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24 novembre 1992, n. 459. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre
1989 (in S.O. n. 127 alla Gazz. Uff. n. 280 del 27 novembre 1992). (Entrata
in vigore il 26 dicembre 1992)
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn
il 18 ottobre 1989.
Art.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di
cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformità a quanto stabilito dall'articolo 31 della convenzione
stessa.
Art.
3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e prevenire le evasioni fiscali La Repubblica italiana e la Repubblica
federale di Germania, desiderose di evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenire le evasioni fiscali
mediante una nuova Convenzione, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art.
1
Soggetti
La presente
Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art.
2
Imposte
considerate
1. La
presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio
prelevate per conto di uno Stato contraente, di un Land, di una loro suddivisione
politica o amministrativa e di un loro ente locale, qualunque sia il sistema
di prelevamento.
2. Sono
considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul
reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito
o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari
pagati dalle imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le
imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a)
per quanto concerne la Repubblica italiana: i) l'imposta sul reddito delle
persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii)
l'imposta locale sui redditi, ancorché‚ riscosse mediante ritenuta
alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per
quanto concerne la Repubblica federale di Germania: i) l'imposta sul reddito
(Einkommensteuer); ii) l'imposta sulle società (K"rperschaftsteuer);
iii) l'imposta sul patrimonio (Verm"gensteuer); IV) l'imposta sulle attività
commerciali, industriali e artigianali (Gewerbesteuer); v) l'imposta fondiaria
(Grundsteuer), (qui di seguito indicate quali "imposta tedesca").
4. La Convenzione
si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che si
aggiungeranno, dopo la data della firma della presente Convenzione, alle
imposte considerate al paragrafo 3 o che le sostituiranno. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali
apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art.
3
Definizioni
generali
1. Ai
fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione:
a)
le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano,
come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Repubblica federale
di Germania;
b) l'espressione
"Repubblica italiana", utilizzata in senso geografico, designa il territorio
in cui è in vigore la legislazione fiscale della Repubblica italiana;
c) l'espressione
"Repubblica federale di Germania", utilizzata in senso geografico, designa
il territorio in cui è in vigore la legislazione fiscale della Repubblica
federale di Germania;
d) il
termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni
altra associazione di persone;
e) il
termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi
ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le
espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato
contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro
Stato contraente;
g) l'espressione
"traffico internazionale" designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo
di una nave o di un aeromobile utilizzati da un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione
del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra
località situate nell'altro Stato contraente;
h) il
termine "nazionali" designa: 1) per quanto concerne la Repubblica italiana,
le persone fisiche che hanno la nazionalità italiana; 2) per quanto
concerne la Repubblica federale di Germania, i tedeschi così come
definiti all'articolo 116, paragrafo 1, della legge fondamentale della
Repubblica federale di Germania; 3) le persone giuridiche, le società
di persone e le altre associazioni di persone costituite in conformità
della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione
"autorità competente" designa: i) in Italia: il Ministero delle
Finanze, ii) nella Repubblica federale di Germania: il Ministro federale
delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno
Stato contraente, ogni espressione ivi non definita ha il significato che
ad essa è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte
cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione.
Art.
4
Residenza
1. Ai
fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione
di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo
del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione
e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione
non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato
soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per
il patrimonio ivi situato.
2. Quando,
in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è
un residente dei due Stati contraenti, la sua situazione è determinata
nel modo seguente:
a)
detta persona è considerata residente dello Stato nel quale dispone
di un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente
nei due Stati, è considerata residente dello Stato con il quale
le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro
degli interessi vitali);
b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona
ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione
permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello
Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se
detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati oppure non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato del quale ha la nazionalità;
d) se
detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha
la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando,
in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene
che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua
direzione effettiva.
Art.
5
Stabile
organizzazione
1. Ai
fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in
parte la sua attività.
2. L'espressione
"stabile organizzazione" comprende in particolare:
a)
una sede di direzione;
b) una
succursale;
c) un
ufficio;
d) un'officina;
e) un
laboratorio;
f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un
cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi .
3. Non si
considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a)
si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna di merci appartenenti alla impresa;
b) le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito,
di esposizione o di consegna;
c) le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione
da parte di un'altra impresa;
d) una
sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci
o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una
sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di
pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o
di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona
che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente,
di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel
primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente
e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa,
salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto
di merci per l'impresa.
5. Non
si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria
attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale
o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione
che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il
fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli
o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente
ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per
mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚
motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art.
6
Redditi
immobiliari
1. I redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi
i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione
"beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle attività
agricole e forestali, nonché‚ i diritti ai quali si applicano le
disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria.
Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili
e i diritti relativi a canoni, variabili, o fissi per lo sfruttamento o
la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati
beni immobili.
3. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma
di utilizzazione di beni immobili.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti
dai beni immobili di un'impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili
utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art.
7
Utili
delle imprese
1. Gli
utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se
l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa
sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti
utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte
salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto
conseguire se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente
attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe
e in piena indipendenza dall'impresa in cui essa costituisce una stabile
organizzazione.
3. Nella
determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse
in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile
organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di
amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione,
sia altrove .
4. Qualora
uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili
complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni
del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente
di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia,
il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato
sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun
utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il
solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai
fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non
esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando
gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in
altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli
non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art.
