| CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA COREANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica coreana, Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art. 1
I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul
reddito prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni
politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema
di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate
sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte
sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle
imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto riguarda la Corea: i) l'imposta
sul reddito (the income tax); ii) l'imposta sulle società (the corporation
tax); e iii) l'imposta sui residenti (inhabitant tax) quando sia applicata
con riferimento all'imposta sul reddito o all'imposta sulle società;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito
indicate quali "imposta coreana").
b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta
sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse
mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana")
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte
future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite
dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione
delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni
fiscali.
Capitolo II
DEFINIZIONI
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Corea" designa il territorio della
Repubblica coreana e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali
della Repubblica coreana, le quali sono state o possono in futuro essere
indicate, ai sensi della legislazione della Repubblica coreana, come zone
nelle quali possono essere esercitati i diritti sovrani della Repubblica
coreana con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle loro risorse
naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana
e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali italiane che, ai
sensi della legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento
delle risorse naturali, possono essere indicate come zone all'interno delle
quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia con riguardo al fondo
marino ed alle risorse naturali;
c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Corea;
d) il termine "persona" comprende una persona fisica,
una società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona
giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai
fini fiscali;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e
"impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata
da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "imposta" designa l'imposta coreana o l'imposta
italiana, come il contesto richiede;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile
da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in
cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
i) il termine "nazionali" designa: i) ogni persona fisica
che possiede la nazionalità di uno Stato contraente; ii) ogni persona
giuridica, società di persone ed associazioni costituite in conformità
della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
j) il termine "autorità competente" designa: i)
per quanto concerne la Corea: il Ministero delle Finanze o un suo rappresentante
autorizzato; ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte
di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato
che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente
relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente
di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della
legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso
Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede o del
suo ufficio principale, della sua attività principale, della sede
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia,
tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta
in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate
in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,
una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente
dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione
permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente
dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu'
strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente
nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la
medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è
considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi
gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è
considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli
Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
persona diversa da una persona fisica è considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello
Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. In caso di
dubbio, le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno
la questione di comune accordo.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita
in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione
di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata
oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione"
se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini
di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli
fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa,
ai soli fini di esercitare qualsiasi altra attività che abbia carattere
preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto
di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda
di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata
"stabile organizzazione" in detto primo Stato se essa ha ed abitualmente
esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa,
salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto
di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente
ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto
che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di
uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito
della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato
contraente controlli o sia controllata da una società residente
dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo
altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III
IMPOSIZIONE DEI REDDITI
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole
o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" èdefinita in conformità
alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione
comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese
agricole e forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni
del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano
altresì beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti
relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,
nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche
ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti
dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la
sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività,
gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura di cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando
un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione
gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche
o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa
di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla
stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese
generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile
organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire
alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso
metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere
diversamente.
6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni
di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono
imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti
agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a
un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art.o 9
Imprese associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente
o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa
dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente,
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente
e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso,
le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate
da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state
convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa
di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili
di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente
di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere altresì
tassati nello Stato contraente di cui èresidente la società
che paga i dividendi, e in conformità della legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario
effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una
società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento
del capitale della societa' che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società
per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa
i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote
minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli
utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote
sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni
secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è
residente la società che paga i dividendi sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata,
e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi,
le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente
ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non
può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società,
a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato
o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli
utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società,
anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in
tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e
pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere altresì
tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità
della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli
interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata
non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi
provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato
se:
a) il debitore degli interessi è il Governo
di detto Stato contraente o un suo ente locale;
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato
contraente, ivi compresi i suoi enti locali, o alla Banca Centrale di detto
altro Stato contraente; o
c) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito
concesso, garantito o assicurato, o di un credito accordato, garantito
o assicurato da parte di istituti designati e accettati mediante scambio
di note tra le autorita' competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa
i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti
garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione
agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro
provento assimilabile, secondo la legislazione fiscale dello Stato da cui
i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di
uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale
mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi
si ricolleghi effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano,
a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato
contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione
politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di
uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione
o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito
sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della
stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale
sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario
effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati
ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì
tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità
della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le
autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa
i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in
uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche,
ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni
televisive o radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio,
disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso o
la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche
o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale
o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale
mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei
canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualità,
si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo
14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia,
quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente,
ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa
per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento
dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della
base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui
è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto
od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,
le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente
ricava dall'alienazione di beni immobili, considerati all'articolo 6, situati
nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di un'attività professionale, compresi gli utili derivanti dall'alienazione
di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa)
o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili
impiegati in traffico internazionale o di beni mobili relativi alla gestione
di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente
di cui è residente l'impresa.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente
ricava dall'alienazione di azioni di una società residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, nel caso in cui
il residente detenga o abbia detenuto per un certo periodo nel corso dei
precedenti due anni più del 25 per cento del capitale della società.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro
bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dall'esercizio di un'attività professionale o da altre attività
indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato,
salvo che nelle seguenti circostanze nelle quali detto reddito puo' essere
altresi' tassato nell'altro Stato contraente:
a) se egli dispone abitualmente di una base fissa
nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività;
in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente
ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa;
o
b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per
un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni
nel corso dell'anno fiscale; in tal caso, i redditi sono imponibili in
detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui detti redditi derivino
dalle sue attività svolte in detto altro Stato.
2. L'espressione "attività professionali" comprende,
in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico,
letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20
e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
possono essere tassati soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è
quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere tassate
in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività
dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto
nel detto primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato
per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto
da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo,
le remunerazioni percepite in relazione ad un lavoro subordinato svolto
a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da
un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 16
Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e
le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del
collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15,
i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista
dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o
della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo,
possono essere tassati in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali
esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità,
è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo
medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente
dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli
articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi
che un artista dello spettacolo o uno sportivo ritrae dalle sue prestazioni
personali esercitate in uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora il soggiorno in detto primo Stato sia finanziato
essenzialmente con fondi pubblici di detto altro Stato o di una sua suddivisione
politica o amministrativa o di un suo ente locale.
Art. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo
19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente
di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili
soltanto in detto Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da
uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili
soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato
e la persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalita'
di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo
scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o
da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale,
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti,
a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato
e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano
alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito
di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno degli
Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o
da un suo ente locale.
Art. 20
Studenti e apprendisti
Una persona fisica che è o che era residente di
uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente
e che soggiorna in detto primo Stato unicamente in qualità di studente
o in qualità di apprendista, è esente da imposizione in detto
primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni per:
a) tutte le rimesse effettuate dall'estero per
il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e
b) qualsiasi remunerazione per prestazioni personali
rese in detto primo Stato al fine di integrare le proprie risorse destinate
a tali fini.
Art. 21
Professori ed insegnanti
Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente
in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche
presso un'università, istituto d'istruzione superiore, scuola od
altro istituto d'istruzione, e che è, o era immediatamente prima
di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente
da imposizione nel detto primo Stato contraente, per un periodo non superiore
a due anni, per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale insegnamento
o ricerca.
Art. 22
Redditi non espressamente menzionati
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato
contraente, di qualsiasi provenienza, che non siano stati trattati negli
articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto
in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai
redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, definiti nel paragrafo
2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario dei redditi, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto
o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni
dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
Capitolo IV
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Art. 23
Metodo per evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata
conformemente ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Corea, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito, specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito,
a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tale caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Corea, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile
ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono
alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di
detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale
coreana (così come può essere emendata di volta in volta
senza modificarne il principio generale), concernenti la concessione di
un credito nei confronti dell'imposta coreana dell'imposta dovuta in un
paese diverso dalla Corea, l'imposta italiana pagata (ad esclusione, nel
caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati
i dividendi) in base alla legislazione italiana e conformemente alla presente
Convenzione, sia direttamente che per deduzione, sui redditi provenienti
da fonti situate in Italia, è deducibile dall'imposta coreana dovuta
su detti redditi. L'ammontare del credito non deve tuttavia, eccedere la
quota di imposta coreana attribuibile ai redditi di fonte italiana nella
misura in cui i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito
complessivo assoggettabile all'imposta coreana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo,
quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato
contraente non è prelevata o è ridotta ai sensi della legislazione
di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata
per un ammontare pari:
a) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10;
b) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo degli interessi
di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11; e
c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di
cui al paragrafo 3 dell'articolo 12. La presente disposizione si applica
soltanto con riferimento ai dividendi, interessi e canoni pagati nel corso
di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare
successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.
