| L. 28 agosto 1997,
n. 309. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo,
fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (S.O. n. 187/L alla Gazz.
Uff. n. 218 del 18 settembre 1997). (Entrata in vigore il
5 novembre 1997)
Art. 1. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi
Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta ad
Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.
Art. 2. 1.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità
a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione
si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione
si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente,
delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali,
qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate
imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli
stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonché‚ le imposte
sui plusvalori.
3. Le imposte attuali
cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto
concerne gli Emirati Arabi Uniti: 1 - imposta sul reddito delle persone
fisiche e giuridiche; 2 - l'imposta sulle società, ancorché‚
riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta
emiratina")
b) per quanto concerne
l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi,
ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito
indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà
anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga
che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta
a o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti
degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate
alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II
DEFINIZIONI
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine
"E.A.U." designa gli Emirati Arabi Uniti e, usato in senso geografico,
designa il territorio e le isole degli Emirati Arabi Uniti, compresi il
mare territoriale e le zone sottomarine, nonché‚ la zona economica
esclusiva e la piattaforma continentale su cui gli E.A.U. esercitano diritti
di sovranità, in conformità alla legislazione interna ed
al diritto internazionale concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle
risorse naturali, biologiche e minerarie esistenti nelle acque, nel fondo
e nel sottosuolo marini;
b) il termine "Italia"
designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare
territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente
la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate
come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per
quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché‚ le loro
risorse naturali;
c) le espressioni
"uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il
contesto richiede, gli Emirati Arabi Uniti o l'Italia;
d) il termine "persona"
comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione
di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni
"impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente"
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno
Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g) l'espressione "traffico
internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato
per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui
sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad
eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente
tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali"
designa: i. le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato
contraente; ii. le persone giuridiche, le società di persone e le
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore
in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità
competente" designa: i. per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti, il
Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato; ii. per quanto
concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per quanto concerne
l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente,
le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse
è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa
alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Residenti
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa
ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede
di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale
espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in
questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate
in detto Stato.
2. Quando, in base
alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente
di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata
nel seguente modo:
a) detta persona
è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi
gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente
nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali);
b) se non è
possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il
proprio centro di interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione
permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata
residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona
soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona
ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha
la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle
disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica
è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa
è residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione
effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile
organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede
di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una
cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore a nove mesi.
3. Non si considera che
vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso
di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna;
c) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa
di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per la impresa;
e) una sede fissa
di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, raccolta
di informazioni, ricerche scientifiche o attività analoghe che abbiano
carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.
4. Una persona che agisce
in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera
che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una
società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga
la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile
organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé‚ motivo
sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III
IMPOSIZIONE
DEI REDDITI
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi
delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni
immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato
contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in
ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole
e forestali, nonché‚ i diritti ai quali si applicano le disposizioni
del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano
altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti
relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta,
dalla locazione a dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili
di un'impresa nonché‚ ai redditi del beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno
che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione
degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove.
4. Qualora uno degli
Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire
ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo
2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato
dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi
contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può
essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa
ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi
precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti
motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili
comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli
della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima
ed aerea
1. Gli utili derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della
direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente
in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza
di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione
a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale
di esercizio.
4. Le disposizioni
del presente articolo si applicano parimenti alla Gulf Air, ma solamente
in relazione agli utili attribuibili per statuto al partner E.A.U.
Art. 9
Imprese associate
Allorché‚
a) un'impresa di uno
Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone
partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo
o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle
loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati
da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere:
a) il 5 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede,
direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della
società che paga i dividendi;
b) il 15 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati
pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni,
da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore
o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché‚ i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo
regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale
dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi,
sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione
o a una base fissa situate in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente ne è
l'effettivo beneficiario. Le autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
2. Ai fini del presente
articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito
pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti
di qualsiasi natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile ai
redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello
Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed
il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
4. Gli interessi si
considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o
della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo
Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la
base fissa.
5. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni
sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se la persona
che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di un brevetto,
di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello,
di un progetto, di una formula o di un processo segreti, nonché‚
per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali
o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente
ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni,
sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
una stabile organizzazione o una base fissa cui si ricollegano effettivamente
i diritti o i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico di
detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano
provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
6. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto
conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe
stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili derivanti
dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili derivanti
dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente
per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con
l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro
Stato.
3. Gli utili derivanti
dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale
o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti
dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.
Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro
Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera
professione" comprende in particolare le attività indipendenti di
carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚
le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni
degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni in ogni periodo di dodici mesi che inizi o termini
nell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni
sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni
precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo
di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati
in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente
nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16
Compensi e gettoni
di presenza
La partecipazione agli
utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio
di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro,
del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista,
nonché‚ di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito
derivante da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo
o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona
diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può
essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello
Stato contraente in cui sono svolte le prestazioni dell'artista o dello
sportivo.
3. Nonostante le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al
paragrafo 1 del presente Articolo, esercitate nell'ambito di un programma
di scambi culturali o sportivi concordato da entrambi gli Stati contraenti,
sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attività
sono svolte.
Arti. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad
un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni,
diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali
remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora
i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente
di detto Stato il quale: i) abbia la nazionalità di detto Stato;
o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi
i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto
in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato
e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni
degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate
in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale
o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Professori e insegnanti
Un professore o un
insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore
a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare
ricerche presso una università, istituto superiore, scuola od altro
istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale
soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposizione
nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti
dall'attività di insegnamento o di ricerca.
Art. 21
Studenti
1. Le somme che uno
studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima
di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente
e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi
o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire
alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale,
non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano
da fonti situate al di fuori di detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le somme che uno studente o un apprendista il quale è,
o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente
unicamente ai fini di istruzione o di formazione, riceve in corrispettivo
per prestazioni temporanee rese in detto altro Stato contraente, non sono
imponibili in questo altro Stato, a condizioni che tali prestazioni siano
collegate alla sua istruzione o formazione e che le remunerazioni per tali
prestazioni siano necessarie per integrare le risorse destinate al proprio
mantenimento.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di
reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti
da beni immobili di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui
il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene
produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione
o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro
Stato contraente secondo la propria legislazione.
3. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere
le operazioni da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, corrispettivi
delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti
tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano
soltanto a questi ultimi corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Capitolo IV
METODI PER EVITARE
LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Art. 23
Eliminazione della
doppia imposizione
1. Si conviene che
la doppia imposizione sarà eliminata in conformità dei seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne
l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che
sono imponibili negli "E.A.U.", l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito,
a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata negli "E.A.U.", ma l'ammontare della
detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono
alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del
reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne
gli Emirati Arabi Uniti: Se un residente degli Emirati Arabi Uniti ritrae
redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione,
sono imponibili in Italia, gli Emirati Arabi Uniti devono accordare una
detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari
all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tale detrazione, tuttavia, non
potrà essere la quota dell'imposta, calcolata negli Emirati Arabi
Uniti prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi imponibili
in Italia.
Capitolo V
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
Art. 24
Non discriminazione
1. I nazionali di uno
Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione
si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1,
alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di
una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
le medesime attività. La presente disposizione non può essere
interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare
ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni
e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione
alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 5 dell'articolo 11 o
del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno
Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte posseduto
o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti
dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese
della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo
2, alle imposte di ogni natura e denominazione.
6. Le disposizioni
contenute nei paragrafi precedenti del presente Articolo non limiteranno
comunque l'applicazione delle disposizioni interne volte ad impedire l'evasione
e l'elusione fiscale.
Art. 25
Procedura amichevole
1. Quando una persona
ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti
comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni
della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio
caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è
residente, oppure, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo
24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità.
Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione
della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione.
2. L'autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio
per risolvere il caso per via di amichevole composizione con l'autorità
competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione
non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità
competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità
competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti
degli Stati contraenti.
Art. 26
Scambio di informazioni
1. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie
per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle
leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla
Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono
non è contraria alla Convenzione, nonché‚ al fine di prevenire
le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo
1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna
di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità
(ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento
o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure
o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità
utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno
servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali
o nei giudizi.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla
propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente.
