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29 novembre 1990, n. 389. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il
21 settembre 1988 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 297 del 21 dicembre 1990). (Entrata
in vigore il 10 giugno 1991)
Art. 1. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il
21 settembre 1988.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo
28 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA INTESA AD EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO ED A PREVENIRE
LE EVASIONI FISCALI.
La Repubblica italiana e la
Repubblica popolare di Bulgaria, desiderose di sviluppare e facilitare
le reciproche relazioni economiche, hanno convenuto di concludere una convenzione
intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali:
Art. 1
Soggetti e residenti
1. La presente Convenzione si
applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati
contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione,
l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa:
a) per quanto riguarda
la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione
italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio,
della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di natura analoga.
b) per quanto riguarda la Repubblica
Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità
bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede
in Bulgaria o che è ivi registrata.
3. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 2, una persona fisica è residente di entrambi gli
Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è
considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali
ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare
lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali,
le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione
di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica è residente
di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello
Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si
applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di
uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative
o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte
sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo,
sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti
dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali alle quali
si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) per quanto concerne
la Repubblica italiana: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale
sui redditi ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui
di seguito indicate quali "imposta italiana").
b) per quanto concerne la Repubblica
Popolare di Bulgaria: 1) l'imposta sul reddito totale; 2) l'imposta sui
celibi, sui vedovi, i divorziati e le coppie senza figli; 3) l'imposta
sugli utili; 4) l'imposta sui fabbricati; (qui di seguito indicate quali
"imposta bulgara").
4. La Convenzione si applica anche
alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la
data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte
attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni
fiscali.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Italia"
designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di l del mare territoriale
dell'Italia le quali, conformemente al diritto internazionale consuetudinario
e alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle
risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali i diritti
sovrani italiani relativi a tali zone, al fondo marino e al suo sottosuolo
nonché alle loro risorse naturali possono essere esercitati;
b) il termine "Bulgaria" designa
la Repubblica Popolare di Bulgaria e, quando è utilizzato in senso
geografico, designa il territorio sul quale la Bulgaria esercita i suoi
diritti sovrani, nonché la piattaforma continentale e la zona economica
esclusiva sulle quali la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani conformemente
al diritto internazionale;
c) le espressioni "uno Stato
contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, secondo il contesto,
la Repubblica italiana o la Repubblica Popolare di Bulgaria;
d) il termine "persona" comprende
le persone fisiche, le persone giuridiche - ivi comprese le società
- ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa
di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano
rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente
e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico
internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato
per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte
di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno
Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile o
il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra località situate
nell'altro Stato contraente;
h) l'espressione "autorità
competente" designa: 1) in Italia: il Ministero delle Finanze. 2) in Bulgaria:
il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione
da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite
hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione
di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari
in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione"
comprende in particolare:
a) una sede di direzione
;
b) una succursale;
c) un ufficio:
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o
altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione
o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia
"stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una
installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di
merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) una sede fissa di affari
è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa di affari
è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità,
di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. La partecipazione di un residente
dell'Italia in una società mista costituita in Bulgaria conformemente
al Decreto n. 535 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria
del 25 marzo 1980 è considerata "stabile organizzazione" ai fini
della presente Convenzione.
5. Una persona che agisce in
uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
6 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
6. Non si considera che un'impresa
di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato
contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società
residente di uno Stato contraente:
a) possiede una partecipazione
in una società che è residente dell'altro Stato contraente
(ovvero questa ultima società possiede una partecipazione nella
prima),
b) o svolge la sua attività
nell'altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione
oppure no), non costituisce di per sé motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione
dell'altra.
Art. 5
Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente
di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle
attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili"
è definita in conformità al diritto dello Stato contraente
in cui i beni stessi sono situati .
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una
impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio
di una professione indipendente.
Art. 6
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di
uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli
utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove .
4. Nessun utile può essere
attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
5. Quando gli utili comprendono
elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente
Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da
quelle del presente articolo.
Art. 7
Trasporto internazionale
1. Gli utili derivanti dall'esercizio,
in traffico internazionale, di navi o di aeromobili e di veicoli stradali
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata
la sede della direzione effettiva dell'impresa .
2. Se la sede della direzione
effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo
di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in
cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza
di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un
fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale
di esercizio.
Art. 8
Dividendi
1. I dividendi pagati da una
società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo Beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni
o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da
altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché
i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale
dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di
cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi,
residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente,
di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una
attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione
o a una base fissa situata in detto altro Stato, n prelevare alcuna imposta,
a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti
della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro
Stato.
Art. 9
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati da un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se detto residente ne è
l'effettivo beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo
il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o
meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme
date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i
redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dagli interessi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia attività industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore
degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione
interna.
