| L.
3 aprile 1989, n. 148. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la
Repubblica Italiana e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni
e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul
reddito, con protocollo finale, firmato a Roma il 29 aprile 1983, nonché‚
del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984
(S.O. alla Gazz. Uff. n. 97 del 27 aprile 1989). (Entrata in vigore il
29 luglio 1989)
Art.
1. 1.
Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la
Repubblica italiana e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni
e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul
reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonché‚
del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.
Art.
2. 1.
Piena
ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere
dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della
convenzione e all'articolo 2 del protocollo aggiuntivo.
Art.
3. 1.
La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra l'Italia e il
Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione
fiscali in materia di imposte sul reddito Il Presidente della Repubblica
italiana e Sua Maestà il Re dei Belgi, desiderosi di aggiornare,
in considerazione delle modifiche apportate alle legislazioni fiscali dei
due Stati, la Convenzione ed il Protocollo finale firmati a Bruxelles il
19 ottobre 1970 tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni
e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito,
hanno deciso di concludere a tale scopo una nuova Convenzione per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in
materia di imposte sul reddito, destinata a sostituire la precedente, ed
hanno nominato a tale effetto come loro Plenipotenziari, Il Presidente
della Repubblica italiana: il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri
On. Bruno Corti Sua Maestà il Re dei Belgi: il Signor Marcel Rymenans,
Ambasciatore del Regno del Belgio i quali, dopo essersi scambiati i loro
pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto
le seguenti disposizioni:
Art.
1.
Soggetti
La presente
Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art.
2.
Imposte
considerate
1. La
presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per
conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative
o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono
considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo,
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione
di beni mobili o
immobili,
le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese
nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le
imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a)
in Belgio: 1) l'imposta sulle persone fisiche (l'imp"t des personnes physiques),
2) l'imposta sulle società (l'imp"t des sociétés),
3) l'imposta sulle persone giuridiche (l'imp"t des personnes morales),
4) l'imposta sui non residenti (l'imp"t des non résidents), 5) la
contribuzione eccezionale e temporanea di solidarietà (la partecipation
exceptionnelle et temporaire de solidarit‚), ivi compresi gli acconti (pr‚comptes),
le addizionali decimali e centesimali di tali imposte ed acconti, nonché‚
le imposte addizionali all'imposta sulle persone fisiche, (qui di seguito
indicate quali "imposta belga");
b) in
Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, 2) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, 3) l'imposta locale sui redditi, ancorché‚
riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana"). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica
o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione e che
si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti
apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art.
3.
Definizioni
generali
1. Ai
fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione:
a)
le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano,
come il contesto richiede, il Belgio o l'Italia;
b) 1)
il termine "Belgio" designa il territorio nazionale nonché‚ le zone
marine soggette alla giurisdizione nazionale del regno del Belgio; 2) il
termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e comprende
le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia - ed in particolare
il letto ed il sottosuolo del mare adiacente al territorio della penisola
e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale - fino
al limite stabilito dalla legislazione italiana in materia di ricerca e
di sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) il
termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni
altra associazione di persone;
d) il
termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi
ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione
nello Stato del quale è residente;
e) le
espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato
contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro
Stato contraente;
f) l'espressione
"traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa
la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente,
ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente
tra località situate nell'altro Stato contraente;
g) il
termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che possiedono la nazionalità
di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone
ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore
in uno Stato contraente;
h) l'espressione
"autorità competente" designa: 1) in Belgio, il Ministro delle Finanze
o il suo rappresentante autorizzato; 2) in Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione
della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
definite hanno il significato che ad esse attribuisce la legislazione di
detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art.
4.
Residente
1. Ai
fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona, il cui reddito, in virtù della
legislazione di detto Stato è assoggettato ad imposta nello stesso
Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della
sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale
espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in
detto Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti situate in
detto Stato.
