| CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E POPOLARE ALGERINA PER EVITARE
LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO
E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana ed Il Governo della
Repubblica Democratica e Popolare Algerina desiderosi di concludere una
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Impost considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul
reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti,
delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali,
qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio
le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo
o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili
derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare
complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte
sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono
in particolare:
a) per quanto concerne l'Algeria:
1) l'imposta sugli utili industriali e commerciali;
2) l'imposta sugli utili derivanti da professioni non
commerciali;
3) il canone e l'imposta sui risultati relativi alle
attività di prospezione, di ricerca, di sfruttamento e di trasporto
mediante canalizzazione degli idrocarburi;
4) l'imposta prelevata sui redditi delle imprese straniere
di costruzione;
5) l'imposta sui redditi derivanti da crediti, depositi
e cauzioni;
6) la tassa sull'attività professionale;
7) il versamento forfetario a carico dei datori di lavoro
e di quelli obbligati al pagamento di una rendita;
8) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sugli emolumenti,
sulle pensioni e sulle rendite vitalizie;
9) l'imposta complementare sul reddito complessivo;
10) la tassa fondiaria sulle proprietà edilizie;
11) l'imposta sui redditi derivanti dalle attività
di promozione immobiliare;
12) l'imposta speciale sui plusvalori;
13) l'imposta unica sui trasporti privati;
14) il diritto fisso sui redditi dei pescatori marittimi,
dei proprietari di pescherecci, degli esercenti lavori artigianali e degli
armatori;
15) il contributo unico agricolo;
16) l'imposta di solidarietà sul patrimonio immobiliare;
17) la tassa sulla proprietà immobiliare ad uso
commerciale;
18) la ritenuta alla fonte applicabile sui dividendi
distribuiti alle persone fisiche e giuridiche che non hanno il loro domicilio
fiscale o la loro sede sociale in Algeria.
(qui di seguito indicate quali "imposta algerina")
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi, ancorché riscosse
mediante ritenuta alla fonte:
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applica alle imposte di natura identica
o analoga che saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione
e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti
apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Algeria" designa la Repubblica
Democratica e Popolare Algerina;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano a seconda dei casi, l'Algeria o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche,
le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona
giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai
fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e
"impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata
da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile
da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata
in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile
sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa: i. le persone fisiche
che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; ii. le persone
giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite
in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente"
designa: i. per quanto concerne l'Algeria, il Ministro in carica delle
Finanze. ii. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato
contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad
esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte
alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda
una diversa interpretazione.
Art. 4
Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente
di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della
legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso
Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della
sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I,
una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti,
la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente
dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente; se essa
dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti,
è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli
interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente
nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la
medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,
essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi
gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,
essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha
la nazionalità;
d) se i criteri che precedono non permettono di determinare
lo Stato contraente di cui la persone è residente, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizione del paragrafo 1, una
persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli
Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente
in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita
in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) un magazzino di vendita;
g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione
di risorse naturali;
h) un cantiere di costruzione o di montaggio o le attività
di supervisione che vi si esercitano, quando detto cantiere o dette attività
abbiano una durata superiore a tre mesi;
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione"
se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini
di deposito o di esposizione di merci appartenenti alla impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini di deposito o di esposizione;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli
fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per
l'impresa, ai soli fini di esercitare qualsiasi altra attività che
abbia carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto
di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda
di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata
"stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita
in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo
il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto
di merci per conto dell'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente
ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto
che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di
uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito
della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato
contraente controlli o sia controllata da una società residente
dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo
altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole
o forestali) situate nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che
ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte
morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì (beni immobili)
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili
o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti
minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli
aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,
nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche
ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi
dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la
sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività,
gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando
un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione
gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta svolgente attivita' identiche o analoghe
in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa
di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese effettivamente sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione
e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è
situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi
di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in
base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti
di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente
di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia,
il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato
sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire
alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso
metodo, a meno che non esistano validi/e sufficienti motivi per procedere
diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni
di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale,
di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente
in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di
navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede
si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione
della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato
contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti
agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"),
a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente
o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa
dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente
e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso,
le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate
da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state
convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa
di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili
di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente
di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello
Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è
residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma,
se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione
di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della
società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi"
designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento,
da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre
quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle
azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la
societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è
residente la società che paga i dividendi, sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e
la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente
ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non
può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società,
a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato
o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli
utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società,
anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in
tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e
pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello
Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della
legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizione del paragrafo 2, gli interessi
provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto
Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo
di detto Stato contraente o ad un suo ente locale, o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato
contraente o ad un suo ente locale o ad istituti od organismi (compresi
gli istituti finanziari) che appartengono interamente a questo Stato contraente
o ad un suo ente locale, o
c) gli interessi sono pagati ad altri istituti od organismi
(compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi
concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa
i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti
garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione
agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro
provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla
legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di
uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi
si ricolleghi effettivamente ad esso. In tal caso gli interessi sono imponibili
in detto Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato
contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione
politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di
uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione,
o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito
sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della
stabile organizzazione, o base fissa, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono
pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario
in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione
di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati
ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato
contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni
relativi a diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche
ad esclusione delle pellicole cinematografiche e delle registrazioni per
trasmissioni radiofoniche e televisive;
b) il 15 per cento negli altri casi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa
i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in
uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche,
ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni
radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio,
disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché
per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali
o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori
dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione
interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia,
quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente,
ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità
è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei
canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono
pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario
effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformita' alla legislazione
di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente
ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati
nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa
di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione
indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base
fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili
impiegati in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio
di dette navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente
in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del
capitale azionario di una società il cui patrimonio è costituito,
direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati
in uno Stato contraente possono essere tassati in detto Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro
bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività
indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato.
Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei
seguenti casi:
a) se l'interessato dispone abitualmente, nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita';
in tal caso è imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la
frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa, o
b) se la sua permanenza nell'altro Stato contraente si
protrae per un periodo o periodi di durata complessiva uguale o superiore
a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare
le attivit indipendenti di carattere scientifico, letterario, educativo
o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i
salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è
quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività
dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto
nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato
per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto
da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo,
le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto
a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono
imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 16
Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e
le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del
collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente,
sono imponibili di detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15,
i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista
dello spettacolo, quale un'artista di teatro, del cinema, della radio e
della televisione, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro
Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un'artista
dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità
sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi,
detti redditi sono imponibili, nonostante le disposizioni degli articoli
7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazione dell'artista o
dello sportivo sono esercitate.
Art. 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo
19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente
di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili
soltanto in detto Stato.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da
uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto
in questo Stato;
b) Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi sono resi in detto Stato
e se la persona fisica è un residente di tale Stato che: i) abbia
la nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente
di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a un
persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato
e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano
alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito
di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un
suo ente locale.
Art. 20
Professori e ricercatori
Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che
è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente
residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato,
al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo
di dette attività non sono imponibili in detto primo Stato per un
periodo non superiore a due anni.
Art. 21
Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale
è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente,
residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al
solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione,
riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione,
non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano
da fonti situate al di fuori di questo Stato.
2. Per quanto concerne le borse di studio e le remunerazioni
di un'attività dipendente alle quali non si applica il paragrafo
1, uno studente o un apprendista, di cui al paragrafo 1, avrà inoltre,
per la durata dei suoi studi o della sua formazione, il diritto di beneficiare
delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d'imposta dei residenti dello
Stato nel quale egli soggiorna.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di
un residente di uno Stato contraente, non trattati negli articoli precedenti
della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai
redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, così come
definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario
del reddito, residente di uno Stato, esercita nell'altro Stato contraente
sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito
sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
Art. 23
Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati
all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati
nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti
ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base
fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato
contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile
in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati
nel traffico internazionale nonché dai beni mobili relativi al loro
esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente dove è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente
di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
Art. 24
Metodo per eliminare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata
in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Algeria riceve un reddito o possiede
un patrimonio che, in conformità delle disposizione della presente
Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Algeria dedurrà:
a) dall'imposta prelevata sui redditi del residente
un ammontare corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia;
b) dall'imposta prelevata sul patrimonio di tale residente,
un ammontare corrispondente all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
Tuttavia, la somma dedotta nell'uno o nell'atro caso non potra' eccedere
la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolata
prima della deduzione corrispondente, a seconda dei casi, al reddito o
al patrimonio imponibile in Italia.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Algeria, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito,
a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate
l'imposta sui redditi pagata in Algeria, ma l'ammontare della riduzione
non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario
del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Quando, in conformità della legislazione di
uno degli Stati contraenti ed ai fini dello sviluppo economico, le imposte
alle quali si applica la presente Convenzione non sono totalmente od in
parte prelevate per un periodo limitato, dette imposte si considerano interamente
pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3.
Art. 25
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o più onerosi di quelli di cui sono o potranno essere assoggettati
i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
La presente disposizione si applica, altresì, nonostante le disposizioni
dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa
di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere
in questo altro Stato meno favorevole delle imposizioni a carico delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato
contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni
d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione
o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo
9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12,
gli interessi, i canoni ed altre spese pagate da un'impresa di uno Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili,
ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle
stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente
del primo Stato. Parimenti i debiti di una impresa di uno Stato contraente
nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili
per la determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle
stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti
nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale
è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto
o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente,
non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno
essere assoggettate le altre imprese similari del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura
e denominazione.