8
Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli
utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di
aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se
la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima
è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello
Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave,
oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente
di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti
dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune
o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art.
9
Imprese
associate
Allorché:
a)
un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato
contraente, o
b) le
medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa
dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese,
nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti; gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Art.
10
Dividendi
1. I dividendi
pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui
la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità
alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli
utili con i quali sono stati pagati i dividendi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione.
3. In
deroga al paragrafo 2, l'imposta sui dividendi pagati da una società
di capitali residente della Repubblica italiana ad una società residente
della Repubblica federale di Germania che detiene direttamente almeno il
25 per cento del capitale sociale della prima società non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
4. Le
persone residenti dell'Italia che non sono sottoposte, ai sensi della legislazione
fiscale della Repubblica federale di Germania, all'obbligazione tributaria
illimitata sui dividendi loro versati da una società residente della
Repubblica federale di Germania, hanno diritto al rimborso dell'imposta
di conguaglio compresa nell'ambito dell'imposta sulle società, ("Vergìtung
des Erh"hungsbetrages") tenendo conto delle norme del paragrafo 52 - K"rpershaftsteuergesetz
della Repubblica federale di Germania.
5. Una
società della Repubblica federale di Germania che detiene direttamente
almeno il 25 per cento del capitale sociale di una società di capitali
residente della Repubblica italiana e che riceve dei dividendi distribuiti
da quest'ultima società ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente
alla maggiorazione di conguaglio afferente tali dividendi quando la stessa
è stata effettivamente versata dalla società in relazione
a detti dividendi, fatta salva la deduzione dell'imposta prevista al paragrafo
3 del presente articolo. Detto rimborso deve essere richiesto, nei termini
previsti dalla legislazione italiana, per il tramite della società
distributrice che, in questo caso, agisce in nome e per conto della società
residente della Repubblica federale di Germania. Detta disposizione si
applica ai dividendi la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere
dalla data di entrata in vigore della Convenzione. La società distributrice
può pagare l'ammontare rimborsabile ad una società della
Repubblica federale di Germania al momento del pagamento dei dividendi
a quest'ultima spettanti e detrarne l'importo nella prima dichiarazione
dei redditi successiva a detto pagamento. Una società della Repubblica
federale di Germania ha diritto al pagamento dell'ammontare corrispondente
alla maggiorazione di conguaglio qualora sia il beneficiario effettivo
dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi ed
abbia posseduto le azioni durante un periodo di almeno dodici mesi antecedente
tale data. Nel caso di una successiva rettifica in aumento del reddito
imponibile della società distributrice o nel caso di un recupero
a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta
dalla società per il periodo fiscale nel corso del quale la rettifica
è divenuta definitiva è limitata alla parte dell'imposta
relativa ai dividendi assoggettati alla maggiorazione di conguaglio (ed
effettivamente versata all'Erario).
6. Ai
fini del presente articolo il termine "dividendi" designa:
a)
gli utili distribuiti su azioni, compresi i redditi derivanti da azioni,
azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o altre
quote di partecipazione agli utili (ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni
in società a responsabilità limitata) ad eccezione dei crediti,
e
b) gli
altri redditi assoggettati al medesimo regime fiscale degli utili distribuiti
su azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società
distributrice è residente e, ai fini dell'imposizione nella Repubblica
federale di Germania, i redditi che uno "stiller Gesellschafter" (accomandatario)
ai sensi della legislazione fiscale tedesca ritrae dalla sua partecipazione
in tale qualità in un'impresa commerciale, industriale o artigianale,
nonché‚ le distribuzioni relative a quote di un fondo d'investimento.
7. Le disposizioni
dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente, di cui è residente la società che paga
i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione
interna (5).
8. Qualora
una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare
alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali
dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a una stabile
organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né‚
prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti,
sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi
pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utile
o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art.
11
Interessi
1. Gli
interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato (5).
2. Tuttavia,
tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma,
se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento
dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione
di tale limitazione.
3. Nonostante
le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono
imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la persona che riceve
gli interessi è residente, se detta persona è il beneficiario
effettivo di tali interessi e se gli stessi sono pagati: a) in connessione
con la vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra
impresa, b) in connessione con la vendita a credito di un'attrezzatura
industriale, commerciale o scientifica, c) in forza di un'obbligazione,
di una cambiale, di un buono o di un altro analogo titolo del Governo di
uno Stato contraente o di un Land, o di una delle loro suddivisioni politiche
o amministrative, o enti locali, o d) al Governo di uno Stato contraente
o di un Land, o ad una delle loro suddivisioni politiche o amministrative
oppure alla banca centrale di uno Stato contraente.
4. Ai
fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o
non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili,
e dei crediti di qualsiasi natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile
ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono. Tuttavia, il termine "interessi"
non comprende i redditi contemplati dall'articolo 10.
5. Le
disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo degli
interessi, residente di uno Stato contraente,
eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi,
sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto
altro Stato contraente, secondo la propria legislazione interna (6).
6. Gli
interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il
debitore è lo Stato stesso, un Land, una suddivisione politica o
amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia,
quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato
contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una
base fissa, per le cui necessità è stato contratto il debito
generatore degli interessi, e che ne sopporta l'onere, si considerano provenienti
dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
7. Se,
in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi
pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello
che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza
di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
della presente Convenzione.
