| CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica Popolare del Bangladesh, Desiderosi di concludere una Convenzione
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul
reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni
politiche o amministrative o dei suoi enti locali qualunque sia il sistema
di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte
prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le
imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili
e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti
dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne il Bangladesh: l'imposta
sul reddito (the income tax);
(qui di seguito indicata quale "imposta del Bangladesh");
b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta
sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte
future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma
della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno
le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Bangladesh" designa la Repubblica
Popolare del Bangladesh;
b) il termine Italia designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, il Bangladesh o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche,
le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa" designa qualsiasi persona giuridica
o qualsiasi altro ente che è considerato persona giuridica ai fini
dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e
"impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata
da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile
da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata
in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile
sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
h) il termine "nazionali" designa: (a) le persone fisiche
che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; (b) le persone
giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità
della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
(1) per quanto concerne il Bangladesh: il "National Board of
Revenue" o un suo rappresentante autorizzato; (2) per quanto concerne l'Italia:
il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato
contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato
che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa
alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda
una diversa interpretazione.
Art. 4
Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente
di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della
legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso
Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della
sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale
espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,
una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
(a) detta persona è considerata residente
dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone
di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, èconsiderata
residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
(b) se non si può determinare lo Stato nel quale
detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima
non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata
residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi
gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è
considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi
gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
persona diversa da una persona fisica è considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello
stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita
in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in
particolare:
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) un magazzino, collegato ad una persona che fornisce
servizi di deposito a terzi;
(g) una miniera, un giacimento di petrolio, una cava
o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui
durata oltrepassa i 183 giorni.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione"
se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini
di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;
(b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini di deposito o di esposizione;
(c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli
fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari è utilizzata per
l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni,
di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere
preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto
di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda
di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 del presente articolo
- è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato ma
soltanto se:
(a) essa ha ed abitualmente esercita in detto
primo Stato, il potere generale di concludere contratti per conto dell'impresa,
salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci
per l'impresa, o
(b) essa dispone abitualmente in detto primo Stato di
un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale esegue abitualmente
ordinazioni o effettua consegne per conto dell'impresa, o
(c) essa abitualmente assicura ordinazioni per la vendita
di merci in detto primo Stato, interamente o quasi interamente per conto
dell'impresa stessa, o per conto dell'impresa e di altre imprese da essa
controllate o che la controllino.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente
ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto
che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore,
di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno
status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito
della loro ordinaria attivita' e le loro attivita' non siano definite nel
sub-paragrafo (c) del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Il fatto che una società residente in uno Stato
contraente controlli o sia controllata da una società residente
dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività' in questo
altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole
o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in
conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte
morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si
applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. L'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili
o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti
minerari, sorgenti ed altre risorse naturali sono altresì considerati
"beni immobili". Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati
beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,
nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche
ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi
dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la
sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività,
gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando
un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione
gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche
o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa
di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla
stessa stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese
generali di amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la
stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi
di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in
base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti
di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce
a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la
ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà
essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel seguente
articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire
alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso
metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere
diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni
di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima e aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale,
di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale,
di navi sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata
la sede della direzione effettiva dell'impresa. Tuttavia, detti utili possono
essere tassati anche nell'altro Stato contraente, ma l'imposta così
applicata deve essere ridotta del 50 per cento del suo ammontare.
3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa
di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede
si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di
immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto in immatricolazione,
nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti
agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a
un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché
a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente
o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa
dell'altro Stato contraente, o
b. Le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente,
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente
e di un'impresa dell'altro Stato contraente e, nell'uno e nell'altro caso,
le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate
da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state
convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni
sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette
condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa
impresa e tassati di conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente
di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello
Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è
residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma,
se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo,
l'imposta cosìapplicata non può eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
se il beneficiario effettivo e' una societa' che detiene direttamente o
indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della societa' che paga
i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per
gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi"
designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento,
da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre
quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle
azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente
la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente sia un'attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a
detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente
ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non
può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società,
a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato
o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli
utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società,
anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in
tutto o in parte utili e redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e
pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche
nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità
alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli
interessi ne è l'effettivo beneficiario l'imposta così applicata
non può eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli
interessi, se gli interessi sono corrisposti da una banca o da un altro
istituto finanziario (compresa una compagnia di assicurazione);
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi
in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi
provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato
se:
a) il debitore degli interessi è il Governo
di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato
contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi
gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa
i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti
garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione
agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro
provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da
cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente in
uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si
ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa.
