| L.
18 ottobre 1984, n. 762. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia
ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo,
firmati a Vienna il 29 giugno 1981 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 311 del 12
novembre 1984). (Entrata in vigore il 6 aprile 1985)
Art.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato
a ratificare la convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno
1981.
Art.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione
di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore
in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA AUSTRIACA PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E SUL PATRIMONIO.
La Repubblica
italiana ed la Repubblica austriaca, desiderose di concludere una Convenzione
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo
I
Campo
di applicazione della convenzione
Art.
1
Soggetti
La presente
Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art.
2
Imposte
considerate
1. La
presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio
prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni
politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema
di prelevamento.
2. Le
imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a)
per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale
sui redditi; ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui
di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per
quanto concerne l'Austria: 1) l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer);
2) l'imposta sulle società (die K"rperschaftsteuer); 3) l'imposta
sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe); 4) l'imposta sul patrimonio
(die Verm"gensteuer); 5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di
successione (die Abgabe von Verm"gen, die der Erbschaftssteuer entzogen
sind); 6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa
l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschiliesslich
der Lohnsummensteuer); 7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer); 8) l'imposta
sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen
Betrieben); 9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali
a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitr„ge
von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds für
Familienbeihilfen); 10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die
Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundstücken); (qui di seguito
indicate quali "imposta austriaca")
3. La Convenzione
si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che
verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione
delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo
II
Definizioni
Art.
3
Definizioni
generali
1. Ai
fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione:
a)
le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano,
come il contesto richiede, l'Italia e l'Austria;
b) il
termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni
altra associazione di persone;
c) il
termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi
ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
d) le
espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato
contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro
Stato contraente;
e) il
termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che hanno la nazionalità
di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone
ed altre associazioni di persone costituite in conformità della
legislazione in vigore in uno Stato contraente;
f) per
"traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa
la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente,
ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente
tra località situate nell'altro Stato contraente;
g) l'espressione
"autorità competente" designa: 1) in Italia: il Ministero delle
Finanze; 2) in Austria: il Ministro Federale delle Finanze.
2. Per l'applicazione
della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito
dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto
della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art.
4
Domicilio
fiscale
1. Ai
fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione
di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a
motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione
o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione
non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per
il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio
che esse possiedono in detto Stato.
2. Quando,
in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione
è determinata nel seguente modo:
a)
detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel
quale ha una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione
permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente
dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona
ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione
permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata
residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se
detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero
non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata
residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se
detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti,
o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
la questione di comune accordo.
3. Quando,
in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,
si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si
trova la sede della sua direzione effettiva.
Art.
5
Stabile
organizzazione
1. Ai
fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in
parte la sua attività.
2. L'espressione
"stabile organizzazione" comprende in particolare:
a)
una sede di direzione;
b) una
succursale;
c) un
ufficio;
d) una
officina;
e) un
laboratorio;
f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un
cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi.
3. Non si
considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a)
si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito,
di esposizione o di consegna;
c) le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione
da parte di un'altra impresa;
d) una
sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci
o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una
sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di
pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o
di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona
che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente,
di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel
primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente
e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo
il caso in cui attività di detta persona sia limitata all'acquisto
di merci per l'impresa.
5. Non
si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria
attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale
o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione
che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il
fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli
o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente
ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo
di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚
motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo
III
Imposizione
dei redditi
Art.
6
Redditi
immobiliari
1. I redditi
derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole
o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui i detti beni
sono situati.
2. L'espressione
"beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole
e forestali, nonché‚ i diritti ai quali si applicano le disposizioni
del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano
altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti
relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze
del suolo. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma
di utilizzazione di beni immobili.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti
dai beni immobili di una impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili
utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Art.
7
Utili
delle imprese
1. Gli
utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se
l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa
sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti
utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte
salve le disposizioni del paragrafo 3, quando una impresa di uno Stato
contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente
vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene
sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta
e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni
identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce
una stabile organizzazione.
3. Nella
determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese direttamente connesse con attività esercitata
dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le
spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è
situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora
uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili
complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione
del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli
utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di
riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun
utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il
solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai
fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano
validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando
gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in
altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli
non vengono modificate da quelle del presente articolo.
8. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai redditi percepiti:
a)
dai soci di una "stille Gesellschaft" costituita ai sensi della legislazione
austriaca;
b) dai
soci di una associazione in partecipazione costituita ai sensi della legislazione
italiana.
Art.
8
Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli
utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di
aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se
la sede della direzione effettiva della impresa di navigazione marittima
è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello
Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave,
oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente
di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti
dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune
o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art.
