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2 maggio 1983, n. 303. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali,
con relativo protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981 (S.O. alla Gazz.
Uff. n. 174 del 27 giugno 1983). (Entrata in
vigore il 26 giugno 1984; per i rapporti con la Repubblica ceca,
vedasi il comunicato riportato in calce)
Art. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali,
con protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo
29 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
La Repubblica italiana e la
Repubblica socialista cecoslovacca, desiderose di concludere una convenzione
intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
ed a prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione si applica
alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si
applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli
Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte
sul reddito le imposte prelevate sul reddito o su elementi del reddito,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione dei beni mobili
o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei
salari corrisposti dalle imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si
applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne
la Cecoslovacchia:
1 - le imposte sui
redditi delle persone giuridiche (odvod ze zisku a dan ze zisku);
2 - l'imposta sui salari (dan
ze mzdy);
3 - l'imposta sul reddito derivante
dall’attività letteraria e artistica (dan z prijmu z liter rn¡
a umeleck‚ cinnosti);
4 - l'imposta agricola (dan
zemedelsk );
5 - l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (dan z prijmu obyvatelstva);
6 - l'imposta residenziale
(dan domovn¡); comprese le ritenute alla fonte, le trattenute (pr‚comptes)
e gli anticipi prelevati in conto delle imposte anzidette (qui di seguito
indicate quali "imposta cecoslovacca");
b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
3 - l'imposta locale sui redditi
ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito
indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà
anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore
dopo la data della firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno
alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorità competenti
degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate
alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a. il termine "Cecoslovacchia"
designa la Repubblica socialista cecoslovacca;
b. il termine "Italia" designa
la Repubblica italiana;
c. le espressioni "uno Stato
contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda dei casi,
la Cecoslovacchia o l'Italia;
d. il termine "persona" comprende
le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e. il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini della imposizione;
f. le espressioni "impresa
di uno stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano
rispettivamente un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g. l'espressione "traffico
internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato
per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui
sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad
eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente
tra località situate nell'altro Stato contraente;
h. il termine "nazionali" designa:
i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno stato contraente;
ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite
in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i. l'espressione "autorità
competente" designa: i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle
finanze; ii) per quanto concerne la Cecoslovacchia, il Ministero delle
Finanze della Repubblica socialista cecoslovacca o un suo rappresentante
autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione
da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite
hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di detto
Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "residente di uno stato contraente" designa ogni persona
che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata
ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili
in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate
in
detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli
Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è
considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione
permanente; se dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente
nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare
lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli
Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente
in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna
abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente
in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente
del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità
di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di
alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono
la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente
di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello
Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari
per mezzo della quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione"
comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o
altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione
o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia
una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una
installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di
merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) una sede fissa di affari
è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per la impresa;
e) una sede fissa di affari
è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di
fornire informazioni, di ricerche scientifiche e di attività analoghe
che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno
Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente -
diversa da un agente che goda di uno status indipendente e cui si applichi
il paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo
Stato se dispone nello stato stesso di poteri che esercita abitualmente
e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa,
salvo il caso in cui attività di detta persona sia limitata all'acquisto
di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa
ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto
che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di
uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito
della loro ordinaria attività.
6. il fatto che una società
residente di uno stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività
in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione
oppure no) non costituisce di per s‚ motivo sufficiente per far considerare
una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni
immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali,
sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "Beni immobili"
è definita in conformità al diritto dello Stato contraente
in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,
le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, nonché‚
i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti
la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili
o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti
minerari, sorgenti e altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli
aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di
un'impresa, nonché‚
ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di
uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di un stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge in tal
modo la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di uno
stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero
stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta svolgente
attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe
e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile
organizzazione.
3. Nella determinazione degli
utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove (1).
4. Qualora uno degli Stati contraenti
segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione
in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse
parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto stato
di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia,
il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato
sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere
attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti,
gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente
con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi
per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono
elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente
Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da
quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima ed
aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio,
in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto
nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione
effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo
di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente
la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un
fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale
di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno
Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente o
b) le medesime persone partecipano,
direttamente o indirettamente, alla direzione al controllo o al capitale
di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato
contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte,
diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,
gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati
da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati,
possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una
società residente di uno stato contraente ad un residente dell'altro
stato contraente sono imponibili in detto altro stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
sono imponibili nello stato contraente di cui la società che paga
i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tali limitazioni. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni
o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore, o da
altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché‚
i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale
dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è
residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
di cui è residente la società che paga i dividendi sia una
attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati alla società, a meno che tali dividendi siano pagati
ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione
o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente ne è
l'effettivo beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo
il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o
meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme
date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i
redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente
di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale
provengono gli interessi, sia attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore
degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra il debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto
tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno
Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente ne è
l'effettivo beneficiario.