Art. 10
Canoni
1. I canoni provenienti da uno
Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono
essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità
della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le
autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di
comune accordo le modalità
di applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule
o processi segreti, programmi relativi ad elaboratori elettronici, nonché
per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali
o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono i canoni, sia una attività industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni
dei generatori di canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal
caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti
da uno degli Stati quando il debitore è lo Stato stesso, una sua
suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente
di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente
o no di uno degli Stati, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o
una base fissa, per le cui necessità è stato concluso il
contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni, e che ne sopporta
l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui
è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
Art. 11
Utili di capitale
1. Gli utili che un residente
di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui
all'articolo 5 situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dalla
alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione
di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa)
o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione
di navi, aeromobili o veicoli stradali utilizzati in traffico internazionale,
o di beni mobili relativi all'esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli,
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata
la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dalla
alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 12
Professioni autonome
1. I redditi che un residente
di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.
Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro
Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione"
comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico,
letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 13
Salari, stipendi ed altre
remunerazioni analoghe
1. Salve le disposizioni degli
articoli 14, 16, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a
tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di una attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate
da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti
del presente articolo, le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un
lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o di veicoli stradali
in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente
nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa
.
Art. 14
Membri dei consigli di amministrazione
e dei collegi sindacali
I compensi, i gettoni di presenza
e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del
collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 15
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 12 e 13, i redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro,
del cinema, della radio e della televisione o in qualità di musicista,
nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi delle attività
che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercitano personalmente
in tale qualità, sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista
o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nonostante le
disposizioni degli articoli 6, 12 e 13 nello Stato contraente in cui le
attività dell'artista o dello sportivo sono svolte.
3. Nonostante le disposizioni
dei precedenti paragrafi 1 e 2 i redditi che un'artista dello spettacolo,
residente in uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali
svolte nell'altro Stato contraente in tale qualità, sono imponibili
soltanto nel primo Stato se le attività svolte nell'altro Stato
sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, o se
dette attività sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma
ufficiale di scambi culturali fra i due Stati.
Art. 16
Pensioni
Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente
di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego,
sono imponibili soltanto in
questo Stato.
Art. 17
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse
dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia, tali remunerazioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi
siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un
residente di quest'ultimo Stato che: I) abbia la nazionalità di
detto Stato, o II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo
di rendervi i servizi .
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi
a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto
in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario
sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità .
3. Le disposizioni degli articoli
13, 14 e 16, si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo
di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 18
Professori
Le remunerazioni che un professore
o un altro membro del personale insegnante il quale è, o era immediatamente
prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente
e che è inviato ovvero invitato nel primo Stato al solo scopo di
insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore
a due anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento
o di ricerca scientifica senza fini di lucro, non sono imponibili nel primo
Stato.
Art. 19
Studenti
Le somme che uno studente o
un apprendista il quale è, o era prima, residente in uno Stato contraente
e che è inviato nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi
i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve
per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione
professionale, non sono imponibili in tale altro Stato a condizione che
tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato, o sono
percepite in remunerazioni di attività svolta in questo altro Stato
nei limiti di un reddito adeguato che gli permetta di compiere i suoi studi
o di completare la sua formazione professionale.
Art. 20
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di
un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non
sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione,
sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 21
Patrimonio
1. Il patrimonio costituito
da beni immobili di cui all'articolo 5, posseduto da un residente di uno
Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile
in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito
da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione
che una impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente,
o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di
uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito
da navi, aeromobili e veicoli stradali utilizzati in un traffico internazionale
nonché da beni mobili destinati all'esercizio di tali navi, aeromobili
o veicoli, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si
trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi
del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili
soltanto in detto Stato.
Art. 22
Metodo per evitare le doppie
imposizioni
1. Si conviene che la doppia
imposizione sarà evitata in conformità delle disposizioni
dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto riguarda la Bulgaria:
a) se un residente
della Bulgaria possiede redditi o un patrimonio che, conformemente alle
disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la
Bulgaria esenta da imposte tali redditi o detto patrimonio;
b) se un residente della Bulgaria
riceve dividendi o canoni che, conformemente alle disposizioni degli articoli
8 e 10, sono imponibili in Italia, la Bulgaria accorda, sull'ammontare
dell'imposta che essa preleva sui redditi di detto residente, una deduzione
di ammontare pari all'imposta pagata in Italia su tali dividendi o canoni.
Tuttavia, tale deduzione non può eccedere la frazione di imposta,
calcolata prima della deduzione, corrispondente ai predetti dividendi o
canoni provenienti dall'Italia.
c) Quando, in conformità
ad una qualsiasi disposizione della Convenzione, i redditi o il patrimonio
posseduti da un residente della Bulgaria sono esenti da imposte in Bulgaria,
la Bulgaria può comunque tener conto dei redditi o del patrimonio
esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta dovuta sui restanti
redditi o patrimonio di detto residente.
3. Per quanto riguarda l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
in Bulgaria, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella
base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse
disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate
l'imposta sui redditi pagata in Bulgaria, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del
reddito in base alla legislazione italiana.
4. Se una società residente
dell'Italia percepisce redditi per effetto della sua partecipazione in
una "società mista" costituita conformemente al decreto n. 535/80
dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria, si considera
- ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 3 - che l'imposta
pagata in Bulgaria su detti redditi è pari al 36 per cento.
