| CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica indiana desiderosi di concludere una Convenzione per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. Le imposte cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne l'India: 1 - l'imposta
sul reddito (income tax) e le relative sopratasse (surcharge); 2 - la sovraimposta
(surtax);
(qui di seguito indicate quali "imposta indiana");
b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta
sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante
ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
2. La presente Convenzione si applicherà alle imposte
di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo
la firma della presente Convenzione, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta
o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle
rispettive legislazioni fiscali oggetto della presente Convenzione, e forniranno
copia dei relativi decreti e regolamenti.
Capitolo II
DEFINIZIONI
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "India" designa il territorio dell'India
e comprende il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonché
qualsiasi altra zona marina sulla quale l'India esercita diritti sovrani,
altri diritti e giurisdizioni, ai sensi della legislazione dell'India ed
in conformità con quella internazionale;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana
e comprende il mare territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante,
nonché le zone al di fuori di detto mare territoriale; in particolare
esso comprende il fondo e il sottosuolo marini adiacenti al territorio
della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale
fino al limite indicato dalla legislazione italiana sulla ricerca e lo
sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia;
d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede,
l'imposta indiana o l'imposta italiana; tuttavia essa non include gli ammontari
dovuti per un'inadempienza od omissione relative alle imposte cui si applica
la presente Convenzione o che rappresenta una penalita' applicata relativamente
a dette imposte;
e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito
dalle legislazioni fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti;
f) il termine "società" designa qualsiasi persona
giuridica o qualsiasi ente considerato come una società od una persona
giuridica dalle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e
"impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata
da un residente dell'altro Stato contraente;
h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana
designa "l'anno precedente", così come definito nell'Income-Tax
Act del 1961 (43 del 1961);
i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile
da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata
in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile
siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro
Stato contraente;
j) il termine "nazionale" designa le persone fisiche
che hanno la nazionalità di uno Stato contraente e le persone giuridiche,
società di persone od associazioni costituite in conformità
della legislazione in vigore nello Stato contraente;
k) il temine "autorità competente" designa per
quanto concerne l'India, il Governo Centrale del Ministero delle Finanze
(Dept. of Revenue), o un suo rappresentante autorizzato, e per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione
da parte di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non definite
hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione
in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente
di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della
legislazione fiscale di detto Stato, è considerata ivi residente.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1),
una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti, il suo status di residente ai fini della presente Convenzione
è determinata dalle seguenti norme:
a) detta persona è considerata residente
dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa
dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti,
e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni
personali ed economiche sono più strette (da qui in avanti denominato
"centro degli interessi vitali");
b) se non si può determinare lo Stato contraente
nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la
medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,
essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi
gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,
essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha
la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi
gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi,
le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione
di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
persona diversa da una persona fisica è considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa èresidente dello
Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita
in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas una cava
od altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un magazzino collegato ad una persona che fornisce
servizi di deposito per altri;
h) dei locali utilizzati per la vendita o per la ricezione
o l'esecuzione di ordini;
i) un'installazione o struttura utilizzata ai fini di
ricerca o sfruttamento di risorse naturali;
j) un cantiere di costruzione, di installazione o di
montaggio o una connessa attività di supervisione, quando tale cantiere
o tale attività di supervisione (insieme ad eventuali altri cantieri
od attività) abbiano una durata superiore a sei mesi, o quando l'attività
di progettazione o di supervisione in quanto collegata alla vendita di
macchinari o di impianti, abbia una durata non superiore a sei mesi e gli
oneri dovuti per la predetta attività di progettazione o di supervisione
eccedano il 10% del prezzo di vendita dei macchinari e degli impianti medesimi.
