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21 dicembre 1978, n. 912. Ratifica ed esecuzione della convenzione
tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, firmata a Toronto il 17 novembre 1977 (S.O. alla Gazz.
Uff. n. 23 del 24 gennaio 1979). (Entrata in vigore il 24 dicembre
1980)
Art. 1. 1. Il
Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione
tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
firmata a Toronto il 19 novembre 1977.
Art. 2. 1. Piena
ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo
precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 27 della convenzione stessa. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione
tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali Il Governo dell'Italia
e il Governo del Canada desiderosi di concludere una Convenzione per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto
le seguenti disposizioni:
Art. 1.
Soggetti
La presente Convenzione
si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Art. 2.
Imposte considerate
1. La presente Convenzione
si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli
Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate
imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi
del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare dei salari corrisposti
dalle imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali
cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto
concerne il Canada: le imposte sul reddito che sono prelevate da parte
del Governo del Canada (qui di seguito indicate quali "imposta canadese").
b) per quanto concerne
l'Italia: i. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii. l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; iii. l'imposta locale sui redditi
ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito
indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà
anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore
dopo la data della firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno
alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorità competenti
degli Stati contraenti si comunicheranno le modificazioni apportate alle
loro rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non
si applica alle imposte (anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte)
dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli
e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da
concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.
Art. 3.
Definizioni generali
1. Ai fini della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni
"uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il
contesto richiede, l'Italia o il Canada;
b) il termine "Canada",
usato in senso geografico, designa il territorio del Canada, compresa qualsiasi
zona situata al di fuori delle acque territoriali del Canada che, in virtù
delle leggi canadesi, è considerata come zona all'interno della
quale il Canada può esercitare diritti relativi al fondo del mare
ed al suo sottosuolo ed alle loro risorse naturali;
c) il termine "Italia"
designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare
territoriale italiano ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del mare
adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati
al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane
per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali
di tali zone;
d) il termine "persona"
comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione
di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione; esso designa altresì
una "corporation" nel significato attribuito dal diritto canadese;
f) le espressioni
"impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente"
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno
Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g) l'espressione "autorità
competente" designa: i) per quanto concerne il Canada, il Ministro del
reddito nazionale (Revenu national) o il suo rappresentante autorizzato;
ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
h) il termine "nazionali"
designa: i. le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato
contraente; ii. le persone giuridiche, società di persone ed associazioni
costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) per "traffico internazionale"
s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione
effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente.
2. Per l'applicazione
della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito
dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4.
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa
ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio,
della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio
di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone
che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano
da fonti situati in detto Stato.
2. Quando, in base
alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è
determinata nel seguente modo:
a) detta persona
è considerata residente dello Stato contraente, nel quale ha un'abitazione
permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente
nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(qui di seguito indicato come "centro degli interessi vitali");
b) se non si può
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente
in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello
Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona
soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona
ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la
nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli
Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle
disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica
è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità
competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della
sua direzione effettiva, al luogo in cui essa è stata costituita
o creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo,
la detta persona non è considerata residente di alcuno degli Stati
contraenti ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 20 incluso e
dell'art. 22 .
Art. 5.
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile
organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede
di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una
cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che
vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso
di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna;
c) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa
di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa
di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità,
di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce
in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera
che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una
società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga
la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile
organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente
per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile
organizzazione dell'altra.
Art. 6.
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti
da beni immobiliari, compresi i redditi delle attività agricole
o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono
situati.
2. L'espressione "beni
immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato
contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in
ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole
e forestali, nonché‚ i diritti ai quali si applicano le disposizioni
del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano
altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti
relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta,
dalla locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili
di una impresa nonché‚ i redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7.
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e funzionando in
piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione
degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove.
4. Qualora uno degli
Stati contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire
ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo
2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare
gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo
di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può
essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa
ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi
precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti
motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili
comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli
della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8.
Navigazione marittima
ed aerea
1. Gli utili derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della
direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente
in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza
di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente della nave.
3. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione
a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Art. 9.
Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno
Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone
partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo
o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle
loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Art. 10.
Dividendi
1. I dividendi pagati
da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto Stato; ma se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente
articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni,
da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore
o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché‚ i redditi di altre quote assoggettati al medesimo regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello
Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei
dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente di cui è residente la società che paga i dividendi
sia attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base
fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi sino pagati
ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione
o a una base fissa situata in detto altro Stato, n‚ prelevare alcuna imposta,
a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti
della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro
Stato.
6. Nonostante le disposizioni
della presente Convenzione, una società residente dell'Italia e
che dispone di una stabile organizzazione in Canada è assoggettata,
in conformità alle disposizioni della legislazione canadese, all'imposta
supplementare sulle società diverse dalle "corporations" canadesi,
ma a condizione che l'aliquota di tale imposta non superi il 15 per cento
e che non vengano inclusi nella base imponibile di detta imposta gli utili
attribuibili ad una stabile organizzazione situata in Canada di una società
residente dell'Italia, realizzati nel corso di un anno durante il quale
attività della società non era esercitata principalmente
in Canada.
Art. 11.
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi
possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato; ma, se la persona
che percepisce gli interessi n‚ è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare
lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti
sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore
degli interessi è tale Stato contraente o una sua suddivisione politica
o amministrativa o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono
pagati all'altro Stato contraente o ad una sua suddivisione politica o
amministrativa o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi
gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente
o di una sua suddivisione od ente locale; o
c) gli interessi sono
pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato, o
di un credito autorizzato, garantito o assicurato da parte di istituti
designati ed accettati mediante scambio di note tra le autorità
competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente
articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito
pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite e non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti
di qualsiasi natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile ai
redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello
Stato da cui i redditi provengono; ma non comprende i redditi considerati
all'articolo 10.
5. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli
interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione.
6. Gli interessi si
considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità
viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra il debitore e creditore o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto
del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto
tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12.
Canoni
1. I canoni provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni
possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono
e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 2, i canoni relativi a diritti d'autore ed altre analoghe
remunerazioni connesse alla produzione o alla riproduzione di un'opera
letteraria, drammatica, musicale o artistica (ad eccezione dei canoni relativi
a pellicole cinematografiche ed a registrazioni per trasmissioni televisive),
provenienti da uno Stato contraente e pagati da un residente dell'altro
Stato contraente che ne è l'effettivo beneficiario, sono imponibili
soltanto in detto altro Stato.
4. Ai fini del presente
articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule
o processi segreti, nonché‚ per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
5. Le disposizioni
dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni sia attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti
o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse.
In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione.
6. I canoni si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni,
sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto
l'obbligo che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne
sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza
di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto
tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13.
Utili di capitale
1. Gli utili provenienti
dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti
dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente
per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti
dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in
uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di navi o
aeromobili utilizzati in traffico internazionale come pure di beni mobili
destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto
nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti
dall'alienazione di azioni di una società i cui beni sono costituiti
essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili
in detto Stato. Gli utili provenienti dall'alienazione di una partecipazione
in una società di persone (partnership) o in un'associazione commerciale
(trust) i cui beni sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati
in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
4. Gli utili provenienti
dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano
il diritto di uno Stato contraente di imporre secondo la propria legislazione
gli utili realizzati da una persona fisica residente dell'altro Stato contraente
e derivanti dall'alienazione di un bene, quando l'alienante:
a) ha la nazionalità
del primo Stato o è stato residente di detto primo Stato nel corso
di un periodo di almeno quindici anni immediatamente precedente l'alienazione
del bene, e
b) è stato
residente di tale primo Stato ad un'epoca qualsiasi nel corso dei cinque
anni immediatamente precedenti l'alienazione medesima.
Art. 14.
Professione indipendenti
1. I redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente,
nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue
attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta
base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare
le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico,
educativo o pedagogico, nonché‚ le attività indipendenti
dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15.
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni
degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a
tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e
b) le remunerazioni
sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni
precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato
svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono
imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la
sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16.
