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7 gennaio 1992, n. 20. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo
e scambio di lettere fatta a Venezia il 5 ottobre 1989 (S.O. alla
Gazz. Uff. n. 18 del 23 gennaio 1992). (Entrata in vigore il 1° maggio
1992).
Art.
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo
e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.
Art.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
a quanto disposto dall'articolo 31 della convenzione medesima.
Art.
3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
FRANCESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI
Il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione
e la frode fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art.
1
Soggetti
La
presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno
o di entrambi gli Stati.
Art.
2
Imposte
considerate
1.
La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio
prelevate per conto di uno Stato, delle sue suddivisioni politiche o amministrative
o dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o dei suoi enti territoriali
(per quanto riguarda la Francia), qualunque sia il sistema di prelevamento.
2.
Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate
sul reddito complessivo e sul patrimonio complessivo o su elementi del
reddito e del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a)
per quanto concerne l'Italia: I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; III) l'imposta locale
sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui
di seguito indicate quali "imposta italiana").
b)
per quanto concerne la Francia: I) l'imposta sul reddito (l'imp"t
sur le revenu); II) l'imposta sulle società (imp"t sur les sociétés);
III) l'imposta di solidarietà sul patrimonio (imp"t de solidarit
sur la fortune); IV) le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari
(les taxes assises sur le montant global des salaires); V) la tassa professionale
(la taxe professionelle); comprese le trattenute, ritenute alla fonte
ed acconti calcolati su dette imposte; (qui di seguito indicate quali "imposta
francese").
4.
La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga
che saranno istituite dopo la data di firma della Convenzione e che si
aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità
competenti degli Stati si comunicano le modifiche importanti apportate
alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art.
3
Definizioni
generali
1.
Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda
una diversa interpretazione:
a)
l'espressione "uno Stato" e "l'altro Stato" designano, a seconda dei casi,
la Repubblica italiana o la Repubblica francese; l'espressione "entrambi
gli Stati" designa la Repubblica italiana e la Repubblica francese;
b)
il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare
territoriale nonché al di là di esso, le zone sulle quali,
in virtù della propria legislazione e conformemente al diritto internazionale
consuetudinario, l'Italia esercita diritti sovrani ai fini dell'esplorazione
e dello sfruttamento delle risorse naturali del suolo e del sottosuolo
marino e delle acque sovrastanti;
c)
il termine "Francia" designa i dipartimenti europei e d'oltremare della
Repubblica francese ivi compreso il mare territoriale e, al di là
di esso, le zone sulle quali, conformemente al diritto internazionale,
la Repubblica francese ha dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione
e dello sfruttamento delle risorse naturali del suolo e del sottosuolo
marino e delle acque sovrastanti;
d)
il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed
ogni altra associazione di persone;
e)
il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi
ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f)
le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro Stato" designano
rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato e un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato;
g)
l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività
di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un'aeromobile da parte
di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno
Stato, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato
esclusivamente tra località situate nell'altro Stato ;
h)
il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la nazionalità
di uno Stato; ii) le persone giuridiche, le società di persone e
le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore
in uno Stato;
i)
l'espressione "autorità competente" designa: i) per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle Finanze; ii) per quanto concerne la Francia,
il Ministro del Bilancio o il suo rappresentante autorizzato.
2.
Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato, le espressioni
ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica
la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art.
4
Residenti
1.
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato"
designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato,
è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio,
della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone
che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito
che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi
situato.
2.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è
residente di entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata
nel seguente modo:
a)
detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione
permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli
Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni
personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi
vitali);
b)
se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il
centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione
permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello
Stato in cui soggiorna abitualmente;
c)
se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non
soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente
dello Stato del quale ha la nazionalità;
d)
se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non
ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti
degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
3.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa
da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, essa è
considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione
effettiva. La presente disposizione è in particolare applicabile
alle società di persone ed a quelle ad essa equiparate, costituite
in uno Stato conformemente alla sua legislazione.
Art.
5
Stabile
organizzazione
1.
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in
parte la sua attività.
2.
L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a)
una sede di direzione;
b)
una succursale;
c)
un ufficio;
d)
un'officina:
e)
un laboratorio;
f)
una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione
di risorse naturali;
g)
un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi.
3.
Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a)
si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b)
le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito,
di esposizione o di consegna;
c)
le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della
trasformazione da parte di un'altra impresa;
d)
una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare
merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e)
una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini
di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche
o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4.
Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa
da un agente che goda di uno status indipendente, cui si applichi il paragrafo
5 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato di poteri che
esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome
dell'impresa, si considera che tale impresa ha una stabile organizzazione
in detto Stato in relazione all'attività che la predetta persona
esercita per l'impresa, salvo il caso in cui le attività della persona
siano limitate a quelle menzionate al paragrafo 3 e, qualora vengano esercitate
per mezzo di una sede fissa di affari, non siano tali da far considerare
detta sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni del
presente paragrafo.
5.
Non si considera che un'impresa di uno Stato ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6.
Il fatto che una società residente di uno Stato controlli o sia
controllata da una società residente dell'altro Stato ovvero svolga
la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile
organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente
per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile
organizzazione dell'altra.
Art.
6
Redditi
immobiliari
1.
I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività
agricole o forestali, sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono
situati.
2.
L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al
diritto dello Stato in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole
e forestali nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni
del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano
altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti
relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla
utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da
ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti
da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili
utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art.
7
Utili
delle imprese
1.
Gli utili di un'impresa di uno Stato sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro
Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa
svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono
imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili
sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato
svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato vanno attribuiti a detta
stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa
conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3.
Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse
in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile
organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di
amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione,
sia altrove.