Art. 23
Non discriminazione
1. I nazionali di uno stato
contraente non sono assoggettati nell'altro stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione
si applica, inoltre, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone
che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini delle disposizioni
del presente articolo, il termine "nazionali" designa:
a) le persone fisiche
che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, le
società di persone e le associazioni costituite in conformità
alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. L'imposizione di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. La presente disposizione non può essere
interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare
ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni
e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione
alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Gli interessi, i canoni ed
altri oneri pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione
degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo
Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti
di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della
determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse
condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti
di un residente del primo Stato.
5. Le imprese di uno Stato contraente,
alle quali partecipano uno o più residenti dell'altro Stato contraente,
non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno
essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione, nonostante
le disposizioni dell'articolo 2.
Art. 24
Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene
che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano
o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni
della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi
previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo
caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23,
a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità.
Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione
della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione .
2. Autorità competente,
se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere
ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso
per via di amichevole composizione con autorità competente dell'altro
Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione
o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti
degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine
di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti
degli Stati contraenti.
Art. 25
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti
degli Stati contraenti si scambiano le informazioni necessarie per applicare
le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione
interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla Convenzione,
nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è
contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni
ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle
informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato
e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o
della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure
o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Le predette persone od autorità utilizzano
tali informazioni soltanto per questi fini.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad
uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi
amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato contraente;
c) di fornire informazioni
che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale
o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 26
Agenti diplomatici e funzionari
consolari
Le disposizioni della presente
Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri
di una missione diplomatica o di un ufficio consolare in virtù delle
regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27
Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno
dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle
disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da
prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato
contraente tenuto a effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate
di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente certificante che sussistono le condizioni richieste
per aver diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente
Convenzione.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 24, le modalità di applicazione del presente
articolo .
Art. 28
Entrata in vigore
La presente Convenzione sarà
ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena
possibile. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello
scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte prelevate
alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dall'1
gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione;
b) alle altre imposte sui redditi
e sul patrimonio dei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello d'entrata in vigore della Convenzione.
Art. 29
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà
in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno
Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare
ed al termine di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua
entrata in vigore. In questo caso la Convenzione cesserà di applicarsi:
a) alle imposte prelevate
alla fonte sui redditi messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello di denuncia;
b) alle altre imposte sui redditi
e sul patrimonio di periodi d'imposta che iniziano a decorrere dall'1 gennaio
dell'anno successivo a quello di denuncia.
Fatta a Sofia, il 21 settembre
1988, in duplice esemplare, in lingua italiana, bulgara e francese, prevalendo
quest'ultima in caso di contestazione.
PROTOCOLLO d'accordo alla convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa
ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali,
i plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari
che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:
a) con riferimento
all'articolo 2, se nel futuro sarà introdotta in Italia un'imposta
sul patrimonio, la Convenzione si applicherà a detta imposta e la
doppia imposizione sarà evitata in conformità alle disposizioni
dell'articolo 22;
b) con riferimento all'articolo
4, paragrafo 3 a), la vendita, al termine di una esposizione, di merci
nella stessa esposte non costituisce una stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo
5, paragrafo 2, l'espressione "beni immobili" comprende in ogni caso gli
accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché
i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti
la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili
o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti
minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, gli aeromobili e
i veicoli stradali non sono considerati beni immobili;
d) con riferimento all'articolo
6 paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa
stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con
attività di detta stabile organizzazione;
e) con riferimento agli articoli
9 e 10, se l'ammontare degli interessi o dei canoni pagati eccede il valore
normale di detti redditi in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti,
la parte eccedente di detti pagamenti è imponibile in questo Stato
in conformità della propria legislazione e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione;
f) le disposizioni del paragrafo
3 dell'articolo 13 si applicano anche alle remunerazioni corrisposte al
personale di un'impresa di trasporto aereo in traffico internazionale di
uno degli Stati contraenti che esercita la sua attività nell'altro
Stato contraente;
g) le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 dell'articolo 17 si applicano anche alle remunerazioni e pensioni
corrisposte al proprio personale dai servizi o organismi italiani seguenti:
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (F.S.); l'Amministrazione
delle Poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); l'Ente nazionale per il
Turismo (ENIT); l'Istituto per il commercio Estero (ICE); la Banca d'Italia;
nonché i corrispondenti servizi o organismi bulgari;
h) con riferimento al paragrafo
1 dell'articolo 24, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti
dal diritto interno" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione
della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata,
laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme
alla Convenzione;
i) la disposizione di cui al
paragrafo 3 dell'articolo 27 non esclude l'interpretazione secondo la quale
le autorità competenti degli Stati contraenti possono di comune
accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni
o esenzioni di imposta cui d diritto la Convenzione;
l) nonostante le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 28, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo
7 si applicano ai redditi realizzati a partire dall'1 gennaio 1981. Fatto
a Sofia il 21 settembre 1988, in duplice esemplare in lingua italiana,
bulgara, e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare
le doppie imposizioni in materia dimposta sul reddito e sul patrimonio
ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo d'accordo, firmata a
Sofia il 21 settembre 1988 (Gazz. Uff. n. 295 del 2 settembre 1991). Il
giorno 10 giugno 1991 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica
previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in
materia dimposta sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo d'accordo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988,
la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 novembre 1990,
n. 389, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1990,
supplemento ordinario n. 86. In conformità all'art. 28, la convezione
è entrata in vigore il 10 giugno 1991. |