Compensi e gettoni
di presenza
Le partecipazioni agli
utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio
di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17.
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali
gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché‚ gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni
personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente
in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito
proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di
uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona
che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può
essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte,
nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni
del paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui risulta che n‚ l'artista
dello spettacolo n‚ lo sportivo, n‚ persone ad essi associate partecipano
direttamente o indirettamente agli utili della persona indicata nel predetto
paragrafo.
Art. 18.
Pensioni
1. Le pensioni provenienti
da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali pensioni possono essere
tassate anche nel primo Stato contraente ma soltanto se il loro ammontare
complessivo pagato nel corso di un anno fiscale ad un residente dell'altro
Stato contraente ecceda il più elevato dei seguenti ammontari: dieci
mila dollari canadesi e dodici milioni di lire italiane. Tuttavia, l'imposta
così applicata non può eccedere la meno elevata delle due
aliquote seguenti:
a) 15 per
cento dell'ammontare lordo del pagamento periodico, e
b) l'aliquota calcolata
in funzione dell'imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto
altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo
dei pagamenti periodici di pensione ricevuti nel corso di tale anno ove
fosse residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene. Le
autorità competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessità,
convenire di modificare gli ammontari suddetti in relazione alla evoluzione
economica o monetaria.
2. Nonostante le disposizioni
della presente Convenzione, le pensioni corrisposte dallo Stato italiano
o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale,
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti,
ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o
a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in Italia.
3. Nonostante le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualsiasi pagamento di sicurezza
sociale proveniente da uno degli Stati contraenti e pagato in un determinato
periodo fiscale ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente,
è imponibile soltanto nel primo Stato a condizione che il reddito
di tale persona fisica, imponibile nell'altro Stato contraente per quel
periodo fiscale, esclusi i suddetti pagamenti di sicurezza sociale, non
ecceda il più elevato dei seguenti ammontari: ventiquattromila dollari
canadesi e ventisette milioni di lire italiane. Ai fini del presente paragrafo
il termine "pagamenti di sicurezza sociale" designa:
a) per quanto
concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Old
Age Security Act; e
b) per quanto concerne
l'Italia, solamente quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini
delle leggi sulla sicurezza sociale e certificata dall’Autorità
competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo
della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette
leggi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono, in
caso di necessità, convenire di modificare gli ammontari suddetti
in relazione all'evoluzione economica o monetaria.
4. Nonostante qualsiasi
disposizione della Convenzione le pensioni ed indennità di guerra
provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro
Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato purché‚
non siano imponibili se ricevute da un residente dello Stato contraente
da cui esse provengono.
5. Il paragrafo 1 del
presente articolo non si applica alle pensioni di cui al paragrafo 2.
6. Nonostante le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2, quando una persona fisica residente di uno Stato contraente
in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta pagamenti provenienti
da un fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere ragionevolmente
attribuiti ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente,
tale persona fisica può scegliere, in ciascuno Stato contraente,
di imputare, ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte di tali
pagamenti relativi a precedenti periodi da essa determinati, come se fosse
stata pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente
precedente.
Art. 19.
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni,
diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali
remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora
i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione
sia un residente di quest'ultimo Stato che: i. abbia la nazionalità
di detto Stato, o ii. non sia divenuto residente di detto Stato al solo
scopo di rendervi i servizi.
2. Le disposizioni
degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate
in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale
o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20.
Studenti
Le somme che uno studente
o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato
contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di
compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale,
riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione
professione, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che
tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
Art. 21.