In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato
contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione
politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di
uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione
o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito
sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico
della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale
sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore
e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati
ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato
contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione
di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta cosi' applicata non può eccedere il 10 per
cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione
di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa
i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in
uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche
(ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni
radiofoniche o televisive), di brevetto, di un marchio di fabbrica o di
commercio, o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento
segreto, nonché per l'uso o la concessione in uso di un'attrezzatura
industriale, commerciale o scientifica e per informazioni concernenti un'esperienza
acquisita nel campo industriale, commerciale o scientifico, ma non comprende
i pagamenti effettuati per il funzionamento di miniere, cave o di ogni
altro luogo di estrazione di risorse naturali.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una fase fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei
canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore é lo Stato stesso, una sua suddivisione politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia,
quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente,
ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa
per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento
dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della
base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente
in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale
sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario
effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili
secondo la definizione di cui all'articolo 6, o dall'alienazione di azioni
di una società i cui beni consistono principalmente in detta proprietà,
sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione
di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa)
o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili
impiegati in traffico internazionale o da beni mobili adibiti al loro esercizio,
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata
la sede della direzione affettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi
da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello
Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività
indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che:
(a) egli non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività;
in tal caso redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente
nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o
(b) egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un
periodo o periodi che ammontano od oltrepassano in totale 120 giorni nel
corso dell'anno fiscale.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare,
le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico,
educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei
medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i
salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non
venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è
quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita'
dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto
nel primo Stato se:
(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato
per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e
(b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto
da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo,
le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto
a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono
imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 16
Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e
le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del
collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15,
i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista
dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o
della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali
esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità,
è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo
medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente
dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli
7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo
non si applicano alle prestazioni degli artisti dello spettacolo e degli
sportivi nel caso che la loro visita si svolga nell'ambito di un programma
di scambi culturali o sportivi convenuto dai Governi di entrambi gli Stati
contraenti.
Art. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo
19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente
di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da
uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto
in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato
e la persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità
di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo
scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o
da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale,
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti,
a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato
e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano
alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito
di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un
suo ente locale.
Art. 20
Professori ed insegnanti
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente,
per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo
di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, un
istituto superiore, una scuola od altro istituto di istruzione e che è,
o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato
contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente
per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di
insegnamento o di ricerca.
Art. 21
Studenti ed apprendisti
1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente
immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna
temporaneamente in detto altro Stato unicamente in qualità di studente
presso un'università, istituto superiore, scuola o altro analogo
istituto d'istruzione di detto altro Stato o in qualità di apprendista,
è esente da imposizione in detto altro Stato dal momento della sua
prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno:
a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate
per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e
b) per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali
rese in detto altro stato contraente al fine di integrare le proprie risorse
destinate a tali fini.
2. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente
immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna
temporaneamente in detto altro Stato unicamente per motivi di studio, ricerca
o apprendistato in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un contributo
o di un premio da parte di un organismo scientifico, culturale, religioso
o assistenziale o nel quadro di un programma di assistenza tecnica promosso
dal Governo di uno Stato contraente, è esente da imposizione in
detto altro Stato dal momento della prima permanenza in detto altro Stato
connessa a tale soggiorno:
a) per l'ammontare di detta borsa di studio,
contributo o premio; e
b) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il
suo mantenimento, istruzione o apprendistato.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato
contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati negli
articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto
in questo Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli elementi
di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono trattati
negli articoli precedenti della presente Convenzione e che provengono dall'altro
Stato.
Art. 23
Eliminazione della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata
in conformità alle disposizioni dei seguenti paragrafi.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del
Bangladesh concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta
del Bangladesh dell'imposta dovuta in un territorio diverso dal Bangladesh
(che non contrastino col principio generale in questione), l'imposta dovuta
ai sensi della legislazione italiana e in conformità della presente
Convenzione, sia direttamente sia mediante ritenuta sui profitti, redditi
o utili imponibili derivanti da fonti situate in Italia, sarà imputata
a credito su ogni imposta del Bangladesh dovuta sugli stessi profitti,
redditi od utili imponibili sui quali è calcolata l'imposta italiana.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Bangladesh, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito,
a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sul reddito pagata in Bangladesh, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono
alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà
invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia
ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario
di detto reddito in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo,
quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi e sugli interessi
provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte
per promuovere lo sviluppo economico di detto Stato, tale imposta non prelevata
in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore
al 25 per cento.
