| ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDONESIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica Indonesiana, desiderosi di concludere un Accordo per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Soggetti
Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti
di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito
prelevate per conto di uno Stato contraente, qualunque sia il sistema di
prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte
prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le
imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,
le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti
dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in
particolare:
a) per quanto concerne l'Indonesia: l'imposta
sul reddito (the income tax) e, nella misura prevista da tale imposta sul
reddito, l'imposta sulle società (the company tax) applicata ai
sensi della "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Gazzetta dello Stato n. 319
del 1925, come modificata da ultimo dalla legge n. 8 del 1970) e l'imposta
applicata ai sensi della "Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty
1970" (legge n. 10 del 1970); ancorché riscosse mediante ritenuta
alla fonte; (qui di seguito indicare quali "imposta indonesiana")
b) per quanto concerne l'Italia: i. l'imposta sul reddito
delle persone fisiche; ii. l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate
quali "imposta italiana").
4. Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte
di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo
la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte
esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno
le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3
Definizioni generali
1 - Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione:
a) i. il termine "Indonesia" comprende il territorio
della Repubblica Indonesiana come definito dalle sue leggi e le aree adiacenti
su cui la Repubblica Indonesiana esercita diritti sovrani o giurisdizione,
in conformita' a quanto previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del mare, del 1982.
ii. il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana
e comprende ogni zona al di fuori del mare territoriale italiano la quale,
ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento
delle risorse naturali, puo' essere considerata come zona nella quale possono
essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo
marino, e le risorse naturali;
b) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, l'Indonesia o l'Italia;
c) il termine "persona" comprende le persone fisiche,
le società ed ogni altra associazione di persone;
d) il termine "società" designa qualsiasi persona
giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai
fini dell'imposizione;
e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e
"impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata
da un residente dell'altro Stato contraente;
f) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile
da parte di una impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali" designa: i. tutte le persone
fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente; ii.
tutte le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni
costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
h) l'espressione "autorità competente" designa:
i. per quanto concerne l'Indonesia: il Ministro delle Finanze o il suo
rappresentante autorizzato; ii. per quanto concerne l'Italia: il Ministero
delle Finanze.
2. Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno
Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato
che ad esse è attribuito dalla legislazione di tale Stato relativa
alle imposte cui si applica il presente Accordo, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Residenti
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente
di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della
legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso
Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della
sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale
espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,
una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente
dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa
dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata
residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale
detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima
non ha un'abitazione permanente in nessuno dei due Stati, essa è
considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi
gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
persona diversa da una persona fisica è considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello
Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita
in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava
o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione, una costruzione, un cantiere
di montaggio, un cantiere di installazione o attività di supervisione
ad esso connesse, ma solamente se tali cantieri o attività si protraggono
per un periodo superiore a sei mesi;
h) la prestazione di servizi, compresi i servizi di assistenza
forniti da una impresa per mezzo dei propri dipendenti o di altro personale
assunto dall'impresa a tal fine, ma solamente se le attività di
questa natura (per una stessa opera o per un'altra iniziativa connessa)
si protraggono nel Paese per un periodo o periodi superiori in totale a
tre mesi in un arco di tempo di dodici mesi.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo,
non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini
di deposito, o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini di deposito o di esposizione;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli
fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per
l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni,
di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere
preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto
di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda
di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - è considerata
"stabile organizzazione" in detto primo Stato se:
a) essa ha ed abitualmente esercita in tale Stato
il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, salvo il caso in
cui le sue attività siano limitate all'acquisto di merci per l'impresa;
o
b) essa non ha detto potere, ma abitualmente dispone
in detto primo Stato di un deposito di merci dal quale consegna regolarmente
merci per conto dell'impresa.