4.
Qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire
ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo
2 del presente articolo non impedisce a detto Stato di determinare gli
utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di
riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5.
Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione
per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6.
Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile
organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno
che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7.
Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente
in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli
non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art.
8
Navigazione
marittima ed aerea
1.
Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi
o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata
la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2.
Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima
è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello
Stato in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in
mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato di cui è residente
l'esercente la nave.
3.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti
dalla partecipazione ad un fondo comune (groupe), a un esercizio in comune
o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art.
9
Imprese
associate
Allorché:
a)
un'impresa di uno Stato partecipa direttamente o indirettamente alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o
b)
le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro
Stato, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte,
diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,
gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati
da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati,
possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art.
10
Dividendi
1.
I dividendi pagati da una società residente di uno Stato ad un residente
dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.
2.
Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere:
a)
il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario
è una società assoggettabile all'imposta sulle società
che ha detenuto direttamente o indirettamente nel corso di un periodo di
almeno 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi,
almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b)
il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri
casi. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi
.
3.
a)
Un residente dell'Italia che riceve dividendi distribuiti da una società
residente della Francia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta
("avoir fiscal") se fossero ricevuti da un residente della Francia, ha
diritto ad un pagamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari
a detto credito d'imposta ("avoir fiscal"), diminuito della ritenuta alla
fonte con l'aliquota prevista al paragrafo 2, lettera b), quando si tratta:
i) di una persona fisica che include l'ammontare lordo dei dividendi nel
suo reddito lordo determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta italiana
sul reddito delle persone fisiche; ii) di una società, diversa da
quelle indicate al paragrafo 2-a), che include l'ammontare lordo dei dividendi
nella base imponibile dell'imposta italiana sulle persone giuridiche.
b)
Una società residente dell'Italia, indicata al paragrafo 2-a) o
soggetta alla legislazione italiana applicabile alle società madri
che riceve da una società residente della Francia dividendi che
darebbero diritto a un credito d'imposta ("avoir fiscal") se fossero ricevuti
da un residente della Francia ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro
francese di un ammontare pari alla metà di detto credito d'imposta
("avoir fiscal") diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo
2 .
4.
a)
Un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una società
residente dell'Italia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta
se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento
da parte del Tesoro italiano pari a detto credito d'imposta, diminuito
della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista al paragrafo 2, lettera
b), quando si tratta: i) di una persona fisica che include l'ammontare
lordo dei dividendi nel suo reddito lordo determinato ai fini dell'applicazione
dell'imposta francese sul reddito; ii) di una società, diversa da
quelle indicate al paragrafo 2-a), che include l'ammontare lordo dei dividendi
nella base imponibile dell'imposta francese sulle società.
b)
Una società residente della Francia, indicata al paragrafo 2-a)
o soggetta alla legislazione francese applicabile alle società madri
che riceve da una società residente dell'Italia dividendi che darebbero
diritto ad un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia,
ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare
pari alla metà di detto credito d'imposta diminuito della ritenuta
alla fonte prevista al paragrafo 2 .
5.
Salvo il caso in cui benefici del pagamento del Tesoro francese previsto
al paragrafo 3-a), un residente dell'Italia che riceve dividendi pagati
da una società residente della Francia può ottenere il rimborso
del prelievo alla fonte (precompte) diminuito della ritenuta alla
fonte prevista al paragrafo 2, se lo stesso è stato effettivamente
versato da detta società in relazione a tali dividendi. Quando una
società chiede il rimborso del prelievo alla fonte (precompte),
le disposizioni del paragrafo 3-b) non sono applicabili.
6.
Salvo il caso in cui benefici del pagamento del Tesoro italiano previsto
al paragrafo 4-a) un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti
da una società residente dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare
corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" efferente tali dividendi
diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2, se la stessa
è stata effettivamente versata dalla società in relazione
a detti dividendi. Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti
dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa società
che in questo caso agisce a nome e per conto del richiedente residente
della Francia. Quando una società chiede il rimborso della "maggiorazione
di conguaglio" le disposizioni del paragrafo 4-b) non sono applicabili.
La società distributrice può pagare l'ammontare suddetto
a un residente della Francia al momento del pagamento dei dividendi a lui
spettanti e detrarre lo stesso ammontare nella prima dichiarazione dei
redditi successiva a detto pagamento. Il pagamento dell'ammontare corrispondente
alla "maggiorazione di conguaglio" spetta a un residente della Francia
a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla
data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi, nel caso previsto
al paragrafo 2-a), che abbia posseduto le azioni durante un periodo di
almeno 12 mesi precedenti detta data. Nel caso di una successiva rettifica
dei reddito imponibile della società distributrice in una misura
più elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o
di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla società per
il periodo d'imposta nel quale la rettifica è divenuta definitiva
è limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati
alla "maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai dividendi la cui
distribuzione è stata deliberata a decorrere dalla data di entrata
in vigore della Convenzione .
7.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato, eserciti
nell'altro Stato, di cui è residente la società che paga
i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
8.
Quando il beneficiario dei dividendi è una società residente
di uno Stato di cui più della meta del capitale è posseduta
da una o più persone che non sono residenti di detto Stato, le disposizioni
dei paragrafi 3 e 4 sono applicabili a condizione che detta società
produca all'autorità competente dell'altro Stato se questa autorità
competente glielo richieda elementi che permettono di ritenere che essa
ha acquisito la partecipazione generatrice dei dividendi per ragioni commerciali
di buona fede o nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire
investimenti e non allo scopo principale di beneficiare dell'"avoir fiscal"
o del "credito d'imposta".