Art. 24
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati
i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni
dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa
di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere
in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese
di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale
è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto
o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente,
non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura
del primo Stato.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente
articolo non possono essere interpretate nel senso che:
a) facciano obbligo ad uno Stato contraente di
accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali,
le esenzioni e le riduzioni d'imposta che sono accordate ai propri residenti;
e
b) non modifichino le disposizioni delle legislazioni
fiscali dei rispettivi Stati contraenti concernenti l'imposizione fiscale
delle persone non residenti in quanto tali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante
le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.
Art. 25
Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da
uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui
un'imposizione non conforme alla presente Convenzione egli può,
indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di
detti Stati, sottoporre il sui caso all'autorita' competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato
contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà
essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della
misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della
Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare
fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente
soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione
le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti
potranno comunicare direttamente tra loro al fine di prevenire ad un accordo
come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 26
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni
della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti
relative alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura
in cui la tassazione che esse prevedono non ècontraria alla Convenzione,
nonché a pervenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni
non
viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente
saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base
alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto
alle persone o autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi)
incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste
dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone
od autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini.
Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche
di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in
deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto
commerciale industriale, professionale o un processo commerciale oppure
informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano
i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari
consolari in virtu' delle regole generali di diritto internazionale o di
accordi particolari.
Art. 28
Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante
ritenuta alla fronte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora
il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni
della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei
termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare
il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello
Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante
che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione
dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo
25, le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli
strumenti di ratifica saranno scambiati a ............ non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore
alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni
avranno effetto:
a) in Bangladesh, con riferimento al reddito
imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente
al, 1° luglio 1980; e
b) in Italia: i) con riferimento alle imposte prelevate
alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio
1980; ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte
applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente
al, 1° gennaio 1980.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà
diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta
dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi
d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1980 e
fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate
entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se
posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
Art. 30
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino
alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente
può denunciare la Convenzione per via diplomatica, con un preavviso
minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare successivo al
periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione.
In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicata:
a) in Bangladesh, per gli anni di accertamento
che iniziano il, o successivamente al, 1° luglio dell'anno solare successivo
a quello della denuncia; e
b) in Italia: i) con riferimento alle imposte prelevate
alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio
dell'anno solare successivo a quello della denuncia; ii) con riferimento
alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi
di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno
solare successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a
farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare a Roma il giorno 20 marzo 1990,
nelle lingue italiana, bengali ed inglese, tutti i testi facenti egualmente
fede, e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.
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Per il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh
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Per il Governo della Repubblica Italiana
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PROTOCOLLO
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data
odierna tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare del Bangladesh
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti
disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della detta
Convenzione.
Resta inteso:
a) che, con riferimento all'articolo 7, paragrafo
3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile
organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attività
della stabile organizzazione;
b) che, con riferimento all'articolo 8, paragrafo 1,
un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio di aeromobili
in traffico internazionale non sarà assoggettata ad alcuna imposta
locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;
c) che, con ulteriore riferimento all'articolo 8, paragrafo
2, le disposizioni ivi contenute continueranno ad applicarsi fino a che
rimarranno in vigore le disposizioni contenute nella sezione 44 C del "Bangladesh
Income Tax Act, 1922";
d) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo
13, una società i cui investimenti in beni immobili sono pari o
superiori al 75 per cento del suo capitale investito sarà considerata
come una società il cui patrimonio consiste principalmente in beni
immobili;
e) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo
25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale" non deve essere interpretata nel senso che i termini previsti
dalla legislazione nazionale non devono essere osservati; un reclamo ai
sensi dell'articolo 25 non può essere preso in considerazione qualora
il contribuente non abbia avviato l'azione prescritta dalla legislazione
nazionale per impedire la scadenza di detti termini;
f) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non
impediscono alle competenti Autorità degli Stati contraenti di stabilire
di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni
di imposta previste dalla presente Convenzione;
g) le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica
in relazione ai servizi resi alle, Ferrovie dello Stato italiano (FF.SS),
all'Azienda di Stato italiana delle Poste e Telegrafi (PP.TT), all'Istituto
italiano per il Commercio con l'Estero (I.C.E.) e all'Ente italiano per
il Turismo (E.N.I.T.), nonché ai corrispondenti enti pubblici del
Bangladesh sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche
e, in particolare, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a
farlo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 20 marzo 1990,
nelle lingue italiana, bengali ed inglese, tutti i testi facenti egualmente
fede, e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.
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Per il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh
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Per il Governo della Repubblica Italiana
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