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25 gennaio 1983, n. 38. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia
e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo,
firmata a Helsinki il 12 giugno 1981 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 48 del 18
febbraio 1983). (Entrata in vigore il 23 ottobre 1983)
Art. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia
e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo
protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere sua loro entrata in vigore in conformità all'articolo
28, paragrafo 2, della convenzione stessa. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA
FINLANDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO
Il Governo dell'Italia ed il
Governo della Finlandia, Desiderosi di concludere una convenzione per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio, Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione si applica
alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si
applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di
uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative,
comunità pubbliche od enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte
sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo,
sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivati dall'alienazione di beni mobili
o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si
applica la Convenzione sono, in particolare:
a) in Finlandia: 1)
l'imposta erariale sul reddito e sul patrimonio (tulo - ja varallisuusvero);
2) l'imposta comunale (kunnallisvero); 3) l'imposta ecclesiastica
(kirkollisvero); 4) l'imposta sui marittimi (merimiesvero); e 5)
l'imposta prelevata alla fonte sul reddito dei non residenti (lhdevero);
(qui di seguito indicate quali "imposta finlandese");
b) in Italia: 1) l'imposta
sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse
mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà
anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente
analoga che verranno istituite
dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in
sostituzione delle imposte
esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche
importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Finlandia"
designa la Repubblica finlandese e, se usato in senso geografico, designa
il territorio della Repubblica finlandese, nonché le zona adiacenti
alle acque territoriali della Repubblica finlandese nelle quali, ai sensi
della legislazione finlandese, possono essere esercitati i diritti della
Finlandia concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali
del fondo e del sottosuolo marino;
b) il termine "Italia" designa
la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali
italiane le quali, ai sensi della legislazione italiana concernenti la
ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate
come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia concernenti
il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato
contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede,
la Finlandia o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende
le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa
di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano
rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente
e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali" designa:
i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite
in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) per "traffico internazionale"
s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione
effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
i) l'espressione "autorità
competente" designa: i) per quanto concerne la Finlandia, il Ministero
delle finanze o un suo rappresentante autorizzato; ii) per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione
da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite
hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione
di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona
che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata
ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili
in questo Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da
fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in
detto Stato .
2. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi
gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo:
a) detta persona è
considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente.
Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati,
è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali
ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare
lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali,
o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati,
essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna
abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in
alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale
ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità
di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi,
le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione
di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è
considerata residente di entrambi
gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato
in cui si trova la sede della
sua direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari
per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione"
comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o
altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione
o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia
una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una
installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di
merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) una sede fissa di affari
è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa di affari
è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità,
di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno
Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente -
diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa
di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato
contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società
residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività
in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione
oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione
dell'altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente
di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle
attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili"
ha il significato che le attribuisce la legislazione dello Stato contraente
in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali
ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì
beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti relativi a canoni
variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento,
di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Qualora il possesso di azioni
o di altre quote sociali di una società attribuisca al loro possessore
il diritto di godimento su beni immobili posseduti dalla società,
il reddito derivante dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto
nonché da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto di
godimento è imponibile nello Stato contraente in cui è situato
il bene immobile.
5. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa
ed ai redditi derivanti da beni immobili utilizzati per l'esercizio di
professioni indipendenti.