9.
a)
Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie,
da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad
eccezione dei crediti, nonché i redditi assoggettati al regime
fiscale delle distribuzioni secondo la legislazione dello Stato di cui
è residente la società distributrice.
b)
Sono parimenti considerati come dividendi pagati da una società
residente di uno dei due Stati, il pagamento lordo del Tesoro rappresentativo,
in Francia, del credito d'imposta ("avoir fiscal") considerato al paragrafo
3 e, in Italia, del credito di imposta considerato al paragrafo 4 nonché
le somme lorde rimborsate a titolo, in Francia del prelievo alla fonte
(prcompte), considerate al paragrafo 5, e, in Italia della "maggiorazione
di conguaglio" considerate al paragrafo 6 afferenti i dividendi pagati
da detta società.
10.
Qualora una società residente di uno Stato ricavi utili o redditi
dall'altro Stato, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta
sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione
o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art.
11
Interessi
1.
Gli interessi provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro
Stato sono imponibili in detto altro Stato.
2.
Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma,
se la persona che riceve gli interessi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento
dell'ammontare lordo degli interessi .
3.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi menzionati nel
paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato di cui è residente
la persona che riceve gli interessi, se detta persona è il beneficiario
effettivo degli interessi e gli stessi sono pagati:
a)
in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali
o scientifiche, o
b)
in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad
un'altra impresa .
4.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da
uno dei due Stati sono esenti da imposta in detto Stato se:
a)
il debitore degli interessi è lo Stato stesso o una delle sue suddivisioni
politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda
l'Italia) o uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia);
o
b)
gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto o garantito
dall'altro Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative
o da uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei
suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una pubblica
istituzione di detto altro tato; o
c)
gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti
finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro
di accordi conclusi tra i Governi dei due Stati.
5.
Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi
dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite
o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli
utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento
assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione
fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
6.
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in
cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato,
eserciti nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed
il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo
la propria legislazione interna.
7.
Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato quando il debitore
è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa,
un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), un ente territoriale
(per quanto riguarda la Francia) o un residente di detto Stato. Tuttavia,
quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato,
ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui
necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi
tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è
situata la stabile organizzazione o la base fissa.
8.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi,
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe
stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art.
12
Canoni
1.
I canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato
sono imponibili in detto altro Stato.
2.
Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato dal quale essi
provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma,
se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni.
3.
Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i
canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato
per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche (ad eccezione dei canoni relativi a "software"
a pellicole cinematografiche ed altre registrazioni di suoni o di immagini)
sono imponibili soltanto in questo altro Stato, qualora detto residente
ne sia l'effettivo beneficiario.
4.
Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto
d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche del "software",
delle pellicole cinematografiche e delle altre registrazioni di suoni o
d'immagini, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli,
progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione
in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
5.
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui
il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato, eserciti
nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed
i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente
ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato secondo
la propria legislazione interna.
6.
I canoni si considerano provenienti da uno Stato quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa o, un suo
ente locale (per quanto riguarda l'Italia), un ente territoriale (per quanto
riguarda la Francia) o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il
debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato, ha in uno Stato
una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità
è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei
canoni e che ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti
dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
7.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni,
tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello
che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza
di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. La parte eccedente dei pagamenti è
imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente
e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art.
13
Utili
di capitale
1.
Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo
6, sono imponibili nello Stato dove tali beni sono situati.
2.
Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della
proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa
di uno Stato ha nell'altro Stato, ovvero di beni mobili appartenenti ad
una base fissa di cui un residente di uno Stato dispone nell'altro Stato
per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera
impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in
detto
altro Stato.
3.
Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati
in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di
dette navi od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4.
Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli
menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di
cui l'alienante è residente .
Art.
14
Professioni
indipendenti
1.
I redditi che un residente di uno Stato ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente
nell'altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.
Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro
Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2.
L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo
o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art.
15
Lavoro
subordinato
1.
Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli
stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta
nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente
di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta
nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a)
il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che
non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato,
e
b)
le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che
non è residente dell'altro Stato, e
c)
l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione
o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3.
Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni
percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi
o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello
Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa;
se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono
imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti.
4.
Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi
derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera
di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato,
sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti
.
Art.
16
Dirigenti
di società e membri dei consigli di amministrazione o dei collegi
sindacali
1.
I gettoni di presenza e le altre retribuzioni ricevuti da un residente
di uno Stato che esercita funzioni di direzione o di gestione in una società
residente dell'altro Stato, o che è membro del consiglio di amministrazione
o del collegio sindacale sono imponibili in detto altro Stato.
2.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 le retribuzioni sopra citate
che sono ricevute da persone che esercitano funzioni effettive e permanenti
in una stabile organizzazione situata nello Stato diverso da quello in
cui la società è residente e che sono prese a carico della
stabile organizzazione sono imponibili in detto altro Stato.
Art.
17
Artisti
e sportivi
1.
Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente
di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro
Stato in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di
teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità
di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro
Stato. Quando un artista o uno sportivo, residente di uno Stato ritrae
dall'altro Stato redditi relativi a prestazioni che non sono indipendenti
dalla sua notorietà professionale, tali redditi sono imponibili
in detto altro Stato.
2.
Quando i redditi di cui al paragrafo 1 sono attribuiti non all'artista
stesso o allo sportivo, ma ad altre persone detti redditi, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, sono imponibili nello Stato dal
quale essi provengono.
3.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o gli utili,
nonché gli stipendi, i salari e gli altri redditi similari che
un artista dello spettacolo o uno sportivo, residente di uno Stato, ritrae
dalle sue prestazioni personali svolte, in tale qualità, nell'altro
Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se dette prestazioni svolte
nell'altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo
Stato, di una delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o di un
suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale
(per quanto riguarda la Francia), ovvero di una loro persona giuridica
di diritto pubblico.