Art.
12
Canoni
1. I canoni
provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma,
se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni; Le autorità competenti degli Stati
contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione
di tale limitazione.
3. Nonostante
le disposizioni del paragrafo 2, i canoni a titolo di diritto d'autore
e gli altri analoghi compensi relativi alla produzione o riproduzione di
opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche, ivi comprese le pellicole
cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche
e televisive, provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo sono
imponibili soltanto in detto altro Stato.
4. Ai
fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi
natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore
su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole
cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche
o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché‚ per l'uso
o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche
e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale
o scientifico .
5. Le
disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed
i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente
ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione interna (5).
6. I canoni
si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, un Land, una suddivisione politica o amministrativa, un
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno
Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, cui si ricolleghi
l'obbligazione del pagamento dei canoni e che ne sopporta l'onere, i canoni
stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la
stabile organizzazione, o la base fissa.
7. Se,
in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni,
tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello
che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza
di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Art.
13
Utili
di capitale
1. Gli
utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione
di beni immobili previsti all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli
utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente ovvero di beni mobili appartenenti ad una base
fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato
contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli
utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola
od in uno con l'intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili
in detto altro Stato.
3. Gli
utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in
traffico internazionale, nonché‚ di beni mobili destinati all'esercizio
di dette navi, od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente
in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli
utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di
cui l'alienante è residente.
Art.
14
Professioni
indipendenti
1. I redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente
nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue
attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta
base fissa.
2. L'espressione
"libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti
di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché‚ le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,
architetti, dentisti e contabili.
Art.
15
Lavoro
subordinato
1. Fatte
salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi
e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta
nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta,
le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo
altro Stato.
2. Nonostante
le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato
se:
a)
il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che
non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato,
e
b) le
remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non
è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere
delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione
o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante
le precedenti disposizioni del presente articolo le remunerazioni ricevute
in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi
o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
Art.
16
Compensi
e gettoni di presenza
Le partecipazioni
agli utili, i gettoni di presenza ed altre analoghe retribuzioni che un
residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del
consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art.
17
Artisti
e sportivi
1. Nonostante
le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di
uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate
nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo,
quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione,
o in qualità di musicista, nonché‚ di sportivo, sono imponibili
in detto altro Stato.
2. Quando
i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno
sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti
ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi
sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista
o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli
7, 14 e 15.
3. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano agli artisti professionisti
dello spettacolo ed agli sportivi il cui soggiorno in uno Stato contraente
è totalmente od essenzialmente finanziato con fondi pubblici dell'altro
Stato contraente, di un Land, di una loro suddivisione politica o amministrativa
o ente locale.
Art.
18
Pensioni
Fatte
salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 19, le pensioni
e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato
contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto
in questo Stato.
Art.
19
Funzioni
pubbliche
1.
a) Le
remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da
un Land, da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale
ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato,
a detto Land o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto
in questo Stato.
b) Tuttavia,
tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato in cui i
servizi sono resi qualora il beneficiario delle remunerazioni sia un residente
di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato, senza
possedere quella dell'altro Stato, o ii) senza avere la nazionalità
dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i
servizi (5) (6).
2.
a) Le
pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione
politica o amministrativa o ente locale, sia direttamente sia mediante
prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo
di servizi resi a detto Stato, a detto Land o a detta suddivisione o ente
locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia,
tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il
beneficiario è un residente di tale Stato e ne abbia la nazionalità
senza avere la nazionalità dello Stato da dove provengono le pensioni
(7).
3. Le
disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni
e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività
industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da un Land,
da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Tuttavia,
le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alle remunerazioni
e pensioni corrisposte al proprio personale dai servizi od enti seguenti:
a)
per quanto concerne la Repubblica italiana: la Banca d'Italia, le Ferrovie
dello Stato (F.S.), l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni
(PP.TT.),
b) per
quanto concerne la Repubblica federale di Germania: la "Deutsche Bundesbank",
la "Deutsche Bundesbahn", la "Deutsche Bundespost".
4. Le pensioni
ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla legislazione
sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente da parte di detto Stato,
di un Land o da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente
locale o persona giuridica di diritto pubblico, sono imponibili soltanto
in detto Stato se il beneficiario ha la nazionalità di tale Stato
senza possedere quella dell'altro Stato contraente.
5. Le
indennità concesse sotto forma di pensioni, rendite vitalizie ed
altre prestazioni periodiche o non, da parte di uno Stato contraente, di
un Land o da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale
a titolo di risarcimento di danni subiti a seguito di attività di
guerra o di persecuzioni politiche sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art.
20
Studenti
ed apprendisti
Le somme
che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente
prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato
contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i
suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire
alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili
in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate
al di fuori di detto Stato.
Art.
21
Insegnanti
Una persona
fisica che, su invito sia di uno Stato contraente, che di un'università,
di un istituto di insegnamento superiore, di una scuola, di un museo o
di un'altra istituzione culturale di detto Stato contraente, ovvero nel
quadro di uno scambio culturale a carattere ufficiale, soggiorna in tale
Stato contraente per un periodo non superiore a due anni al solo scopo
di insegnare, di tenere dei corsi o di svolgere ricerche in uno dei detti
istituti, e che è un residente dell'altro Stato contraente o lo
era immediatamente prima di soggiornare nel primo Stato, è esente
da imposta in quest'ultimo Stato relativamente alle remunerazioni che percepisce
per tali attività, a condizione che tali remunerazioni provengano
da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Art.