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato contraente;
c) di fornire informazioni
che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale
o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Agenti diplomatici
e funzionari consolari
Le disposizioni della
presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano
gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Art. 28
Rimborsi
1. Le imposte riscosse
in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta del contribuente o dello Stato di cui egli è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle
disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso,
da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente che certifichi la sussistenza delle condizioni richieste
per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
3. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità
delle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 29
Entrata in vigore
1. I Governi degli
Stati contraenti si comunicheranno l'un l'altro l'avvenuto espletamento
delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della
presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore
alla data del ricevimento dell'ultima di queste comunicazioni e le sue
disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento
alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate
il, o successivamente al, 1° gennaio 1993;
b) con riferimento
alle altre imposte sul reddito alle imposte relative ai periodi d'imposta
che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1993.
2. Le domande di
rimborso o di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione
con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati
contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente
al, 1° gennaio 1993 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione
devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta
è stata prelevata.
Art. 30
Denuncia
La presente Convenzione
rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente potrà, mediante preavviso,
minimo di sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla
entro la fine di un anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo
a quello dell'entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà
di applicarsi, con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle
somme realizzate il o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo
a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
In fede di che i sottoscritti,
debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta ad Abu Dhabi,
il 22 Gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha'Ban 1415, in duplice esemplare,
nelle lingue inglese, araba ed italiana, tutti i testi facenti egualmente
fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra
il Governo degli Emirati Arabi Uniti e il Governo della Repubblica Italiana
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa
in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti
hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte
integrante della Convenzione. Resta inteso che:
a) Per quanto
concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente
connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;
b) per quanto concerne
l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale,
di navi o di aeromobili comprendono: (i) gli utili derivanti dal noleggio
a scafo nudo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
(ii) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori qualora
detti utili sono occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti
dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
c) per quanto concerne
l'articolo 9, nel caso in cui da parte di uno Stato contraente venga effettuata
una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente,
nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese
o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua
le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione
con dette persone e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto
Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla
procedura amichevole di cui all'articolo 25 della presente Convenzione.
d) per quanto concerne
l'articolo 15, le disposizioni del paragrafo 3 di detto articolo si applicano
anche alle remunerazioni percepite dagli impiegati di imprese di trasporto
aereo di uno Stato contraente che svolgono attività nell'altro Stato
contraente.
e) per quanto concerne
il paragrafo 6 dell'articolo 24, le disposizioni interne atte ad impedire
l'evasione e l'elusione fiscale comprendono le disposizioni relative alla
limitazione delle spese da ammettere in deduzione egli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese di uno Stato contraente
ed imprese situate nell'altro Stato contraente.
f) per quanto concerne
il paragrafo 1 dell'articolo 25, all'espressione "indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato
secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa
con la procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte
italiane non conforme alla Convenzione;
g) la disposizione
di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce l'interpretazione
secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono
stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle
riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione.
h) nonostante le disposizioni
dell'articolo 29 della presente Convenzione, le disposizioni dell'articolo
8, del paragrafo 3 dell'articolo 13 e del paragrafo 3 dell'articolo 22
della Convenzione si applicano alle imposte prelevate sugli utili derivanti
dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili a partire
dal 1ø gennaio 1988. Gli Stati contraenti non dovranno in alcun
modo avanzare richieste di natura fiscale relative ad ogni anno imponibile
anteriore alla data di cui al presente paragrafo.
i) resta altresì
inteso che i redditi provenienti da attività petrolifere e simili
non rientrano nelle disposizioni della presente Convenzione.
Fatto ad Abu Dhabi, il
22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha'Ban 1415 in duplice esemplare,
nelle lingue inglese, araba e italiana, tutti i testi facenti egualmente
fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.
COMUNICATO MINISTERI
DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della
convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli
Emirati arabi uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo,
firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (Gazz. Uff. n. 269 del 18 novembre
1997). Il giorno 5 novembre 1997 si è perfezionato lo scambio delle
notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Abu Dhabi il
22 gennaio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del
28 agosto 1997, n. 309, pubblicata nel supplemento ordinario n. 187/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1997. In conformità all'art.
29 la convenzione è entrata in vigore in data 5 novembre 1997.
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