4.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando i redditi derivanti
da attività che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita
personalmente e in tale qualità in uno Stato sono attribuiti non
all'artista o allo sportivo medesimi ma ad un'altra persona, detti redditi
sono imponibili soltanto, nonostante le disposizioni degli articoli 7,
14 e 15, nell'altro Stato se detta altra persona è finanziata in
gran parte con fondi pubblici di detto altro Stato, di una suddivisione
politica o amministrativa o di un ente locale di detto Stato (per quanto
riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto riguarda la
Francia) o da una loro persona giuridica di diritto pubblico.
Art.
18
Pensioni
1.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni
e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato
in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
2.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme
pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno
Stato, sono imponibili in detto Stato.
Art.
19
Funzioni
pubbliche
1.
a)
Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per
quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda
la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
b)
Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato nel quale
i servizi sono resi se il
beneficiario
della remunerazione è un residente di questo Stato: i) che abbia
la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità
dell'altro Stato, o ii) che senza avere la nazionalità dell'altro
Stato, era residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.
2.
a)
Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica
o amministrativa o da un suo ente locale, (per quanto riguarda l'Italia),
o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente
sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto
nell'altro
Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia
la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal
quale provengono le pensioni.
3.
Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni
o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività
industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda
l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia).
Art.
20
Professori
e ricercatori
1.
Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che è o era
immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato
e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di svolgervi
ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attività non sono imponibili
in questo Stato per un periodo non superiore a due anni.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute
come corrispettivo di lavori di ricerca intrapresi non nel pubblico interesse
ma principalmente al fine di realizzare un beneficio particolare a favore
di una o più persone determinate.
Art.
21
Studenti
Le
somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente
prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna
nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi
la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento,
d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione
che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Art.
22
Altri
redditi
1.
Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno
Stato, non trattati negli altri articoli della presente Convenzione, sono
imponibili soltanto in questo Stato.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
del reddito residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e
il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito che non sono trattati negli
altri articoli della presente Convenzione sono imponibili in detto altro
Stato secondo la propria legislazione interna.
Art.
23
Patrimonio
1.
Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6,
posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro
Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2.
Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente
di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di
una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.
3.
Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico
internazionale, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio
è imponibile nello Stato contraente dove è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
4.
Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente
è imponibile soltanto in detto Stato.
Art.
24
Disposizioni
per eliminare le doppie imposizioni
La
doppia imposizione è eliminata nella seguente maniera:
1.
Per quanto concerne l'Italia -
Se
un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
in Francia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella
base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano. In tal caso,
l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui
redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione
del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata
ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
ritenuta alla fonte a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del
reddito in base alla legislazione italiana.
2.
Per quanto concerne la Francia -
a)
Gli utili e gli altri redditi (revenus positifs) che provengono dall'Italia
e che sono ivi imponibili conformemente alle disposizioni della Convenzione,
sono parimenti imponibili in Francia allorché sono ricevuti da
un residente della Francia. L'imposta italiana non è deducibile
ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia. Ma il beneficiario
ha diritto ad un credito di imposta nei confronti dell'imposta francese
nella cui base detti redditi sono inclusi. Detto credito di imposta è
pari:
-
con riferimento ai redditi previsti agli articoli 10, 11, 12, 16, 17 e
al paragrafo 8 del protocollo annesso alla Convenzione, all'ammontare dell'imposta
pagata in Italia conformemente alle disposizioni di detti articoli. Esso
non può tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta francese relativa
a tali redditi;
-
per tutti gli altri redditi, all'ammontare della relativa imposta francese.
Questa disposizione è parimenti applicabile alle remunerazioni di
cui agli articoli 8, 13 paragrafo 3, e 19.
b)
I residenti della Francia che possiedono elementi di patrimonio imponibile
in Italia conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 dell'articolo
23 e del paragrafo 11 a) e b) del protocollo annesso alla Convenzione sono
anche imponibili in Francia per detti elementi di patrimonio.
L'imposta
francese è calcolata deducendo un credito d'imposta pari all'ammontare
dell'imposta sul patrimonio pagata in Italia. Detto credito non può
tuttavia eccedere l'imposta francese afferente gli elementi del patrimonio
imponibile in Italia.
Art.
25
Non
discriminazione
1.
I nazionali di uno Stato, siano essi residenti o non di uno degli Stati,
non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno
essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione.
2.
a)
L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
ha nell'altro Stato non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. La presente disposizione non può essere
interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato di accordare ai
residenti dell'altro Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla
base e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione
alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
b)
Quando una stabile organizzazione situata in uno Stato riceve dividendi,
interessi o canoni provenienti dall'altro Stato e relativi a beni o diritti
effettivamente connessi alla sua attività, tali redditi sono imponibili
nello Stato della fonte conformemente alle rispettive disposizioni degli
articoli 10, paragrafo 2 b), 11, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2. Lo Stato
in cui è situata la stabile organizzazione elimina la doppia imposizione
alle condizioni previste nell'articolo 24 paragrafo 1 o paragrafo 2-a),
fatta eccezione per l'ultimo alinea. La presente disposizione si applica
quale che sia il luogo in cui ha la sede l'impresa da cui dipende la stabile
organizzazione.
3.
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo
8 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i
canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato ad un residente
dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti i debiti di
una impresa di uno Stato nei confronti di un residente dell'altro Stato
sono deducibili, per la determinazione del patrimonio imponibile di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero
stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato .
4.
Le imprese di uno Stato, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più
residenti dell'altro Stato, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari
del primo Stato.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni
natura o denominazione.
Art.
26
Procedura
amichevole
Le
disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione fiscale del 29 ottobre
1958, il cui testo è il seguente, restano in vigore: "Art. 26 -
1.