Resta inteso che ai fini del presente paragrafo un'impresa ha una stabile
organizzazione in uno Stato contraente ed esercita un'attività tramite
detta stabile organizzazione se fornisce servizi o relative attrezzature
od impianti di approvvigionamento e macchinari a noleggio utilizzati o
da utilizzare nella ricerca o estrazione o produzione di olii minerali
nello Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo,
non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini
di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini di deposito o di esposizione;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli
fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli
fini di pubblicità, di fornire informazioni o di ricerche scientifiche,
o di attività analoghe che abbiano carattere esclusivamente preparatorio
o ausiliario per l'impresa. Tuttavia, le disposizioni dei sub-paragrafi
da a) ad e) non saranno applicabili se l'impresa ha un'altra sede fissa
d'affari nell'altro Stato contraente per qualsiasi altro fine diverso da
quello specificato nei suddetti sotto-paragrafi.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, una persona
che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di
cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" di detta
impresa nel primo Stato se essa:
a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato
il potere di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso
in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di
merci per l'impresa;
b) non ha alcun potere ma dispone abitualmente in detto
primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale effettua abitualmente
consegne di merci per conto dell'impresa stessa;
c) abitualmente assicura ordini nel primo Stato menzionato,
interamente o quasi a favore dell'impresa stessa o per l'impresa ed altra
impresa controllante, controllata da, o assoggettata allo stesso controllo
comune, come detta impresa;
d) agendo in tal modo, detta persona produce o trasforma
in detto Stato per l'impresa beni o merci appartenenti all'impresa stessa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente
ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto
che essa vi esercita la propria attività in detto altro Stato per
mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario
che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività
di detto intermediario sono svolte interamente o quasi per conto dell'impresa
stessa o per conto di quella impresa o di un'altra controllante, controllata
da, o assoggettata allo stesso comune controllo, come detta impresa, egli
non sarà considerato come un intermediario che goda di uno status
indipendente ai sensi del presente paragrafo.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato
contraente controlli o sia controllata da una società residente
dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo
altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III
IMPOSIZIONE DEI REDDITI
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae da beni immobili (inclusi i redditi derivanti dalle imprese agricole
e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in
conformità alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte
morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si
applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto di beni
immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento
o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti od
altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili sono considerati
beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,
nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche
ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi
dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la
sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività,
gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma solo nella misura
in cui detti utili sono attribuibili:
(a) a detta stabile organizzazione;
(b) alle vendite effettuate nell'altro Stato di merci
della stessa o analoga natura di quelle vendute per il tramite di detta
stabile organizzazione; o
(c) alle altre attività d'impresa svolte in detto
altro Stato di una stessa o analoga natura di quelle svolte per il tramite
di detta stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa
di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato
Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno
Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili
che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato
di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche od
analoghe in condizioni identiche od analoghe ed in piena indipendenza dall'impresa
di cui essa costituisce stabile organizzazione. In ogni caso, se non è
possibile determinare l'esatto ammontare degli utili attribuibili alla
stabile organizzazione o se il suo accertamento presenta difficoltà
eccezionali, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione possono
essere valutati su di una base ragionevole.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per l'attività industriale
e commerciale della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di
direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui
è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci da esportare
a favore dell'impresa di cui è una stabile organizzazione.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire
alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso
metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere
diversamente.
6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni
di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione aerea
1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale,
di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli Stati. contraenti non
sono imponibili nell'altro Stato contraente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche
agli utili derivanti da partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio
in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
3. Ai fini del presente articolo:
a) gli interessi maturati su fondi connessi con
l'esercizio in traffico internazionale di aereomobili, sono da considerarsi
reddito derivante dall'esercizio di tali aereomobili, e
b) l'espressione "esercizio di aereomobili" designa l'attività
di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci o posta, esercitata
da armatori, conduttori o noleggiatori di aereomobili, compresa la vendita
di biglietti di passaggio per tale trasporto per conto di altre imprese,
la locazione occasionale di aereomobili ed ogni altra attività direttamente
connessa con tale trasporto.
Art. 9
Navigazione marittima
1. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae
dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili soltanto
in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche
agli utili derivanti da partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio impegnati
nell'esercizio di navi.
3. Ai fini del presente articolo, gli interessi maturati
su fondi connessi con l'esercizio di navi in traffico internazionale sono
considerati reddito derivante da dette operazioni cui non si applicano
le disposizioni dell'articolo 12.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo negli
utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono
inclusi:
a) gli utili derivanti dall'affitto di navi,
armate ed equipaggiate, o non, qualora detti utili da affitto siano occasionali
rispetto all'esercizio di navi in traffico internazionale, e
b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione
o dall'affitto di containers (inclusi i rimorchi e il connesso equipaggiamento
per il trasporto di containers) effettuati in connessione con il trasporto
di merci in traffico internazionale.
5. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo
svolgimento di traffico costiero.
Art. 10
Imprese associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente
o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa
dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente
e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso,
le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate
da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state
convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa
di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili
di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 11
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente
di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi, possono essere tassati anche
nello Stato Contraente in cui la società che paga i dividendi è
residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma
se il percettore è il beneficiario effettivo dei dividendi l'imposta
così applicata non può eccedere:
a) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
se il beneficiario effettivo è una società che detiene almeno
il 10 per cento delle azioni della societa' che corrisponde ai dividendi;
b) il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda la tassazione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 (a) si applicano ai dividendi
derivanti dagli investimenti effettuati successivamente alla data della
firma della presente Convenzione.
4. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi"
designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento,
da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre
quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle
azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui e' residente
la società distributrice.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno
Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente in cui la società
che corrisponde i dividendi è residente, sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso i dividendi sono imponibili in detto Stato Contraente secondo la propria
legislazione.
6. Qualora una società residente di uno Stato Contraente
ricavi utili o reddito dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non
può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società,
a meno che tali dividendi siano pagati da un residente di detto altro Stato
o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli
utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società,
anche se i dividendi corrisposti o gli utili non distribuiti costituiscono
in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 12
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e
pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi
gli Stati contraenti.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'imposta
applicabile in uno Stato Contraente sugli interessi provenienti da detto
Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente in relazione
a prestiti o debiti, non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare
lordo di tali interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi
provenienti da uno Stato Contraente sono esenti da imposta in detto Stato
se:
a) il debitore degli interessi è il governo
di detto Stato Contraente o un suo ente locale, o
b) gli interessi sono pagati ad enti ed organismi (compresi
gli istituti finanziari) che possono essere a tal fine concordati dai due
Stati Contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa
i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti
garantite o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione
agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro
provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da
cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il percettore degli interessi, residente di uno Stato Contraente,
eserciti nell'altro Stato Contraente da cui provengono gli interessi sia
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata
e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad
esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente
secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato
Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione
politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di
uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione
o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito
sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della
stabile organizzazione o della base fissa , gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
7. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare
degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati,
eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza
di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Art. 13
Canoni e corrispettivi per servizi tecnici
1. I canoni e i corrispettivi per servizi tecnici provenienti
da uno Stato Contraente e pagati ad un residente di un altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti canoni e corrispettivi per servizi
tecnici possono essere anche tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma
se il percettore è il beneficiario effettivo dei canoni o dei corrispettivi
per servizi tecnici, l'imposta applicata non dovrà essere superiore
al 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni o dei corrispettivi per
servizi tecnici.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa
i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in
uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche,
ivi comprese le pellicole cinematografiche o le pellicole o registrazioni
per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica
o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali,
commerciali, o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Ai fini del presente articolo l'espressione "corrispettivi
per servizi tecnici" designa i pagamenti di qualsiasi importo effettuati
a chiunque, ad eccezione dei pagamenti effettuati a dipendenti della persona
che li corrisponde, in corrispettivo di servizi di natura organizzativa,
tecnica o di consulenza, inclusa la prestazione di servizi di natura tecnica
o di altro personale.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni o dei corrispettivi
per servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro
Stato Contraente da cui provengono i canoni o i corrispettivi per servizi
tecnici sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata e il diritto, la proprietà o il contratto
in virtù di cui i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici si
ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa.
In tal caso i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici sono imponibili
in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
6. I canoni e i corrispettivi per servizi tecnici si considerano
provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando la persona che paga i canoni
o i corrispettivi per servizi tecnici, sia essa residente o non di uno
Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione
o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo
al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione
o base fissa, i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici stessi si
considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni tra il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici pagati eccede
quello che sarebbe stato convenuto in assenza di tale relazione, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 14
Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente
ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati
nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili
facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti a una sede fissa di cui dispone un residente
di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di
una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione
di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa)
o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aereomobili
utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione
di tali navi o aereomobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente
in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili provenienti dall'alienazione di quote di
capitale di una societa' i cui beni consistono direttamente o indirettamente
principalmente di beni immobili situati nello Stato Contraente sono imponibili
in quello Stato.