9
Imprese
associate
Allorché:
a)
un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente,
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato
contraente, o
b) le
medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa
dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese,
nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Art.
10
Dividendi
1. I dividendi
pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità
alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi,
residente dell'altro Stato contraente, ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli
Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai
fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti
da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote
di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione
dei crediti, nonché‚ i redditi di altre quote sociali assoggettati
al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione
fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi,
sia attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base
fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora
una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare
alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali
dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione
o a una base fissa situata in detto altro Stato, n‚ prelevare alcuna imposta,
a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti
della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro
Stato.
Art.
11
Interessi
1. Gli
interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia,
tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato,
ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il
10 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante
le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
a)
il debitore degli interessi è detto Stato contraente o un suo ente
locale; o
b) gli
interessi sono pagati all'altro Stato contraente o ad un suo ente locale
o ad un ente (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà
di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli
interessi sono pagati ad altri enti (compresi gli istituti finanziari)
in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di Accordi
conclusi tra gli Stati contraenti.
4. Ai fini
del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli
del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da
ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e
dei crediti di qualsiasi natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile
ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione.
6. Gli
interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il
debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa,
un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in
uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità
viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se,
in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e creditore
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati,
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe
stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni,
le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art.
12
Canoni
1. I canoni
provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, qualora detto residente
sia il beneficiario effettivo dei canoni.
2. Tuttavia,
i canoni pagati da una società residente di uno degli Stati contraenti
ad una persona residente dell'altro Stato contraente che possiede più
del 50 per cento del capitale sociale della società erogante possono
essere tassati nel primo Stato; l'imposta così applicata non può,
tuttavia, eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai
fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi
natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore
su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole
cinematografiche (inclusi i canoni relativi a pellicole, o registrazioni
per trasmissioni televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio,
disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché‚
per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali
o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le
disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia attività commerciale
o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti
o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse.
In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione.
5. Se,
in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati,
tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello
che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art.
13
Utili
di capitale
1. Gli
utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione
di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente
dove detti beni sono situati.
2. Gli
utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni immobili appartenenti ad una
base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro
Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli
utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da
sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili
in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione
di beni mobili di cui al paragrafo 3 dell'articolo 22 sono imponibili soltanto
nello Stato contraente in cui i beni in questione sono imponibili in virtù
di detto articolo.
3. Gli
utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli
menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente
di cui l'alienante è residente.
Art.
14
Professioni
indipendenti
1. I redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non
disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per
l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa,
i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella
misura in cui sono imputabili a detta
base
fissa.
2. L'espressione
"libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti
di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché‚ le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,
architetti, dentisti e contabili.
Art.
15
Lavoro
subordinato
1. Salve
le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve
in corrispettivo di attività dipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro
Stato contraente. Se attività è quivi svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante
le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente
svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto del primo Stato
se:
a)
il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che
non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale
considerato; e
b) le
remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non
è residente dell'altro stato; e
c) l'onere
delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione
o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante
le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico
internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Allorché‚
una persona fisica residente di uno Stato contraente nei pressi della frontiera
svolge attività dipendente nell'altro Stato contraente, sempre nei
pressi della frontiera, ed attraversa abitualmente la frontiera stessa
per recarsi al lavoro, essa è imponibile per il reddito che ritrae
da tale attività soltanto nello Stato di cui è residente.
Art.
16
Compensi
e gettoni di presenza
Le partecipazioni
agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno stato contraente riceve in qualità di membro
del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art.
17
Artisti
e sportivi
1. Nonostante
le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della
televisione ed i musicisti, nonché‚ gli sportivi, ritraggono dalle
loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello
Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando
il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo
o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra
persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può
essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte,
nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art.
18
Pensioni
Fatte salve
le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 19 le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente
in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
Art.
19
Funzioni
pubbliche
1.
a) Le
remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o
da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale
a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o
a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
b) Tuttavia,
tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente
qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione
sia un residente di detto altro Stato contraente che: i) abbia la nazionalità
di detto Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo
scopo di rendervi i servizi
2. Il
paragrafo 1 si applica anche alle remunerazioni ricevute dai membri del
personale:
a)
dalle Delegazioni Commerciali austriache in Italia; e
b) delle
agenzie o rappresentanze in Austria delle Ferrovie dello Stato italiane
(FF.SS.), dell'amministrazione dei Servizi postali o telegrafici
(PP.TT.), dell'ente italiano per il Turismo (ENIT) e della Delegazione
Commerciale italiana (ICE).
3.
a) Le
pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia
mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia,
tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora
il pensionato sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
4. Le
disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni
o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività
industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.
Art.