6. Le disposizioni del paragrafo
4 si applicano anche ai redditi derivanti da diritti di godimento di una
impresa, di cui al medesimo paragrafo, ed ai redditi derivanti da tali
diritti di godimento utilizzati per l'esercizio di professioni indipendenti.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di
uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli
utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti
segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione
in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse
parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto
Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione
in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere
attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti,
gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente
con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi
per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono
elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente
Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da
quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima ed
aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio,
in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto
nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione
effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo
di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in
cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza
di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un
fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale
di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno
Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano,
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale
di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato
contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte,
diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,
gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati
da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati,
possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una
società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere:
a) il 10 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è
una società (diversa da una società di persone) che controlla
direttamente più del 50 per cento del capitale della società
che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare
lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tali limitazioni. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni o da altre
quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché
i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale
dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di
cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente,
di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione
o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare
alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli
utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati
o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi
possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare
lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono
esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli
interessi è il Governo di detto Stato contraente, una sua suddivisione
politica o amministrativa, una sua comunità pubblica o un suo ente
locale; o
b) gli interessi sono pagati
al Governo dell'altro Stato contraente, o ad una sua suddivisione politica
o amministrativa, ad una sua comunità pubblica o ad un suo ente
locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente
di proprietà di detto altro Stato contraente, di una sua suddivisione
politica o amministrativa, di una sua comunità pubblica o di un
suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati
ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza
di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra
i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo,
il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o
meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione
fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date
in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli
interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una
libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore
degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione
o base fissa. In tale caso gli interessi sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, una comunità
pubblica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando
il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente,
ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa
per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati
gli interessi e tali interessi sono a carico di detta stabile organizzazione
o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale
sono pagati, eccede quello che sarebbe stato contenuto tra debitore e creditore
in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione
di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno
Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, i canoni di cui
alle lett. b) e c) del paragrafo 3 possono essere tassati anche nello Stato
contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il
5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti:
a) per l'uso o la concessione
in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche;
b) per l'uso o la concessione
in uso di pellicole cinematografiche, di pellicole o registrazioni per
trasmissioni radiofoniche o televisive, o di brevetti, marchi di fabbrica
o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
c) per informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione
mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori
dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti
da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una
sua suddivisione politica o amministrativa, una comunità pubblica,
un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno
Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa per
le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento
dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base
fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente
in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tre debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la
quale sono pagati, eccede quello che sarebbe convenuto tra debitore e creditore
in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione
di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili che un residente
di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui
all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Gli utili che un residente
di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di azioni o di altre quote
sociali di cui al paragrafo 4 dell'articolo 6 sono imponibili nello Stato
contraente in cui è situato il bene immobile posseduto dalla società.
3. Gli utili derivanti dalla
alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione
che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione
di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa)
o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione
di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché
dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi e aeromobili, sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione
di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e
4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente
di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.
Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro
Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione"
comprende in particolare le attività indispensabili di carattere
scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché
le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli
articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate
da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti
del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto
a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili
nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 16
Partecipazioni agli utili
e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili,
i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio
di amministrazione o di altro organo analogo di una società che
è residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro,
del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista,
nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente
da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da
uno sportivo in tale qualità è attribuito ad un'altra persona
che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può
essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate,
nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18
Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 del presente articolo e del paragrafo 2 dell'articolo 19,
le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di
uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale di
uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. La presente disposizione
si applica soltanto ai nazionali di detto Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse
dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un
suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi
a detto Stato, a detta suddivisione, a detta comunità od ente locale,
sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni
sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente
la persona fisica qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona
fisica: i) abbia la nazionalità di detto Stato; o ii) non sia divenuta
residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da una suddivisione politica od amministrativa,
da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale, sia direttamente
sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione o
detta comunità od ente locale, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni
sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente
la persona fisica qualora essa ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli
15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in
corrispettivo di servizi resi
nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata
da
uno Stato contraente, da una
sua suddivisione politica o amministrativa da una sua comunità
pubblica o da un suo ente locale.
Art. 20
Studenti
Le somme che uno studente o
un apprendista industriale o commerciale, tecnico, agricolo o forestale,
il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente,
residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente
al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione
o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione
che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 21
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di
un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non
sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione,
sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili
definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di detto
reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata, ed il reddito od il bene produttivo del reddito
si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Art. 22
Patrimonio
1. Il patrimonio costituito
da beni immobili, considerati al paragrafo 2 dell'articolo 6, posseduto
da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente,
è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito
da azioni o da altre quote sociali considerate al paragrafo 4 dell'articolo
6 è imponibile nello Stato contraente in cui è situato il
bene immobile posseduto dalla società.
3. Il patrimonio costituito
da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente
o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di
uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.
4. Il patrimonio costituito
da navi od aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure
da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto
nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa.
5. Tutti gli altri elementi
del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili
soltanto in detto Stato.
Art. 23
Metodo per evitare la doppia
imposizione
1. Per quanto concerne l'Italia,
si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
in Finlandia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella
base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate
l'imposta sui redditi pagata in Finlandia, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di
detto reddito in base alla legislazione italiana.