2. Quando,
in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è
determinata nel seguente modo:
a)
detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione
permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli
Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni
personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi
vitali);
b) se
non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro
dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente
in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato
in cui soggiorna abitualmente;
c) se
detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato del quale ha la nazionalità;
d) se
detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non
ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando,
in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene
che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua
direzione effettiva.
Art.
5.
Stabile
organizzazione
1. Ai
fini della presente Convenzione l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in
parte la sua attività.
2. L'espressione
"stabile organizzazione" comprende in particolare:
a)
una sede di direzione;
b) una
succursale;
c) un
ufficio;
d) una
officina;
e) un
laboratorio;
f) una
miniera, una cava od altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un
cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi.
3. Non si
considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a)
si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito,
di esposizione o di consegna;
c) le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione
da parte di un'altra impresa;
d) una
sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci
o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una
sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di
pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o
di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) un'impresa
di uno Stato contraente, senza ricadere nel campo di applicazione dei paragrafi
2 e 4, si limita a dare in locazione, in affitto o in concessione nell'altro
Stato contraente, beni o diritti di cui all'articolo 12 paragrafo 3.
4. Una persona
che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente
di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" dell'impresa
nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente
e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo
il caso in cui attività di detta persona sia limitata all'acquisto
di merci per l'impresa stessa.
5. Non
si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria
attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale
o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione
che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il
fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli
o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente
ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo
di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚
motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art.
6.
Redditi
immobiliari
1. I redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi
i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro
stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione
"beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello
Stato
contraente
in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali
nonché‚ i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto
privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì
beni immobili l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti
variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento
di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le
disposizioni del primo paragrafo si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione
o dal
godimento
diretti, dalla locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma
di utilizzazione di beni immobili.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti
da beni immobili di un'impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili
utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art.
7.
Utili
delle imprese
1. Gli
utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se
l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa
sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti
utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte
salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero
stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta svolgente
attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe
e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile
organizzazione.
3. Nella
determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile
organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove (1).
4. In
mancanza di regolare contabilità o di altri elementi probanti che
consentano di determinare l'ammontare degli utili di un'impresa di uno
Stato contraente da attribuire alla sua stabile organizzazione situata
nell'altro Stato, l'imposta può in particolare essere applicata
in detto altro Stato in conformità alla propria legislazione interna,
tenuto conto degli utili normali di analoghe imprese dello stesso Stato,
svolgenti la stessa attività o attività analoghe in condizioni
identiche o analoghe. Tuttavia, se questo metodo è causa di una
doppia imposizione degli stessi utili, le autorità competenti dei
due Stati si accorderanno per evitare tale doppia imposizione. Nell’eventualità
considerata nel capoverso precedente, gli utili da attribuire alla stabile
organizzazione possono anche essere determinati in base al riparto degli
utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, purché‚
il risultato così ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel
presente articolo.
5. Nessun
utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il
solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai
fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano
validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando
gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in
altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli
non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art.
8.
Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli
utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di
aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se
la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima
è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello
Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave,
oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente
di cui è residente l'esercente della nave.
3. Le
disposizioni del primo paragrafo si applicano parimenti agli utili derivanti
dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune
o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art.
9.
Imprese
associate
Allorché:
a)
un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente,
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato
contraente, o
b) le
medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa
dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese,
nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Art.
10.
Dividendi
1. I dividendi
pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è
un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata
non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per
gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai
fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti
da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote
di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione
dei crediti, nonché‚ i redditi di altre quote sociali assoggettati
al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione
fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
In particolare, questo termine designa i redditi - attribuiti anche sotto
forma di interessi - imponibili a titolo di reddito di capitale investito
dagli associati in società non per azioni residenti del Belgio.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente di cui è residente la società che paga i
dividendi sia attività industriale o commerciale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi
si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato secondo la propria legislazione.
