| L.
7 agosto 1982, n. 745. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Copenhagen il
26 febbraio 1980 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 284 del 14 ottobre 1982). (Entrata
in vigore il 25 marzo 1983)
Art.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980.
Art.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 31 della stessa. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL
PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca, desiderosi
di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art.
1
Soggetti
La presente
Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati
contraenti.
Art.
2
Imposte
considerate
1. La
presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio
prelevate per conto di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica
o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono
considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul
reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito
o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi
e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le
imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a)
per quanto concerne la Danimarca: 1) l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatten
til staten); 2) l'imposta comunale sul reddito (den kommunale indkomstskat);
3) l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea (dem amtskommunale
indkomstskat); 4) i contributi per pensione di anzianit (folkepensionsbidragene);
5) l'imposta per la gente di mare (somandsskatten); 6) l'imposta speciale
sul reddito (den saerlige indkomstskat); 7) l'imposta a favore della chiesa
(kirkeskatten); 8) l'imposta sui dividendi (udbytteskatten); 9) il contributo
al fondo di malattia "giornaliera" (bidrag til dagpengefonden); 10) le
imposte prelevate ai sensi della legislazione fiscale sugli idrocarburi
(skatter i henhold til kulbrinteskatteloven). 11) l'imposta erariale sul
patrimonio (formueskatten til staten), (qui di seguito indicate quali "imposta
danese"); b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle
persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3)
l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta
alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione
si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta
o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti
degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate
alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art.
3
Definizioni
generali
1. Ai
fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione:
a)
il termine "Danimarca" designa il Regno di Danimarca, ivi comprese le zone
adiacenti al mare territoriale della Danimarca le quali, ai sensi della
legislazione danese ed in conformità del diritto internazionale,
sono state o possono in futuro essere considerate come zone sulle quali
la Danimarca può esercitare diritti sovrani di esplorazione e di
sfruttamento delle risorse naturali del fondo o del sottosuolo marino;
il termine non comprende le Isole Faroe e la Groenlandia;
b) il
termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al
di fuori del mare territoriale dell'Italia che, in conformità della
legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle
risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle
quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne
il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;
c) le
espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano,
come il contesto richiede, la Danimarca o l'Italia;
d) il
termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni
altra associazione di persone;
e) il
termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi
ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le
espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato
contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro
Stato contraente;
g) il
termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che possiedono la nazionalità
di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone
ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore
in uno Stato contraente;
h) per
"traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa
la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente,
ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente
tra localit situate nell'altro Stato contraente;
i) l'espressione
"autorità competente" designa: 1) per quanto concerne la Danimarca:
il Ministro per il Reddito Nazionale, le Dogane e le Accise (Inland Revenue,
Customs and Excise) o il suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto
concerne l'Italia il Ministero delle finanze.
2. Per l'applicazione
della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad essere è attribuito
dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art.
4
Domicilio
fiscale
1. Ai
fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona, che in virtù della legislazione
di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a
motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione
o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione
non comprende le persone che sono imponibili in detto Stato soltanto per
il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio
che esse possiedono in detto Stato.
2. Quando,
in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione
è determinata nel seguente modo:
a)
detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel
quale ha una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione
permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente
dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona
ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione
permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata
residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se
detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti,
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata
residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se
detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti,
o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando,
in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,
si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si
trova la sede della sua direzione effettiva.
Art.
5
Stabile
organizzazione
1. Ai
fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in
parte la sua attività.
2. L'espressione
"stabile organizzazione" comprende in particolare
a)
una sede di direzione;
b) una
succursale;
c) un
ufficio;
d) un'officina;
e) un
laboratorio;
f) una
miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione
di risorse naturali;
g) un
cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi.
3. Non si
considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a)
si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito,
di esposizione o di consegna;
c) le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione
da parte di un'altra impresa;
d) una
sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci
o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una
sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di
pubblicità di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di
attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona
che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di
cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel
primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente
e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo
il caso in cui attività di detta persona sia limitata all'acquisto
di merci per l'impresa.
5. Non
si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria
attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale
o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione
che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il
fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli
o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente
ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per
mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè
motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art.
6
Redditi
immobiliari
1. I redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi
i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione
"beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla
legge dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione
comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese
agricole e forestali nonché‚ i diritti ai quali si applicano le
disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria.
Sono altresì considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili
e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo
sfruttamento
o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed
altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati
beni immobili.
3. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma
di utilizzazione di beni immobili.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti
da beni immobili di un'impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili
utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art.
7
Utili
delle imprese
1. Gli
utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se
l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa
sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti
utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte
salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero
stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e
separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche
o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce
una stabile organizzazione.