20
Professori,
insegnanti e studenti
1. Un
professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un
periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare
o condurre ricerche presso una università, un collegio, una scuola
od altro istituto d'istruzione e che è, o era immediatamente prima
di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente
da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni
ricevute per tale insegnamento o ricerca.
2. Le
somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima
residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente
al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione
o di formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato
a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto
altro Stato.
Art.
21
Altri
redditi
1. Gli
elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi
ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti
della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente sia attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito
si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni
dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.
Capitolo
IV
Tassazione
del patrimonio
Art.
22
Patrimonio
1. Il
patrimonio costituito da beni immobili, secondo la definizione di cui al
paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente
in cui i beni stessi sono situati.
2. Il
patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile
organizzazione di un'impresa o da beni mobili appartenenti ad una base
fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è imponibile
nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
3. Le
navi e gli aeromobili utilizzati in traffico internazionale, nonché‚
i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello
Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa .
4. Ogni
altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è
imponibile soltanto in detto suo Stato.
Capitolo
V
Metodo
per evitare le doppie imposizioni
Art.
23
1. Si
conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità
ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se
un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
nella Repubblica austriaca, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificato nell'articolo 2 della presente Convenzione, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito,
a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Austria, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono
alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà
invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia
ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta
del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana .
3.
a) Se
un residente dell'Austria ritrae redditi che, in conformità delle
disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Austria
dedurrà dall'imposta prelevata sui redditi di detta persona un ammontare
pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. La somma dedotta non potrà
tuttavia eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della
deduzione, corrispondente al reddito imponibile in Italia.
b) Se
un residente dell'Austria possiede cespiti patrimoniali che, in conformità
delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia,
l'Austria esenterà da imposta detti cespiti patrimoniali ma potrà,
per calcolare l'ammontare dell'imposta sul restante patrimonio di detta
persona, applicare la stessa aliquota d'imposta che sarebbe stata applicabile
qualora detti cespiti patrimoniali non fossero stati esentati.
Capitolo
VI
Disposizioni
particolari
Art.
24
Non discriminazione
1. I nazionali
di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati
contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato
meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro
Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione
non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno
Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente
le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d'imposta
che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile
o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta
salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni
ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione
degli utili imponibili di detta impresa, come se fossero stati pagati ad
un residente del detto primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di
uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato contraente
sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile
di detta impresa, come se fossero stati contratti nei confronti di un residente
del detto primo Stato.
4. Le
imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o
più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate
nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai
fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte
di ogni genere e denominazione.
Art.
25
Procedura
amichevole
1. Quando
un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da
uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui
un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione,
egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’Autorità competente
dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dovrà
essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della
misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.
2. Autorità
competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare
il caso per via di amichevole composizione con autorità competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme
alla convenzione.
3. Le
autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio
per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o
i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le
autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente
tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi
precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni
possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver
luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle
autorità competenti degli Stati contraenti.
Art.
26
Scambio
di informazioni
1. Le
autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle
delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste
dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono
non è contraria alla Convenzione, nonché‚ per evitare le
evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo
1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna
di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità
(ivi compresi autorità giudiziaria e gli organi amministrativi)
incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste
dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte.
Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni
soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno
servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate
nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a)
di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione
e alla propria amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente:
b) di
fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria
legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o
di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di
trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale,
industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni
la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art.
27
Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni
della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici e consolari in virtù delle
regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art.
28
Rimborsi
1. Le
imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla
fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla
percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
convenzione.
2. Le
istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso,
devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente
di cui il contribuente è residente certificante che sussistono
le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici
previsti dalla presente Convenzione.
3. Le
autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune
accordo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 25 della
presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo
.
4. Le
associazioni di persone, costituite ai sensi della legislazione di uno
Stato contraente ed ivi aventi la loro sede, possono chiedere all'altro
Stato di beneficiare delle riduzioni di imposta previste dagli articoli
10, 11 e 12 della presente Convenzione, a condizione che almeno tre quarti
degli utili dell'associazione siano attribuiti a persone residenti del
detto primo Stato. Ai fini del presente paragrafo, il termine "associazioni
di persone" designa:
a)
per quanto concerne l'Italia: la società semplice, la società
in nome collettivo, la società in accomandita semplice ed ogni altra
associazione di persone assoggettata al medesimo regime fiscale dalla legislazione
italiana;
b) l'"offene
Handelsgesellschaft", la "Kommanditgesellschaft" e la "Gesellschaft nach
burgerlichem Recht" od ogni altra associazione di persone assoggettata
al medesimo regime fiscale dalla legislazione austriaca.
Capitolo
VII
Disposizioni
finali
Art.
29
Entrata
in vigore
1. La
presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica
saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La
presente Convenzione entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio
degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a)
in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta
che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974;
b) in
Austria: alle imposte prelevate per i periodi d'imposta che iniziano il,
o successivamente al, 1° gennaio 1974.