5. Gli utili provenienti dall'alienazione di quote di
capitale, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, in una società
residente di uno Stato Contraente sono imponibili in quello Stato.
6. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro
bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili
soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 15
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente
ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività
indipendenti di carattere analogo sono imponibili in detto Stato. Tali
redditi sono imponibili anche nell'altro Stato Contraente se le predette
attivita' sono esercitate in detto altro Stato e se il medesimo:
a) soggiorna in detto altro Stato per un periodo
o periodi che ammontano a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
o
b) dispone abitualmente in detto Stato di una base fissa
per l'esercizio delle sue attivita', ma unicamente nella misura in cui
tali redditi sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo
e pedagogico, nonché attività indipendenti dei medici, chirurghi,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 16
Lavoro subordinato
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 18,
19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività
dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è
quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni
che il residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività
dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto
in detto primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato
per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto
da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo;
le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o
di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente
nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 17
Compensi e gettoni di presenza
I compensi e i gettoni di presenza e le altre retribuzioni
analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità
di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente
dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente.
Art. 18
Artisti ed atleti
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16,
i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista
dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio, della
televisione, o come musicista, o in qualità di sportivo, sono imponibili
in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un
artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale
qualità è attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona,
detto reddito può, nonostante le disposizioni degli articoli 7,
15 e 16, essere tassato nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista
o dello sportivo sono svolte.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, il reddito
proveniente dalle prestazioni che un'artista dello spettacolo o uno sportivo
residente di uno Stato Contraente esercita personalmente ed in tale qualità
nell'altro Stato Contraente, è imponibile soltanto nel detto primo
Stato Contraente, se le attività esercitate nell'altro Stato Contraente
sono totalmente o quasi finanziate con fondi pubblici del primo Stato Contraente,
una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 e degli
articoli 7, 15 e 16, quando il reddito proveniente da prestazioni che un
artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale
qualità in uno Stato Contraente è attribuito non a lui stesso
ma ad un'altra persona, tale reddito è imponibile solo nell'altro
Stato Contraente se detta altra persona è in tutto o quasi finanziata
con fondi pubblici di detto primo Stato, di una sua suddivisione politica
o amministrativa o di un suo ente locale.
Art. 19
Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo
20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente
di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili
in entrambi gli Stati contraenti.
Art. 20
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da
uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo dei servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto
in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato
e la persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalitàdi
detto Stato; oppure ii) non sia divenuto residente di detto Stato solamente
al fine di rendere quei servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o
da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale,
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti,
a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in quello Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente
qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la
nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano
alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito
di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un
suo ente locale.
Art. 21
Professori, insegnanti e ricercatori
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorna temporaneamente,
per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, allo
scopo di insegnare od effettuare ricerche presso un'università,
collegio scuola od altro istituto d'istruzione, appartenente al Governo
o ad organizzazioni non aventi scopo lucrativo, il quale è, o era
immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente,
è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le
remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento
o di ricerca.
2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti
da attività di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate principalmente
nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Art. 22
Studenti e apprendisti
1. Una persona fisica residente di uno Stato contraente
che soggiorna nell'altro Stato contraente unicamente:
a) in qualità di studente presso un'università,
collegio od altro istituto d'istruzione riconosciuto in detto altro Stato
contraente, o
b) in qualità di apprendista, o
c) ai fini di studio, ricerca o formazione professionale,
in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un assegno o premio di
un'organizzazione governativa, religiosa, assistenziale, scientifica o
d'istruzione, è esente da imposizione in detto altro Stato contraente:
i) per le remunerazioni e per tutte le somme ricevute dall'estero per sopperire
alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale;
ii) per le borse di studio, assegni o premi; e iii) per le remunerazioni
percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto
altro Stato contraente per un periodo di tempo necessariamente richiesto
per il completamento degli studi, della ricerca o della formazione professionale,
a seconda dei casi.
2. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che
soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore ad un
anno alle dipendenze di, o sotto contratto presso un'impresa di detto primo
Stato contraente o delle organizzazioni indicate al paragrafo 1, con lo
scopo principale di acquisire esperienze tecniche, professionali o commerciali,
da una persona diversa da detta impresa od organizzazione, è esente
da imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro
Stato contraente nel periodo considerato purché tali remunerazioni
non eccedano nell'anno 5.000.000 di lire italiane o l'equivalente in rupie
indiane, a seconda dei casi.
Art. 23
Altri redditi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente
di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti
della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Capitolo IV
Art. 24
Metodo per evitare le doppie imposizioni
1. Le leggi in vigore in entrambi gli Stati contraenti
continueranno a disciplinare la tassazione dei redditi nell'ambito dei
rispettivi Stati contraenti a meno che nella presente Convenzione non vi
siano disposizioni contrarie.
2. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata
in conformitàcon i seguenti paragrafi del presente articolo.
3.
a) L'ammontare d'imposta italiana dovuta ai sensi della
legislazione italiana ed in conformità alle disposizioni della presente
Convenzione, sia direttamente che per ritenuta da parte di un residente
dell'India, sui redditi provenienti dall'Italia che siano stati assoggettati
ad imposizione sia in India che in Italia, è ammessa in deduzione
dall'imposta dovuta in India su detti redditi, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota d'imposta indiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito della proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo.
b) Ai fini del credito specificato alla precedente lettera
a), se il residente dell'India è una società debitrice della
sovraimposta (surtax), il credito da ammettere in deduzione dall'imposta
indiana è imputato, in primo luogo, sull'imposta sul reddito (income
tax), ed a conguaglio, sull'eventuale sovraimposta (surtax), dovute dall'impresa.
4.
a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in India, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo'
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito,
a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta indiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del
reddito in base alla legislazione italiana.
b) Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo,
quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli interessi,
sui canoni o sui compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato
contraente non è prelevata in tutto o in parte ai sensi della legislazione
fiscale di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte
si considera pagata.
5. Il reddito, che in virtù delle disposizioni
della presente Convenzione non è assoggettabile ad imposizione in
uno Stato ontraente, può essere preso in considerazione ai fini
del calcolo dell'aliquota di imposta da applicarsi in detto Stato contraente
su altri redditi.
Capitolo V
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 25
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad esso relativo,
diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati
i nazionali di detto altro Stato che si trovino nelle stesse circostanze
e condizioni.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una
impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve
essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico
delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività
nelle stesse circostanze e condizioni.
3. Il presente articolo non può essere interpretato
nel senso che esso faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare
alle persone non residenti in detto Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti
alla base e le riduzioni d'imposta che sono accordate in base alla legislazione
soltanto alle persone residenti.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale
è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto
o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente,
non sono state assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversa o più onerosa dell'imposizione
e degli obblighi relativi cui sono o potranno essere assoggettate le altre
imprese della stessa natura del primo Stato nelle stesse circostanze e
condizioni.
5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione"
designa le imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
Art. 26
Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene
che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano
o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della
presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.
Il ricorso deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento
o del prelievo alla fonte dell'imposta, se posteriore.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare
fondato o se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente
soluzione, farà del suo meglio per regolare
il caso per via di amichevole
composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione
le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. Esse potranno, altresì, consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti
potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo
come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora si ritenga che gli scambi
verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo,
essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti
delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 27
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni
della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti
relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni e le frodi fiscali. Lo scambio di
informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute
da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni
ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate
soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità
giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o
della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure
o dei procedimenti concernenti tali imposte, oppure dalle decisioni di
ricorsi presentati per tali imposte. Le persone o le autorità sopracitate
utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno
servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti
l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in
deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute
in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare
segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 28
Attività diplomatiche e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano
i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari
in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi
particolari.
Art. 29
Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti
mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta o per conto del
contribuente o dello Stato contraente di cui egli è residente qualora
il diritto alla percezione di dette imposte sia disciplinato dalle disposizioni
della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso devono essere prodotte entro
i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente in cui sono
state effettuate le ritenute alla fonte e devono essere corredate di un
attestato, rilasciato dallo Stato contraente in cui l'istante è
residente, che certifichi che sussistono le condizioni richieste per aver
diritto al rimborso.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo, in conformità con le disposizioni
dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione
del presente articolo.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione verrà ratificata e gli
strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data
dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) in India, con riferimento ai redditi imponibili
per i periodi di imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente
al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione
entra in vigore;
b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per
i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.
