| L.
10 luglio 1982, n. 564. Ratifica ed esecuzione della convenzione
tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo
protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con protocollo
di modifica e scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980
(S.O. alla Gazz. Uff. n. 224 del 16 agosto 1982). (Entrata
in vigore il 9 giugno 1983)
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione
tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati
a Nicosia il 24 aprile 1974, con protocollo di modifica e scambio di note,
firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980.
Art. 2. Piena
ed intera esecuzione è data alla convenzione e al protocollo di
cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in
conformità all'articolo 28 della convenzione stessa e all'articolo
6 del protocollo di modifica. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA ITALIA
E CIPRO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Il Governo italiano
ed il Governo di Cipro, Desiderosi di concludere una convenzione per evitare
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito, Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione
si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione
si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli
Stati contraenti, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate
imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili e immobili, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si
applica la presente Convenzione sono:
a) per quanto
concerne Cipro: - l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale
"imposta cipriota");
b) per quanto concerne
l'Italia: i. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii. l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; ancorché‚ riscosse mediante
ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà
anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno
in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.
Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno,
alla fine di ogni anno, le modifiche importanti apportate alle rispettive
legislazioni fiscali.
Capitolo II
DEFINIZIONI
Art. 3
Definizioni di
carattere generale
1. Ai fini della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni
"uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano come il contesto
richiede Cipro oppure l'Italia;
b) il termine "persona"
comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione
di persone;
c) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini della imposizione;
d) il termine "imposta
designa l'imposta italiana o l'imposta cipriota come il contesto richiede;
e) le espressioni
"impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente"
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno
Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
f) l'espressione "Autorità
competente" designa: 1) per quanto concerne Cipro, il Commissioner of Income
tax o il suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia,
il Ministero delle Finanze.
2. Ai fini dell'applicazione
della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito
dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto
della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4.
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa
ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base
alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente
di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole
seguenti:
a) detta persona
è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente
nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali);
b) se non si può
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha in centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente
in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello
Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona
soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona
ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha
le nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle
disposizioni di paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica
è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene
che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede
della sua direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile
organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede
di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una fabbrica o
una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una
cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che
vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso
di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
di merci appartenenti alla impresa;
b) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna;
c) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa
di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa
di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità
di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce
in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa
ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti
a nome dell'impresa, salvo il caso il cui attività di detta persona
sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera
che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto
altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un
commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status
indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una
società residente di uno Stato contraente controlli una società
residente dell'altro Stato contraente o sia da questa controllata, ovvero
svolga attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione
o non) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare
una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III
IMPOSIZIONE
DEI REDDITI
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti
da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni
sono situati.
2. L'espressione "beni
immobili" è definita in conformità della legislazione dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole
e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto
privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni
immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento
o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed
altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati
beni immobili.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta,
dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili
di una impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7.
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
attività, come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione.
2. Quando l'impresa
di uno stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato
contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che
si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa
distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni
identiche o analoghe e in piena indipendenza dell'impresa di cui essa costituisce
una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione
degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione -
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione -
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove.
4. Qualora uno degli
Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire
ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo
2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato
dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti
nel presente articolo.
5. Nessun utile può
essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto
di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi
precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili
comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli
della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima
ed aerea
1. Gli utili derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della
direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è a
bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente
in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza
del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente
l'esercente della nave.
3. L'esenzione prevista
al paragrafo 1 del presente articolo si applica alla parte di utili derivanti,
nell'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale,
ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione ad un servizio
in pool, ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché‚
a) un'impresa di uno
Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone
partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo
o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle
loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni,
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni,
non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili
di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente,
sono imponibili nel modo seguente:
a) per quanto
concerne Cipro: I dividendi pagati da una società residente di Cipro
ad un residente dell'Italia sono esenti in Cipro da qualsiasi imposta applicabile
ai dividendi in aggiunta all'imposta applicabile agli utili o al reddito
della società ;
b) per quanto concerne
l'Italia: I dividendi pagati da una società residente dell'Italia
ad un residente di Cipro sono imponibili in Italia ma l'imposta così
applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo
dei dividendi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per
gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
2. Ai fini del presente
articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni,
da azioni o buoni di godimento, da "quote minerarie", da quote di fondatore
o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché‚ i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi
delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è
residente la società distributrice.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 non di applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi,
residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di
cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile
organizzazione cui si ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice
dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
4. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi dall'altro
Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta
sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto
altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione
degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società,
anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in
tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno stato degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti
interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono
e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata
non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "interessi" designa i redditi di titoli del debito
pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti
o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi
natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione
fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date
in prestito.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi,
residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente dal
quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega
effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si
considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi,
sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto
il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico
della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti
dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto
del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato
convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare.