2. In deroga alle disposizioni
del paragrafo 1, i canoni indicati al paragrafo 3 b), possono essere tassati
anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità
della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "canoni" designa:
a) i compensi di qualsiasi
natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore
su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole
cinematografiche e televisive;
b) i compensi di qualsiasi
natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi
di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti, nonché‚ per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali, o scientifiche che non costituiscano un bene
immobile ai sensi dell'art. 6 e per informazioni concernenti esperienze
di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro stato contraente dal quale
provengono i canoni, sia attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore
dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti
da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una
sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente
di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente
o no di uno stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione
per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha
dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere,
i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui
è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione
per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dalla
alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono
situati.
2. Gli utili provenienti dalla
alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone
un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione
di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa)
o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia,
gli utili provenienti dalla alienazione di navi o aeromobili, sono imponibili
soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dalla
alienazione di ogni altro bene diverso da quelli previsti ai paragrafi
1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente
di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività di carattere indipendente, sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.
Se egli dispone di tale base fissa i redditi sono imponibili nell'altro
Stato ma unicamente nella misura in cui sono imponibili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione"
comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico,
letterario, artistico, educativo pedagogico, nonché‚ le attività
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli
artt. 16, 18, e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività
dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è
quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili
in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
b) le remunerazioni sono pagate
da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato; e
c) L'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti
del presente articolo, le remunerazioni relative al lavoro subordinato
svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono
imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16
Compensi a membri dei Consigli
di amministrazione
I compensi, i gettoni di presenza
e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del
collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli artt. 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali
gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché‚ gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni
personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente
in cui dette attività sono svolte.
2. Quando i redditi delle attività
che un'artista dello spettacolo o uno sportivo esercitano personalmente
in tale qualità, sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista
o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente
dove le attività dell'artista e dello sportivo sono svolte, nonostante
le disposizioni degli artt. 7, 14 e 15, primo comma.
3. Nonostante le disposizioni
dei precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il reddito derivante
dalle attività indicate nel paragrafo 1 è esente da imposta
nello Stato in cui attività è esercitata a condizione che
le predette attività siano svolte nel quadro di una convenzione
o di un accordo culturale concluso tra gli Stati contraenti.
Art. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe,
pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato
impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse
dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione
od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi
siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un
residente di detto altro Stato contraente che: i) abbia la nazionalità
di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo
scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi
a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto
in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario
sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli artt.
15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo
di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Professori ed insegnanti
I professori e gli insegnanti
i quali soggiornano temporaneamente in uno stato contraente, per un periodo
non superiore a due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche
scientifiche presso una università, collegio, scuola od altro istituto
di insegnamento non avente fini di lucro, e che sono, o che erano immediatamente
prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente, saranno
esentati da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni
derivanti attività di
insegnamento o di ricerca.
Art. 21
Studenti
Le somme che uno studente o
un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi
in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna
nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi
la propria formazione riceve per sopperire alle spese di mantenimento,
d'istruzione o di formazione non sono imponibili in detto Stato a condizione
che esse provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di
un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobiliari
definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario
di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente sia attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, e il diritto ed il bene produttivo
del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi
di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
Art. 23
Metodo per evitare le doppie
imposizioni
Si conviene che la doppia imposizione
sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente
articolo.
1. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
in Cecoslovacchia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere
nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno
che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate
l'imposta sui redditi pagata in Cecoslovacchia, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta su richiesta del beneficiario
del reddito in base alla legislazione italiana.
2. Per quanto concerne la Cecoslovacchia:
a) Se un residente
della Cecoslovacchia riceve redditi che, in conformità alle disposizioni
della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Cecoslovacchia,
fatte salve le disposizioni della lettera b, esenta da imposta tali redditi.