5. Qualora
una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare
alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a residenti del
primo Stato, a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa
situate in detto altro Stato, n‚ prelevare alcuna imposta, a titolo di
imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della
società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro
Stato.
Art.
11.
Interessi
1. Gli
interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma
se l'effettivo beneficiario degli interessi è residente dell'altro
Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere
il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. In
deroga alle disposizioni del paragrafo 2, gli interessi non possono essere
tassati nello
Stato
dal quale essi provengono allorché‚ si tratta di:
a)
interessi di prestiti non rappresentati da titoli al portatore pagati all'altro
Stato contraente, ad una delle sue suddivisioni politiche o amministrative
o ad uno dei suoi enti locali;
b) interessi
pagati ad istituti di credito dell'altro Stato contraente in virtù
di prestiti non rappresentati da titoli al portatore e concessi nel quadro
di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini
del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli
del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da
ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e
dei crediti o depositi di qualsiasi natura, nonché‚ i premi di prestiti
ed ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito
o depositate. Tuttavia, il termine "interessi" non comprende gli interessi
considerati dividendi in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo
capoverso.
5. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e
il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo
la propria legislazione.
6. Gli
interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il
debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa,
un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o
della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo
Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se,
in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi,
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe
stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art.
12.
Canoni
1. I canoni
provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma
se l'effettivo beneficiario dei canoni è residente dell'altro Stato
contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il
5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai
fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi
natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore
su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole
cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche
o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché‚ per l'uso
o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche
e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale
o scientifico.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia attività industriale
o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i
diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
5. I canoni
si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno
Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui
necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo
al pagamento dei canoni, e che ne sopporta l'onere, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se,
in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il
beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare
dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede
quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo
in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione
di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Art.
13.
Utili
di capitale
1. Gli
utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione
di beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli
utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente
ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una
base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro
Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi
gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da
sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in
detto altro Stato.
3. Gli
utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale, o di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi od
aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli
utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente
di cui l'alienante è residente.
Art.
14.
Professioni
indipendenti
1. I redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili
soltanto in detto Stato a meno che tale residente non disponga abitualmente
nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue
attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a
detta base fissa.
2. L'espressione
"libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti
di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché‚ le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,
architetti, dentisti e contabili.
Art.
15.
Lavoro
subordinato
1. Salve
le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20 i salari, gli stipendi e
le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di attività dipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro
Stato contraente. Se attività è quivi svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante
le disposizioni del primo paragrafo, le remunerazioni che un residente
di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente
svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato
se:
a)
esse retribuiscono attività esercitata nell'altro Stato per un periodo
o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
solare, e
b) le
remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non
è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere
delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione
o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante
le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite
in
corrispettivo
di una attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile
impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente
nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art.
16.
Compensi
e gettoni di presenza
1. La
partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità
di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale o di
un altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Le
remunerazioni normali percepite sotto altra veste da una delle persone
considerate al primo paragrafo sono imponibili, a seconda della loro natura,
ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 15.
Art.
17.
Artisti
e sportivi
1. Nonostante
le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalla sue prestazioni personali esercitate nell'altro
Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un
artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità
di musicista, nonché‚ di sportivo, sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Quando
i redditi derivanti da attività che un artista dello spettacolo
o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti
non all'artista od allo sportivo medesimi, ma ad un'altra persona, detti
redditi sono imponibili, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14
e 15, nello Stato contraente dove le attività dell'artista o dello
sportivo sono esercitate.
Art.
18.
Pensioni
Fatte
salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente
in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
Art.
19.
Funzioni
pubbliche
1.
a) Le
remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o
da una sua uddivisione politica o amministrativa o da un suo ente
locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato
o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
b) Tuttavia,
tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente
se i servizi sono resi in detto Stato e se la persona fisica sia un residente
di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato, o ii)
non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi
(1) (2).
2.
a) Le
pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica
od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante
prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo
di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia,
tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la
persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità
(1) (2).