Le Autorità fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire,
di comune accordo, i regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni
della presente Convenzione.
2.
Nel caso che l'applicazione di qualche disposizione di questa Convenzione
desse luogo a difficoltà o a dubbi, le autorità fiscali dei
due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione
nello spirito della Convenzione.
3.
Se un contribuente di uno degli Stati contraenti prova che le imposizioni
fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti
una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, può, senza pregiudizio
dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato,
rivolgere alle autorità fiscali dello Stato in cui si trova il suo
domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni. Questa
domanda deve essere presentata nel termine di sei mesi a partire dalla
data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione.
Se ne riconoscono la fondatezza, le autorità fiscali cui tale domanda
è stata rivolta si metteranno d'accordo con le autorità fiscali
dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.
4.
Se risulta che, per arrivare ad un accordo, siano opportune trattative,
queste saranno affidate ad una Commissione mista formata di rappresentanti
dei due Stati designati dalle loro autorità amministrative superiori."
Art.
27
Scambio
di informazioni
1.
Le autorità competenti degli Stati si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle
della legislazione interna degli Stati relativa alle imposte previste dalla
Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono
non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione
e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo
1. Le informazioni ricevute da uno Stato sono tenute segrete, analogamente
alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato
e sono comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o
della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure
o procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati
per tali imposte. Tali persone od autorità utilizzano tali informazioni
soltanto per questi fini. Esse possono servirsi di queste informazioni
nel corso di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate
nel senso di imporre ad uno Stato l'obbligo: a) di adottare misure amministrative
in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa
o a quelle dell'altro Stato; b) di fornire informazioni che non potrebbero
essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria
normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato; c) di fornire
informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione
sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art.
28
Assistenza
alla riscossione
Le
disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione fiscale del 29 ottobre
1958, il cui testo è il seguente, restano in vigore: "Art. 25 -
1.
Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la
riscossione delle imposte che fanno oggetto della presente Convenzione,
nonché degli interessi, delle spese, dei supplementi e maggiorazioni
di imposte.
2.
Le autorità fiscali dello Stato richiesto di prestare aiuto ed assistenza
all'altro Stato procederanno alla riscossione secondo le regole applicabili
alla riscossione dei propri crediti fiscali della medesima natura. I crediti
fiscali da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello
Stato richiesto.
3.
Gli atti e le misure d'esecuzione avranno luogo dietro produzione di una
copia ufficiale dei titoli esecutivi ed eventualmente delle decisioni passate
in forza di cosa giudicata.
4.
Per quanto riguarda i crediti fiscali che sono ancora passibili di ricorsi,
lo Stato creditore, per la salvaguardia dei suoi diritti, può richiedere
all'altro Stato di notificare al debitore un'intimazione o un titolo di
riscossione. Le contestazioni concernenti la fondatezza dei reclami che
hanno motivato la notificazione non possono essere portate che innanzi
alla competente giurisdizione dello Stato richiedente."
Art.
29
Funzionari
diplomatici e consolari
1.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi
fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche ed i loro
domestici privati, i membri delle sedi consolari, nonché i membri
delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in
virtù sia delle norme generali del diritto internazionale sia delle
disposizioni di accordi particolari.
2.
La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro
organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri d'una
missione diplomatica o di una sede consolare o di una delegazione permanente
di uno Stato terzo, quando esse si trovino nel territorio di uno Stato
e non siano considerate residenti dell'uno o dell'altro Stato in materia
di imposte sul reddito o sul patrimonio.
Art.
30
Campo
d'applicazione territoriale
1.
La presente Convenzione può essere estesa, integralmente o con le
necessarie modifiche, ai territori d'oltremare ed altri enti territoriali
della Repubblica francese che prelevano imposte di natura analoga a quelle
cui si applica la Convenzione. Tale estensione avrà effetto a partire
dalla data, con le modifiche ed alle condizioni, comprese le condizioni
relative alla cessazione dell'applicazione, fissate di comune accordo tra
gli Stati per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra
procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.
2.
A meno che i due Stati non convengano diversamente, la denuncia della Convenzione
operata da uno di essi in virtù dell'articolo 32, porrà termine,
alle condizioni previste in detto articolo, anche all'applicazione della
Convenzione a qualsiasi territorio o ente territoriale cui essa sia stata
estesa in conformità al presente articolo.
Art.
31
Entrata
in vigore
1.
Ciascuno Stato notificherà all'altro il compimento delle procedure
richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente
Convenzione. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo a quello nel corso del quale sia intervenuta l'ultima di
dette notificazioni.
2.
Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:
a)
per quanto concerne le imposte riscosse e mediante ritenuta alla fonte,
alle somme poste in pagamento o imponibili alla data d'entrata in vigore
della Convenzione;
b)
per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati
durante l'anno solare nel corso del quale la Convenzione è
entrata in vigore o imputabili all'esercizio contabile aperto nel corso
di detto anno;
c)
per quanto concerne l'imposta sul patrimonio agli elementi di patrimonio
posseduti al 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale la Convenzione
è entrata in vigore.
3.
Ad eccezione delle disposizioni dei suoi articoli 25 e 26 la Convenzione
fiscale del 29 ottobre 1958 tra la Francia e l'Italia per evitare le doppie
imposizioni e regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette
sui redditi e sul patrimonio, nonché l'Accordo aggiuntivo a detta
Convenzione e il suo Protocollo del 6 dicembre 1965 cesseranno di applicarsi
a qualsiasi imposta francese o italiana per la quale la presente Convenzione
produce i suoi effetti.
Art.
32
Denuncia
1.