La Cecoslovacchia può tuttavia, per calcolare l'ammontare dell'imposta
sugli altri redditi di detto residente, applicare la stessa aliquota che
sarebbe stata applicabile se i redditi in questione non fossero stati esentati.
b) Nel momento in cui assoggetta
ad imposizione i propri residenti, la Cecoslovacchia può includere
nella base imponibile delle imposte gli elementi di reddito che, in conformità
alle disposizioni degli articoli 10, 12, 16, e 17 della presente Convenzione,
sono imponibili anche in Italia. Tale deduzione non può tuttavia
eccedere la frazione dell'imposta cecoslovacca, calcolata prima della deduzione,
corrispondente ai detti elementi di reddito provenienti dall'Italia.
Art. 24
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato
contraente sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che
si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica
inoltre, nonostante le disposizioni dell'art. 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. La presente disposizione non può essere
interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare
ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni
e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione
alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'art. 9, del paragrafo 4 dell'art. 11, o del paragrafo
6 dell'art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa
di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero
pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente
il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato,
non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad esso relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno
essere assoggettate le altre simili imprese del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione, nonostante
le disposizioni dell'articolo 2.
Art. 25
Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene
che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano
o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni
della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
autorità competente dello Stato contraente di cui è residente
o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo
24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità.
Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione
della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione (1).
2. Autorità competente,
se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere
ad una soddisfacente soluzione, fa del suo meglio per risolvere per via
di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato
contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di
amichevole composizione le difficoltà o per dissipare i dubbi inerenti
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti
degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine
di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che negli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti
degli Stati contraenti.
Art. 26
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti
degli Stati contraenti si scambiano le informazioni necessarie per applicare
le disposizioni della presente Convenzione, o quelle della legislazione
interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla Convenzione,
nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria
alla Convenzione, nonché‚ per evitare l'evasione e la frode fiscali.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni
ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle
informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato
e sono comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o
della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure
o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate
utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono servirsi
di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche nei tribunali o nei
giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad
uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi
amministrativa o a quelle dell'altro Stato;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato;
c) di trasmettere informazioni
che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale
o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Funzionari diplomatici e
consolari
Le disposizioni della presente
Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli
agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28
Domande di rimborso
1. Le imposte riscosse in uno
Stato mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato
o dello stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione
di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da
prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato
tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un
attestato ufficiale dello Stato di cui il contribuente è residente
certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione
dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo. Esse possono inoltre stabilire di
comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta
previste dalla presente Convenzione.
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà
ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena
possibile.
2. La Convenzione entrerà
in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento
alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme accreditate
o messe in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello
dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) con riferimento alle altre
imposte sui redditi, alle imposte relative ai periodi imponibili che si
chiudono a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dello
scambio degli strumenti di ratifica.
3. Le disposizioni della Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca per
evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio inerenti all'esercizio
della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto 1973,
cesseranno di aver effetto dalla data di applicazione della presente Convenzione.
Art. 30
Denuncia
1. La presente Convenzione rimarrà
in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno
Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare,
a decorrere dal quinto anno successivo a quello di entrata in vigore.
2. In questo caso, la Convenzione
cesserà di applicarsi:
a) con riferimento
alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme accreditate
o messe in pagamento a decorrere dal 1°gennaio dell'anno solare successivo
a quello di notifica della denuncia;
b) con riferimento alle altre
imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano
a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di
notifica della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati
a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Praga il 5 maggio 1981,
in duplice esemplare in lingua italiana, ceca e francese, prevalendo quest'ultima
in caso di contestazione.
PROTOCOLLO D'ACCORDO
alla Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca intesa ad evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito ed a prevenire le evasioni
fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna
tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca intesa
ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ed a
prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti
disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:
a) con riferimento
al paragrafo 3 dell'art. 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente
connesse con attività di detta stabile organizzazione;
b) con riferimento al paragrafo
1 dell'art. 25, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui
l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con
la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte
non conforme alla Convenzione. In fede di che, i sottoscritti hanno firmato
il presente protocollo.
Fatto a Praga il 5 maggio 1981,
in duplice esemplare in lingua italiana, ceca e francese, prevalendo quest'ultima
in caso di contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica cecoslovacca per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni
fiscali, con relativo protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981 (Gazz.
Uff. n. 194 del 16 luglio 1984). Il giorno 26 giugno 1984 ha avuto luogo
lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore
della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cecoslovacca
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire
le evasioni fiscali, con relativo protocollo, firmata a Praga il 5 maggio
1981 la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 maggio 1983,
n. 303, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 giugno 1983.
In conformità all'art. 29, secondo comma, la convenzione è
entrata in vigore il 26 giugno 1984.
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