Capitolo V
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 24
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati
i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni
dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa
di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere
in detto altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese
di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente
disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo
ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente
le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso
accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro
carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo
9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12,
gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili,
ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle
stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente
del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale
è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto
o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente,
non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura
di detto primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura
o denominazione.
Art. 25
Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da
uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui
un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, egli può,
indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di
detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato
contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovrà essere
sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura
che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente
Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare
fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente
soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione
le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti
potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo
come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli
scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale
accordo, questi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata
da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni
della presente Convenzione o le leggi interne degli Stati contraenti relativamente
alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni
non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato
contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute
in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto
alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria
e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi
a tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di dette
informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti
l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in
deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare
un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano
i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari
consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o
di accordi particolari.
Art. 28
Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante
ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello
Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione
di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei
termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare
il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello
Stato contraente di cui il contribuente èresidente certificante
che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione
dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo
25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente
articolo.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli
strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore dalla data
dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, agli ammontari pagati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno
solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica
ha luogo; e
b) con riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili
che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare
successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo.
Art. 30
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino
alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente
può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone
la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo
ad un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In
tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, agli ammontari pagati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno
solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia;
e
b) con riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili
che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare
successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia. In fede
di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la
presente Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Seoul il giorno dieci
I 1989, nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti
egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà
il testo inglese.
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Per il Governo della Repubblica coreana
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Per il Governo della Repubblica italiana
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PROTOCOLLO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni
e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana
per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti
disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della predetta
Convenzione.
Resta inteso che:
1. con riferimento all'articolo 2, la Convenzione si applicherà
altresì all'imposta coreana sulla difesa (defense tax) quando essa
viene applicata con riferimento all'imposta sul reddito o all'imposta sulle
società.
2. con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, un cantiere
di costruzione o di montaggio non viene considerato una stabile organizzazione
nel caso che esista da meno di dodici mesi.
3. con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione
"spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione"
designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile
organizzazione.
4. con riferimento all'articolo 11, paragrafo 3 c), le
disposizioni di detto paragrafo includono gli interessi provenienti da
uno Stato contraente in dipendenza di prestiti o di crediti concessi o
garantiti, nel caso della Corea, da parte della "Export Import Bank of
Korea" o, nel caso dell'Italia, da parte di un istituto equivalente all'"Export
Import Bank of Korea".
5. con riferimento all'articolo 19, le disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 di detto articolo si applicano parimenti alle remunerazioni
o pensioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi:
a) nel caso della Corea, alla "Bank of Korea",
all'"Export Import Bank of Korea", alla "Korea Exchange Bank", alla "Korea
Trade Promotion Corporation", alla "Korea National Tourism Corporation"
e agli altri istituti controllati dal Governo che svolgono funzioni di
natura pubblica; e
b) nel caso dell'Italia, alle Ferrovie dello Stato italiano
(F.S.), all'Amministrazione Statale delle Poste italiane (PP.TT.), all'Istituto
Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), all'Ente Italiano per il Turismo
(E.N.I.T.), alla Banca Centrale italiana (Banca d'Italia) e agli altri
istituti controllati dal Governo che svolgono funzioni di natura pubblica.
6. con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa
che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa
con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte
non conforme alla presente Convenzione.
7. le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non
impediscono alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire
di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni
d'imposta previste dalla Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Seoul il giorno dieci I 1989,
nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente
fede.
In caso di divergenza di interpretazione prevarrà
il testo inglese.
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Per il Governo della Repubblica coreana
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Per il Governo della Repubblica italiana
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