Art. 26
Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da
uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa
un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione,
la stessa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente
dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade
nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella
dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà
essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della
misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della
Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare
fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente
soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme alla convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione
le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti
potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo
come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli
scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale
accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti della autorità competenti degli Stati contraenti.
5. Le autorità competenti dei due Stati concorderanno
lo scambio di informazioni, dei documenti e delle esperienze sui loro sistemi
fiscali e sull'organizzazione dei loro rispettivi servizi fiscali.
Art. 27
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni
della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati
contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura
in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla
Convenzione, nonché per prevenire l'evasione e la frode fiscali.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni
ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle
informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato
e sono comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o
della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure
o procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati
per tali imposte. Le persone od autorità utilizzano tali informazioni
sosltanto per questi fini. Essi possono servirsi di queste informazioni
nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessuna
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare misure amministrative in deroga
alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle
dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un
segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 28
Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano
i privilegi fiscali cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari
consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o
di accordi particolari.
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli
strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla
data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si
applicheranno per la prima volta per quanto concerne:
a) le imposte prelevate alla fonte sui redditi
attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo
a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) le altre imposte di periodi imponibili che iniziano
a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli
strumenti di ratifica.
3. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano
quelle più favorevoli previste da altre convenzioni particolari
in vigore tra i due Stati contraenti.
Art. 30
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino
alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente
può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso
minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare ed al termine
di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile:
a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla
fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il
31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono
al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i
sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente
convenzione.
Firmata a ALGERI, 3 FEBBRAIO 1991, in duplice esemplare originale
in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti ugualmente fede.
|
Per il Governo della Repubblica Democratica e Popolare
Algerina
MINISTRO DELL'ECONOMIA
GHAZI HIDOUCI
|
Per il Governo della Repubblica italiana
S.E AMBASCIATORE D'ITALIA in ALGERIA
ANTONIO BADINI
|
PROTOCOLLO
alla convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire l'evasione e la frode fiscali. All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire l'evasione e la frode fiscali. I sottoscritti hanno concordato
le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:
a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo
7, resta inteso che non è ammessa alcuna deduzione per le somme
pagate, all'occorrenza, da una stabile organizzazione alla sede dell'impresa
o ad altri suoi uffici a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti in
corrispettivo di licenze di sfruttamento, di brevetti o altri diritti,
di provvigioni (diverse dai rimborsi di spese effettive) per servizi resi
o per attività di direzione o, salvo il caso di un'impresa bancaria,
di interessi su prestiti in favore della stabile organizzazione. Parimenti,
per la determinazione degli utili di una stabile organizzazione, non si
tiene conto tra le spese sostenute dalla sede dell'impresa o da altri suoi
uffici, dei canoni, compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo
di licenze di sfruttamento, di brevetti o altri diritti o di provvigioni
(diverse dai rimborsi di spese effettive) per servizi resi o per attività
di direzione o, salvo il caso di un'impresa bancaria, di interessi su prestiti
a favore della sede dell'impresa o di altri suoi uffici.
b) Le autorità competenti dei due Stati contraenti
faranno del loro meglio per regolare di comune accordo il problema della
doppia imposizione economica derivante dall'articolo 9 della Convenzione,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 concernente la procedura
amichevole.
c) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 26,
l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno"
significa che la procedura amichevole non pregiudica la procedura contenziosa
nazionale che deve costituire un ricorso preliminare quando la controversia
concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione.
d) Le imposte riscosse da uno Stato contraente mediante
ritenuta alla fonte sono rimborsate, a richiesta dell'interessato, per
la parte eccedente il limite previsto dalle disposizioni della presente
Convenzione in relazione a dette imposte. Le domande di rimborso, da prodursi
nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto
ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato
ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente,
certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione
delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione. La presente
disposizione non impedisce alle autorita' competenti degli Stati contraenti
di stabilire di comune accordo altre procedure per l'applicazione delle
esenzioni o delle riduzioni d'imposta cui da diritto la Convenzione.
e) Nonostante le disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione
le imprese italiane che concludono dei contratti di lavori di costruzione
in Algeria possono beneficiare del sistema di imposta sul reddito delle
imprese straniere di costruzione previsto dalla legislazione algerina alle
stesse condizioni delle altre imprese straniere. In pratica , le stesse
notificano la loro opzioni per detto sistema di imposta all'Amministrazione
fiscale algerina prima dell'inizio dei lavori, allegando una copia del
contratto.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a
farlo, hanno firmato la presente convenzione.
Firmata a ALGERI, 3 FEBBRAIO 1991, in duplice esemplare
originale in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti ugualmente
fede.
|
Per il Governo della Repubblica Democratica e Popolare
Algerina
MINISTRO DELL'ECONOMIA
GHAZI HIDOUCI
|
Per il Governo della Repubblica italiana
S.E AMBASCIATORE D'ITALIA in ALGERIA
ANTONIO BADINI
|
|