3. Le
disposizione degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni
e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività
industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art.
20.
Professori
Le remunerazioni
di qualsiasi genere dei professori e degli altri membri del corpo insegnante,
residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente
nell'altro Stato contraente per insegnarvi o svolgervi ricerche scientifiche,
per un periodo non eccedente i due anni, presso una università od
altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica non avente finalità
di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
Art.
21
Studenti,
praticanti o apprendisti
Le somme
che uno studente, un praticante o un apprendista il quale è, o era
immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro
Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi
i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire
alle spese di mantenimento, di istruzioni o di formazione, non sono imponibili
in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate
fuori di detto Stato.
Art.
22
Altri
redditi
1. Gli
elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della
presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le
disposizioni del primo paragrafo non si applicano ai redditi, diversi da
quelli derivanti dai beni immobili definiti nell'articolo 6, paragrafo
2, qualora il beneficiario di detti redditi, residente di uno Stato contraente
eserciti nell'altro Stato contraente sia una attività industriale
o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
diritto o il bene produttivo dei redditi si ricolleghi effettivamente ad
esse. In tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato secondo
la propria legislazione.
Art.
23
Metodi
per eliminare le doppie imposizioni
1. Per
quanto riguarda il Belgio, la doppia imposizione è eliminata nella
seguente maniera:
1)
Se un residente del Belgio possiede redditi non previsti al successivo
punto 2 che sono tassabili in Italia conformemente alle disposizioni della
presente Convenzione, il Belgio esenta dall'imposta detti redditi, ma può
per calcolare l'ammontare delle proprie imposte sul residuo reddito di
detto residente, applicare la stessa aliquota come se i redditi in questione
non fossero stati esentati.
2) Per
quanto concerne i dividendi imponibili in conformità all'articolo
10, paragrafo 2, gli interessi imponibili in conformità all'articolo
11, paragrafi 2 o 7 ed i canoni imponibili in conformità all'articolo
12, paragrafi 2 o 6, la quota forfettaria dell'imposta straniera, determinata
alle condizioni e con l'aliquota previsti dalla legislazione belga, è
portata in detrazione dall'imposta belga relativa ai detti redditi; tuttavia,
l'aliquota di detta quota forfettaria dell'imposta straniera non
può essere inferiore a quella dell'imposta prelevata in Italia su
detti redditi in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo
11, paragrafo 2, o all'articolo 12, paragrafo 2, a seconda dei casi.
3) Quando,
conformemente alla legislazione belga, le perdite subite da un'impresa
belga in una stabile organizzazione situata in Italia sono state effettivamente
dedotte dagli utili di detta impresa ai fini della sua tassazione in Belgio,
l'esenzione prevista sub 1) non si applica in Belgio agli utili di altri
periodi imponibili imputabili a tale organizzazione nella misura
in cui detti utili sono stati esentati dall'imposta anche in Italia per
effetto della loro compensazione con dette perdite.
2. Per quanto
riguarda l'Italia, la doppia imposizione è eliminata nella seguente
maniera:
1)
Se un residente dell'Italia possiede redditi che sono imponibili in Belgio,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere detti redditi nella
base imponibile di tali imposte, a meno che la Convenzione non stabilisca
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Belgio, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti redditi nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo.
2) Tuttavia,
nessuna deduzione è accordata ove il reddito venga assoggettato
in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta
del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.
Art.
24
Non
discriminazione (1)
1. I nazionali
di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di
detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione
si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1,
ai nazionali che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione
di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato
meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro
Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione
non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno
Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente
le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta
che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione
o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta
salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo
7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i
canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un
residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione
degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le
imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o
più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate
nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Nonostante
le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo
si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione.
Art.