5. Un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente, ad
eccezione di quel che riguarda la riassicurazione, è considerata
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se incassa premi in
tale altro Stato o vi assicura rischi per mezzo di un proprio dipendente
o di un rappresentante che non sia un agente che goda di uno status indipendente
così come indicato nel paragrafo 6.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente
ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto
che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di
uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito
della loro ordinaria attività. Tuttavia, quando le attività
di detto intermediario sono esercitate totalmente o quasi totalmente per
conto di detta impresa, esso non è considerato come un intermediario
che gode di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato
contraente controlli o sia controllata da una società residente
dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo
altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole
e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita
in conformità alla legislazione dello Stato contraente in cui i
beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,
le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. L'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili
o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti
minerari, sorgenti ed altre risorse naturali sono altresì considerati
"beni immobili" Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati
beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,
nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche
ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi
dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la
sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività,
gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili
a) alla stabile organizzazione;
b) a vendite effettuate nell'altro Stato di merci di
natura identica o analoga a quelle vendute per mezzo della stabile organizzazione;
o
c) ad altre attività commerciali svolte in detto
altro Stato di natura identica o analoga a quelle effettuate per mezzo
della stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa
di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno
Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili
che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato
di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o
analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa
di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla
stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese
generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la
stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di
tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti
dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono
imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti
agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente
o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa
dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente,
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente
e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso,
le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate
da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state
convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni
sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette
condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa
impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente
di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello
Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è
un residente ed in conformità della legislazione di detto Stato,
ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
se la persona che percepisce i dividendi stessi è una società
(diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno
il 25 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali
limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa
i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote
minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli
utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote
sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni
secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è un residente
la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente sia un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a
detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente
ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non
può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società,
a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato
o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli
utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società,
anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in
tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
6. Nonostante le altre disposizione del presente Accordo,
quando una società che è residente di uno Stato contraente
ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili della
stabile organizzazione possono essere assoggettati ad un'imposta supplementare
in detto altro Stato in conformità alla sua legislazione, ma l'imposta
supplementare così applicata non deve superare il 12 per cento dell'ammontare
di tali utili depurati dall'imposta sul reddito e da ogni altra imposta
afferente il reddito applicata in detto altro Stato.
7. Le disposizioni del paragrafo 6 di questo articolo
non pregiudicano le disposizioni contenute nei contratti di ripartizione
della produzione e nei contratti di lavoro (o altri contratti simili) relativi
al settore del petrolio e dei gas naturali o ad altri settori minerali
conclusi il, o prima del, 31 dicembre 1983, dal Governo indonesiano, da
una sua emanazione, da una importante società governativa petrolifera
o per l'estrazione del gas o da qualche altro organismo siffatto con un
soggetto residente in Italia.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e
pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche
nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità
alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce gli interessi
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
potrà eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune
accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi
provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato
se:
a) il debitore degli interessi è il Governo
di questo Stato contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato
contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi
gli istituti finanziari) interamente di proprietà di detto altro
Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati ad un altro ente od organismo
(compresi gli istituti finanziari) in relazione a prestiti effettuati in
applicazione di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa
i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazione di prestiti
garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazioni
agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro
provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da
cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente in
uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si
ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato
contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione
politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di
uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione
o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito
sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della
stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono
pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario
effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità alle
leggi di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
del presente Accordo.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati
ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato
contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni
relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione
in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in
tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo le modalità d'applicazione di questa
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa
i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in
uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche,
ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni
per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica
o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale
provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei
canoni si ricolleghino effettivamente alla stabile organizzazione o base
fissa. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia,
quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente,
ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa
per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento
dei canoni e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o
base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui
è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto o informazione
per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili che il residente di uno Stato contraente
ricava dall'alienazione di beni immobili così come indicati all'articolo
6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato
contraente.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione
di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa)
o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato.
3. Gli utili che il residente di uno Stato contraente
ricava dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale
o da beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto in
detto Stato.
4. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro
bene diverso da quelli menzionati nei precedenti paragrafi sono imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività
di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base
fissa per l'esercizio delle sue attività o sia presente in detto
altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni
nell'arco di dodici mesi. Se egli dispone di una tale base fissa o si trova
in quell'altro Stato per il predetto periodo o periodi, i redditi sono
imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui
essi sono imputabili a detta base fissa o sono prodotti in detto altro
Stato durante il predetto periodo o periodi.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare,
le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico,
educativo o didattico, nonché le attività indipendenti dei
medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20
e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non
venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è
quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili
in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività
dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto
nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato
per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto
da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo,
le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto
a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 16
Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e
le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione, del
collegio sindacale o di altri organi simili di una società residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15,
i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista
dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o
della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali
svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità,
è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo
medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni
degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni
dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi
derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 esercitate in base
ad un accordo culturale tra gli Stati contraenti saranno esenti da imposta
nello Stato contraente in cui le attività sono svolte se il soggiorno
in detto Stato contraente è totalmente o sostanzialmente finanziato
con fondi dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione politica
o amministrativa, da un ente locale o da una sua istituzione pubblica.
Art. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo
19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente
di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da
uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto
in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato
e la persona fisica sia un residente di detto Stato che: i. abbia la nazionalità
di detto Stato; o ii. non sia divenuto residente di detto Stato al solo
scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o
da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale,
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti,
a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo altro
Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano
alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'abito
di un'attività economica o commerciale esercitata da uno degli Stati
contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un
suo ente locale.
Art. 20
Insegnanti e ricercatori
Un professore, un insegnante o un ricercatore, il quale
soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente al solo scopo di insegnare
o effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od
altro istituto di istruzione riconosciuto e che è, o era immediatamente
prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente è
esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per un periodo non
superiore a due anni relativamente alle retribuzioni ricevute per tale
insegnamento o ricerca.
Art. 21
Studenti
Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante
il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente,
un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato
unicamente allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria
formazione professionale riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento,
istruzione o formazione professionale non sono imponibili in detto primo
Stato, a condizione che tali somme gli siano derivate da fonti situate
fuori da questo Stato.
Art. 22
Altri redditi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente
che non sono stati espressamente citati nei precedenti articoli del presente
Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato salvo che questi redditi
non siano derivati da fonti situate nell'altro Stato contraente, nel qual
caso sono imponibili anche in detto altro Stato.
Art. 23
Eliminazione della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata
in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Qualora un residente dell'Indonesia riceva redditi
dall'Italia e tali redditi siano imponibili in Italia in conformità
con le disposizioni del presente Accordo, l'ammontare dell'imposta italiana
dovuta con riferimento a tali redditi è deducibile dall'imposta
indonesiana applicata a detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione
non più superare la quota d'imposta indonesiana attribuibile a detti
redditi.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Indonesia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito
a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia dedurrà dalle imposte così
calcolate l'imposta sul reddito pagata in Indonesia, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono
alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà
comunque accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia
ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario
di detto reddito in base alla legislazione italiana.
Art. 24
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, non sono assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obblighi ad essa relativi,
diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati
i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
La presente disposizione si applica altresi, nonostante le disposizioni
dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa
di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere
in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese
di detto altro Stato che svolgono le medesime attività. La presente
disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo
ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente
le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso
accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro
carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo
9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12,
gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili,
ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle
stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente
del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale
è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto
o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente,
non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura
di detto primo Stato.
5. Nel presente articolo il termine "imposizione" designa
le imposte che formano oggetto del presente Accordo.
Art. 25
Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da
uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa
un'imposizione non conforme al presente Accordo, egli può, indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre
il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è
residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo
1 dell'articolo 24, a quella dello Stato di cui possiede la nazionalità.
Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme
alle disposizioni del presente Accordo.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare
fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente
soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione
le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
dell'Accordo.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti
potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo
come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli
scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale
Accordo, tali scambi di opinioni potranno avere luogo in seno ad una Commissione
formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati
contraenti.
Art. 26
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni
del presente Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti
relative alle imposte previste dal presente Accordo, nella misura in cui
la tassazione che esse prevedono non è contraria all'Accordo nonché
per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'art. 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente
saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base
alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto
alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi
amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle
imposte previste dall'Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette
persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di
queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in
deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto
commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure
informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano
i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari
consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale
o delle disposizioni di accordi particolari.