Eliminazione della
doppia imposizione
1. Per quanto riguarda
il Canada, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
a) fatte salve
le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti l'imputazione
dell'imposta pagata in un territorio situato al di fuori del Canada sull'imposta
dovuta in Canada, nonché‚ ogni successiva modifica di tali disposizioni
che non ne pregiudichi i principi generali e fatti, altresì, salvi
una deduzione o uno sgravio più rilevante previsti dalla legislazione
canadese, l'imposta dovuta in Italia su utili, redditi o guadagni provenienti
dall'Italia, è portata in deduzione da qualsiasi imposta canadese
dovuta per gli stessi utili, redditi o guadagni;
b) fatte salve le
vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti la determinazione
dell'eccedenza esentata di una società estera affiliata, nonché‚
di ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi
i principi generali, una società residente in Canada può,
ai fini dell'imposta canadese, dedurre dal suo reddito imponibile i dividendi
che derivano dall'eccedenza esentata di una società estera affiliata
residente in Italia.
2. Per quanto riguarda
l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
in Canada, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella
base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate
l'imposta sui redditi pagata in Canada, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del
reddito in base alla legislazione italiana.
3. Ai fini dell'applicazione
del presente articolo, gli utili, redditi o guadagni di un residente di
uno Stato contraente assoggettati ad imposta nell'altro Stato contraente
in conformità della presente Convenzione si considerano provenienti
da fonti situate in detto altro Stato.
Art. 22.
Non discriminazione
1. I nazionali di uno
Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti,
non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che
si trovino nella stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno
Stato contraente che sono tassabili nell'altro Stato contraente beneficiano
delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni e riduzioni di imposte
o tasse accordati per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato
che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di
una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata
nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni
di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Le imprese di uno
Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente
o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti
dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa
natura del primo Stato, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente
o indirettamente posseduto o controllato da un o più residenti di
uno Stato terzo.
4. Ai fini del presente
articolo il termine "imposizione" designa le imposte previste dalla presente
Convenzione.
Art. 23.
Procedura amichevole
1. Quando un residente
di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi
gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione
non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può,
indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di
detti Stati, sottoporre il caso autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 22, a quella dello Stato
contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà
essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della
misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.
2. Autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare
il caso per via di amichevole composizione con autorità competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme
alla Convenzione.
3. Le autorità
competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno
altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei
casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità
competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti
degli Stati contraenti.
Art. 24.
Scambi di informazioni
1. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie
per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle
leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla
Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono
non è contraria alla Convenzione, nonché‚ per evitare le
evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo
1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna
di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità
(ivi comprese i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento
o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione,
delle procedure di esecuzione di tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopra citate
utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone
od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di
udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla
propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato contraente;
c) di trasmettere
informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione
sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 25.
Funzionari diplomatici
e consolari
Le disposizioni della
presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano
i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali
del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 26.
Domande di rimborso
1. Le imposte riscosse
in Italia mediante ritenuta alla fonte saranno rimborsate a richiesta dell'interessato
quando il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni
della presente Convenzione. Detta richiesta, da presentarsi nei termini
stabiliti dalla legislazione italiana, deve essere corredata da un attestato
ufficiale autorità competente del Canada certificante che sussistono
le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni
o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.
2. Le autorità
competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'art. 23, procedure diverse per l'applicazione
delle limitazioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.
Art. 27.
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione
sarà ratificata e gli strumenti saranno scambiati appena possibile
a Roma.
2. La presente Convenzione
entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica
e le sue disposizioni si applicheranno:
a) in Canada:
i. con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate
a non - residenti o iscritta a loro credito a partire dal 1ø gennaio
dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica; e ii. con riferimento
alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano a partire
dal 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) in Italia: con
riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a
partire dal 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti
di ratifica.
3. Gli scambi di Note
tra il Canada e l'Italia del 29 marzo 1932, relative all'esenzione reciproca
d'imposta sui redditi provenienti dall'esercizio di navi, e del 29 ottobre
1974, relative all'Accordo tendente ad eliminare la doppia imposizione
dei redditi provenienti dall'esercizio di aeromobili, sono abrogati. Le
loro disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle imposte
alle quali, in conformità del paragrafo 2, si applica la presente
Convenzione.
Art. 28.
Denuncia
La presente Convenzione
rimarrà in vigore a tempo indeterminato; ma ciascuno Stato contraente
potrà denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno solare
a partire dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica, notificandone
la cessazione per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente.