22
Altri
redditi
1. Gli
elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non sono trattati nei precedenti articoli della presente
convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli
provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2
dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e
i diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione interna .
Art.
23
Patrimonio
1. Il
patrimonio costituito dai beni immobili previsti all'articolo 6, posseduti
da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente,
è imponibile in detto altro Stato.
2. Il
patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente
di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.
3. Il
patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati in traffico internazionale,
nonché‚ dai beni mobili destinati al loro esercizio è imponibile
soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione
effettiva dell'impresa.
4. Ogni
altro elemento dei patrimonio di un residente di uno Stato contraente è
imponibile soltanto in detto Stato.
Art.
24
Disposizioni
per evitare la doppia imposizione
1. Si
conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità
dei seguenti paragrafi del presente articolo (5)
2.
a) Fatto
salvo il capoverso b), se un residente della Repubblica italiana riceve
elementi di reddito imponibili nella Repubblica federale di Germania, la
Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella
base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica federale di Germania,
(ivi compresa, se del caso, l'imposta sulle attività commerciali
industriali ed artigianali nei limiti in cui essa sia prelevata sugli utili),
ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta
italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione
in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia,
nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato nella Repubblica italiana ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base
alla legislazione italiana.
b) Sono
esclusi dalla base imponibile delle imposte italiane i redditi derivanti
dai dividendi di cui all'articolo 10, paragrafo 6, capoverso a), pagati
ad una società (diversa da una società di persone) residente
della Repubblica italiana da parte di una società residente della
Repubblica federale di Germania il cui capitale sociale è direttamente
detenuto per almeno il 25 per cento dalla società italiana (6).
3. Per
quanto concerne i residenti della Repubblica federale di Germania l'imposta
sarà determinata nel modo seguente:
a)
fatte salve le disposizioni del capoverso b), sono esclusi dalla base imponibile
dell'imposta tedesca i redditi provenienti dalla Repubblica italiana e
gli elementi del patrimonio situati nella Repubblica italiana che sono
imponibili nella Repubblica italiana in base alla presente Convenzione.
Tuttavia, la Repubblica federale di Germania conserva il diritto di tener
conto, nella determinazione dell'aliquota dell'imposta, dei redditi e degli
elementi del patrimonio così esclusi. Per quanto concerne i redditi
derivanti dai dividendi di cui all'articolo 10, paragrafo 6, capoverso
a), le disposizioni che precedono sono applicabili soltanto se i dividendi
sono pagati ad una società (diversa da una società di persone)
residente della Repubblica federale di Germania da parte di una società
residente della Repubblica italiana il cui capitale è direttamente
detenuto per almeno il 10 per cento dalla società tedesca. Ai fini
dell'imposizione del patrimonio sono parimenti escluse dalla base imponibile
dell'imposta tedesca le partecipazioni i cui dividendi, in caso di distribuzione,
sarebbero esclusi dalla base imponibile dell'imposta ai sensi della frase
precedente (7).
b) l'imposta
italiana prelevata in conformità alla legislazione della Repubblica
italiana ed alla presente Convenzione sui seguenti redditi provenienti
dalla Repubblica italiana, è detratta dall'imposta tedesca sul reddito
o sulle società gravante su: i) i dividendi di cui all'articolo
10 che non sono menzionati al capoverso a); ii) gli interessi di cui all'articolo
11; iii) i canoni di cui all'articolo 12; iv) i redditi e le remunerazioni
menzionate agli articoli 16 e 17. L'imposta italiana da detrarre in base
a quanto precede non può tuttavia eccedere la quota dell'imposta
tedesca calcolata prima della detrazione, corrispondente ai redditi imponibili
nella Repubblica italiana (8) (9).
Art.
25
Non
discriminazione
1. I nazionali
di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di
detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione
si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1,
alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi
gli Stati contraenti. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente
che sono imponibili nell'altro Stato contraente beneficiano delle esenzioni,
degli abbattimenti alla base, delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta
accordati per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato che
si trovino nelle stesse condizioni.
2. L'imposizione
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato
meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro
Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione
non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno
degli Stati di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni personali,
gli abbattimenti alla base e le riduzioni d'imposta che esso accorda
ai propri residenti.
3. Fatta
salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo
7 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i
canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un
residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione
degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti
di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della
determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse
condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti
di un residente del primo Stato.
4. Le
imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o
più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate
nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Art.
26
Procedura
amichevole
1. Quando
una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato contraente o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione
non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può,
indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati,
sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente
di cui è residente o, se il suo caso ricada nell'ambito di applicazione
del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui
possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto
entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta
un'imposizione non conforme alla Convenzione .
2. L'autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio
per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità
competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione
non conforme alla Convenzione.
3. Le
autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio
per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà
o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le
autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente
tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi
precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione
possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, questi potranno aver
luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle
autorità competenti degli Stati contraenti.
Art.