3. Le domande
di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui d diritto la presente convenzione
con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati
contraenti relativa ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente
al, 1° gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore della presente convenzione,
possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della
Convenzione stessa o, se più favorevole, dalla data in cui è
stata prelevata l'imposta.
Art.
30
Denuncia
La presente
Convenzione avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente
potrà notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per
iscritto, per via diplomatica, entro il 30 giugno di ciascun anno solare
che inizia successivamente allo scadere di un periodo di cinque anni dalla
data della sua entrata in vigore. In tal caso la Convenzione cesserà
di avere effetto:
a)
in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta
che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare
successivo a quello della denuncia;
b) in
Austria: alle imposte prelevate per i periodi d'imposta che iniziano il,
o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello
della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati
a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Vienna il 29 giugno
1981 in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi
aventi eguale valore.
PROTOCOLLO
aggiuntivo alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
austriaca per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. All'atto della firma
della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e
la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e per prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari
che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso:
a)
che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, se un'imposta sul
patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la convenzione
si applicherà anche a tale imposta;
b) che
l'imposta austriaca sul patrimonio prelevata in conformità alla
Convenzione sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio,
eventualmente istituita in Italia, con le modalità stabilite al
paragrafo 2 dell'articolo 23;
c) che,
con riferimento al paragrafo 1, dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione
della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che va in ogni caso preventivamente instaurata, se
legalmente possibile, laddove la controversia concerne un'imposizione non
conforme alla presente Convenzione;
d) che
la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce alle
autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune
accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta
previste dalla presente Convenzione;
e) che,
nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 29, le disposizioni
dell'articolo 8 e quelle del paragrafo 3 dell'articolo 22 saranno applicabili
con riferimento, rispettivamente, ai redditi realizzati ed al patrimonio
mobiliare posseduto dalle imprese di navigazione marittima ed aerea di
ciascuno degli Stati contraenti nei periodi d'imposta che iniziano il,
o successivamente al, 1° gennaio 1964. Fatto a Vienna il
29 giugno 1981 in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, entrambi
i testi facenti ugualmente fede.
COMUNICATO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in
vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata
a Vienna il 29 giugno 1981 (Gazz. Uff. n. 50 del 27 febbraio 1985).
Il giorno 5 febbraio 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di
ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata
a Vienna il 29 giugno 1981, la cui ratifica è stata autorizzata
con legge n. 762 del 18 ottobre 1984, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984. In conformità
all'art. 29 la convenzione entrerà in vigore il giorno 6 aprile
1985.
* * * * *
L.
16 ottobre 1989, n. 365. Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato
a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981 (S.O. alla
Gazz. Uff. n. 261 dell'8 novembre 1989). (Entrato in vigore il 1° maggio
1990)
Art.
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
il protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno
1981.
Art.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
a quanto disposto dal protocollo stesso.
Art.
3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
PROTOCOLLO
che integra la convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati
a Vienna il 29 giugno 1981 Con riferimento alla Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni
e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno
1981, i sottoscritti hanno concordato la seguente disposizione supplementare
che forma parte integrante della Convenzione. Resta inteso che, in relazione
alle disposizioni dell'articolo 29, allorché‚ le disposizioni della
Convenzione del 1925 ammettano uno sgravio fiscale maggiore di quello contemplato
dalla Convenzione del 1981, tali disposizioni continueranno ad applicarsi
fino al 31 dicembre 1985. Le domande di rimborso o di accertamenti di imposta,
cui d diritto il presente protocollo, con riferimento ad ogni imposta dovuta
dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi d'imposta
che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974 e che terminano,
al più tardi, il 31 dicembre 1985, possono essere presentate entro
due anni dall'entrata in vigore del protocollo stesso o, se più
favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta. Il presente
protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma non appena possibile. Il presente protocollo entrerà in vigore
il primo giorno del terzo mese successivo alla data dello scambio degli
strumenti di ratifica. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati
a farlo, hanno firmato il presente protocollo. Fatto a Vienna il 25 novembre
1987 in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi
facenti ugualmente fede.
COMUNICATO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in
vigore del protocollo firmato a Vienna il 25 novembre 1987 che integra
la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per
evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Vienna
il 29 giugno 1981 (Gazz. Uff. n. 50 dell'1 marzo 1990). Il giorno 1°
febbraio 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto
per l'entrata in vigore del protocollo firmato a Vienna il 25 novembre
1987 che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata
a Vienna il 29 giugno 1981, la cui ratifica è stata autorizzata
con legge 16 ottobre 1989, n. 365, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 dell'8 novembre 1989, supplemento ordinario n. 84. In conformità
alla clausola relativa, il protocollo entrerà in vigore il
1° maggio 1990.
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