La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
Tuttavia ciascuno Stato potrà, mediante preavviso di almeno sei
mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine
di un anno solare, a partire dal quinto anno successivo a quello dell'entrata
in vigore.
2.
In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta:
a)
per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle
somme poste in pagamento o imponibili relativamente all'anno solare entro
la fine del quale sarà stata notificata la denuncia,
b)
per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati
durante l'anno solare entro la fine del quale la denuncia sarà stata
notificata o imputabili all'esercizio contabile chiuso nel corso di detto
anno,
c)
per quanto concerne l'imposta sul patrimonio, agli elementi di patrimonio
posseduti al 1° gennaio dell'anno solare entro la fine del quale la
denuncia sarà stata notificata.
In
fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato
la presente
Convenzione.
Fatta a Venezia, il 5 ottobre 1989, in duplice esemplare, l'uno in lingua
italiana e l'altro in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.
PROTOCOLLO
alla
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, i sottoscritti
hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante
della Convenzione.
1.
Resta inteso che le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari e
la tassa professionale previste nel paragrafo 3, b), IV) e v) dell'articolo
2 sono disciplinate dalle disposizioni relative agli utili delle imprese
(articolo 7 oppure 8 a seconda del caso) o relative ai redditi delle professioni
indipendenti (articolo 14). Le tasse applicate sull'ammontare globale dei
salari non si applicano ai salari delle persone menzionate al punto 10,
alinea b del presente Protocollo.
2.
Per quanto concerne il paragrafo 1, g), dell'articolo 3, l'espressione
"traffico internazionale" designa altresì qualsiasi attività
di trasporto effettuato a mezzo di contenitori se detto trasporto costituisce
soltanto il complemento di un trasporto effettuato in traffico internazionale.
3.
Per quanto concerne l'articolo 6 i redditi derivanti da azioni, da quote
o da partecipazioni in una società o in una persona giuridica che
possiede beni immobili situati in uno Stato, i quali, secondo la legislazione
di tale Stato, sono sottoposti allo stesso regime fiscale dei redditi di
beni immobili, sono imponibili in detto Stato.
4.
Articolo 7:
a)
Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2, se un'impresa di uno Stato vende
merci o esercita attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, gli utili di tale stabile organizzazione non
sono calcolati sulla base dell'ammontare globale ricevuto dalle imprese,
bensì soltanto sulla base della remunerazione attribuibile all'effettiva
attività della stabile organizzazione per tali vendite o detta attività.
Nel caso di contratti, in particolare di contratti di studio, di forniture,
di installazione o di costruzione, di attrezzature di stabilimenti industriali,
commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, se l'impresa ha una stabile
organizzazione, gli utili di tale stabile organizzazione non sono determinati
sulla base dell'ammontare globale del contratto ma soltanto sulla base
della parte del contratto che è stata effettivamente eseguita dalla
stabile organizzazione nello Stato in cui essa è situata. Gli utili
relativi alla parte del contratto che è stata eseguita nello Stato
in cui è situata la sede di direzione effettiva, sono imponibili
soltanto in detto Stato.
b)
Per quanto concerne il paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente
connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.
c)
Se la legislazione di uno Stato autorizza le società residenti di
detto Stato a determinare i loro utili imponibili mediante conti consolidati
che includono in particolare i risultati di filiali residenti dell'altro
Stato, le disposizioni della presente Convenzione, ed in particolare del
suo articolo 7, non sono di ostacolo all'applicazione di detta legislazione.
5.
Per quanto concerne l'articolo 9, resta inteso che se uno Stato include
negli utili di un'impresa di detto Stato - e li tassa in conseguenza -
utili che sarebbero stati realizzati da dette imprese se le condizioni
convenute con l'impresa dell'altro Stato fossero state quelle che avrebbero
convenuto delle imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un adeguato
aggiustamento dell'ammontare dell'imposta che è stata prelevata
su tali utili, se detto altro Stato ritiene che il citato aggiustamento
è giustificato. Ai fini della determinazione dell'aggiustamento,
le autorità competenti degli Stati devono consultarsi e tener conto
delle altre disposizioni della presente Convenzione.
6.
Per quanto concerne l'articolo 11, resta inteso che:
a)
il paragrafo 1 si applica a tutti gli interessi provenienti da uno Stato
ed il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato,
anche se tali interessi non hanno formato oggetto di un pagamento effettivo;
b)
gli interessi menzionati nel paragrafo 1 e pagati in relazione a prestiti
di qualsiasi natura effettuati da istituti bancari ad altri istituti bancari
sono esenti da imposta nello Stato da cui essi provengono nei limiti in
cui essi erano esenti da imposta in questo Stato in virtù della
legislazione interna di tale Stato in vigore alla data della firma della
presente Convenzione. Se intervengono modifiche nella legislazione interna
prima menzionata, le autorità competenti avviano negoziati nel più
breve tempo possibile allo scopo di tener conto di dette modifiche.
7.
Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 12, i compensi corrisposti
per servizi tecnici, compresi le analisi o gli studi di natura scientifica,
geologica o tecnica, per lavori d'ingegneria, compresi i relativi progetti,
o per servizi di consultazione o di sorveglianza, sono considerati utili
di impresa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o, a seconda
del caso, redditi di una professione indipendente cui si applicano le disposizioni
dell'articolo 14.