In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Convenzioni
1. I canoni provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente
articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule
o processi segreti, nonché‚ per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazione
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente
di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono
i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente
i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso,
diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che
sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni,
le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta
a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Guadagni di capitale
1. I guadagni provenienti
dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono
situati.
2. I guadagni provenienti
dalla alienazione di beni mobili sono imponibili nello Stato contraente
del quale l'alienante è residente.
3. Le disposizioni
del paragrafo 2 e non si applicano se l'alienante residente di uno Stato
contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od
una base fissa, ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione
od alla base fissa, oppure l'alienazione dei beni mobili è posta
in essere nell'altro Stato contraente. In questo caso i guadagni di capitale
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano inoltre quando i beni
mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli articoli
10, 11 e 12 questo reddito è imponibile secondo le disposizioni
del paragrafo 3 dell'articolo 10, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del
paragrafo 3 dell'articolo 12; in tali casi i guadagni di capitale sono
imponibili nello Stato contraente dove è imponibile il corrispondente
reddito.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.
Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro
Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.
2. L'espressione "libera
professione" comprende in particolare le attività indipendenti di
carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚
le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15
Professioni dipendenti
1. Fatte salve le disposizioni
degli articolo 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni
analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo
di attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a
tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni
sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti
disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ed attività
dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16
Compensi a membri
dei Consigli di Amministrazione
La partecipazione agli
utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio
di Amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente,
sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo,
quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione
ed i musicisti, nonché‚ gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni
personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente
in cui dette attività sono svolte.
Art. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad
un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni,
comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento
da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di
servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio
di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.
2. Le disposizioni
degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate
in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali
o industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione
politica o da un suo ente locale.
Art. 20
Ricercatori, professori
e insegnanti
I ricercatori, i professori
e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre
ricerche presso una università, collegio scuola od altro istituto
d'istruzione e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti
dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato
contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento
o ricerca.
Art. 21
Studenti ed apprendisti
1. Le somme che uno
studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di
uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo
scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione
o formazione professionale, sono esenti da imposta nel detto altro Stato
contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate
al di fuori di questo altro Stato contraente.
2. Le remunerazioni
che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente
di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente
che svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua
formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale
un anno non sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 22
Redditi non espressamente
menzionati
Gli elementi di reddito
di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati
negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto
in questo Stato.
Capitolo IV
Art. 23
Concessione di
una deduzione o di un credito
1. Le leggi degli Stati
contraenti continueranno a regolare l'imposizione dei redditi che sorgano
in ciascuno degli Stati contraenti salvo che non vi siano esplicite contrarie
disposizioni nella presente Convenzione. Quando i redditi sono soggetti
ad imposta in entrambi gli Stati contraenti, la doppia imposizione sarà
eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Quando un residente
dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cipro,
l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile
di tali imposte i detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso,
l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui
redditi pagata in Cipro, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione
del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata
ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito
in base alla legislazione italiana.
3. Nel caso di un residente
di Cipro: fatte salve le disposizioni della legislazione di Cipro concernenti
l'imputazione a credito rispetto all'imposta di Cipro dell'imposta dovuta
in un Paese diverso da Cipro, l'imposta italiana dovuta secondo la legislazione
dell'Italia, sia direttamente sia mediante ritenuta, sul reddito derivante
da fonti situate in Italia sarà imputata a credito rispetto ad ogni
imposta di Cipro dovuta su detto reddito.
4. Qualora, in virtù
della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali
si applica la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in
parte per un limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano
interamente pagate ai fini del calcolo della deduzione d'imposta di cui
al paragrafo 2 o del credito di cui al paragrafo 3.
Capitolo V
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Art. 24
Non discriminazione
1. I nazionali di uno
Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione. In particolare, i nazionali
di uno Stato contraente che sono tassabili nell'altro Stato contraente,
fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente, delle deduzioni
personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto Stato
contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile.