3. Nella
determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile
organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove .
4. Qualora
uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili
complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione
del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato
contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione
in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun
utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il
solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai
fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano
validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando
gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in
altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli
non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art.
8
Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli
utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di
aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se
la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima
è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello
Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave,
oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente
di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti
dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune
o ad un organismo internazionale di esercizio.
4. Per
quanto riguarda gli utili realizzati dal Consorzio di trasporto aereo danese,
norvegese e svedese, conosciuto come "Scandinavian Airlines System (SAS)",
le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano unicamente alla parte
degli utili proporzionale alla quota di partecipazione al Consorzio detenuta
dalla "Det Danske Luftfartsselskab (DDL)", consorziata danese della "Scandinavian
Airlines System (SAS)".
Art.
9
Imprese
associate
Allorché:
a)
un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato
contraente, o
b) le
medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa
dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese,
nelle loro relazioni commerciali e finanziarie, sono vincolate da condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Art.
10
Dividendi
1. I dividendi
pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dall'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui
la società che paga i dividendi è residente ed in conformità
alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi
ne è l'effettivo beneficiario, la imposta così applicata
non può eccedere il 15 per cento dei dividendi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le
modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non
riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono
stati pagati i dividendi.
3. Ai
fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti
da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote
di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione
dei crediti, nonché‚ i redditi di altre quote sociali assoggettati
al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione
fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercitati
nell'altro Stato contraente di cui è residente la società
che paga i dividendi sia attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora
una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare
alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a meno che tali
dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione
o a una base fissa situate in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art.
11
Interessi
1. Gli
interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente
dall'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal
quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto
Stato ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il
15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante
le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
a)
il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente
o un suo ente locale; o
b) gli
interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo
ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari)
interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo
ente locale; o
c) gli
interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti
finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione
di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini
del presente articolo il termine "interessi "designa i redditi dei titoli
del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da
ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e
dei crediti di qualsiasi natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile,
in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono,
ai redditi di somme date in prestito.
5. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e
il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
6. Gli
interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il
debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa,
un suo ente locale o un residente di detto Stato tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o
della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo
Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la
base fissa.
7. Se,
in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
o effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi
pagati tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello
che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art.
12
Canoni
1. I canoni
provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato;
ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati
contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione
di tale limitazione.
3. Ai
fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi
natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore
su opere letterarie, artistiche e scientifiche ivi comprese le pellicole
cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche
o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché‚ per l'uso
o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche
e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale
o scientifico.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti dall'altro
Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i
diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
5. I canoni
si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le
cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei
canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della
base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente
in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se,
in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il
beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare
dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati,
eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo
in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione
di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Art.
13
Utili
di capitale
1. Gli
utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione
dei beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli
utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente
ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una
base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro
Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi
gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da
sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in
detto altro Stato.
3. Gli
utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale, nonché‚ dei beni mobili relativi alla gestione di
tali navi od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente
in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli
utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di
cui l'alienante è residente.
Art.
14
Professioni
indipendenti
1. I redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo
sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente
nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua
attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili
a detta base fissa.
2. L'espressione
"libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti
di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché‚ le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,
architetti, dentisti e contabili.
Art.
15
Lavoro
subordinato
1. Salve
le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi
e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di attività dipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro
Stato contraente. Se attività è quivi svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante
le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente
svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato
se:
a)
il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che
non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato,
e
b) le
remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non
è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere
delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione
o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante
le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave od
di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato
contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa .
Art.
16
Compensi
e gettoni di presenza
Le partecipazioni
agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro
del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art.
17
Artisti
e sportivi
1. Nonostante
le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro
Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un
artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione e in qualità
di musicista, nonché‚ di sportivo sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Quando
il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista
dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito
ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito
può essere tassato nonostante le disposizioni degli articoli 7,
14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.
Art.
18
Pensioni
Fatte
salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 le pensioni e le
altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente
in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
Art.
19
Funzioni
pubbliche
1.
a) Le
remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o
da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale
a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o
a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
b) Tuttavia,
tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente
qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione
sia un
residente
di detto altro Stato contraente che: i) abbia la nazionalità di
detto Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo
di rendervi i servizi .
2.
a) Le
pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia
mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia,
tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora
il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le
disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni
e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività
industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art.
20
Professori
ed insegnanti
Le remunerazioni
che un professore od un insegnante, il quale soggiorni temporaneamente
in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche per un periodo
inferiore ad una anno presso una università od altro analogo istituto
d'insegnamento e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno,
residente dell'altro Stato contraente riceve per tale insegnamento o ricerca,
sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.
Art.