27
Scambio
di informazioni
1. Le
autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle
della legislazione interna degli Stati contraenti relativa alle imposte
previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che essa prevede
non è contraria alla Convenzione, nonché‚ per prevenire le
evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo
1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete
come le informazioni ottenute in applicazione della legislazione interna
di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità
(ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento
o della riscossione delle imposte che formano oggetto della Convenzione,
delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni
di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi,
a condizione che l'autorità competente dell'altro Stato contraente
non vi si opponga.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate
nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a)
di adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione ed
alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di
fornire informazioni che potrebbero essere ottenute in base alla propria
legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o
di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di
fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale
o professionale o un processo commerciale oppure informazioni la
cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art.
28
Membri
di missioni diplomatiche e di sedi consolari
Le disposizioni
della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i
membri
di missioni diplomatiche o di sedi consolari in virtù delle regole
generali del diritto
internazionale
o delle disposizioni di accordi particolari.
Art.
29
Istanza
di rimborso
1. Le
imposte prelevate in uno degli Stati contraenti mediante ritenuta alla
fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui
esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte
sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le
istanze di rimborso, da prodursi nell'osservanza dei termini stabiliti
dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso
stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente
di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le
condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni
o riduzioni previste dalla presente Convenzione.
3. Le
autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune
accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 36, le modalità
di applicazione del presente articolo .
Art.
30
Clausola
di Berlino
La presente
Convenzione si applicherà anche al Land di Berlino, salvo dichiarazione
contraria effettuata dal Governo della Repubblica federale di Germania
al Governo della Repubblica italiana entro i tre mesi successivi all'entrata
in vigore della presente Convenzione.
Art.
31
Entrata
in vigore
1. La
presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica
saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La
presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data dello
scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà:
a)
alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per i periodi d'imposta
che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare
successivo a quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti
di ratifica ;
b) alle
imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sui dividendi, sugli interessi
e sui canoni versati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno
solare successivo a quello nel corso del quale sono stati scambiati gli
strumenti di ratifica.
3. La Convenzione
conclusa tra la Germania e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e
risolvere talune altre questioni in materia di imposte dirette firmata
a Roma il 31 ottobre 1925 è abrogata con l'entrata in vigore della
presente Convenzione e cessa di avere effetto per le imposte cui è
applicabile la presente Convenzione conformemente al paragrafo 2. Parimenti
avverrà per l'Accordo firmato a Roma il 17 settembre 1968 tra la
Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana per evitare la
doppia imposizione in materia di imposte dirette per le imprese di navigazione
aerea.
4. Tuttavia,
qualora le disposizioni della Convenzione del 31 ottobre 1925 prevedano
un trattamento fiscale più favorevole di quello previsto dagli articoli
11 e 12 della presente Convenzione, dette disposizioni possono essere applicate,
su istanza delle persone interessate, fino al 31 dicembre 1992, a condizione
che la persona che riceve i redditi di cui trattasi ne sia il beneficiario
effettivo ai sensi del numero 9 del Protocollo allegato alla presente Convenzione.
Art.
32
Denuncia
La presente
Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno
degli Stati contraenti. Ciascuno degli Stati contraenti può denunciare
la convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi,
prima della fine di ogni anno solare e a partire dal quinto anno successivo
a quello della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si
applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte prelevate mediante
ritenuta alla fonte, sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre
dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte prelevate sul reddito e
sul patrimonio per i periodi d'imposta che terminano al più tardi
il 31 dicembre dello stesso anno.
IN FEDE
DI CHE, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA
a Bonn il 18 ottobre 1989, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca,
i due testi facenti egualmente fede.
PROTOCOLLO
Alla
convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica
federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti
hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante
della Convenzione.
1. Ad
articolo 2 - Resta intesto che qualora venisse introdotta nella Repubblica
italiana un'imposta sul patrimonio, la Convenzione si applicherà
a tale imposta.
2. Ad
articoli da 4 a 23 - Una società di persone è considerata
residente dello Stato contraente in base all'articolo 4, paragrafo 1, qualora
sia stata costituita in conformità della legislazione di detto Stato
od abbia in tale Stato l'oggetto principale della propria attività.
Tuttavia, le limitazioni al diritto di imposizione dell'altro Stato contraente
contenute negli articoli da 6 a 23 sono applicabili soltanto nella misura
in cui i redditi provenienti da questo Stato o il patrimonio
ivi situato
sono assoggettati all'imposta del primo Stato.
3. Ad
articolo 4 - Se una persona fisica è considerata residente dello
Stato contraente in base all'articolo 4 soltanto per una frazione dell'anno
ed è considerata residente dell'altro Stato contraente per il resto
dell'anno (cambio di residenza), l'assoggettamento all'imposta, nei limiti
in cui esso dipenda dal luogo di residenza, termina nel primo Stato alla
fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di domicilio.
Nell'altro Stato, l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso
dipenda dal luogo di residenza, inizia il giorno successivo al cambio di
domicilio.
4. Ad
articoli 6 e 24 - Per l'imposizione dei redditi derivanti da beni immobili
tedeschi di cui all'articolo 6, che sono assoggettati ad imposta nella
Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana riprenderà
le basi imponibili utilizzate per l'imposizione tedesca, purché‚
non ne risulti un'imposizione minore secondo il diritto italiano.
5. Ad
articolo 7
a)
Ad una stabile organizzazione che consiste in tutto o in parte in un cantiere
di costruzione o di montaggio possono essere attribuiti, per le sue attività
di costruzione o di montaggio nello Stato contraente in cui è situata,
soltanto gli utili derivanti direttamente dalle predette attività.