2. Il termine "nazionali"
designa:
a) le persone
fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche,
società di persone ed associazioni costituite in conformità
della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. La imposizione a carico
di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno
favorevole della imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato
che svolgono la stessa attività.
4. Le imprese di uno
Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente
o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti
dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo
Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi
o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente
articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e
denominazione.
Art. 25
Procedura amichevole
1. Quando un residente
di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi
gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione
non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può,
indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di
detti Stati, sottoporre il caso all’Autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato
entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte
dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.
2. L’Autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare
il caso per via di amichevole composizione con l’Autorità competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme
alla Convenzione.
3. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
alla interpretazione o alla applicazione della Convenzione. [Esse potranno
altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei
casi non previsti dalla Convenzione] .
4. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 26
Scambio di informazioni
1. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie
per applicare la presente Convenzione o per prevenire le evasioni fiscali.
Tuttavia, le Autorità competenti non hanno l'obbligo di fornire
informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell’Autorità
fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Il contenuto
di qualsiasi informazione così scambiata deve essere tenuto segreto
e può essere rivelato soltanto alle persone o Autorità che,
in virtù della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate
dell'accertamento, compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione
delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone
ed Autorità incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute
le Autorità competenti.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla
propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione e nel
quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato
contraente;
c) di trasmettere
informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali,
professionali o di processi commerciali oppure di informazioni la cui comunicazione
fosse contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Funzionari diplomatici
e consolari
Le disposizioni della
presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano
i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali
del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27-bis
1. Le imposte riscosse
mediante ritenuta alla fonte in uno dei due Stati contraenti saranno rimborsate
a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle
disposizione della Convenzione.
2. Le istanze di rimborso,
da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente nel quale si certifichi che sussistono le condizioni
richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla
Convenzione.
3. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione del presente articolo, conformemente alle disposizioni
dell'art. 25 della Convenzione. Tali Autorità competenti possono
altresì stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione
delle riduzioni d'imposta prevista dalla Convenzione.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 28
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione
sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a
Roma appena possibile.
2. La convenzione entrerà
in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni avranno effetto: a) in Cipro: con riferimento ai redditi imponibili
relativi all'anno di accertamento che inizia il 1ø gennaio 1970
ed agli anni successivi; b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili
relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1°
gennaio 1970.
3. Le istanze di rimborso
o di accreditamento d'imposta cui d diritto la presente Convenzione con
riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti
relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio
1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere
presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione
.
Art. 29
Denuncia
La presente Convenzione
rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione,
per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata
in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine
dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia:
a) in Cipro:
con riferimento ai redditi imponibili relativi all'anno di accertamento
che inizia il, o successivamente al, 1°gennaio dell'anno solare immediatamente
successivo a quello in cui tale notifica è stata fatta;
b) in Italia: con
riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia
il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente
successivo a quello in cui tale notifica è stata fatta. In fede
di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
convenzione. Fatto in triplice esemplare a Nicosia il ventiquattro del
mese di aprile 1974 nelle lingue italiana, greca ed inglese, facendo i
tre testi ugualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza.
PROTOCOLLO
Al momento della firma
della Convenzione tra Cipro e l'Italia per evitare le doppie imposizioni
e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti
hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante
della detta Convenzione. Qualora Cipro in una Convenzione con un altro
Stato conclusa dopo il 1° gennaio 1970 riduca l'imposta sugli utili
o sul reddito delle società con riferimento ai dividendi pagati
a residenti di detto altro Stato, la disposizione del paragrafo 1 a) dell'art.
10 non sarà più applicabile e Cipro estenderà automaticamente
tale riduzione di imposta ai dividendi pagati da una società residente
di Cipro ad un residente dell'Italia. Fatto in triplice esemplare a Nicosia
il ventiquattro del mese di aprile 1974 nelle lingue italiana, greca ed
inglese, facendo i tre testi ugualmente fede e prevalendo il testo inglese
in caso di divergenza di interpretazione. Protocollo che modifica la convenzione
tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati
a Nicosia il 24 aprile 1974 Il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Cipro, desiderosi di concludere un protocollo
al fine di modificare la convenzione tra gli Stati contraenti per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito e relativo protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile
1974 (qui di seguito indicata come "la convenzione"); hanno convenuto quanto
segue:
Art. 1. Il paragrafo
3 dell'articolo 2 della convenzione è soppresso e sostituito dal
seguente: "1. Le imposte cui si applica la presente convenzione sono:
a) per quanto
concerne Cipro: l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta
cipriota");
b) per quanto concerne
l'Italia: i. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii. l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; ancorché‚ riscosse mediante
ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")."