In caso di detta denuncia la Convenzione cesserà di essere applicabile:
a) in Canada:
i. con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate
a non - residenti o iscritta a loro credito a partire dal 1ø gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui era stata fatta la notifica;
e ii. con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali
che iniziano a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a
quello in cui è stata fatta la notifica;
b) in Italia: con
riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a
partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui
è stata notificata la cessazione. In fede di che i Plenipotenziari
dei due Stati hanno sottoscritto la presente convenzione e vi hanno apposto
i loro sigilli. Fatto a Toronto il 17 novembre 1977 in duplice esemplare
in lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente
fede.
PROTOCOLLO d'accordo
alla Convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali All'atto
della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra l'Italia e il
Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno
concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante
della Convenzione. Resta inteso che:
a) per quanto
concerne la lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 3, il termine "persona"
comprende anche, nel caso del Canada, le società di persone (partnerships),
le "successioni" (estates) e le associazioni commerciali (trusts);
b) per quanto concerne
il paragrafo 3 dell'articolo 4, la soluzione di compromesso adottata rispecchia
il desiderio comune dei due Stati contraenti di evitare l'evasione fiscale;
c) per quanto concerne
gli articoli 5 ed 8, i battelli - traghetto, le navi - traghetto d'alto
mare e le altre navi adibite essenzialmente al trasporto dei passeggeri
o di merci esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente,
se gestiti in tale modo, non devono considerarsi esercitati in traffico
internazionale; resta inteso, altresì, che il luogo o i luoghi di
attracco situati in uno Stato contraente e regolarmente utilizzati da parte
di tali battelli o navi gestite come sopra, costituiscono in detto Stato
una stabile organizzazione dell'impresa esercente tali battelli o navi;
d) per quanto concerne
il paragrafo 1 dell'articolo 7, quando un'impresa di uno Stato contraente
che ha svolto la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, riceve, dopo che ha cessato
di svolgere tale attività, utili che sono imputabili a detta stabile
organizzazione, detti utili sono imponibili in questo altro Stato in conformità
dei principi enunciati all'articolo 7;
e) per quanto concerne
il paragrafo 3 dell'art. 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stabile organizzazione" si intendono le spese deducibili direttamente
connesse con attività della stabile organizzazione;
f) le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 si applicano anche agli utili derivanti
dalla alienazione dei beni che ivi sono indicati;
g) per quanto concerne
l'articolo 13, l'inclusione delle disposizioni contenute nel paragrafo
3 di tale articolo deriva dall'esistenza di considerevoli possibilità
di abusi in materia di investimenti immobiliari in uno Stato contraente
da parte di non - residenti e tiene conto della circostanza che uno degli
Stati contraenti ha constatato la reale esistenza di casi di evasione fiscale
in questo settore;
h) per quanto concerne
il paragrafo 1 dell'articolo 23, all'espressione "indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato,
per quanto riguarda l'Italia, secondo cui l'attivazione della procedura
amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale
che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia
concerna un'applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane;
i) la presente Convenzione
non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai
loro funzionari, né‚ alle persone che sono membri di una missione
diplomatica, consolare o permanente di uno Stato terzo, quando si trovano
nel territorio di uno Stato contraente e non sono sottoposti nell'uno e
nell'altro Stato contraente ai medesimi obblighi dei residenti di detti
Stati in materia di imposte sul reddito complessivo;
j) nessuna disposizione
della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che
limiti in qualche modo le agevolazioni fiscali che sono o saranno accordate
dalla legislazione interna di uno Stato contraente o da qualsiasi altro
accordo concluso da uno Stato contraente;
k) nessuna disposizione
della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che
pregiudichi l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna
di ciascuno Stato contraente relativa all'evasione fiscale ed in particolare
la imposizione dei redditi personali derivanti dalla partecipazione in
società non residenti. In fede di che i plenipotenziari dei due
Stati hanno sottoscritto il presente Protocollo d'Accordo e vi hanno apposto
i loro sigilli. Fatto a Toronto il 17 novembre 1977, in duplice esemplare
in lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente
fede.