In particolare, non possono essere ad essa attribuiti, a titolo di tali
attività, gli utili risultanti da una consegna di materiale effettuata
in connessione con le attività in questione o, indipendentemente
da queste, da parte della stabile organizzazione principale o da un'altra
stabile organizzazione dell'impresa o ancora da parte di una terza persona.
b) Nel
caso di contratti, in particolare di contratti di studio, di fornitura,
di installazione o di costruzione di attrezzature di stabilimenti industriali,
commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, allorquando l'impresa
ha una stabile organizzazione, gli utili di detta stabile organizzazione
non sono determinati sulla base dell'ammontare globale del contratto, ma
soltanto sulla base della parte di contratto effettivamente eseguita da
tale stabile organizzazione nello Stato in cui la stessa è situata.
Gli utili relativi alla parte del contratto eseguita nello Stato in cui
è situata la sede di direzione effettiva sono imponibili soltanto
in questo Stato.
c) Resta
inteso che per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo, per "spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione", si intendono
le spese direttamente connesse con l'attività propria della
stabile organizzazione.
6. Ad articolo
8 - Tale articolo si applica altresì agli utili che un'impresa di
uno Stato contraente ritrae dalla locazione di contenitori utilizzati in
traffico internazionale per il trasporto di merci.
7. Ad
articolo 9 - Se uno Stato contraente procede ad una rettifica degli utili
di un'impresa in conformità all'articolo 9, l'altro Stato procede
ad un aggiustamento corrispondente agli utili dell'impresa associata di
questo altro Stato nei limiti in cui riconosce che la rettifica rispecchia
condizioni che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti. Tale
aggiustamento corrispondente sarà effettuato soltanto in conformità
alle disposizioni sulla procedura amichevole dell'articolo 26 e alle relative
disposizioni del presente Protocollo.
8. Ad
articoli 10 e 11 - In deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11,
i dividendi e gli interessi sono imponibili nello Stato contraente da cui
essi provengono e in conformità alla legislazione fiscale di tale
Stato:
a)
allorché‚ essi derivino da diritti o da crediti comportanti una
partecipazione agli utili (ivi compresi i redditi che uno "stiller Gesellschafter"
ritrae dalla sua partecipazione, i redditi derivanti da un "partiarisches
Darlehen" ed i redditi derivanti da "Gewinnobligationen" ai sensi della
legislazione della Repubblica federale di Germania) e b) a condizione che
essi siano deducibili all'atto della determinazione degli utili del loro
debitore.
9. Ad articoli
10, 11 e 12 - La persona che percepisce dividendi, interessi e canoni è
considerata beneficiario effettivo ai sensi degli articoli 10, 11 e 12
se ad essa spetta il diritto al quale tali pagamenti si ricollegano e se
i redditi che ne ritrae devono essere ad essa attribuiti in virtù
della legislazione fiscale dei due Stati.
10. Ad
articoli 10, 11, 12 e 22 - Per quanto concerne il paragrafo 7 dell'articolo
10, il paragrafo 5 dell'articolo 11, il paragrafo 5 dell'articolo 12 ed
il paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può
essere interpretata nel senso che costituisca una deroga ai principi contenuti
negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
11. Ad
articolo 11 - Gli interessi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 11 pagati
per un prestito di qualunque natura concesso da un istituto bancario ad
un altro istituto bancario sono esenti da imposta nello Stato contraente
da cui gli interessi provengono. Qualora venissero apportate delle modifiche
alla legislazione interna di uno degli Stati contraenti, le autorità
competenti potranno consultarsi al fine di modificare l'esenzione prevista
dalla disposizione che precede.
12. Ad
articolo 13 - Se uno Stato contraente in occasione della partenza di una
persona fisica residente di detto Stato assoggetta ad imposizione la plusvalenza
derivante da una partecipazione rilevante in una società residente
dello stesso Stato, l'altro Stato in caso di ulteriore cessione di tale
partecipazione e purché‚ sottoponga ad imposizione l'utile
derivante da una tale cessione in conformità al paragrafo 4, considererà
come costo d'acquisto, per la determinazione dell'utile di cessione, l'ammontare
che il primo Stato avrà considerato come valore teorico della partecipazione
al momento della partenza della persona fisica. Il termine "partecipazione
rilevante" designa una partecipazione al capitale della società
di almeno il 25 per cento.
13. Ad
articoli 15 e 24 - Nonostante le disposizioni dell'articolo 15, le remunerazioni
che un lavoratore dipendente residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato
contraente nell'ambito di un contratto che lo stesso ha concluso con un
professionista del lavoro temporaneo sono imponibili in quest'altro Stato.
Dette remunerazioni, nonostante le disposizioni dell'articolo 24, sono
anche imponibili nello Stato di cui è residente il lavoratore dipendente.
Tale Stato detrae l'imposta dell'altro Stato in conformità ai principi
enunciati ai paragrafi 2a) o 3b) dell'articolo 24. Conformemente al proprio
diritto interno, gli Stati contraenti possono richiedere all'utilizzatore
o al prenditore il pagamento dell'imposta applicabile a dette remunerazioni
o ritenerli responsabili della stessa.