21
Studenti
Le somme
che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente
prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente
e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i
suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve
per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione
professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali
somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art.
22
Altri
redditi
1. Gli
elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della
presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli
derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora
beneficiario di detto reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente sia una attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene
produttivo del reddito ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso,
gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
Art.
23
Patrimonio
1. Il
patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6 posseduto
da un residente di uno Stato contraente e situate nell'altro Stato contraente
è imponibile in detto altro Stato.
2. Il
patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede
nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa
di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente
per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in
detto altro Stato.
3. Il
patrimonio costituito da navi ed aeromobili utilizzati nel traffico internazionale,
come pure da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile
soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva
dell'impresa.
4. Tutti
gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art.
24
Metodo
per evitare la doppia imposizione
1. Si
conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità
ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se
un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
in Danimarca, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella
base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate
l'imposta sui redditi pagata in Danimarca, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta sua richiesta del beneficiario di
detto reddito in base alla legislazione italiana.
3.
a) Se
un residente della Danimarca riceve redditi o possiede un patrimonio che,
in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono
imponibili in Italia, la Danimarca deve accordare: 1) una deduzione dall'imposta
sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito
pagata in Italia; 2) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale
residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
b) In
entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la
quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate
prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio
imponibile in Italia, a seconda dei casi.
4. Se
un residente di uno Stato contraente riceve redditi o possiede un patrimonio
che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione,
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, detto primo Stato
può includere nella base imponibile detti redditi o detto patrimonio,
ma deve accordare una deduzione dall'imposta sul reddito o sul patrimonio
di ammontare pari alla quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul
patrimonio attribuibile ai redditi provenienti da detto Stato o al patrimonio
ivi posseduto, a seconda dei casi.
5. Se
ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, le imposte cui si
applica la presente Convenzione non sono prelevate, in tutto o in parte,
per un periodo limitato di tempo, tali imposte non prelevate, in tutto
o in parte, si considerano come pagate ai fini dell'applicazione
dei paragrafi precedenti del presente articolo.
Art.
25
Non
discriminazione
1. I nazionali
di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di
detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione
si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1,
alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato
meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro
Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può
essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente
di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali,
le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti
in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta
salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo
7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i
canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un
residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione
degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti
di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della
determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse
condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti
di un residente del primo Stato.
4. Le
imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in
parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più
residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo
Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi
o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai
fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte
di ogni genere e denominazione.
Art.
26
Procedura
amichevole
1. Quando
un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da
uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui
un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione,
egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il caso autorità competente
dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade
nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella
dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà
essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della
misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione .
2. Autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare
il caso per via di amichevole composizione con autorità competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme
alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano
i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le
autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio
per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o
i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le
autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente
tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi
precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni
possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver
luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità
competenti degli Stati contraenti.
Art.
27
Scambio
di informazioni
1. Le
autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle
delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste
dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono
non è contraria alla Convenzione, nonché‚ per evitare le
evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo
1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna
di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità
(ivi compresi autorità giudiziaria e gli organi amministrativi)
incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste
dalla presente convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte.
Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni
soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno
servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate
nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a)
di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione
e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di
fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria
legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o
di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di
trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale,
industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni
la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art.
28
Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni
della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle
regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. Art.
28-bis. Attività connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca
o all'estrazione di idrocarburi
1. Nonostante
le disposizioni dell'articolo 5 (Stabile organizzazione) e dell'articolo
14 (Professioni indipendenti), si ritiene che una persona, residente di
uno Stato contraente, che svolge nell'altro Stato contraente attività
connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di
idrocarburi situati in detto altro Stato, eserciti tali attività
in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione o di una base
fissa ivi situata.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se le attività sono
svolte per un periodo non superiore a 90 giorni complessivi nell'arco di
12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si ritiene che le attività
svolte da una impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo
9 (Imprese collegate) siano svolte dall'impresa a cui essa è
collegata se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe
a quelle svolte da quest'ultima impresa.
3. Nonostante
le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 le attività svolte in alto mare
(off-shore) a mezzo di navi nell'ambito di attività di prospezione
preliminare e di perforazione costituiscono stabile organizzazione solo
se le attività sono svolte per un periodo superiore a 180 giorni
complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo,
si considera che le attività svolte da un'impresa collegata ad un'altra
impresa ai sensi dell'articolo 9 (Imprese associate) siano svolte dall'impresa
a cui essa è collegata se le attività in questione sono sostanzialmente
analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa.