3. Il vigente Accordo tra il Governo indiano ed il Governo
italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale
in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, cesserà
di produrre i suoi effetti nel momento in cui le disposizioni della presente
Convenzione avranno effetto in conformità delle disposizioni del
paragrafo 2.
Art. 31
Denuncia
1. La presente Convenzione avrà durata indefinita,
ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione, non
prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, all'altro
Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno
solare.
2. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi:
a) in India, con riferimento ai redditi imponibili
per i periodi di imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente
al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per
i periodi di imposta che iniziano il, successivamente al, 1° gennaio
dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare a New Delhi, il 19 febbraio
1993, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti testi avendo eguale valore
ma prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese.
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Per il Governo della Repubblica indiana
(M. V. Chandrashekara Murthy)
|
Per il Governo della Repubblica italiana
(Claudio Vitalone)
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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni
e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. All'atto
della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari
che formano parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 7, paragrafo
3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi dell'attività industriale
e commerciale della stabile organizzazione" indica le spese direttamente
connesse con l'attività della stabile organizzazione, nonche' i
canoni, le provvigioni e gli interessi nei limiti dell'ammontare effettivo
delle spese rimborsate e, in entrambi i casi, in quanto siano consentite
dalla legislazione fiscale dello Stato contraente nel quale è situata
la stabile organizzazione;
b) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, l'espressione
"prestiti o debiti" designa, per quanto concerne l'India, prestiti o debiti
espressamente autorizzati dal Governo dell'India;
c) con riferimento all'articolo 20, le remunerazioni
pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca
d'Italia, alle Ferrovie dello Stato italiano (FF.SS.), alle Poste dello
Stato italiano (PP.TT.), all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero
Italiano (I.C.E.), all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.),
nonché agli enti o alle istituzioni corrispondenti indiani, sono
contemplate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, di
conseguenza, dai paragrafi 1 e 2 del predetto articolo. Le autorità
competenti degli Stati contraenti possono, di comune accordo, inserire
nella lista precedente altri enti o istituti pubblici.
d) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 4 (b),
per "imposta non prelevata in tutto o in parte" s'intendono, per quanto
concerne l'India, le somme che avrebbero dovuto essere corrisposte, come
imposta indiana e con riferimento al periodo d'imposta, ma che non lo sono
state in virtù di una deduzione accordata nella determinazione del
reddito imponibile o di una esenzione o riduzione d'imposta concessa per
detto anno ai sensi: i. delle sezioni 10(4), 10(4A), 10(4B), 10(15) (iv),
10A, 32AB, 80HH, 80HHC, 80-I e 80-0 dell'Income-Tax Act del 1961 (43 del
1961), in quanto vigenti e non modificate successivamente alla firma della
presente Convenzione, o che lo siano state soltanto in minima parte ed
in modo tale da modificarne i principi generali; ii. delle altre disposizioni
che possono successivamente introdurre un'esenzione o una riduzione d'imposta
che le autorità competenti degli Stati contraenti ritengano concordemente
analoghe nella sostanza, qualora esse non siano state successivamente modificate
oppure lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da non modificarne
i principi generali.
e) con riferimento all'articolo 26, paragrafo 1, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa
che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa
con l'ordinaria procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso,
preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione
delle imposte non conforme alla presente Convenzione;
f) con riferimento al paragrafo 3, dell'articolo 29 le
disposizioni in esso contenute non possono in nessun caso essere interpretate
nel senso di impedire alle autorità competenti degli Stati contraenti
di trovare un accordo amichevole in ordine ad una procedura diversa per
concedere i benefici fiscali previsti dalla presente Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in duplice esemplare a New Delhi, il 19 febbraio
1993, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti testi avendo eguale valore
ma prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese.
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Per il Governo della Repubblica indiana
(M. V. Chandrashekara Murthy)
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Per il Governo della Repubblica italiana
(Claudio Vitalone)
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