14. Ad
articolo 19
a)
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 si applicano
anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dall'"Ente
Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.)" e dall'"Istituto Nazionale
per il Commercio Estero (I.C.E.)". Le stesse disposizioni si applicano
altresì alle remunerazioni e pensioni pagate al proprio personale
dalla "Deutsche Zentrale fìr Tourismus" e dalla "Deutsch-Italienische
Handelskammer" nella misura in cui tali remunerazioni e pensioni provengano
da fondi pubblici tedeschi ed a condizione che le stesse siano assoggettate
ad imposta nella Repubblica federale di Germania.
b) La
disposizione del paragrafo 1, capoverso b), sottocapoverso i), dell'articolo
19, si applica soltanto ai contratti conclusi successivamente al 1°
gennaio 1990.
c) i)
Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 si applicano anche alle
remunerazioni pagate alle persone che hanno la nazionalità italiana
(ancorché‚ posseggano anche la nazionalità tedesca) e che
svolgono la propria attività presso istituzioni culturali italiane
o istituti scolastici, nella misura in cui dette remunerazioni provengano
da fondi pubblici italiani ed a condizione che le stesse siano assoggettate
ad imposta nella Repubblica italiana. ii) Le disposizioni del paragrafo
1 dell'articolo 19 si applicano altresì alle remunerazioni pagate
alle persone che hanno la nazionalità tedesca (ancorché‚
posseggano anche la nazionalità italiana) e che svolgono la propria
attività, presso istituzioni culturali tedesche o istituti scolastici,
nella misura in cui dette remunerazioni provengano da fondi pubblici tedeschi
ed a condizione che le stesse siano assoggettate ad imposta nella Repubblica
federale di Germania.
d) Le
autorità competenti degli Stati contraenti possono estendere le
disposizioni dell'articolo ai dipendenti di altre analoghe organizzazioni.
e) Per
quanto concerne le pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati
in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente
a persone che sono residenti dell'altro Stato contraente e che ne possiedono
la nazionalità. a) se il beneficiario era residente della Repubblica
federale di Germania, l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare
che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca; b) la base imponibile
dell'imposta tedesca calcolata secondo la legislazione di tale paese non
può eccedere l'ammontare che sarebbe assoggettato all'imposta italiana.
Le autorità competenti regoleranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione.
15. Ad articolo
22 - Gli assegni versati da un residente di uno Stato contraente per il
mantenimento di un residente dell'altro Stato contraente, ivi compreso
un bambino, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
16. Ad
articolo 24
a)
Nel caso in cui venga introdotta nella Repubblica italiana un'imposta sul
patrimonio, l'imposta tedesca sul patrimonio, prelevata in conformità
alle disposizioni della Convenzione, sarà portata in deduzione dall'imposta
italiana sul patrimonio conformemente alle disposizioni previste al paragrafo
1 dall'articolo 24.
b) Qualora
una società residente di uno Stato contraente destini dei redditi
provenienti da fonti situate nell'altro Stato contraente a distribuzioni
di dividendi, l'articolo 24 non comporterà pregiudizio alla percezione
di un'imposta compensativa sugli ammontari distribuiti conformemente alle
disposizioni della legislazione fiscale dell'uno o dell'altro Stato contraente.
c) L'ammontare
totale da dedurre da parte di uno Stato contraente in conformità
dell'articolo 24, paragrafo 2, o paragrafo 3, capoverso b), non verrà
ridotto se l'altro Stato contraente elimina la propria ritenuta alla fonte
sui dividendi al fine di compensare una maggiorazione dell'aliquota dell'imposta
sulle società.
d) Per
l'applicazione del paragrafo 3, capoverso a), dell'articolo 24, i redditi
di un residente di uno Stato contraente sono considerati provenienti dall'altro
Stato contraente se essi hanno effettivamente scontato l'imposta prevista
in questo altro Stato contraente conformemente alla presente Convenzione.
e) Se
una persona residente di uno degli Stati contraenti percepisce, tra il
1° gennaio 1989 e la data in cui la Convenzione sarà applicabile
ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, redditi di lavoro subordinato di
cui all'articolo 15, paragrafo 2, tali redditi, nonostante le disposizioni
degli articoli 7 e 11 della Convenzione del 31 ottobre 1925, sono imponibili
anche in detto Stato. Questo Stato eviterà una doppia imposizione
deducendo l'imposta riscossa nello Stato in cui il lavoro viene svolto
dall'imposta che lo stesso percepisce sui redditi di cui trattasi. Mutatis
mutandis, si applicano i principi dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3b).
17. Ad articoli
24 e da 6 a 22 - Resta inteso che gli articoli 24 e da 6 a 22 della presente
Convenzione non impediranno alla Repubblica federale di Germania a) per
quanto concerne i nazionali tedeschi che ricadono nell'ambito di
applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della legge dell'8 settembre 1972
relativa all'obbligazione fiscale nelle relazioni con l'estero, di sottoporre
ad imposizione i loro redditi provenienti dalla Repubblica federale di
Germania ed il loro patrimonio situato in tale Paese in conformità
alle disposizioni della legislazione fiscale tedesca, ciò vale ugualmente
per i nazionali tedeschi che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della
Convenzione, sono considerati residenti della Repubblica italiana e che
non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della
legge dell'8 settembre 1972 relativa all'obbligazione fiscale nelle relazioni
con l'estero per il semplice fatto che hanno ancora un domicilio
o la loro dimora abituale nella Repubblica federale di Germania. Resta
inteso a questo proposito che l'imposta sul reddito prelevata in
Italia non costituisce una debole imposizione ai sensi dell'art. 2, paragrafo
2, cifra 1 della legge dell'8 settembre 1972 relativa all'obbligazione
fiscale nelle relazioni con l'estero. Questa non si applica alle persone
che sono assoggettate ad imposta soltanto per i redditi di fonte italiana.
b) di assoggettare ad imposizione le somme che, ai sensi della parte quarta
della legge dell'8 settembre 1972 relativa all'obbligazione fiscale nelle
relazioni con l'estero, sono attribuibili ad una persona residente della
Repubblica federale di Germania. L'imposizione da parte della Repubblica
italiana di tali redditi o di tali elementi di patrimonio in base alle
disposizioni della Convenzione non viene pregiudicata da quanto precede.