2. Per quanto concerne la Finlandia,
si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
a) se un residente
della Finlandia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità
delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia,
la Finlandia, ove non si rendano applicabili le disposizioni di cui alla
lettera b), deve accordare: 1) una deduzione dall'imposta sul reddito di
tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;
2) una deduzione dell'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare
pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia. In entrambi i casi, tuttavia,
tale deduzione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito
o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la deduzione,
attribuibile ai reddito od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda
dei casi.
b) Nonostante le disposizioni
di cui alla lettera a), i dividendi pagati da una società residente
dell'Italia ad una società residente della Finlandia sono esenti
dall'imposta finlandese per un ammontare pari ai dividendi che sarebbero
stati esentati dall'imposta ai sensi della legislazione finlandese qualora
entrambe le società fossero state residenti della Finlandia.
3. Se un residente di uno Stato
contraente riceve remunerazioni del tipo indicato al paragrafo 2 dell'articolo
18, che sono imponibili nell'altro Stato contraente, detto altro Stato
deve accordare una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente
di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata nel detto primo Stato.
Tale deduzione, tuttavia, non potrà eccedere la quota dell'imposta
sul reddito, calcolata prima che venga concessa la deduzione, attribuibile
alle remunerazioni imponibili in detto altro Stato.
4. Quando, ai sensi della legislazione
di uno Stato contraente, le imposte cui si applica la presente Convenzione
non vengono prelevate, in tutto od in parte, per un periodo limitato di
tempo, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico di quello Stato,
l'ammontare di tali imposte non prelevato, in tutto o in parte, si considera
come pagato ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi del presente
articolo.
Art. 24
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato
contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione
si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1,
alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata
nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni
di posta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione
o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizione dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o
del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i
debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente
dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione
del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in
cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente,
il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato
contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa
natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente
articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle
imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 25
Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene
che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano
o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della
presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo
caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24,
a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità.
Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme
alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente,
se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere
ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare
il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme
alla Convenzione.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione
o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti
degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine
di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti
degli Stati contraenti.
Art. 26
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti
degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare
le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne
degli Stati contraenti nonché per evitare le evasioni fiscali relativamente
alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione
che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio
di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute
da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni
ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate
soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità
giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o
della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle
procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni
di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate
utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone
od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di
udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad
uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi
amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni
che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale
o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Funzionari diplomatici e
consolari
Le disposizioni della presente
Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli
agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28
Entrata in vigore
1. I Governi degli Stati contraenti
si comunicheranno l'un l'altro l'avvenuto espletamento delle procedure
costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. La Convenzione entrerà
in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima delle notifiche previste
al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento
alle imposte prelevate alla fonte, al reddito realizzato il, o successivamente
al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore
della Convenzione;
b) con riferimento alle altre
imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, alle imposte relative
ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio
dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.
3. La Convenzione tra l'Italia
e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma
il 4 agosto 1967, modificata dallo scambio di note in data 7 maggio 1971
e 19 giugno 1971, viene abrogata. Le sue disposizioni cesseranno di avere
effetto dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione verranno
applicate, secondo quanto previsto al paragrafo 2, per la prima volta.
Art. 29
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà
in vigore finché non sarà denunciata da uno Stato contraente.
Ciascuno Stato contraente potrà notificarne la cessazione all'altro
Stato, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della fine dell'anno
solare e dopo un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione
è entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà
di avere effetto:
a) con riferimento
alle imposte prelevate alla fonte, per il reddito realizzato il, o successivamente
al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è
stata notificata la cessazione;
b) con riferimento alle altre
imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per le imposte relative
ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la
cessazione. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Helsinki il 12 giugno 1981
in duplice esemplare, in lingua italiana, finlandese ed inglese, tutti
i testi facenti ugualmente fede. In caso di contestazione prevarrà
il testo inglese.