Art. 28
Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante
ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello
Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione
di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei
termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare
il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello
Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante
che sussistono le condizioni richieste per avere il diritto all'applicazione
dei benefici previsti dal presente Accordo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo
25 del presente Accordo, le modalità di applicazione del presente
articolo.
Art. 29
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti
di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto
dello scambio degli strumenti di ratifica, ed avrà efficacia:
a) in Indonesia: con riferimento al reddito percepito
il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello
dell'entrata in vigore dell'Accordo;
b) in Italia: con riferimento al reddito imponibile per
i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio
dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.
Art. 30
Denuncia
Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla
denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può
denunciare l'Accordo per via diplomatica, notificandone per iscritto la
cessazione il, o antecedentemente al, 30 giugno di ciascun anno solare
dopo un periodo di cinque anni dall'anno in cui l'Accordo è entrato
in vigore. In tal caso l'Accordo cesserà di avere effetto:
a) in Indonesia: con riferimento al reddito percepito
il, o successivamente al, 1°gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale è stata notificata la denuncia;
b) in Italia: con riferimento al reddito imponibile per
i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare, a Giacarta il giorno 18 febbraio
1990 in lingua italiana, indonesiana ed inglese, tutti i testi facenti
egualmente fede ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.
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Per il Governo della Repubblica Indonesiana
ALI ALATAS
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Indonesiana
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Per il Governo della Repubblica Italiana
GIANNI DE MICHELIS
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
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PROTOCOLLO
All'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed
il Governo della Repubblica Indonesiana per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra il Governo
della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indonesiana per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni
supplementari che formeranno parte integrante del detto Accordo.
Resta inteso che:
a) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo
5 la consegna di merci provenienti da un deposito situato in uno Stato
contraente ad un paese terzo per mezzo di una persona che agisce in qualità
di agente indipendente cui si applica il paragrafo 6 dell'articolo 5, non
costituisce una stabile organizzazione;
b) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 7, i
punti (b) e (c) di detto paragrafo si applicano se le vendite e le attività
commerciali sono state operate o intraprese al fine di eludere le imposte
nell'altro Stato contraente;
c) con ulteriore riferimento al paragrafo 3 dell'articolo
7, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa
stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attività
della stabile organizzazione;
d) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno
Stato contraente che ricava utili all'esercizio di navi o di aeromobili
in traffico internazionale non è assoggettabile ad alcuna imposta
locale sul reddito dovuta nell'altro Stato contraente;
e) il paragrafo 3 dell'articolo 24 non impedisce ad uno
Stato contraente di applicare le norme per calcolare il rapporto tra indebitamento
e capitale di rischio delle imprese residenti di detto Stato al fine di
determinare la deducibilita' dell'interesse pagato da quelle imprese;
f) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa
che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa
con la procedura contenziosa nazionale che va in ogni caso preventivamente
instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte
non conforme all'Accordo;
g) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non
impediscono alle competenti Autorità degli Stati contraenti di stabilire
di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni
di imposta previste dal presente Accordo;
h) le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica
in relazione ai servizi resi a: i. per quanto concerne l'Italia: - l'Amministrazione
delle Ferrovie italiane (F.S.) - l'Amministrazione dei Servizi delle Poste
e delle Telecomunicazioni (PP.TT.) - Istituto Nazionale per il Commercio
Estero (ICE) - l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) e ii. per
quanto concerne l'Indonesia: - le Ferrovie di Stato indonesiane (PJKA)
- l'Ufficio di Pegno indonesiano (Perusa haan Jawatan Pegadaian Negara)
sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, conseguentemente,
dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 dell'Accordo;
i) le disposizioni del presente Accordo non potranno
essere interpretate in un modo tale da limitare qualsiasi esclusione, esenzione,
deduzione, credito o altra concessione presente o futura prevista da Accordi
speciali sulla tassazione nell'ambito della cooperazione economica o tecnica
tra gli Stati contraenti.
Fatto in duplice esemplare a Giacarta il 18 febbraio 1990
in lingua italiana, indonesiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente
fede, ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.
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Per il Governo della Repubblica Indonesiana
ALI ALATAS
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Indonesiana
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Per il Governo della Repubblica Italiana
GIANNI DE MICHELIS
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
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