25
Procedura
amichevole
1. Quando
una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme
alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente
dai ricorsi previsti nel quadro della procedura contenziosa nazionale di
detti Stati o delle istanze di rimborso presentate in base all'articolo
28, sottoporre il caso autorità competente dello Stato contraente
di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione
del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui
possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto
entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura o della
riscossione dell'imposta alla fonte, che comporta un'imposizione non conforme
alle disposizioni della Convenzione (1).
2. Autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare
il caso per via di amichevole composizione con autorità competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme
alla Convenzione.
3. Le
autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio
per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà
o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le
autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente
tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi
precedenti. Esse si consulteranno, altresì, sulle misure amministrative
necessarie all'esecuzione delle disposizioni della Convenzione e in particolare
sulla documentazione da presentare da parte dei residenti di ciascuno Stato
al fine di beneficiare nell'altro delle esenzioni o riduzioni d'imposta
previste nella presente Convenzione.
Art.
26
Scambio
di informazioni
1. Le
autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione, per
prevenire la frode e l'evasione fiscali o per applicare le disposizioni
della legislazione nazionale relativa alle imposte previste dalla Convenzione,
nella misura in cui la tassazione che esse prevedono non è contraria
alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo
1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna
di detto Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità
(ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento
o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure
o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le
disposizioni del primo paragrafo non possono in alcun caso essere interpretate
nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a)
di adottare provvedimenti amministrativi di deroga alla propria legislazione
e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di
fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria
legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o
di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di
fornire informazioni che potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione
sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art.
27
Assistenza
per la riscossione
1. Gli
Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproco aiuto ed assistenza
ai fini della notifica e della riscossione delle imposte specificate all'articolo
2, delle soprattasse ed addizionali di tali imposte nonché‚ degli
interessi e spese ad esse relativi.
2. Su
richiesta autorità competente di uno Stato contraente, autorità
competente dell'altro Stato contraente assicura, secondo le disposizioni
legali e regolamentari applicabili alla notifica ed alla riscossione di
dette imposte di quest'ultimo Stato, la notifica e la riscossione dei crediti
fiscali di cui al primo paragrafo che siano esigibili nel primo Stato.
Tali crediti non godono di alcun privilegio nello Stato richiesto e questo
non è obbligato ad applicare le procedure esecutive non autorizzate
dalle disposizioni legali o regolamentari dello Stato richiedente.
3. Le
richieste previste al paragrafo 2 sono avvalorate da una copia ufficiale
dei titoli esecutivi corredata, ove occorra, da una copia ufficiale delle
decisioni passate in giudicato.
4. Per
quanto concerne i crediti fiscali suscettibili di gravame, autorità
competente di uno Stato contraente può, al fine di salvaguardare
i propri diritti, chiedere autorità dell'altro Stato contraente
di adottare le misure conservative previste dalla legislazione di quest'ultimo;
le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 sono applicabili, mutatis mutandis,
a tali misure.
5. L'articolo
26, terzo e quarto e quinto periodo del primo paragrafo, si applica ugualmente
alle informazioni portate a conoscenza, in esecuzione del presente articolo,
delle autorità competenti dello Stato richiesto.
Art.
28
Rimborsi
delle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte
1. Le
imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione
di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le
istanze di rimborso vanno presentate all’Autorità competente nello
Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso entro i termini stabiliti
dalla legislazione di detto Stato; esse devono essere corredate da un attestato
ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente,
certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione
delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione.
3. Le
autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune
accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità
di applicazione del presente articolo. Esse potranno inoltre stabilire
di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni
d'imposta previste dalla presente Convenzione.
Art.
29
Disposizioni
diverse
1. Le
disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali
di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù
delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
2. La
Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, a loro organi
o a loro funzionari, n‚ alle persone che sono membri di una missione diplomatica
o di una sede consolare di uno Stato terzo, qualora esse si trovino nel
territorio di uno Stato contraente e non vengano considerate residenti
dell'uno o dell'altro Stato contraente ai fini delle imposte sul reddito.