PROTOCOLLO
All'atto della firma in data
odierna della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni
che formano parte integrante della detta Convenzione:
1. All'articolo 2, paragrafo
3.
a) La Convenzione non si applica,
per quanto concerne la Finlandia, al premio per la pensione nazionale (national
pension premium), al premio per assicurazione malattie (sickness insurance
premium) nonché all'imposta speciale sulle lotterie (special
lottery tax) e, per quanto concerne l'Italia, alle imposte (anche se riscosse
mediante ritenuta alla fonte) applicabili sulle vincite delle lotterie,
sui premi diversi da quelli su titoli, sulle vincite derivanti dalla sorte,
da giochi di abilità, concorsi a premi, e da scommesse.
b) Se successivamente alla
data della firma della Convenzione, dovesse essere istituita in Italia
una imposta sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a
detta imposta.
2. All'articolo 4. Ai fini dell'imposizione
in Finlandia, la massa ereditaria indivisa di una persona deceduta si considera
avere la residenza dello Stato contraente di cui era residente il defunto
al momento della sua morte, ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 1
e 2 dell'articolo.
3. All'articolo 7, paragrafo
3. Con l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile
organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse all'attività
della stabile organizzazione.
4. All'articolo 10, paragrafo
3. Il termine "dividendi" comprende i redditi derivanti da azioni di godimento
o da diritti di godimento, da azioni minerarie e da quote di fondatore.
5. All'articolo 23.
a) L'imposta finlandese sul
patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà
portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio eventualmente istituita
in Italia dopo la firma della Convenzione con le modalità previste
al paragrafo 1 dell'articolo.
b)
i) Se una persona,
che sia un nazionale finlandese e non un nazionale italiano, è residente
dell'Italia ed ai sensi della norma denominata "dei tre anni", prevista
nella sezione 9 della legge finlandese sull'imposizione del reddito e del
patrimonio (Finnish Act on income and capital Tax) è considerata
residente della Finlandia ai fini delle imposte finlandesi di cui all'articolo
2 della Convenzione, la Finlandia può, nei casi in cui le disposizioni
della Convenzione limitassero il proprio diritto di imposizione, prelevare
le proprie imposte sul reddito di tali persone proveniente da fonti situate
al di fuori dell'Italia, o sul patrimonio da esse posseduto al di fuori
dell'Italia. Tuttavia, la Finlandia deve accordare una deduzione dall'imposta
finlandese pari all'imposta sul reddito o sul patrimonio pagata in Italia,
secondo le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo.
ii) Se una persona che sia
un nazionale italiano e non un nazionale finlandese, è residente
della Finlandia e la sede principale dei suoi affari ed interessi è
situata in Italia, l'Italia nei casi in cui le disposizioni della convenzione
limitassero il proprio diritto di imposizione, può prelevare le
proprie imposte sul reddito di tale persona proveniente da fonti situate
al di fuori della Finlandia. Tuttavia, l'Italia deve accordare una deduzione
dall'imposta italiana pari all'imposta sul reddito pagata in Finlandia,
in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo.
iii) Le disposizioni delle
lettere i) e ii) si applicano soltanto per l'anno durante il quale la persona
si allontana, a seconda del caso, dalla Finlandia o dall'Italia, e per
successivi tre anni.
6. All'articolo 25.
a) All'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" contenuta nel paragrafo
1 dell'articolo si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione
della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che, in ogni caso, deve essere preventivamente instaurata
quando la controversia si riferisca ad un'applicazione di imposte non conforme
alla Convenzione.
b) Le imposte riscosse in uno
Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono ridotte o rimborsate
a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze di
riduzione o di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti
dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare la riduzione
o il rimborso. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione
circa l'esistenza delle condizioni richieste dalla Convenzione per l'applicazione
della riduzione o del rimborso. Le competenti autorità degli Stati
contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione
delle disposizioni precedenti. In fede di che i sottoscritti, debitamente
autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatta a Helsinki
il 12 giugno 1981 in duplice esemplare, in lingua italiana, finlandese
ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di contestazione
prevarrà il testo inglese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione
tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e relativo protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981 (Gazz. Uff.
n. 290 del 21 ottobre 1983). Il giorno 23 settembre 1983 il Governo italiano
ha notificato al Governo finlandese che sono state espletate, da parte
italiana, le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata
in vigore della convenzione tra l'Italia ed la Finlandia per evitare le
doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo, firmata a Helsinki
il 12 giugno 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge
25 gennaio 1983, n. 38, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983. Essendo pervenuta analoga comunicazione
da parte del Governo finlandese, la convenzione entrerà in vigore,
ai sensi dell'art. 28, secondo paragrafo, il giorno 23 ottobre 1983.
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