8.
a)
Per quanto concerne l'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione
di azioni, quote o partecipazione in una società o in una persona
giuridica che possiede beni immobili situati in uno Stato, i quali, secondo
la legislazione di tale Stato, sono sottoposti allo stesso regime fiscale
degli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, sono imponibili
in detto Stato. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione,
non sono presi in considerazione i beni immobili che sono utilizzati da
detta società o persona giuridica nell'esercizio della propria attività,
industriale, commerciale, agricola ovvero nell'esercizio di una attività
non commerciale.
b)
Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 13, gli utili
derivanti dall'alienazione di azioni o di quote diverse da quelle considerate
alla lettera a) e facenti parte di una partecipazione importante nel capitale
di una società residente di uno Stato, sono imponibili in detto
Stato, secondo le disposizioni della sua legislazione interna. Si considera
che esista una partecipazione importante se il cedente, da solo o con persone
associate o collegate, dispone direttamente o indirettamente di azioni
o di quote che danno complessivamente diritto ad almeno il 25% degli
utili della società.
9.
Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 15, per zone frontiere
si intendono, per l'Italia, le Regioni, e per la Francia, i Dipartimenti,
confinanti con la frontiera.
10.
Per quanto concerne l'articolo 19, resta inteso che:
a)
le autorità competenti degli Stati possono, di comune accordo, applicare
le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo ai dipendenti di
organismi a carattere pubblico;
b)
i paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle remunerazioni ed alle pensioni
corrisposte alle persone che esercitano le loro attività presso
le istituzioni culturali e gli istituti di insegnamento previsti dalla
Convenzione culturale tra il Governo della Repubblica francese ed il Governo
della Repubblica italiana firmata a Parigi il 4 novembre 1949 e completata
dallo scambio di lettere del 9 novembre e del 6 dicembre 1954 e del 17
maggio 1965. Nonostante quanto previsto dall'articolo 31, la presente disposizione
si applica alle remunerazioni ed alle pensioni per le quali il termine
di prescrizione fissato dalla legislazione interna di ciascuno degli Stati
scade dopo il 31 dicembre 1987.
11.
Per quanto concerne l'articolo 23:
a)
il patrimonio costituito da azioni o quote in una società o in un'altra
persona giuridica il cui attivo è principalmente costituito da beni
immobili o da diritti afferenti detti beni è imponibile nello Stato
in cui tali beni sono situati. Per l'applicazione di questa disposizione,
non sono presi in considerazione i beni immobili destinati da detta società
o da detta persona giuridica al proprio esercizio industriale, commerciale,
agricolo o all'esercizio di una professione indipendente.
b)
In deroga ad ogni disposizione dell'articolo 23, per l'imposizione a titolo
dell'imposta francese di solidarietà sul patrimonio di una persona
fisica che è un residente della Francia e ha la nazionalità
italiana senza avere la nazionalità francese, i beni situati al
di fuori della Francia che essa possiede al 1° gennaio di ciascuno
dei cinque anni seguenti quello in cui essa diviene un residente della
Francia non sono inclusi nella base imponibile afferente ciascuno dei detti
cinque anni. Se tale persona fisica perde la qualità di residente
della Francia per una durata pari ad almeno tre anni e successivamente
diviene nuovamente residente della Francia, i beni situati al di fuori
della Francia che detta persona possiede al 1° gennaio di ciascuno
dei cinque anni seguenti quello in cui essa diviene nuovamente un residente
della Francia, non sono inclusi nella base imponibile afferente ciascuno
dei detti cinque anni.
c)
Resta inteso che se la Repubblica Italiana istituisse una imposta sul patrimonio
le autorità competenti dei due Stati si consulteranno per apportare,
se del caso, le modifiche necessarie alla presente Convenzione.
12.
Per quanto concerne l'articolo 25 il contenuto del paragrafo 3 non può
essere interpretato nel senso di impedire alla Francia di applicare le
disposizioni dell'articolo 212 del codice generale delle imposte per quanto
concerne gli interessi pagati da una società francese ad una società
madre straniera.
13.
Per quanto concerne l'articolo 29 e nonostante le disposizioni dell'articolo
4, una persona fisica che è membro di una missione diplomatica,
di un ufficio consolare o di una delegazione permanente di uno Stato, che
siano situate nell'altro Stato o in uno Stato terzo, è considerata,
ai fini della presente Convenzione, residente dello Stato accreditante,
a condizione:
a)
che, conformemente al diritto internazionale, essa non sia assoggettata
ad imposta nello Stato accreditatario per i redditi di fonti situate fuori
di detto Stato o per gli elementi di patrimonio situati fuori di detto
Stato e
b)
che essa sia assoggettata nello Stato accreditante agli stessi obblighi,
in materia di imposte sull'insieme del suo reddito mondiale o del suo patrimonio
mondiale, cui soggiacciono i residenti di detto Stato.
14.
a)
Le autorità competenti regoleranno, quando se ne presenti la necessità,
le modalità di applicazione della Convenzione.
b)
Per quanto riguarda le formalità che devono osservare i residenti
di uno Stato per ottenere, nell'altro Stato, le riduzioni e le esenzioni
di imposte e altri benefici previste dalla Convenzione, resta inteso che:
i) le imposte riscosse in uno Stato mediante ritenuta alla fonte saranno
rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato del quale egli è
residente quando il diritto di riscuotere tali imposte è limitato
o soppresso dalle disposizioni della Convenzione. Le domande di rimborso,
da presentarsi nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato tenuto
ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato
ufficiale dello Stato del quale il contribuente è residente certificante
che sono soddisfatte le condizioni richieste per aver diritto alla applicazione
delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione. ii) Le Banche
e gli istituti finanziari situati in Francia, intestatari (dépositaires)
o che gestiscono azioni emesse da società residenti in Italia ed
appartenenti a persone residenti in Francia, possono, agendo per conto
di dette persone, chiedere, direttamente l'applicazione delle disposizioni
dei paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 10. La domanda deve contenere, a cura
della società emittente, tutte le indicazioni utili per permettere
di individuare gli effettivi proprietari delle azioni e per determinare
l'ammontare dei dividendi percepiti da ciascuno di loro. All'atto della
presentazione della domanda, le banche e gli istituti finanziari devono
attestare che gli effettivi proprietari delle azioni sono persone residenti
della Francia. La domanda dovrà essere sottoposta al visto dell'Amministrazione
fiscale francese. Le autorità competenti degli Stati fisseranno
di comune accordo le modalità pratiche di applicazione della presente
lettera. iii) Le Banche e gli istituti finanziari situati in uno degli
Stati, intestatari (dépositaires) o che gestiscono obbligazioni
negoziabili emesse da società o enti residenti dell'altro Stato
ed appartenenti a persone residenti del primo Stato, possono, agendo per
conto di dette persone, chiedere direttamente l'applicazione delle disposizioni
dei paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 11. La domanda deve contenere, a cura
della società o dell'ente emittente, tutte le indicazioni utili
per permettere di individuare gli effettivi proprietari dei titoli e per
determinare l'ammontare degli interessi percepiti da ciascuno di loro.