3. Le
disposizioni della Convenzione non pregiudicano il diritto di uno Stato
contraente ad applicare a carico delle società residenti di detto
Stato le imposte dovute, in base alla propria legislazione, in caso di
acquisto da parte di dette società delle proprie azioni o quote
oppure in occasione della ripartizione del patrimonio sociale.
Art.
30
Entrata
in vigore
1. La
presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica
saranno scambiati a Bruxelles non appena possibile.
2. La
Convenzione entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni
si applicheranno:
a)
alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento
a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello
dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) alle
altre imposte applicate ai redditi di periodi di imposta che si chiudono
a decorrere dal 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo a quello
di tale scambio.
3. La Convenzione
tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare
talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e il Protocollo
finale firmati a Bruxelles il 19 ottobre 1970, saranno abrogati e cesseranno
di applicarsi alle imposte belghe o italiane con riferimento ai periodi
per i quali la presente Convenzione produce i suoi effetti rispetto a detta
imposta, in conformità al paragrafo 2. Le disposizioni della Convenzione
e del Protocollo finale del 19 ottobre 1970 medesimi si applicano alle
imposte specificate nell'articolo 2, paragrafo 3, della presente Convenzione
dovute per i periodi anteriori alla data di efficacia di quest'ultima.
Art.
31
Denuncia
La presente
Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno
Stato contraente; ma ciascuno Stato contraente la potrà denunciare
per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente entro e non
oltre il 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo
a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. In caso di denuncia
antecedente al primo luglio di tale anno, la Convenzione si applicherà
per l'ultima volta:
a)
alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento
al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle
altre imposte applicate su redditi di periodi di imposta che si chiudono
prima del 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo a quello
della denuncia. In fede di che, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato
la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a Roma
il 29 aprile 1983 in duplice esemplare, in lingua italiana, francese e
neerlandese, i tre testi facente ugualmente fede.
PROTOCOLLO
finale
All'atto
della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra l'Italia e il
Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode
e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti
Plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte
integrante della detta Convenzione.
1. All'articolo
7 paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa
stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con
attività della stabile organizzazione.
2. Le
disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1,b e 2,b, non si applicano quando
il beneficiario dei redditi possiede la nazionalità di entrambi
gli Stati contraenti.
3. Le
disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, si applicano alle remunerazioni
e pensioni corrisposte al proprio personale da parte degli uffici od enti
seguenti:
a)
per quanto riguarda il Belgio: la Società nazionale delle Ferrovie
belghe (la Sociét‚ nationale des Chemins de fer Belges); l'Azienda
di Stato delle Poste (la Régie des Postes); l'Azienda di Stato dei
Telegrafi e dei Telefoni (la R‚gie des Télégraphes et des
Téléphones); il Commissariato generale al Turismo (le
Commissariat général au Tourisme); l'Ufficio belga del Commercio
estero (l'Office belge du Commerce extérieur); la Banca nazionale
del Belgio (la Banque nationale de Belgique);
b) per
quanto riguarda l'Italia: l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello
Stato; l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni; l'Ente
nazionale italiano per il Turismo; l'Istituto per il Commercio estero;
la Banca d'Italia (1).
4. Le disposizioni
dell'articolo 24 non possono essere interpretate nel senso di impedire
al Belgio:
a)
di tassare con l'aliquota prevista dalla legislazione belga l'ammontare
complessivo degli utili di una stabile organizzazione belga di una società
residente dell'Italia o di una associazione avente la sede della direzione
effettiva in Italia, a condizione che l'aliquota predetta non ecceda quella
massima applicabile agli utili delle società residenti del Belgio;
b) di
prelevare il "pr‚compte mobilier" sui dividendi relativi ad una partecipazione
che si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una
base fissa di cui disponga in Belgio una società residente dell'Italia
o un'associazione avente la sede della direzione effettiva in Italia e
che sia imponibile come persona giuridica in Belgio.