COMUNICATO MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore
della convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
firmata a Toronto il 17 novembre 1977 (Gazz. Uff. n. 18 del 20 gennaio
1981). Il giorno 24 dicembre 1980 nella sede del Ministero degli affari
esteri ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione
tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Toronto
il 17 novembre 1977, la cui ratifica dei quali è stata autorizzata
con legge 21 dicembre 1978, n. 912, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 24 gennaio 1979. In conformità
dell'art. 28, paragrafo 2, la convenzione è entrata in vigore il
giorno 24 dicembre 1980.
L. 7 giugno 1993, n. 194. Ratifica ed esecuzione
del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Toronto
il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni
fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989 (Suppl. Ord. n. 52 alla
Gazz. Uff. n. 141 del 18 giugno 1993).
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche
alla convenzione firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed
il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989.
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è
data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo
2 del protocollo stesso.
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
PROTOCOLLO recante modifiche alla convenzione tra
l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e prevenire le evasioni fiscali firmata a Toronto il 17 novembre
1977 Il Governo dell'Italia ed il Governo del Canada, desiderosi di modificare
la Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e prevenire
le evasioni fiscali, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, hanno convenuto
le seguenti disposizioni:
Art. 1.
Si aggiungono all'articolo XVIII della Convenzione i seguenti
paragrafi:
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del
presente articolo qualsiasi pagamento di sicurezza sociale proveniente
da uno degli Stati contraenti e pagato in un determinato periodo fiscale
ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, è imponibile
soltanto nel primo Stato a condizione che il reddito di tale persona fisica,
imponibile nell'altro Stato contraente per quel periodo fiscale, esclusi
i suddetti pagamenti di sicurezza sociale, non ecceda il più elevato
dei seguenti ammontari: ventiquattromila dollari canadesi e ventisette
milioni di lire italiane. Ai fini del presente paragrafo il termine "pagamenti
di sicurezza sociale" designa:
a) per quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione
o sussidio pagati ai termini dell'Old Age Security Act; e
b) per quanto concerne l'Italia, solamente quella parte
di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi sulla sicurezza sociale
e certificata dall’Autorità competente italiana quale ammontare
necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili
ad una persona ai termini delle suddette leggi. Le Autorità competenti
degli Stati contraenti possono, in caso di necessità, convenire
di modificare gli ammontari suddetti in relazione all'evoluzione economica
o monetaria.
4. Nonostante qualsiasi disposizione della Convenzione le
pensioni ed indennità di guerra provenienti da uno Stato contraente
e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili
in detto altro Stato purché‚ non siano imponibili se ricevute da
un residente dello Stato contraente da cui esse provengono.
5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica
alle pensioni di cui al paragrafo 2.
6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando
una persona fisica residente di uno Stato contraente in un dato periodo
fiscale riceve per la prima volta pagamenti provenienti da un fondo pensioni
dell'altro Stato contraente che possono essere ragionevolmente attribuiti
ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente tale persona
fisica può scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare,
ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte di tali pagamenti
relativi a precedenti periodi da essa determinati, come se fosse stata
pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente
precedente.
Art. 2.
1. Il presente Protocollo sarà ratificato e gli
strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla
data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno
effetto dal primo gennaio 1988. In fede di che i sottoscritti, debitamente
autorizzati a ciò, hanno firmato il presente protocollo.
Fatto in duplicato a Ottawa il 20 marzo 1989, in lingua
italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore del protocollo sottoscritto a Ottawa
il 20 marzo 1989 e recante modifiche alla convenzione tra l'Italia ed il
Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Toronto il 17 novembre 1977
(Gazz. Uff. n. 64 del 18 marzo 1994). Il giorno 22 febbraio 1994 ha avuto
luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in
vigore del protocollo sottoscritto a Ottawa il 20 marzo 1989 e recante
modifiche alla convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali
firmata a Toronto il 17 novembre 1977, la cui ratifica è stata autorizzata
con legge 7 giugno 1993 n. 194, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
141 del 18 giugno 1993, supplemento ordinario n. 52. In conformità
all'art. 2, il protocollo è entrato in vigore il giorno 22 febbraio
1994.
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