All'atto della presentazione di detta domanda, le banche e gli istituti
finanziari devono attestare che gli effettivi proprietari dei titoli sono
persone residenti dello Stato dove essi si trovano. La domanda dovrà
essere sottoposta al visto dell'Amministrazione fiscale di detto Stato.
Le autorità competenti degli Stati fisseranno di comune accordo
le modalità pratiche di applicazione della presente lettera.
c)
Le disposizioni della lettera b) non escludono l'interpretazione secondo
la quale le autorità competenti dei due Stati possono stabilire
di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni
d'imposta alle quali dà diritto la Convenzione.
15.
Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione,
un reddito deve
essere
esentato da parte di uno dei due Stati, l'esenzione viene accordata se
e nei limiti in cui
detto
reddito è imponibile nell'altro Stato.
16.
I contributi pagati da o a favore di una persona fisica che è residente
di uno Stato o che ivi soggiorna temporaneamente, ad un istituto di pensioni
riconosciuto dalle autorità competenti dell'altro Stato di cui detta
persona era in precedenza residente sono trattati sotto il profilo fiscale
nel primo Stato nello stesso modo dei contributi pagati ad un istituto
di pensioni riconosciuto dalle autorità competenti di questo Stato,
se esse accettano il riconoscimento ottenuto nell'altro Stato da tale istituto
di pensioni.
17.
Se alcune clausole della presente Convenzione diventano incompatibili con
alcune disposizioni emesse dalle istituzioni delle Comunità Europee,
i due Stati possono, a seguito di consultazioni tra le loro autorità
competenti, fissare di comune accordo, per via diplomatica, le modalità
e condizioni in cui dette clausole cesseranno di applicarsi. In fede di
che, i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto
a Venezia, il 5 ottobre 1989, in duplice esemplare, l'uno in lingua italiana
e l'altro in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede. Scambio
di lettere Signor Ministro, si riferisce alla Sua lettera di pari data
il cui testo è il seguente:
"Signor
Ministro,
al
momento di procedere alla firma della Nuova Convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e prevenire l'evasione e la frode fiscali che deve sostituire la Convenzione
firmata a Parigi il 29 ottobre 1958 e modificata ed integrata con l'Accordo
aggiuntivo firmato a Parigi il 6 dicembre 1965, mi sembra necessario
proporLe quanto segue per regolare il contenzioso relativo all'applicazione
di quest'ultima Convenzione. La Convenzione del 29 ottobre 1958 prevede
che i canoni e altri proventi simili, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo
11, sono imponibili solo nello Stato in cui è domiciliato il beneficiario.
Tuttavia questa regola non trova applicazione quando il beneficiario possiede
una stabile organizzazione nell'altro Stato. In quest'ultimo caso, i canoni
sono imponibili solo in detto altro Stato. Ai sensi del paragrafo 1, seconda
alinea dell'articolo 11 questa regola rimane applicabile in caso di sostituzione
ad una stabile organizzazione di una partecipazione in una società.
Le propongo di confermare l'interpretazione che le autorità competenti
dei nostri due Paesi hanno ritenuto di dare a questa disposizione, in occasione
della Commissione mista svoltasi a Roma dall'8 all'11 luglio 1968. Secondo
questa interpretazione la disposizione prevista al paragrafo 1, seconda
alinea, dell'articolo 11 si applica solo quando una stabile organizzazione
già esistente si trasforma in una società di persone (nel
caso dell'Italia) o in una società non assoggettata all'imposta
sulle società (nel caso della Francia) nella quale la persona che
possedeva la stabile organizzazione detiene, direttamente o indirettamente,
la maggioranza dei diritti. Tutte le imposizioni che non sono diventate
definitive al primo gennaio 1989 saranno disciplinate, se del caso, conformemente
a detta interpretazione. Le sarei grato di volermi far conoscere se questa
proposta riceve l'assenso del Suo Governo. In questo caso suggerirei che
la presente lettera e quella di conferma siano considerate come costituenti
un accordo tra i nostri due Governi. Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione
della mia più alta considerazione". In risposta a questa lettera,
ho l'onore di comunicarLe che le proposte ivi contenute sono accettate
dal Governo della Repubblica Italiana e che la Sua lettera e la presente
risposta confermativa sono da considerarsi come costituenti un Accordo
tra i nostri due Governi. Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione
della mia più alta considerazione.
Il
Ministro delle finanze"
COMUNICATO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata
in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione
e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmata a Venezia
il 5 ottobre 1989 (Gazz. Uff. n. 110 del 13 maggio 1992). Il giorno 25
marzo 1992 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto
per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica
Italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione
e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmata a Venezia
il 5 ottobre 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge
7 gennaio 1992 n. 20, pubblicata nel supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1992. In conformità all'art. 31,
la convenzione entrerà in vigore il giorno 1° maggio 1992.
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