5. All'articolo
25, primo paragrafo, il periodo "indipendentemente dai ricorsi previsti
nel quadro della procedura contenziosa nazionale di detti Stati o delle
istanze di rimborso presentate in base all'articolo 28" deve essere interpretato
nel senso che il contribuente non può richiedere l'attivazione della
procedura amichevole se non dopo aver instaurato la procedura contenziosa
nazionale o aver presentato un'istanza di rimborso in base all'articolo
28.
Fatto
a Roma il 29 aprile 1983 in duplice esemplare, in lingua italiana, francese
e neerlandese, i tre testi facente fede. Protocollo aggiuntivo che modifica
il protocollo finale alla Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in
materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 29 aprile 1983 Il Presidente
della Repubblica italiana e Sua Maestà il Re dei Belgi, desiderosi
di modificare, le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e il Belgio
per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione
fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 29 aprile
1983, hanno deciso di concludere un Protocollo aggiuntivo a tale
Convenzione ed hanno nominato a tale scopo come loro Plenipotenziari: Il
Presidente della Repubblica italiana: S.E. Renato Ruggiero, direttore generale
degli affari economici del Ministero degli Affari esteri Sua Maestà
il Re dei Belgi: S.E. Joseph Trouveroy, Ambasciatore del Regno del Belgio
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona
e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1.
Il paragrafo
3 del Protocollo finale alla Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in
materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 29 aprile 1983, è
sostituito dalle seguenti disposizioni: "3. Le disposizioni dell'articolo
19, paragrafi 1 e 2, si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte
al proprio personale da parte degli uffici od enti seguenti: a) per quanto
riguarda il Belgio: - la Società nazionale delle Ferrovie Belghe
(la Soci‚t‚ nationale des Chemins de fer Belges); - l'Azienda di Stato
delle Poste (la R‚gie des Postes); - l'Azienda di Stato dei Telegrafi e
dei Telefoni (la R‚gie des Telegraphes et des Telephones); - il Commissariato
generale al Turismo (le Commissariat g‚n‚ral au Tourisme); - l'Ufficio
belga del Commercio estero (l'Office belge du Commerce ext‚rieur); - la
Banca nazionale del Belgio (la Banque nationale de Belgique); b) per quanto
riguarda l'Italia: - l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato; - l'Amministrazione
delle Poste e delle Telecomunicazioni; - l'Ente nazionale italiano per
il Turismo; - l'Istituto per il Commercio estero; - la Banca d'Italia".
Art. 2.
1.
Il presente Protocollo aggiuntivo sarà ratificato e gli strumenti
di ratifica saranno scambiati a Bruxelles non appena possibile e contemporaneamente
a quelli della Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di
imposte sul reddito e del Protocollo finale firmati a Roma il 29 aprile
1983.
2. Il
presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni si applicheranno alle imposte cui si applicano la Convenzione
ed il Protocollo finale considerati al paragrafo 1.
Art. 3.
Il presente
Protocollo aggiuntivo resterà in vigore fino a quando si applicheranno
la Convenzione ed il Protocollo finale considerati al paragrafo 1 dell'articolo
2. In fede di che, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente
Protocollo aggiuntivo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Roma il
19 dicembre 1984 in duplice esemplare, in lingua italiana, francese e neerlandese,
i tre testi facente ugualmente fede.
COMUNICATO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in
vigore della convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno del Belgio
per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione
fiscale in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata
a Roma il 29 aprile 1983, e protocollo aggiuntivo di modifica, firmato
a Roma il 19 dicembre 1984 (Gazz. Uff. n. 183 del 7 agosto 1989). Il giorno
14 luglio 1989 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto
per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica Italiana e
il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la
frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con protocollo
finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, e protocollo aggiuntivo di modifica,
firmato a Roma il 19 dicembre 1984, la ratifica dei quali è stata
autorizzata con legge 3 aprile 1989, n. 148, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1989. In conformità,
rispettivamente, all'art. 30 e all'art. 2, la convenzione ed il relativo
Protocollo aggiuntivo sono entrati in vigore il giorno 29 luglio 1989.
|