4. Nonostante
le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli utili derivanti ad un residente
di uno Stato contraente dal trasporto per nave o aeromobile di approvigionamenti
o di personale verso il luogo in cui vengono svolte, nell'altro Stato contraente,
attività di alto mare (off-shore) connesse alla prospezione preliminare,
alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi o dall'esercizio di rimorchiatori
e di analoghi natanti nell'ambito di tali attività, sono imponibili
soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
5. I salari,
gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente
svolta a bordo di una nave o di un aeromobile considerati al paragrafo
4 sono imponibili in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 15
(Lavoro subordinato).
Art.
29
Estensione
territoriale
1. La
presente Convenzione può essere estesa, integralmente o con le modifiche
necessarie ad ogni parte del territorio degli Stati contraenti espressamente
esclusa dal campo di applicazione della Convenzione e che preleva imposte
di natura sostanzialmente analoga a quelle cui si applica la Convenzione.
Una tale estensione ha effetto a partire dalla data, ed è suscettibile
delle modifiche e condizioni, ivi comprese le condizioni relative alla
cessazione di applicazione, fissate di comune accordo tra gli Stati contraenti
per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura
conforme alle loro disposizioni costituzionali.
2. Salvo
che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia
della Convenzione da parte di uno di essi in virtù dell'articolo
32 porrà termine altresì, alle condizioni previste da questo
articolo, all'applicazione della Convenzione ad ogni parte del territorio
degli Stati contraenti cui essa è stata estesa in conformità
del presente articolo.
Art.
30
Rimborsi
1. Le
imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla
fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui
esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte
sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le
istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso,
devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente
di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le
condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti
dalla presente Convenzione.
3. Le
autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune
accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente
Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo .
Art.
31
Entrata
in vigore
1. La
presente Convenzione sarà soggetta a ratifica od approvazione in
conformità delle procedure costituzionali di ciascuno Stato contraente.
Gli Stati contraenti si scambieranno gli strumenti di ratifica o di approvazione
a Copenhagen non appena possibile.
2. La
Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti
di ratifica o di approvazione e le sue disposizioni si applicheranno:
a)
per quanto concerne la Danimarca, ai redditi realizzati il, o successivamente
al, 1° gennaio 1978 ed al patrimonio imponibile per l'anno solare 1978;
b) per
quanto concerne l'Italia, ai redditi imponibili per i periodi di imposta
che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1978.
3. Le domande
di rimborso o di accreditamento d'imposta cui d diritto la presente Convenzione
con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati
contraenti relativa ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente
al, 1° gennaio 1978 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione,
possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione
stessa o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata
l'imposta. La presente disposizione non è diretta a limitare i termini
più ampi eventualmente previsti a tal fine in favore del residente
medesimo dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare
i rimborsi o gli accreditamenti.
4. La
Convenzione attualmente in vigore per evitare le doppie imposizioni e prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
firmata a Copenhagen il 10 marzo 1965, cesserà di avere effetto
all'atto dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
Art.
32
Denuncia
La presente
Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato
contraente potrà notificarne la cessazione all'altro Stato, per
via diplomatica, almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In
questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto con riferimento
ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente
al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia
e, con riferimento al patrimonio imponibile, per l'anno solare successivo
a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati
a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Copenhagen il giorno
26 febbraio del 1980 in duplice esemplare in lingua italiana, danese ed
inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese
in caso di contestazione.
PROTOCOLLO
aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato
le seguenti disposizioni supplementari che
formano
parte integrante della detta Convenzione. Resta inteso:
a)
che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, se un'imposta sul
patrimonio dovesse in futuro essere istituita in Italia, la Convenzione
si applicherà anche a tale imposta;
b) che,
con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per
gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese
direttamente connesse con attività della stabile organizzazione;
c) che,
con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 15, le remunerazioni percepite
da un residente della Danimarca in corrispettivo di un lavoro subordinato
svolto a bordo di un aeromobile in traffico internazionale dal consorzio
"Scandinavian Airlines System (SAS)" sono imponibili ai sensi del paragrafo
1 dell'articolo 15;
d) che
l'imposta danese sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione
sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio, eventualmente
istituita in un secondo tempo in Italia, con le modalità stabilite
ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 24;
e) che,
con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26 l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione
della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata
laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte italiane
non conforme alla Convenzione;
f) le
disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 30 non impediscono alle competenti
autorità degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo,
procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste
dalla presente Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Copenhagen il
giorno 26 febbraio del 1980 in lingua italiana, danese ed inglese, tutti
i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di
contestazioni.
COMUNICATO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in
vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
con protocollo aggiuntivo, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 (Gazz.
Uff. n. 137 del 20 maggio 1983). Il giorno 25 marzo 1983 ha avuto luogo
lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra il Governo
della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata
a Copenaghen il 26 febbraio 1980, la cui ratifica è stata autorizzata
con legge 7 agosto 1982 n. 745, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 ottobre 1982. In conformità all'art.
31, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno
25 marzo 1983.
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