Art. 2. Il paragrafo
2 dell'articolo 23 della convenzione è soppresso e sostituito dal
seguente: "2. Quando un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Cipro, l'Italia nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può
includere nella base imponibile di tali imposte i detti elementi di reddito,
a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cipro, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto
reddito in base alla legislazione italiana."
Art. 3. L'ultimo
periodo del paragrafo 3 dell'articolo 25 è soppresso.
Art. 4. Dopo
l'articolo 27 della convenzione è aggiunto l'articolo 27-bis del
seguente tenore: "1. Le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in
uno dei due Stati contraenti saranno rimborsate a richiesta del contribuente
o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione
di dette imposte sia limitato dalle disposizione della Convenzione. 2.
Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti
dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso
stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente
di cui il contribuente è residente nel quale si certifichi che sussistono
le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici
previsti dalla Convenzione. 3. Le Autorità competenti degli Stati
contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione
del presente articolo, conformemente alle disposizioni dell'art. 25 della
Convenzione. Tali Autorità competenti possono altresì stabilire,
di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni
d'imposta prevista dalla Convenzione."
Art. 5. Il paragrafo
3 dell'articolo 28 della convenzione è soppresso e sostituito dal
seguente: Le istanze di rimborso o di accreditamento d'imposta cui d diritto
la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti
di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente
al, 1ø gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente
Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore
della presente Convenzione.
Art. 6. 1. Il
presente Protocollo che forma parte integrante della Convenzione firmata
a Nicosia il 24 aprile 1974, sarà ratificato e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Nicosia al più presto possibile. 2.
Il presente protocollo entrerà in vigore all'atto dello scambio
degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto per i
redditi imponibili relativi a ciascun periodo di imposta che inizia il,
o successivamente al, 1° gennaio 1974. 3. Le domande di rimborso o
di accreditamento d'imposta cui d diritto il presente Protocollo con riferimento
ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti
relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1°o all'entrata
in vigore del presente Protocollo, possono essere presentate entro due
anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o, se posteriore,
dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
In fede di che, i sottoscritti,
debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Nicosia il
giorno 7 ottobre 1980 in duplice esemplare a in lingua italiana ed inglese,
i due testi facenti egualmente fede. Il testo inglese prevarrà in
caso di divergenza di interpretazione.
SCAMBIO DI NOTE
"Signor Direttore
Generale, ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Nicosia
che modifica la Convenzione tra Cipro e l'Italia per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974 e di
proporre per conto del Governo della Repubblica italiana: a) che, con riferimento
al paragrafo 3 dell'art. 7 della Convenzione, per "spese sostenute per
gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese
direttamente connesse con attività della stabile organizzazione;
b) che, con riferimento all'art. 8 della Convenzione, un'impresa di uno
Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio, in traffico internazionale,
di navi o di aeromobili non sarà assoggettata ad alcuna imposta
locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente; c) che, con riferimento
al paragrafo 1 dell'art. 25 della Convenzione, l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati" significa
che la procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata
laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme
alla Convenzione. Ho inoltre, l'onore di proporre che la presente Nota
e la risposta della Signoria Vostra, con la quale vengono accettate da
parte del Governo di Cipro le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo
tra i due Governi in relazione agli argomenti trattati. Colgo l'occasione
per manifestarle, Signor Direttore Generale, l'assicurazione della mia
più alta considerazione".
COMUNICATO MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore
della convenzione tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni
e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con
protocollo, firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, e del relativo protocollo
di modifica con scambio di note, firmato a Nicosia il 7 ottobre 1980 (Gazz.
Uff. n. 248 del 9 settembre 1983). Il giorno 9 giugno 1983 ha avuto luogo
lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e
Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Nicosia il
24 aprile 1974, e del relativo protocollo di modifica con scambio di note,
firmato a Nicosia il 7 ottobre 1980. La ratifica della convenzione e del
protocollo di modifica è stata autorizzata con legge 10 luglio 1982,
n. 564, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
224 del 16 agosto 1982. In conformità dell'art. 28, secondo comma,
della convenzione e dell'art. 6, secondo comma, del protocollo, la convenzione
è entrata in vigore il giorno 9 giugno 1983.
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