società di persone ed associazioni costituite in conformità
alla legislazione in vigore in Irlanda;
b) per quanto riguarda l'Italia,
coloro che hanno la nazionalità italiana e tutte le persone giuridiche,
società di persone ed associazioni costituite in conformità
alla legislazione in vigore in Italia.
3. La tassazione di una stabile
organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente non può essere conseguita in questo altro Stato con criteri
meno favorevoli della tassazione delle imprese di detto altro Stato che
svolgono la stessa attività.
4. Le imprese di uno Stato contraente,
il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato
contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione
od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui
sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura
di detto primo Stato.
5. Le disposizioni del presente
articolo non possono essere interpretate nel senso che esse facciano obbligo
ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente
le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni d'imposta che
esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o alle
loro responsabilità familiari, né‚ che esse facciano obbligo
all'Irlanda di accordare ai nazionali dell'Italia le riduzioni o esenzioni
previste dalle disposizioni del "Finance (Profits of Certain Mines) (Temporary
Relief from Taxation) Act, 1956 (No 8 of 1956)", e successive modificazioni,
o dalla Parte II del "Finance (Miscellaneous Provisions) Act, 1956 (No
47 of 1956)", e successive modificazioni, o dal Capitolo II o Capitolo
III della Parte XXV del "Income Tax Act, 1967 (No 6 of 1967)".
6. Le disposizioni del presente
articolo non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche
all'applicazione in Italia della imposta sulle società prelevata
in conformità della legislazione italiana.
7. Ai fini del presente articolo,
il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.
Art. 24
Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno
degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi
gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione
non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può,
indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale
di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello
Stato contraente di cui egli è residente. Il reclamo deve essere
presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta
alla fonte dell'imposta oppure nel termine di due anni dalla entrata in
vigore della presente Convenzione, secondo quale dei due termini sia posteriore.
2. Detta autorità competente
farà del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa stessa
non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare
il caso attraverso un accordo amichevole con l'autorità competente
dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme
alle disposizioni della Convenzione.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere attraverso
un accordo amichevole le difficoltà ed i dubbi che potranno sorgere
in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presenta Convenzione.
Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia
imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le autorità competenti
degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al
fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti. Se per
raggiungere detti accordi appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi
punti di vista, tale scambio può avere luogo in seno ad una commissione
composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati
contraenti.
Art. 25
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti
degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare
le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne
degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione
nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme
alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute
segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle autorità
incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano
oggetto della presente Convenzione.
2. In nessun caso le disposizioni
del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno
degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi
o a quella dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel
quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato
contraente;
c) di trasmettere informazioni
che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali
o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 26
Funzionari diplomatici e
consolari
Le disposizioni della presente
Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari
diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto
internazionale o di accordi particolari.
Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà
ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena
possibile.
2. La presente Convenzione entrerà
in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni
avranno effetto:
a) In Irlanda: i) in
ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta) per gli anni
imponibili che iniziano il, o successivamente al, 6 aprile 1967; ii) in
ordine all'imposta sugli utili delle società, per i periodi contabili
che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile 1967, e per la frazione
dei periodi contabili non completata a tale data;
b) In Italia: in ordine alle
imposte italiane per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente
al, 1° gennaio 1967.
Art. 28
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà
in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può denunciare
la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione con un preavviso
minimo di sei mesi prima della fine di ciascuno anno solare successivo
all'anno 1971. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia:
a) In Irlanda: i) in
ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta) per gli anni
imponibili che iniziano il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno successivo
a quello in cui la notifica è stata fatta; ii) in ordine alle imposte
sugli utili delle società, per i periodi contabili che iniziano
il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno successivo a quello in
cui la notifica è stata fatta per la frazione dei periodi contabili
non completata a tale data.
b) In Italia: in ordine alle
imposte italiane per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente
al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è
stata fatta. In fede di ciò i plenipotenziari dei due Stati contraenti,
debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione e vi hanno
apposto i loro sigilli. Fatto in duplice esemplare a Dublino l'11 giugno
1971, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente
fede.
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione
tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
Il Governo della Repubblica
italiana ed Il Governo d'Irlanda Riferendosi alla convenzione da loro stipulata
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito firmata oggi, hanno convenuto di adottare le ulteriori
seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della predetta convenzione:
Art. 1.
a) Quando un articolo della
presente Convenzione prevede (con o senza condizioni) che il reddito percepito
da un residente di uno Stato contraente, proveniente da fonti situate nell'altro
Stato contraente, sia tassabile soltanto nel detto primo Stato o che sia
assoggettato ad imposta nell'altro Stato con aliquota ridotta e, ai sensi
della legge in vigore nel detto primo Stato, il citato reddito è
soggetto a tassazione con riferimento all'ammontare che viene rimesso o
ricevuto in quello Stato e non con riferimento al suo ammontare totale,
allora l'esenzione o la riduzione di aliquota accordata nell'altro Stato
ai sensi di siffatto articolo si applicherà soltanto a quella parte
di reddito che viene rimessa o ricevuta nel detto primo Stato.
b) L'articolo 7, relativo agli
utili derivanti dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale,
avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1960.
c) i) Se ai sensi del Capitolo
IV della Parte XXV del "Income Tax Act", 1967 (no. 6 of 1967) (qui di seguito
indicato come "prima legge"), o ai sensi del Capitolo i della Parte XXV
di detto "Act" (qui di seguito indicato come "seconda legge"), l'imposta
sugli utili di una società non è dovuta sull'intero ammontare
di tali utili, per il dividendo derivante da siffatti utili versati
da detta società ad una società che è residente in
Italia e che possiede direttamente almeno il 51 per cento del patrimonio
della società che paga i dividendi, l'Italia accorderà la
deduzione della imposta irlandese che sarebbe stata pagata in mancanza,
a seconda del caso, della prima o della seconda legge, in conformità
alle disposizioni dell'articolo 21. ii) Il precedente sub-paragrafo i)
non avrà effetto in relazione ai dividendi pagati in dipendenza
di utili realizzati, nel caso della prima legge, dopo il 5 aprile 1980,
e, nel caso della seconda legge, dopo il 25 novembre 1983.
Art. 2. Questo Protocollo
sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a
Roma. Esso entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito firmata oggi e avrà la stessa durata della
Convenzione in conformità agli articoli 27 e 28 della Convenzione
stessa. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati contraenti, debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente protocollo ed apposto i loro sigilli.
Fatto in duplice esemplare a Dublino l'11 giugno 1971, nelle lingue italiana
ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione
tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e per prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Dublino
l'11 giugno 1971 (Gazz. Uff. n. 56 del 27 febbraio 1975). Il giorno 14
febbraio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 9 ottobre 1974,
n. 583, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 28 novembre 1974,
ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione
tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e per prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Dublino
l'11 giugno 1971. In conformità all'art. 27, la convenzione è
entrata in vigore il 14 febbraio 1975. |