La Repubblica federale di Germania deduce, in conformità alle disposizioni
della legislazione fiscale
tedesca
concernenti la deduzione delle imposte straniere, l'imposta italiana prelevata
su detti redditi o su detti elementi di patrimonio in applicazione della
Convenzione. Tuttavia, l'imposta tedesca può essere prelevata a
concorrenza dell'ammontare che risulterebbe dall'applicazione delle
disposizioni alla Convenzione.
18. Ad
articoli 24 e 26 - Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 24
e l'articolo 26, qualora esista una differenza nella qualificazione o attribuzione
di redditi nella Repubblica italiana e nella Repubblica federale di Germania,
differenza non regolata in base ad una procedura amichevole ai sensi dell'art.
26 e dalla quale:
a)
conseguirebbe una doppia imposizione di detti redditi, la Repubblica federale
di Germania elimina la doppia imposizione accordando un credito in conformità
dei principi enunciati al paragrafo 3 b) dell'articolo 24,
b) conseguirebbe
un'esenzione o uno sgravio di detti redditi dall'imposta italiana ed un'esenzione
dall'imposta tedesca, la Repubblica federale di Germania non accorda, nei
confronti di tali redditi, un'esenzione ai sensi del paragrafo 3 a) dell'articolo
24, ma accorda un credito in conformità dei principi enunciati al
paragrafo 3 b) dell'articolo 24.
19. Ad articolo
26 - All'espressione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 26 "indipendentemente
dai ricorsi previsti dal diritto interno" si attribuisce il significato
secondo cui l'avvio della procedura amichevole non può essere ritenuto
sostitutivo dei mezzi di ricorso nazionali.
20. Ad
articolo 27 Per quanto concerne lo scambio di informazioni previsto dall'articolo
27, resta inteso che detto scambio deve essere effettuato tenendo conto
delle disposizioni delle legislazioni interne dei due Stati contraenti
che hanno dato esecuzione alla direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977
relativa all'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli
Stati membri della CEE nel settore delle imposte dirette o che daranno
esecuzione a future direttive comunitarie in tale settore.
21. Ad
articolo 29
a)
L'imposizione alla fonte dei canoni, quale prevista dall'articolo 12 della
Convenzione, può, a richiesta del creditore dei canoni, essere effettuata
con l'aliquota prevista nella Convenzione invece di essere prelevata con
l'aliquota prevista nella legislazione interna degli Stati contraenti.
Una tale richiesta può, tuttavia, essere presentata anche dal debitore
dei canoni o da un terzo, a condizione che costoro ne siano autorizzati
con mandato scritto del creditore e che tale mandato sia prodotto all'autorità
fiscale competente. Le richieste devono essere presentate utilizzando i
modelli previsti a tal fine che, debitamente compilati, devono essere firmati
e muniti dell'attestazione di domicilio della Stato di residenza del creditore
dei canoni assoggettato all'obbligo fiscale limitato. Una analoga procedura
può essere istituita ai sensi dell'articolo 29, paragrafo
3, per ogni altro reddito assoggettato ad un'imposizione alla fonte.
b) La
disposizione del paragrafo 3 dell'articolo non esclude l'interpretazione
secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti
possono stabilire di comune accordo altre procedure per l'applicazione
delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione.
22. Ad articolo
31
a)
L'articolo 5, paragrafo 2, capoverso g) si applica soltanto ai cantieri
di costruzione o di montaggio aperti dopo l'entrata in vigore della Convenzione;
b) In
deroga al paragrafo 2, capoverso a) dell'articolo 31 della Convenzione,
il numero 16, capoverso e) del presente Protocollo sarà applicabile
a partire dal 1° gennaio 1989.
23. Le autorità
competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere,
per via di amichevole composizione, le specifiche difficoltà che
potranno insorgere nel caso in cui la presente Convenzione comporti una
nuova ripartizione dei diritti di imposizione. Ciò si applicherà
parimenti al caso in cui la vecchia Convenzione abbia formato oggetto di
interpretazioni divergenti.
IN FEDE
DI CHE, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo
in duplice esemplare.
FATTO
a Bonn il 18 ottobre 1989, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca,
i due testi facenti egualmente fede.
COMUNICATO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in
vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale
di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
firmato a Bonn il 18 ottobre 1989 (Gazz. Uff. n. 293 del 14 dicembre 1992).
Il giorno 27 novembre 1992 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di
ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, la cui ratifica
è stata autorizzata con legge 24 novembre 1992, n. 459, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 27
novembre 1992. In conformità all'art. 31/2, la convenzione entrerà
in vigore il 26 dicembre 1992 e diventa operativa il 1° gennaio 1993.
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